02.09.2005 free
TAR LOMBARDIA - (sulla convalida degli esami sostenuti nel corso di laurea in Medicina rispetto a quelli previsti nel corso di laurea in Odontoiatria)
§ - Nel valutare la corrispondenza dei contenuti didattici e scientifici dei programmi a confronto, gli organi accademici esprimono apprezzamenti che costituiscono esercizio di un potere tecnico discrezionale, i cui esiti sono sindacabili in sede giurisdizionale solo per manifesta illogicità, per palese travisamento e per assenza o incongruità della motivazione.
La circostanza che una determinata materia sia compresa tra quelle mediche generali elencate nell’allegato alla dir.76/687 non vale di per sé a dimostrare la piena equivalenza degli insegnamenti del corso di Medicina con le corrispondenti discipline del corso di Odontoiatria e protesi dentaria, che sono necessariamente orientate a garantire una formazione decisamente specialistica (centro studi di diritto sanitario/ www.dirittosanitario.net)
Sentenza 12 aprile 2005, n. 778
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione 3a ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 3350/98, proposto da .... rappresentato e difeso dagli avv.ti Cinzia Maria Bernini Asti e Daniela Viva, con domicilio eletto presso lo studio della seconda in Milano, via Borgogna 9 contro
MINISTERO UNIVERSITA’ e RICERCA SCIENTIFICA, in persona del Ministro pro tempore UNIVERSITA’ DEGLI STUDI di MILANO, in persona del suo Rettore pro tempore, rappresentati e difesi dall’avvocatura distrettuale dello Stato, con domicilio presso la sua sede in Milano, via Freguglia 1 per l’annullamento
- delle delibere assunte dall’Università degli studi di Milano in data 6 aprile 1998 e 20 luglio 1998, nella parte in cui non prevedono la convalida dei seguenti esami: chimica, fisica medica, biologia generale applicata agli studi medici, istituzioni di anatomia umana normale e dell’apparato stomatologico, chimica biologica, istologia ed embriologia generale (compresa la citologia); visto il ricorso notificato in data 3 settembre 1998 e depositato in data 9 settembre 1998; visto l’atto di costituzione in giudizio per il Ministero Università e Ricerca Scientifica e per l’Università degli studi di Milano; udito alla pubblica udienza del 17 dicembre 2004, relatore il cons. Domenico Giordano, l’avv. dello Stato Dario Bellisario per le amministrazioni resistenti; visti gli atti tutti della causa; ritenuto quanto segue in:
FATTO e DIRITTO
1) Il ricorrente, iscritto al primo anno del corso di laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria (di seguito: CLOPD) presso l’Università degli studi di Milano, ha presentato domanda di convalida degli esami sostenuti durante il corso di laurea in Medicina e Chirurgia e comuni ai due insegnamenti. Lo stesso assume che, in applicazione delle delibere assunte dall’Università degli studi di Milano in data 6 aprile 1998 e 20 luglio 1998, il CLOPD ha negato il richiesto riconoscimento degli esami precedentemente superati.
2) Con il ricorso in epigrafe l’interessato ha chiesto l’annullamento delle delibere suindicate, deducendo:
A) Illegittimità delle delibere per violazione del d.P.R. 28.2.1980, n.135, e succ. modif., e per violazione della dir. Cee n. 688/78; nella dir. 78/688/CEE e nella Tabella XVIII-bis allegata al D.P.R. n.135/80 erano individuabili alcuni insegnamenti dalla denominazione identica (ad es., l’esame di “istituzioni di anatomia ed istologia patologica”) o dal contenuto affine a quelli di esami sostenuti dal ricorrente nel Corso di laurea in medicina e chirurgia (tra cui “anatomia umana normale”, corrispondente a “istituzioni di anatomia umana normale e dell'apparato stomatognatico”). A tale riguardo l’esponente osserva che il corso ha durata biennale a Medicina e chirurgia e durata annuale presso il CLOPD; che i relativi programmi erano coincidenti; che, in particolare, l’esame di “anatomia umana normale” prevedeva un programma comprendente, tra l’altro, aspetti legati al distretto cervico - facciale, con studio di testa, collo, dell’anatomia topografica relativa all’anatomia dei denti e dell’articolazione temporo - mandibolare; da tali premesse il ricorrente deduce la palese irragionevolezza della mancata convalida dell’esame di “anatomia umana normale” sostenuto presso il Corso di laurea in medicina, stante la identità del contenuto nozionistico del corrispondente esame di “istituzioni di anatomia umana normale e dell'apparato stomatognatico” presso il CLOPD.
B) Illegittimità delle delibere perché in contrasto con gli artt. 10 e 11 del r.d. 4.6.1938, n. 1269. In applicazione degli artt. 10 e 11 del r.d. n. 1269/38 la convalida degli esami sostenuti nel Corso di laurea in medicina e chirurgia doveva avvenire ogni volta che fosse riconosciuta l’affinità tra i programmi di studio del predetto Corso di laurea e quelli, analoghi, del CLOPD, affinità certamente sussistente nel caso di specie essendo, tra l’altro, il CLOPD un corso di laurea della Facoltà di medicina e chirurgia, con numerose materie (ventidue) prettamente mediche e mutuabili dal Corso di laurea in medicina e chirurgia.
C) Illegittimità delle delibere per difetto di motivazione. Le motivazioni dei provvedimenti gravati erano, a dire del ricorrente, soltanto apparenti, dal momento che non davano effettivamente conto delle asserite differenze tra i programmi degli esami da convalidare e quelli degli insegnamenti attivati presso il CLOPD. Tanto premesso, il ricorrente chiede l'annullamento, previa sospensiva, delle delibere de quibus. Le amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio. Con provvedimento n. 2580/98 del 24.9.1998 questa Sezione ordinava il deposito della documentazione concernente le procedure di convalida seguite presso il CLOPD. All’esito della camera di consiglio del 18 ottobre 1998 veniva adottata l’ordinanza n.2825/98 di accoglimento parziale dell’istanza di sospensione. All’udienza il ricorso veniva trattenuto per la decisione.
3) Il ricorrente, iscritto al Corso di laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Università degli studi di Milano, ha chiesto l’annullamento delle delibere con cui i competenti organi universitari del CLOPD hanno negato la convalida di alcuni esami già superati durante il corso di laurea in Medicina e Chirurgia. In proposito il ricorrente sostiene che gli esami già sostenuti nel corso di laurea in Medicina sarebbero identici o quanto meno affini, dal punto di vista contenutistico, a quelli previsti nel piano di studi del Corso di laurea in Odontoiatria, per cui - alla luce della Direttiva 78/687/CE e del disposto normativo di cui agli artt.10 e 11 r.d. n.1269/38 - anche detti esami avrebbero dovuto essere convalidati. Il mancato riconoscimento sarebbe in ogni caso affetto da motivazione incongrua, carente e pretestuosa, in particolare nella parte in cui esclude la validità degli esami sostenuti in data antecedente dieci anni la richiesta di riconoscimento.
Al riguardo il Collegio osserva quanto segue.
4) L’art.10 del R.D. 4 giugno 1938 n. 1269, nel consentire allo studente il passaggio da uno ad altro corso di laurea, ha affidato al Consiglio di Facoltà del nuovo indirizzo il compito di stabilire le modalità per l’iscrizione e per l’eventuale abbreviazione del corso, secondo le previsioni contenute al comma secondo dell’art.10 del medesimo decreto. Questo ammette la possibilità di consentire l’iscrizione ad anno superiore al primo, qualora gli insegnamenti precedentemente seguiti e gli esami superati possano essere, per la loro affinità, valutati ai fini dell’abbreviazione.
Anche le disposizioni contenute negli artt. 2, 9 e 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341 (recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari) riconoscono al Consiglio della Facoltà e/o del Corso di laurea il potere di procedere alla verifica degli esami sostenuti, al fine di consentire la convalida degli esami ritenuti affini con quelli previsti nel piano di studi del nuovo corso di laurea. Nel valutare la corrispondenza dei contenuti didattici e scientifici dei programmi a confronto, gli organi accademici esprimono apprezzamenti che costituiscono esercizio di un potere tecnico discrezionale, i cui esiti sono sindacabili in sede giurisdizionale solo per manifesta illogicità, per palese travisamento e per assenza o incongruità della motivazione.
Al riguardo, in linea con un recente orientamento giurisprudenziale (cfr. Tar Emilia Romagna, Bologna, sez. I, 4 maggio 1999, n. 175, nonché 14 gennaio 1999, n. 23; v. anche Tar Lazio, Roma, sez. III 10 giugno 1997, n. 1285), deve osservarsi che la l. 24 luglio 1985 n. 409, istitutiva, in attuazione della dir. 78/686/CEE, della professione sanitaria di odontoiatra, ha sancito in termini di reciproca specialità il rapporto tra la professione medica e quella odontoiatrica, escludendo ogni fungibilità tra le due figure (non solo l’odontoiatra non può svolgere la professione medica, ma neppure il medico generico può svolgere la professione odontoiatrica, essendogli richiesto anche il possesso del diploma di specializzazione in odontoiatria ovvero dell’ulteriore laurea in odontoiatria).
Da ciò consegue che “ai laureati in medicina è comunque richiesto un supplemento di preparazione” e che “la circostanza di aver superato determinati esami nel Corso di laurea in medicina non può di per sé essere considerata sufficiente a costituire idonea garanzia di adeguata preparazione scientifico-culturale nelle stesse materie ove orientate allo svolgimento della professione di odontoiatra” (così Tar Emilia Romagna n. 175/99 cit.). Secondo questo condivisibile orientamento, ai fini della convalida occorre individuare i contenuti dei singoli esami di cui è chiesto il riconoscimento e successivamente porli in relazione con quelli attivati nel piano di studi del CLOPD, onde riscontrarne affinità e differenze; tale procedimento, che costituisce esercizio di potere discrezionale da parte degli organi universitari, non necessariamente deve concludersi con l’automatica convalida degli insegnamenti, seppure essi presentino denominazioni identiche. Naturalmente, il potere discrezionale di convalida deve essere esercitato, fermo restando il generale obbligo di motivazione, all’esito di un’adeguata istruttoria e sulla base di un ragionevole criterio di raffronto. Nel caso concreto risulta che gli organi universitari deputati a tale raffronto (e cioè alla valutazione comparativa dei programmi degli esami del Corso di laurea in medicina e chirurgia rispetto ad analoghi insegnamenti del CLOPD) abbiano eseguito le occorrenti valutazioni in modo congruo, motivato e non palesemente illogico, avendo adottato il criterio esclusivo dell’equivalenza tra i contenuti degli insegnamenti, senza alcun riferimento alla data in cui gli esami stessi sono stati sostenuti (come precisato nella delibera assunta dal Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia il 20 luglio 1998).
In particolare, dalla delibera 6 aprile 1998 del Consiglio del CLOPD, oggetto dell’impugnativa in esame, si evince come per ciascuno degli esami di cui si controverte sia stata effettuata una puntuale disamina dei contenuti degli insegnamenti da convalidare, distinguendosi, in alcuni casi, tra parte generale, mutuabile dal corrispondente esame del Corso di medicina, e parte speciale, non mutuabile perché attinente alla specificità della professione odontoiatrica. 5) Passando all’analisi dei criteri seguiti dagli organi accademici per la convalida degli esami già sostenuti dal ricorrente nel precedente corso di laurea, deve innanzitutto escludersi la sussistenza dei vizi sopra enunciati con riguardo alla disciplina di “Chimica biologica”. In particolare, per l’esame considerato, la delibera 6 aprile 1998 evidenzia la corrispondenza, limitata alla sola parte generale, dei programmi dei corsi impartiti agli studenti di Medicina con quelli propri dei corsi in Odontoiatria; la stessa precisa che il mancato riconoscimento dell’esame sostenuto in un diverso corso di laurea discende dalla necessità di assicurare “un’adeguata formazione professionale per il laureato in OPD, in quanto le conoscenze teoriche della biochimica e del metabolismo dei tessuti e dei fluidi costitutivi il cavo orale sono premessa necessaria alla comprensione e all’apprendimento dei conseguenti aspetti fisiopatologici”.
In tale contesto, la mancata convalida trova radice nella circostanza che il programma dell’esame sostenuto dall’interessato non comprendeva argomenti di specifico interesse odontoiatrico. Il che ha indotto gli organi accademici a ritenere necessaria la verifica quanto meno della preparazione specialistica dello studente e ad affidare al docente della materia la valutazione caso per caso dell’idoneità degli argomenti trattati nella parte generale del programma svolto in altri corsi di laurea. L’Università ha quindi chiarito con supporto di adeguata motivazione le ragioni per le quali ha ritenuto inadeguati i programmi seguiti dall’interessato rispetto alle conoscenze specialistiche richieste al laureato in OPD. Dette determinazioni non sono inficiate dalle osservazioni formulate dal ricorrente. Ed invero, la circostanza che la materia suindicata sia compresa tra quelle mediche generali elencate nell’allegato alla dir.76/687 non vale di per sé a dimostrare la piena equivalenza degli insegnamenti del corso di Medicina con le corrispondenti discipline del corso di OPD, che sono necessariamente orientate a garantire una formazione decisamente specialistica.
6) A diverse conclusioni deve invece pervenirsi con riguardo all’insegnamento di Istituzioni di Anatomia umana e dell’apparato stomatognatico. Nella delibera impugnata si riconosce che i programmi degli insegnamenti dei due corsi presentano affinità negli argomenti generali, mentre differiscono negli argomenti riguardanti l’apparato stomatognatico, che nel corso di laurea in OPD richiedono una conoscenza più particolareggiata delle strutture legate all’attività odontoiatrica (è stato evidenziato come la parte “relativa al distretto cervico - facciale” sia, nel programma del CLOPD, “estremamente amplificata, enfatizzata ed oggetto di esercitazioni e seminari”).
Tale motivazione, che pone in luce l’esigenza di approfondire gli argomenti specifici riguardanti l’anatomia orale, se è idonea a sorreggere la mancata convalida integrale dell’esame, non giustifica però il mancato riconoscimento della validità della parte generale dell’esame di “anatomia umana normale” sostenuto dall’interessato nel corso di laurea in Medicina. In proposito deve quindi convenirsi con il ricorrente quando lamenta la mancata convalida dell’esame già sostenuto benché esso presentasse, quanto meno nella parte generale, corrispondenza nel programma dell’insegnamento di Istituzioni di Anatomia umana e dell’apparato stomatognatico.
7) Con riguardo alle restanti discipline (chimica, fisica medica, biologia generale applicata, istologia ed embriologia generale), il ricorso si palesa invece inammissibile. La delibera del CLOPD, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, ha infatti riconosciuto la convalida dei corrispondenti esami sostenuti dagli studenti provenienti dal corso di laurea in Medicina e chirurgia, per cui - in tale parte - non sussiste l’interesse all’impugnazione. Come avanti accennato, la determinazione di non riconoscere validità agli esami sostenuti in data antecedente dieci anni la richiesta di riconoscimento è stata successivamente rimossa dal Consiglio della Facoltà di medicina e chirurgia, il quale, a mezzo della delibera 20 luglio 1998, ha precisato che, ai fini della convalida degli esami sostenuti in altro corso di laurea, dovesse farsi esclusivo riferimento ai contenuti dei programmi didattici, senza considerare la data in cui gli esami stessi sono stati sostenuti.
Ne discende che la disciplina risultante dalle delibere impugnate ammette il riconoscimento degli esami suindicati, per cui la stessa non riveste portata lesiva dell’interesse del ricorrente. 8) In conclusione, il ricorso è solo parzialmente fondato e deve essere accolto limitatamente al mancato riconoscimento della parte generale dell’esame di “Istituzioni di Anatomia umana e dell’apparato stomatognatico”. L’esito complessivo dello scrutinio di legittimità giustifica la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, terza Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 3350/98 così dispone:
- lo dichiara in parte inammissibile e in parte lo respinge, nei sensi di cui in motivazione;
- lo accoglie limitatamente al mancato riconoscimento della parte generale dell’esame di “Istituzioni di Anatomia umana e dell’apparato stomatognatico”;
- compensa per intero le spese tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Milano il 17 dicembre 2004 in camera di consiglio con l’intervento dei magistrati:
Italo Riggio - presidente Domenico Giordano - cons. est. Vincenzo Blanda - ref.