07.12.2005 free
CORTE di CASSAZIONE - (specialisti ambulatoriali e tassabilita' della indennita' di trasferta)
§ - La prospettazione di fatti quali la osservanza di un orario predeterminato e di altri obblighi connessi tipicamente al rapporto di lavoro dipendente, la erogazione dei compensi sulla base delle ore prestate, non contribuiscono a mutare la natura del rapporto stesso, tanto da far ritenere i redditi percepiti , ricompresi fra quelli di lavoro dipendente. Pertanto e da ritenersi l'assoggettabilità ad irpef anche della indennità di trasferta, accertato essere compresa nel compenso complessivamente liquidato, in seno al rapporto di lavoro autonomo.(www.dirittosanitario.net)
sentenza n. 20421/05
Svolgimento del processo
L'Ufficio delle Entrate di Potenza notificava a E. Giovanni un avviso di accertamento in rettifica del reddito dichiarato ai fini dell'irpef per il 1986, rideterminando tale reddito in L. 27.486.000. L'Ufficio riteneva di imputare detto reddito - dichiarato dal contribuente per L. 17.551.000 quale reddito di lavoro dipendente e per L. 6.677.000 quale reddito di lavoro autonomo - interamente a lavoro autonomo. Il ricorso dell'E. - che assumeva di svolgere attività di medico ambulatoriale in regime di convenzionamento con la regione Basilicata USL n. 2, ex art. 48 L. 833/1978 - veniva accolto in parte dalla Commissione Tributaria Provinciale di Potenza con sentenza n. 542/06/97. I primi Giudici ritenevano trattarsi di un rapporto di lavoro autonomo, ma non tassabile l'emolumento di L. 8.097.031, corrispondente alla indennità di trasferta percepita dall'E. nell'anno in contestazione, sul rilievo che trattavasi di un rimborso di spese e non di un compenso per l'attività svolta.
La sentenza veniva appellata dall'ufficio, quanto alla ritenuta non assoggettabilità ad irpef della indennità di trasferta; e dal contribuente con appello incidentale, quanto alla ritenuta imputabilità dei redditi interamente a lavoro autonomo.
Con sentenza n. 83/4/99, depositata il 28.6.1999, la Commissione Tributaria Regionale della Basilicata, in parziale accoglimento dell'appello dell'ufficio, rideterminava il reddito di lavoroautonomo in L. 26.190.000; rigettava, invece, l'appello incidentale dell'E. La CTR riteneva assoggettabile ad irpef l'indicata indennità (L. 8.097.031) corrisposta all'E. a titolo di "rimborso spese viaggi" in quanto assimilabile ai compensi corrisposti al predetto quale medico in regime di convenzione senza vincolo di subordinazione e che tuttavia su tale compenso spettasse la medesima deduzione del 16% operata sui restanti compensi.
L'E. ha proposto avverso la indicata sentenza ricorso per Cassazione, sostenuto da tre mezzi di doglianza. L'intimato Ministero delle Finanze non si è costituito. Nelle more del giudizio avverso il summenzionato atto impositivo, l'Ufficio delle Entrate di Potenza iscriveva provvisoriamente a ruolo la somma di L. 1.441.720 e notificava al contribuente la relativa cartella di pagamento. L'E. impugnava tale cartella ed il ricorso veniva parzialmente accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale di Potenza, con sentenza n. 543/06/97.
La sentenza veniva appellata dall'Ufficio e, con appello incidentale - quanto alla ritenuta integrale imputabilità dei redditi de quibus a reddito di lavoro autonomo - dal contribuente. Con sentenza n. 84/4/99, depositata il 28.6.1999, la Commissione Tributaria Regionale della Basilicata, in parziale accoglimento dell'appello principale, disponeva che l'iscrizione a ruolo dell'imposta e degli interessi venisse rideterminata in relazione a quanto deciso con separata sentenza in pari data nel giudizio concernente l'avviso di accertamento;rigettava, correlativamente, l'appello incidentale del contribuente. La sentenza è stata gravata da ricorso per Cassazione, proposto dall'E. e sostenuto dagli stessi motivi proposti contro lasentenza di appello pronunciata sull'avviso di accertamento. L'intimato Ministero delle Finanze non si è costituito.
Motivi della decisione
Preliminarmente deve disporsi la riunione al presente ricorso n. 14139/2000 R.G. - ai sensi dell'art. 274 comma primo c.p.c., applicabile anche nel giudizio di legittimità (Cass. 5267/2000; Cass. 10653/1999; Cass. 2922/1997) - del ricorso n. R.G. 14140/2000, con il quale l'E. ha impugnata la sentenza di appello concernente la cartella di pagamento.
Invero, la connessione delle cause è evidente ed inoltre, come prima sottolineato, le ragioni di censura alla impugnata decisione sono comunque le stesse che sorreggono il ricorso avverso l'avviso diaccertamento. Ciò posto, può passarsi all'esame dei motivi di doglianza. Il ricorrente - il quale assume di svolgere attività di medico specialista ambulatoriale interno in regime di convenzionamento ex art. 48 L. 833/1978 - con un primo motivo deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 47 e 49 D.P.R. 597/1973, nonchè omessa o insufficiente motivazione. I Giudici di appello non avrebbero tenuto presente che lo svolgimento di attività presso gli ambulatori delle ASL comportava a carico di esso Eufemia l'osservanza di un orario di lavoro, nonchè degli ulteriori obblighi nascenti dal rapporto, in tutto simili a quelli di un lavoratore dipendente, e che gli stessi compensi erogati si basavano sulle ore di lavoro prestato. Sicchè, i redditi percepiti nell'ambito di tale specifico rapporto avrebbero dovuto essere ricompresi fra quelli di lavoro dipendente, come del resto affermato dalla stessa A.F. nella direttiva n. 8/686 del 10.06.1986, acquisita in atti.
Con un secondo motivo il ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 48 e 50 D.P.R. 597/1973, nonchè omessa o insufficiente motivazione, quanto alla asserita imponibilità della somma corrisposta a titolo di rimborso spese viaggi. I Giudici di appello non avrebbero tenute conto che, esplicandosi l'attività di medico specialistico nei vari ambulatori della USL n. 2 di Potenza e quindi anche quelli situati in Comuni limitrofi e diversi da quello di residenza di esso E., conseguentemente la somma de qua doveva essere imputata ad indennità chilometrica, cometale non costituente reddito ma semplice rimborso forfettario delle spese di locomozione.
Il primo ed il secondo motivo, per la loro stretta connessione, devono essere congiuntamente esaminati.
Le doglianze non hanno fondamento.
Osserva la Corte che i Giudici di appello (così come in precedenza i primi Giudici) hanno accertato, sulla base delle risultanze processuali, che il rapporto di convenzionamento che in concreto legava l'E. alla USL n. 2 della Regione Basilicata non aveva i caratteri del lavoro dipendente, svolgendosi senza alcun vincolo di subordinazione, ma quelli del lavoro autonomo, osservando altresì, a conforto di tale convincimento, che la stessa USL, che aveva rilasciato all'Eufemia il mod. 101, aveva peraltro poi inserito le somme erogate al predetto nel quadro D del mod. 770 (riservato alle ritenute sui redditi di lavoro autonomo).
Orbene, tale convincimento, motivato in modo adeguato e non illogico,non può essere messo in discussione in questa sede, attraverso la prospettazione di fatti (osservanza di un orario di lavoro e di altri obblighi connessi tipicamente al rapporto di lavoro dipendente; erogazione dei compensi sulla base delle ore di lavoro prestato) che dalla sentenza impugnata non risultano essere stati dedotti. Del resto, neppure dal ricorso per Cassazione - al riguardo non autosufficiente - risulta quando, in quali atti difensivi ed in quali esatti termini fossero stati invece dedotti, anche per quanto concerne l'asserito convenzionamento dell'Eufemia quale medico specialista ambulatoriale interno.
Conseguentemente, non è dato a questa Corte di apprezzare negativamente il silenzio serbato, sul punto, dalla sentenza di appello. Ciò stante, deve concludersi che del tutto correttamente i Giudicidi appello sulla base di quanto accertato in fatto (circa la inesistenza di un rapporto di lavoro dipendente) hanno poi ritenuto, in punto di diritto, l'assoggettabilità ad irpef anche della indennità di trasferta, accertato essere compresa nel compenso complessivamente liquidato all'E. nell'ambito del rapporto di lavoro autonomo con la USL 2 della Regione Basilicata. Con un terzo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 39, 49 e 50 D.P.R. 597/1973; 2 L. 17/1985 ;nonchè omessa e insufficiente motivazione.
I Giudici di appello erroneamente avrebbero considerato applicabile la ritenuta forfetaria del 16% ex L. 17/1985 sui redditi erogatidalla USL ad esso E., non avendo tenuto conto che una siffatta forma di determinazione del reddito imponibili per la quale esso E. aveva espresso opzione, quanto ai redditi conseguiti con l'esercizio della libera professione) era invece preclusa, posto che il relativo volume di affari, in forza dell'accertamento dell'Ufficio, veniva a superare il limite consentito di L. 18.000.000.
La censura, a prescindere dal rilievo che la sua novità (non risultando dalla sentenza impugnata che una siffatta contestazione fosse stata sottoposta ai Giudici di appello nei termini prospettati nel ricorso in esame; e neppure dal ricorso stesso risultando quando, in quali atti ed in qual modo fosse stato sollecitato agli stessi Giudici un esame del punto) la rende inammissibile, è comunque priva di fondamento. Invero, una volta appurato positivamente che il reddito incontestazione deve considerarsi di lavoro autonomo e non di lavoro dipendente (come invece assume l'E.), ne consegue che - non essendovi in ordine alla operata deduzione forfetaria alcuna riserva da parte dell'A.F. e non avendo d'altro canto il ricorrente, che ne aveva interesse, indicato quale eventuale maggiore deduzione avrebbe dovuto essere invece operata su tale reddito - anche la determinazione cui sul punto è pervenuta la CTR (implicitamente richiamandosi al disposto dell'art. 2 L. 17/1985) deve rimanere ferma.
Alla stregua dei rilievi tutti che precedono, entrambi i ricorsi, come riuniti, devono essere rigettati. Non vi è luogo a provvedere sulle spese di questo giudizio, poichè il Ministero delle Finanze, rimasto vittorioso, non ha svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte, riunito al presente ricorso quello n. 14140/2000, rigetta entrambi i ricorsi.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 luglio 2005.
Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2005
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