07.11.2005 free
CORTE di CASSAZIONE - (la identificazione e il controllo dei candidati, nelle elezioni all'Ordine dei medici, puo' essere svolta anche da personale amministrativo)
§ - L' art. 17 del d.p.r. n. 221 del 1950 non presuppone una netta distinzione tra identificazione in senso stretto del candidato e controllo del suo diritto di elettorato attivo. Nulla esclude, pertanto, che, nel compimento della complessa operazione di identificazione e controllo, il presidente del seggio sia coadiuvato da altri soggetti, che operano sotto la sua sorveglianza, soprattutto nei casi di elevata partecipazione al voto degli aventi diritto. Eventuali inosservanze della disciplina delle operazioni elettorali non infirmano i risultati se non siano sanzionate con la nullità oppure se non impediscano l'autenticità della scelta degli elettori, dovendo distinguersi la nullità dalla mera irregolarità (www.dirittosanitario.net)
Sentenza 07-10-2005 n. 19518
Svolgimento del processo
1. I dottori Sergio Di Giacomo, Michele Poerio ed altri hanno impugnato davanti alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie il provvedimento di proclamazione degli eletti nel Consiglio dell'ordine dei medici chirurghi di Roma e nel Collegio dei revisori per il triennio 2002 - 2005, chiedendo l'annullamento delle operazioni elettorali.
A sostegno della domanda, per quanto è ancora rilevante, hanno esposto i seguenti profili di illegittimità del provvedimento:
a) al momento del voto gli elettori non erano stati preventivamente identificati, perchè l'identificazione degli aventi diritto era stata compiuta dai dipendenti dell'ordine professionale e non dai componenti del seggio elettorale; b) la lista Professionalità e lavoro medico, i cui componenti erano stati tutti eletti, era stata sponsorizzata ed appoggiata dal presidente dell'Agenzia di sanità pubblica della Regione Lazio.
2. La Commissione centrale, con decisione del 13 novembre 2003, ha rigettato l'impugnazione. La Commissione ha considerato quanto segue.
L'obbligo di identificazione dei votanti, demandata dalla legge al presidente del seggio, non escludeva che la commissione elettorale potesse essere coadiuvata da personale amministrativo, esperto nella lettura informatica delle schede elettorali; d'altra parte, l'identificazione dei votanti era ripetuta dalla Commissione elettorale, davanti alla quale i votanti si presentavano muniti della scheda elettorale e dei documenti di identità.
Lo svolgimento delle operazioni elettorali non era affetto da vizi di legittimità, perchè il comportamento ascritto al presidente dell'Agenzia di sanità pubblica della Regione Lazio, pur costituendo interferenza nella libera determinazione degli elettori, era censurabile solo sotto il profilo dell'etica amministrativa.
3. I dottori Sergio Di Giacomo, Michele Poerio hanno impugnato la decisione mediante ricorso per Cassazione.
L'Ordine provinciale di Roma dei medici chirurghi ed odontoiatri ha resistito con controricorso. Gli intimati, Pubblico Ministero presso il tribunale di Roma ed i singoli componenti dell'Ordine provinciale, non hanno svolto attività difensiva.
Motivi della decisione
1. Il ricorso, articolato in due motivi, è rigettato in base alleconsiderazioni che seguono. 2. Con il primo motivo è denunciata violazione dell'art. 17 del d.p.r. n. 221 del 1950.
I ricorrenti sostengono che le operazioni di votazione non si sono svolte osservando la disposizione indicata, la quale, nel loro assunto, deve essere interpretata nel senso che l'identificazione dei votanti presuppone un doppio accertamento; l'identità dell'interessato e la titolarità al voto. Quest'ultima operazione era stata devoluta illegittimamente a soggetti estranei al collegio elettorale.
2.1. L'art. 17 del d.p.r. 4 maggio 1950 n. 221 dispone che La scheda in bianco e una busta recante il timbro dell'ordine o collegio vengono dal presidente dell'ufficio elettorale consegnate all'elettore, previa la sua identificazione, all'atto in cuil'elettore stesso si presenta per esprimere il voto. Interpretando la norma, queste sezioni unite hanno già dichiarato che le eventuali inosservanze della disciplina delle operazioni elettorali non infirmano i risultati se non siano sanzionate con la nullità oppure se non impediscano l'autenticità della scelta degli elettori, dovendo distinguersi la nullità dalla mera irregolarità (...). Occorre perciò, per la dichiarazione di nullità delle operazioni, o che vi sia un'espressa previsione di nullità nella legge, ovvero che siano state vanificate specifiche garanzie di libertà degli elettori e di veridicità dei risultati: così la sentenza 27 luglio 1998 n. 7344, nella motivazione.
2.2. Il Collegio condivide il principio ed intende farlo proprio, considerando che la norma non presuppone una netta distinzione tra identificazione in senso stretto del candidato e controllo del suodiritto di elettorato attivo. Nulla esclude, pertanto, che, nel compimento della complessa operazione di identificazione e controllo, ora indicata il presidente del seggio sia coadiuvato da altri soggetti, che operano sotto la sua sorveglianza, soprattutto nei casi di elevata partecipazione al voto degli aventi diritto. I ricorrenti, d'altra parte, non contestano nè la presenza ed il controllo del presidente nel corso delle operazioni di votazione, nè il rilevante numero di elettori che aveva partecipato al voto. Se ne ricava che la censura contenuta nel motivo non è fondata.
3. Il secondo motivo del ricorso si riferisce alla già denunciata interferenza del presidente dell'Agenzia di sanità pubblica della Regione Lazio nello svolgimento delle operazioni elettorali.
3.1. I ricorrenti sostengono che la Commissione centrale, verificato il condizionamento della volontà degli elettori compiuto attraversolettere loro indirizzate, doveva annullare le operazioni voto, applicando il principio di imparzialità indicato nell'art. 97 della Costituzione.
3.1. In tema di decisioni adottate dalla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, l'art. 68, secondo e terzo comma, del d.p.r. 5 aprile 1950, n. 221 dispone che il ricorso alle sezioni unite della Corte di Cassazione avverso la decisione della Commissione, che non ha effetto sospensivo, è ammesso per tutti i motivi di cui all'art. 360 cod. proc. civ. La denuncia dell'omesso rispetto del principio di imparzialità dicui all'art. 97 della Costituzione sì configura come vizio di motivazione per omesso esame di un punto decisivo della controversia.
L'imparzialità è l'atteggiamento obbediente di criteri obiettivi di valutazione ed immune da inclinazioni o atteggiamenti personalistici; in altri termini rappresenta il momento dell'eliminazione di quell'aspetto negativo costituito dalla politicità nell'esplicazione della funzione esercitata. Questa deve essere imparziale nel senso che deve considerare in modo oggettivo gli interessi che è chiamata a valutare, escludendo la contemplazione di interessi di singoli o di gruppi privilegiati.
Come tale, la valutazione della violazione del principio di imparzialità non è sindacabile come vizio di motivazione della decisione impugnata, se non ne sia indicata la rilevanza in concreto.
3.2. Nella specie i ricorrenti non hanno specificato i modi della decisività della doglianza. La censura contenuta nel secondo motivo, quindi, è inammissibile. 4. Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di questo giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del Consiglio dell'ordine dei medici chirurghi di Roma.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al rimborso in favore Consiglio dell'Ordine dei medici chirurghi di Roma delle spese del giudizio, che liquida in E. 2.600,00, di cui E. 100,00 per spese, oltre rimborso forfetario, spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 7 luglio 2005. Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2005