16.03.2006 free
TAR PUGLIA - (Istituzioni private accreditate e contestazione dei tetti di spesa)
1) La regola della “equiordinazione” delle strutture pubbliche e private non opera in rapporto alle fonti di finanziamento complessivo delle strutture del settore sanitario, bensì ai criteri ed alle modalità di remunerazione a tariffa delle sole prestazioni rese sulla base di appositi accordi;
2) la norma regolamentare che fissa il tetto massimo di spesa deve essere interpretata nel senso che, ai fini della remunerazione per intero a valori attuali (riferiti cioè all’anno in cui effettivamente le prestazioni siano state rese) i volumi delle prestazioni medesime, vale a dire la loro quantità e, correlativamente, la spesa complessiva, non possono essere superiori a quelle del 1996.(www.dirittosanitario.net)
Sentenza N. 160/2006
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA
Sede di Bari - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso n. 2907 del 1998 proposto da Provincia di Napoli dell’Ordine degli Agostiniani Eremitani, con sede in Napoli, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall’Avv. Roberto Carbone, presso il quale è elettivamente domiciliata in Bari, alla via Abate Gimma n. 73; contro
l’A.U.S.L. BA/4, in persona del Direttore Generale pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Giovanni Coltella, presso il quale è elettivamente domiciliato in Bari al Lungomare Sparita n. 6;
a) per l'annullamento della delibera dell’A.U.S.L. BA/4 del 22.07.1998 n. 1740 di determinazione del tetto di spesa per l’anno ’98 nei confronti della ricorrente, nonché della nota della medesima A.U.S.L. del 30.09.1998 n. 19391; b) per l’annullamento proposto con motivi aggiunti della circolare-nota del 12.11.1998 n. 11962, esplicativa delle ragioni riguardanti il tetto di spesa fissato nella delibera A.U.S.L. del 22.07.1998 n. 1740; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’A.U.S.L. BA/4; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Relatore alla pubblica udienza del 20.12.2005 il Cons. Pietro Morea; udito, l’Avv. Francesco Rubino in sostituzione dell’Avv. Giovanni Coltella per l’Amministrazione resistente; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
F A T T O
Con atto notificato il 14.11.1998 la Provincia di Napoli dell’Ordine degli Agostiniani Eremitani, gestore dell’Istituto psicopedagogico “Sant’Agostino”, con sede in Noicattaro, già convenzionato con la Regione Puglia per prestazioni riabilitative, ed ora provvisoriamente accreditato ex lege, ha impugnato la delibera dell’A.U.S.L. BA/4 del 22.07.1998 n. 1740 di determinazione del tetto di spesa per l’anno 1998 nei confronti dell’istante, nonché la nota successiva del 30.09.1998 n. 19391, con la quale si specifica che il tetto di spesa fissato per il 1998 è pari alla spesa sostenuta nel 1996, ridotta del 2,25%.
Deduce le seguenti censure:
1) Violazione dell’art. 4 c. 7, 7 bis e 7 ter del D.to Lgs. 502/92 e successive modificazioni: disparità di trattamento tra le strutture pubbliche e private; 2) incompetenza dell’A.U.S.L. BA/4 a fissare il tetto di spesa appartenendosi quel potere alla Regione Puglia; inesatta applicazione dei criteri regionali stabiliti con delibere regionali n. 1800/98 e n. 3689/98. Resiste in giudizio l’A.U.S.L. BA/4, la quale spiega preliminarmente eccezione d’inammissibilità del ricorso per omessa impugnativa delle delibere regionali n. 1800/98 e n. 3689/98 che costituiscono atti presupposti; conclude nel merito per l’infondatezza.
Con successivo atto notificato il 10.12.1998 la ricorrente impugna la lettera-circolare dell’A.U.S.L. BA/4 del 12.11.1998 n. 11962, con la quale vengono chiarite le ragioni dei precedenti atti comunicati e fatti oggetto d’impugnativa nel ricorso che precede. In particolare, con la nota impugnata, l’A.U.S.L. ha chiarito che il tetto di spesa ha riguardato le prestazioni, come derivate dalla precedente convenzione (cui per legge è intervenuto l’accreditamento provvisorio) senza alcuna estensione ad altre tipologie.
Deduce le seguenti censure:
1) Violazione della L. 502/92 e successive modificazioni: l’incremento del fatturato rispetto agli anni precedenti costituisce l’effetto del criterio della libera scelta da parte dell’assistito nel privilegiare l’ente erogatore del servizio, legislativamente previsto; 2) violazione del principio della irretroattività degli atti amministrativi: l’A.U.S.L. ha comunicato tardivamente il tetto di spesa ponendosi in una situazione d’illegittimità.
Con ordinanza del 16.12.1998 n. 799 il T.A.R. ha respinto l’istanza cautelare proposta.
Con memoria conclusiva l’A.U.S.L. BA/4 spiega eccezione d’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione; nel merito contesta il dedotto chiedendone il rigetto.
D I R I T T O
Il ricorrente Istituto, gestore di servizi sanitari nel territorio di Noicattaro (prov. di Bari) e provvisoriamente accreditato per le prestazioni riabilitative, contesta il tetto massimo di spesa fissato dall’A.U.S.L. BA/4 per il 1998 nei suoi confronti, in quanto a) violativo del principio di libera scelta che l’assistito esercita nell’utilizzo della prestazione sanitaria; b) violativo del principio dell’equiordinazione tra strutture pubbliche e strutture private sanitarie; c) non rispettoso della capacità erogativa del servizio; d) comunicato tardivamente in violazione della regola della irretroattività degli atti amministrativi.
Può prescindersi dalle eccezioni d’inammissibilità del ricorso spiegate dall’amministrazione resistente a) per difetto di giurisdizione di questo giudice; b) per omessa impugnazione degli atti regionali di programmazione sanitaria, di cui gli atti impugnati costituiscono esecuzione, essendo il ricorso infondato nel merito ed inaccoglibili le censure dedotte (disparità di trattamento tra strutture pubbliche e private; violazione del principio della libera scelta del servizio).
Sul punto può farsi applicazione dei principi statuiti dalla Corte Costituzionale nella sentenza del 18.03.1905 n. 111 così articolati:
1) La regola della “equiordinazione” delle strutture pubbliche e private non opera in rapporto alle fonti di finanziamento complessivo delle strutture del settore sanitario, bensì ai criteri ed alle modalità di remunerazione a tariffa delle sole prestazioni rese sulla base di appositi accordi;
2) la norma regolamentare che fissa il tetto massimo di spesa deve essere interpretato nel senso che, ai fini della remunerazione per intero a valori attuali (riferiti cioè all’anno in cui effettivamente le prestazioni siano state rese) i volumi delle prestazioni medesime, vale a dire la loro quantità e, correlativamente, la spesa complessiva, non possono essere superiori a quelle del 1996.
Ne consegue che il riferimento ai predetti volumi e limiti di spesa si presenta come il frutto, da parte della Regione, di una scelta discrezionale di politica sanitaria e di contenimento della spesa, la quale, tenuto conto delle ristrettezze delle risorse finanziarie, dirette a soddisfare le esigenze del settore, non risulta viziata da intrinseca irragionevolezza.
D’altra parte giova rammentare che, allo stato, nella Regione Puglia, permane ancora il regime dell’accreditamento provvisorio introdotto dall’art. 6 comma 6 della L. 27.12.1994 n. 724 (legge finanziaria 1995) che ha individuato il sistema di pagamento delle prestazioni sulla base di tariffe predeterminate dalla Regione ed accettate dai soggetti (già convenzionati) erogatori di prestazioni specialistiche. Tale regime, di immediata e transitoria applicazione, entrato in vigore l’1.01.1995, -che ha comportato la conversione ex lege dell’istituto di convenzione in quello dell’accreditamento provvisorio- ha mantenuto intatto il rapporto di erogazione dell’assistenza specialistica esistente tra strutture private e servizio sanitario pubblico, mutandone la parte economica riguardante il sistema di pagamento della prestazione su base tariffaria; regime che, in assenza delle procedure regionali (che ad oggi non sono giunte a conclusione) di definizione di requisiti generali e specifici (ulteriori rispetto a quelli minimi previsti per l’autorizzazione all’esercizio d’attività sanitaria) richiesti come condizione per l’accesso all’accreditamento istituzionale ex art. 8 quater D.to L.vo 19.06.1999 n. 229, mantiene e spiega tuttora effetto nella Regione Puglia, comportante un vincolo alla prosecuzione del rapporto esistente di erogazione di prestazioni (prima in convenzionato e poi trasformato ex lege in accertamento provvisorio).
In tale contesto, a motivo della natura vincolata del rapporto di erogazione esistente tra servizio sanitario pubblico e struttura privata e della tipologia delle prestazioni dedotte in convenzione e successivamente confluite nel rapporto di accreditamento provvisorio, considera il Collegio che l’A.U.S.L. BA/4 nel parametrare il tetto di spesa del 1998 a quello di riferimento del 1996, legittimamente ha escluso quelle prestazioni eccedenti il contenuto della convenzione che ha costituito la base dell’accreditamento stesso. E’ infondata, altresì, l’ulteriore censura (ritardo dell’amministrazione sanitaria nell’adozione degli atti di programmazione sanitaria). Ed invero il disegno programmatico-attuativo del servizio sanitario regionale, intervenuto con ritardo rispetto ai tempi naturali ed istituzionali –i quali esigono una conoscenza anticipata delle relative risorse finanziarie da parte degli operatori del settore- non elide il nesso che lega il tetto di spesa e, quindi il costo massimo del servizio al parametro fissato nel 1996; e poiché tale parametro resta invariato e non superabile per disposizione regionale, appare ovvio riconoscere che il costo annuale che viene a determinarsi, sulla base delle coordinate precedenti, non può essere corretto in maius.
Pertanto la determinazione della spesa sanitaria annuale, nel suo coefficiente massimo, predefinito nel suo parametro di costo, riferibile all’anno 1996, sia che intervenga anticipatamente rispetto all’anno di riferimento, sia che intervenga con ritardo, nel corso dello stesso anno (come accade nell’ipotesi all’esame) lascia intatto il suo contenuto che rimane rigido nella sua articolazione.
E ciò tanto più che l’operatore sanitario, ancorché la determinazione formale della spesa sanitaria annuale intervenga nel corso dell’anno, anziché al suo inizio, conosce pienamente i parametri che informano il costo sanitario annuale (c.d. montante) il quale, per quel che si è detto, non può subire alterazione. Alla stregua di quanto precede il ricorso va respinto. Sussistono giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il tribunale amministrativo regionale per la puglia Sede di Bari Sezione ii, respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio del 20.12.2005, con l’intervento dei Magistrati:
f.to Giancarlo GIAMBARTOLOMEI Presidente f.to Pietro MOREA Componente, Est. Giuseppina ADAMO Componente
Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 17 gennaio 2006