28/02/2026 free

 

Integrazione tra sanità e Università: tra programmazione regionale e legittimità delle nomine dirette

Riepilogo provvedimento

                                                                                               In facto

La controversia scaturisce dall'attuazione di un piano di integrazione tra una facoltà di medicina e un'azienda sanitaria locale. Attraverso delibere regionali e aziendali, è stato approvato un protocollo d'intesa per la formazione pre-laurea e post-laurea, rinviando a successivi accordi l'individuazione delle singole unità operative da destinare alla conduzione accademica. Successivamente, una specifica Unità Operativa Complessa di Medicina Generale è stata individuata come struttura a direzione universitaria e la sua direzione è stata affidata a un professore universitario associato. Un'associazione sindacale ha impugnato tali atti, lamentando la mancata dimostrazione dell'indispensabilità della struttura e la violazione dei principi di trasparenza per l'assenza di un concorso pubblico per la posizione apicale.

                                                                                                In jure 

Ricevibilità del ricorso e natura degli atti  

     - Gli atti che definiscono il quadro generale di collaborazione hanno natura "programmatica" e non sono immediatamente lesivi, poiché non predeterminano quali strutture saranno effettivamente coinvolte (Deliberazione n. X/7436 del 2017).

    - La lesione concreta della posizione giuridica dei medici si verifica solo con l'atto gestionale che individua specificamente l'unità operativa e il docente chiamato a dirigerla (Deliberazione n. 331 del 2019).

Rapporto tra Normativa Statale e Regionale (Potestà legislativa concorrente):

    - I requisiti di "indispensabilità" della normativa statale (Art. 2, co. 4 e 5, d.lgs. n. 517/1999) sono considerati "norme cedevoli" di fronte all'esercizio della potestà regionale.

    -  In virtù della potestà legislativa concorrente in materia di "tutela della salute" (Art. 117, co. 3, Cost.), la normativa regionale ha istituito un sistema "a rete" che pone su un piano di parità strutture pubbliche e universitarie (L.R. Lombardia n. 33/2009).

    - In questo nuovo regime, non è più necessario un onere motivazionale analitico sull'indisponibilità di alternative prima di procedere all'assoggettamento a direzione universitaria di un reparto ospedaliero.

Modalità di conferimento degli incarichi apicali:

    - Per le strutture a direzione universitaria non si applicano le procedure concorsuali ordinarie (Art. 15, co. 7-bis, lett. a e b, d.lgs. n. 502/1992).

    - Trova applicazione la disciplina speciale che prevede la nomina d'intesa tra Direttore Generale e Rettore, basata sul curriculum scientifico e professionale (Art. 15, co. 7-bis, lett. c, d.lgs. n. 502/1992; Art. 5, co. 5, d.lgs. n. 517/1999).

    - Tale modalità non è una "chiamata fiduciaria" libera, ma una forma procedimentalizzata di valutazione di un soggetto già qualificato e vincitore di concorso universitario.

FASE ISTRUTTORIA (ELEMENTI DI PROVA) L'istruttoria si è concentrata sull'analisi documentale delle deliberazioni della Giunta regionale e dell'Azienda Sanitaria, nonché dei protocolli d'intesa e delle linee di indirizzo regionali. È stato verificato che gli atti del 2017 non contenessero elementi dispositivi tali da rendere certa la futura destinazione delle strutture, confermando la loro natura programmatica. È stata inoltre accertata la conformità della nomina del docente rispetto ai parametri curriculari e alle intese previste dalle linee guida regionali (Delibera G.R. n. X/553 del 2013).

Si perviene così alle seguenti determinazioni finali:

Accoglimento parziale dell'appello sulla questione procedurale: il ricorso originario è dichiarato ricevibile poiché il termine per impugnare decorreva dall'atto attuativo del 2019 e non da quelli programmatici del 2017.

Rigetto nel merito degli altri motivi: la trasformazione dell'unità in struttura a conduzione accademica e la relativa nomina del direttore sono legittime.

• Viene confermata la validità del modello regionale lombardo di integrazione sanitaria-universitaria "a rete", che prevale sui limiti della normativa statale del 1999.

• Viene ribadita la legittimità della nomina diretta dei docenti universitari alle strutture complesse in quanto prevista da norme speciali e coerente con la natura scientifico-assistenziale dell'incarico.

EG

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