28.07.03 free
TAR CAMPANIA - (sulla valutazione del Collegio medico in ordine alla idoneità per l’accesso ad un pubblico ufficio; sulla sindacabilita' non nella sua sostanza valutativa, ma soltanto sotto il profilo formale ed esterno dell’iter logico che ha portato alla sua formulazione)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
- Seconda Sezione - composto dai Magistrati dr. ANTONIO ONORATO Presidente dr. ANDREA PANNONE Consigliere dr. VINCENZO CERNESE Primo Referendario Estensore ha pronunciato, ai sensi dell’art. 21, comma 10 e 26, comma 5, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, la seguente
SENTENZA sul ricorso n. 6243/2002 R.G. proposto da: D’AURIA GIOVANNI, rappresentato e difeso dall’Avv. Paolo Leone ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli, al Viale Gramsci, n. 14; contro il MINISTERO DELLA DIFESA, il DISTRETTO MILITARE DI NAPOLI e l’OSPEDALE MILITARE DI CASERTA, in persona dei rappresentanti legali pro-tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la cui Sede, alla Via A. Diaz, n. 11 domiciliano per legge; per l’annullamento - del provvedimento del 25.3.2002 del Direttore dell’Ospedale Militare di Caserta con il quale il ricorrente, per diagnosticati “Disturbi della personalità impulsiva” era dichiarato non idoneo al servizio militare e riformato ex art. 16-b; - di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente. VISTO il ricorso con i relativi allegati; VISTO l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata; VISTI gli atti tutti della causa; VISTE le ordinanze n. 3982 dell’8 agosto 2002, n. 2 del 7 gennaio 2003 e n. 130 del 10 aprile 2003 di questa Sezione; UDITA alla camera di Consiglio del 10 luglio 2003 la relazione del dr. Vincenzo Cernese; UDITI, altresì, i difensori delle parti, come da verbale di udienza; VISTI gli artt. 21, comma 10 e 26, comma 5, della legge n. 1034/71; SENTITI sul punto i procuratori delle parti; RITENUTO in fatto e considerato in diritto:
FATTO-DIRITTO Il ricorso in epigrafe ha per oggetto l’annullamento di un giudizio di non idoneità al servizio di leva obbligatorio, diagnosticando nel ricorrente un “Disturbo da personalità impulsiva”, seguito dal giudizio medico: “da riformare-art. 16-b”. All’uopo, è stata dedotta la seguente censura: Violazione della normativa in materia di idoneità al servizio militare. Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 237 del 14.2.1964 e n. 496 del 28.5.1964 e successive modifiche. Violazione e falsa applicazione del D.M. n. 114 del 4.4.2000. Eccesso di potere per assoluta erroneità, travisamento e falsità dei presupposti di fatto e di diritto, carenza di istruttoria, violazione del giusto procedimento. Violazione dell’art. 3 della legge n. 241/90 per carenza assoluta di motivazione. L’intimata Amministrazione si costituiva in giudizio per sostenere l’infondatezza del ricorso. Con le ordinanze in epigrafe questa Sezione disponeva apposita verificazione. Alla Camera di Consiglio del 10 luglio 2003, in occasione della trattazione della causa in sede cautelare, il ricorso era ritenuto in decisione. Tanto perché quest’ultimo si presenta manifestamente infondato e, pertanto, come è stato rappresentato ai difensori delle parti presenti in Camera di Consiglio, il giudizio - ai sensi degli artt. 21, comma 10 e 26, comma 5, della legge n. 1034/71 - può essere definito nel merito con sentenza in forma semplificata. Per una corretta impostazione metodologica della questione all’esame del Collegio, giova innanzi tutto evidenziare come la valutazione operata da una qualsiasi Commissione esaminatrice o Collegio medico per valutare l’idoneità per l’accesso ad un pubblico ufficio, pur avendo la struttura e la consistenza di giudizio di valore (e, quindi, carattere assolutamente soggettivo), comporta pursempre un accertamento tecnico (nella specie, medico-legale) verificabile in modo indubbio in base a conoscenze o strumenti tecnici di sicura acquisizione. Come tale, detto giudizio, riservato alla Commissione e da altri non ripetibile, risulta sindacabile non nella sua sostanza valutativa, ma soltanto sotto il profilo formale ed esterno dell’iter logico che ha portato alla sua formulazione ed, in particolare, per errori materiali e macroscopiche incongruenze ed illogicità, oltre che - in conformità all’orientamento innovatore della IV sezione del Consiglio di Stato espresso nella sentenza n. 601 del 9.4.1999 - per inattendibilità del giudizio stesso (e ciò vale specie con riferimento alle valutazioni formulate dai collegi medici). Ciò premesso il ricorrente contestava il giudizio di non idoneità espresso dalla competente Commissione medica che lo aveva ritenuto non idoneo all’arruolamento obbligatorio sì come affetto da “Disturbo della personalità impulsiva” e, conseguentemente, “da riformare ex art. 16-b”. A contrastare una tale conclusione allegava certificazione di parte proveniente da strutture pubbliche da cui era stata sempre evidenziata la sua piena idoneità psico-fisica.
Il ricorso è fondato. Al riguardo, questa Sezione (accogliendo l’invito in tal senso espresso dal ricorrente), per superare l’apparente inspiegabile contraddizione insorta in ordine al reale stato della salute mentale del ricorrente, con le ordinanze in epigrafe, disponeva, sul punto, apposita verifica. In esecuzione di quest’ultima il docente universitario incaricato, prof. Claudio Buccelli - in data 4 giugno 2003 - depositava in giudizio la richiesta relazione con la quale apportava ulteriori elementi di valutazione, eventualmente anche in funzione correttiva, in ordine al “severo” giudizio con cui il candidato era stato ritenuto dalla predetta Commissione non idoneo all’espletamento del servizio militare. In proposito, gli accertamenti praticati in maniera esauriente ed approfondita dal Verificatore incaricato hanno dato i seguenti risultati: "a) Consulenza psichiatrica del 24.3.2002, conclusioni psicodiagnostiche: Allo stato non emergono elementi di psicopatologia in atto; il soggetto appare adattato negli aspetti cognitivi ed affettivi alla realtà: b) Test psicodiagnostico del 24.3.2003: Inventario Multifasico della Personalità Minnesota: Profilo numerico: 04326578 - 6:9:8. Al profilo non si evidenziano patologie di rilievo; soddisfacente è la capacità di relazionarsi con la realtà circostante, l’emotività appare ben controllata. Al colloquio ed all'osservazione clinica facies e mimica normorisonanti, buono l’orientamento spazio/tempo/valoritario; l’attenzione e la concentrazione adeguate agli stimoli, il pensiero e l’ideazione coerenti”. All’esito dei predetti accertamenti il predetto Verificatore concludeva nel senso che: “Gli elementi dell’esplorazione fisio-psichica condotta, portano, allo stato, ad escludere la presenza di significative patologie psichiatriche in atto. Allo stato, infatti, al colloquio psichiatrico, supportato dai tests psicodiagnistici MMPI e Rorschach non sono emerse franche alterazioni ed il soggetto presenta un adeguato adattamento cognitivo ed affettivo alla realtà”. A tal punto, rileva il Collegio, pur senza entrare, ovviamente, negli aspetti prettamente tecnici di una siffatta diagnosi, come indubbiamente quest’ultima mal si addica al censurato giudizio di non idoneità espresso dalla competente Commissione, atteso che il Verificatore, nell’attività da lui espletata, in relazione al quadro psico-sanitario ascrivibile al ricorrente, si è espresso in termini di normalità ed assenza di alterazioni. Inoltre, a rincarare l’illegittimità dell’esito di non idoneità al servizio militare per “Disturbi da personalità impulsiva”, vale la constatazione che il ricorrente, dopo aver superato le prove di idoneità fisiche, era stato sottoposto soltanto ad un colloquio durato pochi minuti con lo psicologo, nel mentre la normativa - la cui violazione è dedotta dal ricorrente quale motivo di gravame - prescrive, fra l’altro, una fase di osservazione in ospedale militare; e, comunque, i disturbi accertati devono essere tali da limitare significativamente il soggetto nell’assolvimento dei compiti previsti dal servizio militare (art. 16 dell’allegato al D.M. n. 114 del 4.4.2000) Orbene, nella fattispecie, alla luce di quanto emerso in sede di verificazione, oltre a non risultare percepibile (per evidente carenza di istruttoria) l’iter logico che ha condotto la competente Commissione medica a pervenire all’avversato giudizio di non idoneità, da quest’ultimo è dato evincere motivi di intrinseca e manifesta contraddittorietà, illogicità, incompletezza o (più semplicemente) di inattendibilità che integrano le uniche situazioni in presenza delle quali (come rilevato) è configurabile il vizio di legittimità costituito dall’eccesso di potere. Pertanto, il Collegio, ritiene pienamente condivisibili le conclusioni cui è pervenuto il docente incaricato, atteso che, alla luce degli approfonditi accertamenti espletati, culminati nella esauriente e pregevole relazione da lui redatta, il contestato giudizio (senza entrare nelle valutazioni riservate al c.d. merito dell’azione amministrativa), si presenta senz’altro censurabile sul piano della legittimità. Conclusivamente, attesa l'erroneità, l’inadeguatezza e l’incongruità della motivazione posta a base dell’avversato giudizio, sì come basato sui erronei presupposti di fatto e di diritto, la pretesa del ricorrente, si presenta fondata e, pertanto, il proposto ricorso va accolto, con il conseguente annullamento del giudizio stesso. Il Collegio, in considerazione che la Sezione, per fattispecie analoghe a quella in esame è pervenuta innumerevoli volte ad annullare i giudizi delle Commissioni mediche erroneamente motivati con riferimento a presunti “disturbi della personalità” (poi riscontrati insussistenti), ritiene opportuno addossare alla soccombente Amministrazione le spese giudiziali che vengono quantificate come da dispositivo.
P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Seconda Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe (n. 6243/2002 R.G.), proposto da D'Auria Giovanni, così dispone: a) lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’affetto, annulla gli atti in epigrafe indicati e con salvezza per quelli ulteriori. b) condanna la resistente Amministrazione al pagamento in favore del ricorrente delle spese giudiziali complessivamente quantificate in euro 1500,00 (millecinquecentoeuro). Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa. Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 10 luglio 2003. ANTONIO ONORATO Presidente VINCENZO CERNESE Primo Referendario Estensore
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
- Seconda Sezione - composto dai Magistrati dr. ANTONIO ONORATO Presidente dr. ANDREA PANNONE Consigliere dr. VINCENZO CERNESE Primo Referendario Estensore ha pronunciato, ai sensi dell’art. 21, comma 10 e 26, comma 5, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, la seguente
SENTENZA sul ricorso n. 6243/2002 R.G. proposto da: D’AURIA GIOVANNI, rappresentato e difeso dall’Avv. Paolo Leone ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli, al Viale Gramsci, n. 14; contro il MINISTERO DELLA DIFESA, il DISTRETTO MILITARE DI NAPOLI e l’OSPEDALE MILITARE DI CASERTA, in persona dei rappresentanti legali pro-tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la cui Sede, alla Via A. Diaz, n. 11 domiciliano per legge; per l’annullamento - del provvedimento del 25.3.2002 del Direttore dell’Ospedale Militare di Caserta con il quale il ricorrente, per diagnosticati “Disturbi della personalità impulsiva” era dichiarato non idoneo al servizio militare e riformato ex art. 16-b; - di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente. VISTO il ricorso con i relativi allegati; VISTO l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata; VISTI gli atti tutti della causa; VISTE le ordinanze n. 3982 dell’8 agosto 2002, n. 2 del 7 gennaio 2003 e n. 130 del 10 aprile 2003 di questa Sezione; UDITA alla camera di Consiglio del 10 luglio 2003 la relazione del dr. Vincenzo Cernese; UDITI, altresì, i difensori delle parti, come da verbale di udienza; VISTI gli artt. 21, comma 10 e 26, comma 5, della legge n. 1034/71; SENTITI sul punto i procuratori delle parti; RITENUTO in fatto e considerato in diritto:
FATTO-DIRITTO Il ricorso in epigrafe ha per oggetto l’annullamento di un giudizio di non idoneità al servizio di leva obbligatorio, diagnosticando nel ricorrente un “Disturbo da personalità impulsiva”, seguito dal giudizio medico: “da riformare-art. 16-b”. All’uopo, è stata dedotta la seguente censura: Violazione della normativa in materia di idoneità al servizio militare. Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 237 del 14.2.1964 e n. 496 del 28.5.1964 e successive modifiche. Violazione e falsa applicazione del D.M. n. 114 del 4.4.2000. Eccesso di potere per assoluta erroneità, travisamento e falsità dei presupposti di fatto e di diritto, carenza di istruttoria, violazione del giusto procedimento. Violazione dell’art. 3 della legge n. 241/90 per carenza assoluta di motivazione. L’intimata Amministrazione si costituiva in giudizio per sostenere l’infondatezza del ricorso. Con le ordinanze in epigrafe questa Sezione disponeva apposita verificazione. Alla Camera di Consiglio del 10 luglio 2003, in occasione della trattazione della causa in sede cautelare, il ricorso era ritenuto in decisione. Tanto perché quest’ultimo si presenta manifestamente infondato e, pertanto, come è stato rappresentato ai difensori delle parti presenti in Camera di Consiglio, il giudizio - ai sensi degli artt. 21, comma 10 e 26, comma 5, della legge n. 1034/71 - può essere definito nel merito con sentenza in forma semplificata. Per una corretta impostazione metodologica della questione all’esame del Collegio, giova innanzi tutto evidenziare come la valutazione operata da una qualsiasi Commissione esaminatrice o Collegio medico per valutare l’idoneità per l’accesso ad un pubblico ufficio, pur avendo la struttura e la consistenza di giudizio di valore (e, quindi, carattere assolutamente soggettivo), comporta pursempre un accertamento tecnico (nella specie, medico-legale) verificabile in modo indubbio in base a conoscenze o strumenti tecnici di sicura acquisizione. Come tale, detto giudizio, riservato alla Commissione e da altri non ripetibile, risulta sindacabile non nella sua sostanza valutativa, ma soltanto sotto il profilo formale ed esterno dell’iter logico che ha portato alla sua formulazione ed, in particolare, per errori materiali e macroscopiche incongruenze ed illogicità, oltre che - in conformità all’orientamento innovatore della IV sezione del Consiglio di Stato espresso nella sentenza n. 601 del 9.4.1999 - per inattendibilità del giudizio stesso (e ciò vale specie con riferimento alle valutazioni formulate dai collegi medici). Ciò premesso il ricorrente contestava il giudizio di non idoneità espresso dalla competente Commissione medica che lo aveva ritenuto non idoneo all’arruolamento obbligatorio sì come affetto da “Disturbo della personalità impulsiva” e, conseguentemente, “da riformare ex art. 16-b”. A contrastare una tale conclusione allegava certificazione di parte proveniente da strutture pubbliche da cui era stata sempre evidenziata la sua piena idoneità psico-fisica.
Il ricorso è fondato. Al riguardo, questa Sezione (accogliendo l’invito in tal senso espresso dal ricorrente), per superare l’apparente inspiegabile contraddizione insorta in ordine al reale stato della salute mentale del ricorrente, con le ordinanze in epigrafe, disponeva, sul punto, apposita verifica. In esecuzione di quest’ultima il docente universitario incaricato, prof. Claudio Buccelli - in data 4 giugno 2003 - depositava in giudizio la richiesta relazione con la quale apportava ulteriori elementi di valutazione, eventualmente anche in funzione correttiva, in ordine al “severo” giudizio con cui il candidato era stato ritenuto dalla predetta Commissione non idoneo all’espletamento del servizio militare. In proposito, gli accertamenti praticati in maniera esauriente ed approfondita dal Verificatore incaricato hanno dato i seguenti risultati: "a) Consulenza psichiatrica del 24.3.2002, conclusioni psicodiagnostiche: Allo stato non emergono elementi di psicopatologia in atto; il soggetto appare adattato negli aspetti cognitivi ed affettivi alla realtà: b) Test psicodiagnostico del 24.3.2003: Inventario Multifasico della Personalità Minnesota: Profilo numerico: 04326578 - 6:9:8. Al profilo non si evidenziano patologie di rilievo; soddisfacente è la capacità di relazionarsi con la realtà circostante, l’emotività appare ben controllata. Al colloquio ed all'osservazione clinica facies e mimica normorisonanti, buono l’orientamento spazio/tempo/valoritario; l’attenzione e la concentrazione adeguate agli stimoli, il pensiero e l’ideazione coerenti”. All’esito dei predetti accertamenti il predetto Verificatore concludeva nel senso che: “Gli elementi dell’esplorazione fisio-psichica condotta, portano, allo stato, ad escludere la presenza di significative patologie psichiatriche in atto. Allo stato, infatti, al colloquio psichiatrico, supportato dai tests psicodiagnistici MMPI e Rorschach non sono emerse franche alterazioni ed il soggetto presenta un adeguato adattamento cognitivo ed affettivo alla realtà”. A tal punto, rileva il Collegio, pur senza entrare, ovviamente, negli aspetti prettamente tecnici di una siffatta diagnosi, come indubbiamente quest’ultima mal si addica al censurato giudizio di non idoneità espresso dalla competente Commissione, atteso che il Verificatore, nell’attività da lui espletata, in relazione al quadro psico-sanitario ascrivibile al ricorrente, si è espresso in termini di normalità ed assenza di alterazioni. Inoltre, a rincarare l’illegittimità dell’esito di non idoneità al servizio militare per “Disturbi da personalità impulsiva”, vale la constatazione che il ricorrente, dopo aver superato le prove di idoneità fisiche, era stato sottoposto soltanto ad un colloquio durato pochi minuti con lo psicologo, nel mentre la normativa - la cui violazione è dedotta dal ricorrente quale motivo di gravame - prescrive, fra l’altro, una fase di osservazione in ospedale militare; e, comunque, i disturbi accertati devono essere tali da limitare significativamente il soggetto nell’assolvimento dei compiti previsti dal servizio militare (art. 16 dell’allegato al D.M. n. 114 del 4.4.2000) Orbene, nella fattispecie, alla luce di quanto emerso in sede di verificazione, oltre a non risultare percepibile (per evidente carenza di istruttoria) l’iter logico che ha condotto la competente Commissione medica a pervenire all’avversato giudizio di non idoneità, da quest’ultimo è dato evincere motivi di intrinseca e manifesta contraddittorietà, illogicità, incompletezza o (più semplicemente) di inattendibilità che integrano le uniche situazioni in presenza delle quali (come rilevato) è configurabile il vizio di legittimità costituito dall’eccesso di potere. Pertanto, il Collegio, ritiene pienamente condivisibili le conclusioni cui è pervenuto il docente incaricato, atteso che, alla luce degli approfonditi accertamenti espletati, culminati nella esauriente e pregevole relazione da lui redatta, il contestato giudizio (senza entrare nelle valutazioni riservate al c.d. merito dell’azione amministrativa), si presenta senz’altro censurabile sul piano della legittimità. Conclusivamente, attesa l'erroneità, l’inadeguatezza e l’incongruità della motivazione posta a base dell’avversato giudizio, sì come basato sui erronei presupposti di fatto e di diritto, la pretesa del ricorrente, si presenta fondata e, pertanto, il proposto ricorso va accolto, con il conseguente annullamento del giudizio stesso. Il Collegio, in considerazione che la Sezione, per fattispecie analoghe a quella in esame è pervenuta innumerevoli volte ad annullare i giudizi delle Commissioni mediche erroneamente motivati con riferimento a presunti “disturbi della personalità” (poi riscontrati insussistenti), ritiene opportuno addossare alla soccombente Amministrazione le spese giudiziali che vengono quantificate come da dispositivo.
P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Seconda Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe (n. 6243/2002 R.G.), proposto da D'Auria Giovanni, così dispone: a) lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’affetto, annulla gli atti in epigrafe indicati e con salvezza per quelli ulteriori. b) condanna la resistente Amministrazione al pagamento in favore del ricorrente delle spese giudiziali complessivamente quantificate in euro 1500,00 (millecinquecentoeuro). Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa. Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 10 luglio 2003. ANTONIO ONORATO Presidente VINCENZO CERNESE Primo Referendario Estensore