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CONSIGLIO di STATO - (dipendenti ospedalieri e limiti dell'assegno ad personam)

15.07.2005
In sintesi:
§ - La corresponsione dell’assegno personale, previsto dall’art. 34 D.P.R. 27 marzo 1969 n. 130 in caso di passaggio del dipendente ospedaliero da un ospedale all'altro, per coprire la differenza tra il nuovo stipendio e quello più elevato goduto nella qualifica di provenienza, presuppone che il passaggio si verifichi tra posizioni lavorative di ruolo e tra qualifiche uguali o da inferiore a superiore; non anche quando il dipendente transiti, per propria personale scelta, ad un rapporto non di ruolo ed in una qualifica inferiore a quella in precedenza rivestita (www.dirittosanitario.net) SEZ. V SENTENZA n. 3770 /05 DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 12 LUGLIO 2005 FATTO L’Azienda Ospedaliera "SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo" di Alessandria impugna la sentenza n. 281 in data 21 maggio 1996, con la...

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