31.07.03 free
CONSIGLIO di STATO - ("Al personale della dirigenza medica di primo e secondo livello, è precluso l’accesso al rapporto di lavoro a tempo parziale introdotto dall’art.1, commi 56 e seguenti, l. n. 662 del 1996, anche dopo l’entrata in vigore del d.lvo n. 61 del 2000")
sentenza N.4235/2003
Reg. Dec. NN. 4141, 4821 Reg. Ric. Anno 1999 R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente D E C I S I O N E
sui ricorsi riuniti NRG 4141\1999, proposto da Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica - in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato ex lege domiciliato presso quest'ultima in Roma, via dei Portoghesi n. 12; contro Del Greco Ettore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Funari, elettivamente domiciliato in Roma, via di Porta Pinciana n. 6 presso lo studio dell’avvocato Luca Lentini; e nei confronti di Azienda U.S.L. di Frosinone in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita; NRG 4821\1999, proposto dalla Azienda U.S.L. di Frosinone, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Loreto Gentile ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato Frascaroli in Roma, viale Regina Margherita n. 46; contro Del Greco Ettore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Funari, elettivamente domiciliato in Roma, via di Porta Pinciana n. 6 presso lo studio dell’avvocato Luca Lentini; e nei confronti di Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica - in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato ex lege domiciliato presso quest'ultima in Roma, via dei Portoghesi n. 12; per l'annullamento della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sezione terza, n. 128 del 22 gennaio1999. Visti i ricorsi in appello; visti gli atti di costituzione in giudizio di Del Greco Ettore; viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; visti gli atti tutti della causa; data per letta alla pubblica udienza del 10 giugno 2003 la relazione del consigliere Vito Poli, uditi l'avv. Funari, l'avv. Gentile e l'Avvocato dello Stato Aiello; ritenuto e considerato quanto segue:
FATTO Con autonomi gravami ritualmente notificati, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica - e la Azienda U.S.L. di Frosinone proponevano appello avverso la sentenza del T.A.R. per il Lazio indicata in epigrafe con cui era stato riconosciuto il diritto dell’originario ricorrente – dirigente medico di primo livello - a modificare il rapporto di lavoro intrattenuto con il S.S.N. da tempo pieno a tempo parziale. Si costituiva la parte intimata deducendo l'infondatezza del gravame in fatto e diritto. Con ordinanza collegiale n. 1331 del 1999, veniva respinta la domanda di sospensione dell’esecuzione della impugnata sentenza. La causa è passata in decisione all’udienza pubblica del 10 giugno 2003.
DIRITTO 1. I due appelli, proposti avverso la medesima sentenza, devono essere riuniti a mente dell’art. 335 c.p.c. 2. Entrambi gli appelli sono fondati e devono essere accolti. 3. L’impugnata sentenza ha annullato: a) le circolari del Dipartimento della funzione pubblica nn. 3 e 6 del 1997 - nella parte in cui escludono, per il personale appartenente alla dirigenza sanitaria, l’applicazione della disciplina in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale introdotta dai commi 56 e seguenti dell’art. 1, l. n. 662 del 1996; b) il provvedimento della Azienda sanitaria appellante che ha negato, nel particolare caso di specie, la trasformazione del singolo rapporto di lavoro del dirigente medico. 4. Preliminarmente devono essere disattese le eccezioni di inammissibilità degli appelli sollevate dalla difesa del dottor Del Greco. In primo luogo è evidente che il gravame del Dipartimento della funzione pubblica ha ad oggetto la sentenza nella parte in cui annulla le circolari della Presidenza del Consiglio, disinteressandosi della sorte del provvedimento negativo della Azienda sanitaria: non sussiste, pertanto, il paventato difetto di interesse all’impugnazione. Quanto alla necessità che il ricorso innanzi al Consiglio di Stato da parte dell’Azienda sanitaria assumesse la veste di appello incidentale, è appena il caso di notare che, risultando quest’ultima soccombente in via immediata ed esclusiva, era legittimata a interporre gravame principale, che è stato poi riunito all’altro proposto dal Dipartimento della funzione pubblica, realizzandosi, in ogni caso, il simultaneus processus che è lo scopo sotteso alla norma sancita dall’art. 333 c.p.c. Parimenti inaccoglibile è la richiesta formulata dall’appellato, nella memoria difensiva del 30 maggio 2003, affinché il collegio dichiari cessata la materia del contendere in considerazione dell’intervenuta cessazione del suo rapporto di lavoro con il S.S.N. Tale evento, successivo ai fatti di causa, non è idoneo, infatti, a far conseguire il bene della vita all’originario ricorrente né è capace di far venir meno l’interesse delle parti pubbliche ad una pronuncia giurisdizionale che faccia chiarezza sulla spettanza o meno del diritto in contestazione. 5. La questione di diritto controversa è stata affrontata e risolta sia dalla sezione (cfr. sez. IV, 12 marzo 2001, n.1367), che dalla Corte costituzionale (cfr. 19 ottobre 2001, n. 336), in senso sfavorevole ai medici dirigenti del S.S.N. Si è così affermato da un lato, che al personale della dirigenza medica di primo e secondo livello, è precluso l’accesso al rapporto di lavoro a tempo parziale introdotto dall’art.1, commi 56 e seguenti, l. n. 662 del 1996; dall’altro, che tale preclusione è costituzionalmente legittima alla luce degli artt. 3, 32 e 97 Cost. I punti salienti del ragionamento posto a base della illustrata conclusione sono i seguenti: a) Il rapporto di lavoro dei medici dipendenti dal S.S.N. è regolato da apposite fonti normative ispirate al disfavore verso l’esercizio dell’arte medica al di fuori del medesimo S.S.N. Già con l’art. 4, comma 7, l. n. 412 del 1991, si introduce il principio della unicità del ruolo dirigenziale medico e del rapporto di lavoro con il servizio sanitario; tale indirizzo si è consolidato con il d.lvo. n. 229 del 1999 modificativo di una serie di norme del d.lvo n. 502 del 1992 (fra le tante si pensi alla soppressione, a far data dal 31 dicembre 2002, dei rapporti a tempo definito per i dirigenti sanitari, art. 15 bis, comma 3 nel testo novellato dal d.l. n. 8 del 2002 convertito con modificazioni nella l. n. 56 del 2002; agli incentivi per l’opzione verso il rapporto di lavoro esclusivo per i medici già assunti, art. 15 quinquies); parimenti illuminante è la norma sancita dal comma 18 bis dell’art. 39, l. n. 449 del 1997, introdotto dall’art. 20, l. n. 488 del 1999, secondo cui è consentito l’accesso ad un regime di impegno ridotto per il personale non sanitario con qualifica dirigenziale che non sia preposto alla titolarità di uffici. b) La specialità della disciplina è tale che, pur potendosi sussumere nel genus del part – time il rapporto a tempo definito del medico pubblico, a quest’ultimo non possano estendersi automaticamente tutte le regole proprie del primo. In tale direzione si muove espressamente l’art. 10 d.lvo n. 61 del 2000 – attuazione della direttiva 97\81\Ce relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale – che nell’estendere le disposizioni recate dal medesimo decreto ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, fa salve le diverse disposizioni contrarie enumerando, fra le altre, anche quelle di cui agli art. 39, l. n.449 del 1997, e 20, l. n. 488 del 1999. c) Tale profilo di specialità è vieppiù accentuato dopo l’inclusione dell’intera area medica nei ruoli dirigenziali della sanità (art. 15, d.lvo n. 502 del 1992), con la consequenziale applicazione in via generale e tendenziale delle regole proprie della dirigenza statale (art.15, comma 2, d.lvo n. 502 cit.).
6. Sulla scorta delle precisate conclusioni gli appelli devono essere accolti. Il collegio, tuttavia, ravvisando giusti motivi nella parziale novità delle questioni e nelle oscillazioni della giurisprudenza amministrativa, compensa integralmente fra le parti le spese di ambedue i gradi di giudizio.
P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione quarta), definitivamente pronunziando sugli appelli riuniti indicati in epigrafe, li accoglie, e, in riforma della sentenza indicata in epigrafe, respinge il ricorso di primo grado. - dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio. Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 giugno 2003, con la partecipazione dei signori: Gaetano Trotta - Presidente Costantino Salvatore - Consigliere Filippo Patroni Griffi - Consigliere Vito Poli Rel. Estensore - Consigliere Nicola Russo - Consigliere
Reg. Dec. NN. 4141, 4821 Reg. Ric. Anno 1999 R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente D E C I S I O N E
sui ricorsi riuniti NRG 4141\1999, proposto da Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica - in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato ex lege domiciliato presso quest'ultima in Roma, via dei Portoghesi n. 12; contro Del Greco Ettore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Funari, elettivamente domiciliato in Roma, via di Porta Pinciana n. 6 presso lo studio dell’avvocato Luca Lentini; e nei confronti di Azienda U.S.L. di Frosinone in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita; NRG 4821\1999, proposto dalla Azienda U.S.L. di Frosinone, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Loreto Gentile ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato Frascaroli in Roma, viale Regina Margherita n. 46; contro Del Greco Ettore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Funari, elettivamente domiciliato in Roma, via di Porta Pinciana n. 6 presso lo studio dell’avvocato Luca Lentini; e nei confronti di Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica - in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato ex lege domiciliato presso quest'ultima in Roma, via dei Portoghesi n. 12; per l'annullamento della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sezione terza, n. 128 del 22 gennaio1999. Visti i ricorsi in appello; visti gli atti di costituzione in giudizio di Del Greco Ettore; viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; visti gli atti tutti della causa; data per letta alla pubblica udienza del 10 giugno 2003 la relazione del consigliere Vito Poli, uditi l'avv. Funari, l'avv. Gentile e l'Avvocato dello Stato Aiello; ritenuto e considerato quanto segue:
FATTO Con autonomi gravami ritualmente notificati, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica - e la Azienda U.S.L. di Frosinone proponevano appello avverso la sentenza del T.A.R. per il Lazio indicata in epigrafe con cui era stato riconosciuto il diritto dell’originario ricorrente – dirigente medico di primo livello - a modificare il rapporto di lavoro intrattenuto con il S.S.N. da tempo pieno a tempo parziale. Si costituiva la parte intimata deducendo l'infondatezza del gravame in fatto e diritto. Con ordinanza collegiale n. 1331 del 1999, veniva respinta la domanda di sospensione dell’esecuzione della impugnata sentenza. La causa è passata in decisione all’udienza pubblica del 10 giugno 2003.
DIRITTO 1. I due appelli, proposti avverso la medesima sentenza, devono essere riuniti a mente dell’art. 335 c.p.c. 2. Entrambi gli appelli sono fondati e devono essere accolti. 3. L’impugnata sentenza ha annullato: a) le circolari del Dipartimento della funzione pubblica nn. 3 e 6 del 1997 - nella parte in cui escludono, per il personale appartenente alla dirigenza sanitaria, l’applicazione della disciplina in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale introdotta dai commi 56 e seguenti dell’art. 1, l. n. 662 del 1996; b) il provvedimento della Azienda sanitaria appellante che ha negato, nel particolare caso di specie, la trasformazione del singolo rapporto di lavoro del dirigente medico. 4. Preliminarmente devono essere disattese le eccezioni di inammissibilità degli appelli sollevate dalla difesa del dottor Del Greco. In primo luogo è evidente che il gravame del Dipartimento della funzione pubblica ha ad oggetto la sentenza nella parte in cui annulla le circolari della Presidenza del Consiglio, disinteressandosi della sorte del provvedimento negativo della Azienda sanitaria: non sussiste, pertanto, il paventato difetto di interesse all’impugnazione. Quanto alla necessità che il ricorso innanzi al Consiglio di Stato da parte dell’Azienda sanitaria assumesse la veste di appello incidentale, è appena il caso di notare che, risultando quest’ultima soccombente in via immediata ed esclusiva, era legittimata a interporre gravame principale, che è stato poi riunito all’altro proposto dal Dipartimento della funzione pubblica, realizzandosi, in ogni caso, il simultaneus processus che è lo scopo sotteso alla norma sancita dall’art. 333 c.p.c. Parimenti inaccoglibile è la richiesta formulata dall’appellato, nella memoria difensiva del 30 maggio 2003, affinché il collegio dichiari cessata la materia del contendere in considerazione dell’intervenuta cessazione del suo rapporto di lavoro con il S.S.N. Tale evento, successivo ai fatti di causa, non è idoneo, infatti, a far conseguire il bene della vita all’originario ricorrente né è capace di far venir meno l’interesse delle parti pubbliche ad una pronuncia giurisdizionale che faccia chiarezza sulla spettanza o meno del diritto in contestazione. 5. La questione di diritto controversa è stata affrontata e risolta sia dalla sezione (cfr. sez. IV, 12 marzo 2001, n.1367), che dalla Corte costituzionale (cfr. 19 ottobre 2001, n. 336), in senso sfavorevole ai medici dirigenti del S.S.N. Si è così affermato da un lato, che al personale della dirigenza medica di primo e secondo livello, è precluso l’accesso al rapporto di lavoro a tempo parziale introdotto dall’art.1, commi 56 e seguenti, l. n. 662 del 1996; dall’altro, che tale preclusione è costituzionalmente legittima alla luce degli artt. 3, 32 e 97 Cost. I punti salienti del ragionamento posto a base della illustrata conclusione sono i seguenti: a) Il rapporto di lavoro dei medici dipendenti dal S.S.N. è regolato da apposite fonti normative ispirate al disfavore verso l’esercizio dell’arte medica al di fuori del medesimo S.S.N. Già con l’art. 4, comma 7, l. n. 412 del 1991, si introduce il principio della unicità del ruolo dirigenziale medico e del rapporto di lavoro con il servizio sanitario; tale indirizzo si è consolidato con il d.lvo. n. 229 del 1999 modificativo di una serie di norme del d.lvo n. 502 del 1992 (fra le tante si pensi alla soppressione, a far data dal 31 dicembre 2002, dei rapporti a tempo definito per i dirigenti sanitari, art. 15 bis, comma 3 nel testo novellato dal d.l. n. 8 del 2002 convertito con modificazioni nella l. n. 56 del 2002; agli incentivi per l’opzione verso il rapporto di lavoro esclusivo per i medici già assunti, art. 15 quinquies); parimenti illuminante è la norma sancita dal comma 18 bis dell’art. 39, l. n. 449 del 1997, introdotto dall’art. 20, l. n. 488 del 1999, secondo cui è consentito l’accesso ad un regime di impegno ridotto per il personale non sanitario con qualifica dirigenziale che non sia preposto alla titolarità di uffici. b) La specialità della disciplina è tale che, pur potendosi sussumere nel genus del part – time il rapporto a tempo definito del medico pubblico, a quest’ultimo non possano estendersi automaticamente tutte le regole proprie del primo. In tale direzione si muove espressamente l’art. 10 d.lvo n. 61 del 2000 – attuazione della direttiva 97\81\Ce relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale – che nell’estendere le disposizioni recate dal medesimo decreto ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, fa salve le diverse disposizioni contrarie enumerando, fra le altre, anche quelle di cui agli art. 39, l. n.449 del 1997, e 20, l. n. 488 del 1999. c) Tale profilo di specialità è vieppiù accentuato dopo l’inclusione dell’intera area medica nei ruoli dirigenziali della sanità (art. 15, d.lvo n. 502 del 1992), con la consequenziale applicazione in via generale e tendenziale delle regole proprie della dirigenza statale (art.15, comma 2, d.lvo n. 502 cit.).
6. Sulla scorta delle precisate conclusioni gli appelli devono essere accolti. Il collegio, tuttavia, ravvisando giusti motivi nella parziale novità delle questioni e nelle oscillazioni della giurisprudenza amministrativa, compensa integralmente fra le parti le spese di ambedue i gradi di giudizio.
P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione quarta), definitivamente pronunziando sugli appelli riuniti indicati in epigrafe, li accoglie, e, in riforma della sentenza indicata in epigrafe, respinge il ricorso di primo grado. - dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio. Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 giugno 2003, con la partecipazione dei signori: Gaetano Trotta - Presidente Costantino Salvatore - Consigliere Filippo Patroni Griffi - Consigliere Vito Poli Rel. Estensore - Consigliere Nicola Russo - Consigliere