06.07.2005 free
CORTE di CASSAZIONE - (sull'obbligo di sostituzione dei farmaci scaduti: chi e' il giudice competente)
§ - Al fine della determinazione della competenza per territorio, con riguardo alla domanda proposta da titolare di farmacia nei confronti di una casa farmaceutica per la sostituzione dei farmaci scaduti, ai sensi del disposto dell'art. 20 del R.D. 18.6.1905, n. 407, e, in mancanza, per il pagamento di una somma di denaro a titolo di rimborso, il luogo dell'adempimento va individuato nel domicilio del debitore, a norma dell'art. 1132 comma 4 c.c., e non nel domiciliodel creditore, secondo la previsione del precedente comma della medesima norma, vertendosi in ipotesi di obbligazione di fare, la quale non ha ad oggetto, fin dall'origine, una somma di denaro (www.dirittosanitario.net)
sentenza n. 8879/05
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Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 12.05.2000, ..., quale titolare dell'omonima farmacia sita in Messina alla via Garibaldi, conveniva in giudizio dinanzi al giudice di pace di quella città la Farmades s.p.a. al fine di sentirla condannare alla sostituzione di alcuni farmaci scaduti, acquistati presso tale società, ovvero, al pagamento della somma di L. 1.385.700 a titolo di rimborso nel caso di mancata sostituzione. Costituitasi, la soc. Farmades eccepiva in rito l'incompetenza per territorio dell'adito giudice e, nel merito, l'infondatezza della domanda. All'esito dell'istruttoria, il giudice di pace, con sentenza n. 2002/01 del 05/27.11.2001, accoglieva,per motivi sia di diritto che di equità (la domanda e, per l'effetto, dichiarava la soc. Farmades tenuta alla sostituzione dei farmaci scaduti entro il termine di trenta giorni dalla notifica della sentenza, ovvero in caso di inadempimento, al pagamento della somma di L. 1.385.700, a titolo di rimborso per la mancata sostituzione. Condannava, infine, la soc. Farmades al pagamento delle spese di giudizio.
E' detto in sentenza che l'eccezione di incompetenza per territorio, sollevata dalla soc. Farmades, va disattesa in quanto l'art. 20 c.p.c. prevede, quale foro territoriale facoltativo a quello generale del domicilio del convenuto, il c.d. forum contractus; nel caso specifico il contratto di fornitura di prodotti farmaceutici si èperfezionato in Messina dove ha sede la farmacia... Inoltre, la domanda dell'attore ha per oggetto il pagamento di una somma di denaro nel caso di mancata restituzione dei farmaci, per cui il Foro competente è quello del domicilio del creditore e, quindi, il Foro di Messina, sede legale della Farmacia... Nel merito la domanda è da accogliere per motivi sia d diritto che di equità. Sotto il primo profilo, l'art. 20 del R.D. li giugno 1905, n. 407 stabilisce che "Gli istituti devono cambiare gratuitamente quei prodotti... per i quali sia decorso il termine assegnato per la loro validità." Tale norma che, non risulta espressamente abrogata, non può ritenersi applicabile, come assume la convenuta, solo ai sieri, vaccini, virus e tossine, ma estende la sua applicazione anche ai prodotti affini, cioè a quei prodotti compresi nel T.U. delle leggi sanitarie che in genere sono adoperati per uso terapeutico, come quelli di cui si chiede la sostituzione.
Sotto il secondo profilo, è detto in sentenza che il farmacista garantisce un pubblico servizio e deve quindi assicurare per quanto possibile agli utenti il reperimento di tutti i preparati in commercio, per questi motivi appare conforme ad equità che egli non debba sopportare i costi dei farmaci scaduti dal momento che non può prevedere in anticipo la quantità vendibile entro i limiti di scadenza. Per la cassazione di tale sentenza ricorre la soc. Farmades, deducendo cinque motivi di annullamento (elencati dal 1^ al 6^ saltando per un evidente errore materiale il 5^). Il farmacista F. L. resiste con controricorso. Le parti hanno depositato memorie.
Motivi della decisione
1. Col primo motivo, denunciando violazione delle sulla competenza in relazione all'art. 20 c.p.c. e 1182 c.c. (art. 360 n 2 c.p.c.), la ricorrente assume che l'attore ha chieste l'adempimento di un'obbligazione scaturente non dal contratto di fornitura ma dall'art. 20 del R.D. 18.6.1905, n. 407. Si tratta di un' obbligazione autonoma, che ha fonte in una disposizione di legge e per oggetto la consegna di cose determinate (le confezioni di medicinali in sostituzione di quelle scadute). L'obbligazione di tal genere va adempiuta, in applicazione dell'art. 1182 c.c., in difetto di convenzione o di usi, nel luogo in cui si trova la cosa quando l'obbligazione è sorta. Tale luogo, al momento della scadenza dei farmaci da sostituire, è da identificare con i depositi della soc. Farmades che si trovano in Roma. Conseguentemente il Foro competente è Roma, dato che la competenza territoriale del giudice è da individuare, in conformità dei criteri di cui all'art. 20 c.p.c. secondo comma, nel luogo dove le cose da consegnare si trovano al momento in cui è sorta l'obbligazione. Al medesimo risultato si perviene qualora si volessero considerare i medicinali oggetto della consegna quali cose determinate solo nel genere, atteso che il cit. art. 20, ultimo comma, fissa nel domicilio del debitore il luogo dell'adempimento.
2. Col secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 113 c.p.c. in relazione all'art. 23 Cost. ( art. 360 n. 3 c.p.c.), la ricorrente censura l'impugnata sentenza laddove ha ritenuto che "il farmacista garantisce un pubblico servizio", per cui "appare conforme ad equità che egli non debba sopportare i costi dei farmaci scaduti". A giudizio della ricorrente tale ragionamento sarebbe intimamente contraddittorio perchè se è "equo" che il farmacista non sopporti gli oneri derivanti da un servizio pubblico, da ciò non discende necessariamente che tale onere venga posto "equitativamente" a carico di un altro soggetto (produttore di farmaci) e non a carico, ad esempio, della fiscalità generale. Violerebbe, poi, la riserva di legge stabilità dall'art. 23 Cost. perchè, al di fuori di ogni relazione meramente privatistica tra le parti, creerebbe di fatto, a carico della categoria dei produttori difarmaci, una "prestazione imposta" a finanziamento del pubblico servizio reso dal farmacista.
Prosegue la ricorrente che solo la legge può imporre tale prestazione ed in effetti l'attore ha invocato l'art. 20 del R.D. n. 407/1905, al quale la sentenza impugnata ha fatto riferimento. Ma tale articolo, non più ripetuto nella legislazione successiva, è da considerare implicitamente abrogato dalle norme intervenute in materia (R.D.L. n. 1732/1925 e T.U. 27.7.1934 n. 1265) e comunque dal D.lgs. 29.5.1991 n. 178. In ogni caso, quand'anche non si volesse accogliere la tesi dell'abrogazione implicita, l'invocato art. 20 del R.D. n. 407/1905 non potrebbe comunque trovare applicazione nel casospecifico, in quanto la norma fa esplicito riferimento ad un preciso genere di prodotti: vaccini, sieri, virus e tossine. Mentre i farmaci in questione scaduti non appartengono a tale categoria.
3. Col terzo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 113 c.p.c. per contraddittorietà manifesta e in sanabile ( art. 360 n. 5 c.p.c.), la ricorrente assume che la carenza di una fonte di legge su cui si possa fondare l'obbligo de produttore di farmaci di accollarsi il rischio dell'invenduto de farmacista fa sì che quest'ultimo, come qualsiasi commerciante, sopporti il rischio delle proprie scelte imprenditoriali. Per contro è contraddittorio che sia equo che il farmacista non sopporti tale rischio. Tanto più che l'esercizio farmaceutico èun'impresa ed è normale che sia a carico del titolare il rischio d'impresa (cioè il rischio dell'invenduto). 4. Col quarto motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 113 c.p.c. in relazione agli artt. 3, 24 e 111 Cost. (art. 360 n. 3 c.p.c.), la ricorrente si sofferma su una considerazione generale che, come ella stessa afferma, va al di là della fattispecie in oggetto, relativa alle conseguenze che l'impugnata sentenza potrebbe avere in altri giudizi, con ripercussioni su rilevanti interessi economici, nonchè sulla funzione nomofilattica riservata alla Corte di Cassazione.
5. Col quinto motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 113 c.p.c. in relazione alla normativa comunitaria in tema di specialità medicinali ( art. 360 n. 3 c.p.c.), la ricorrente sostiene che la statuizione contenuta nella sentenze l impugnata, che attribuisce il carattere di pubblico servizio ali attività del farmacista e fa ricadere in capo al produttore dei farmaci il rischio dell'invenduto, è in netto contrasto con la Direttiva 92/25/CEE riguardante la distribuzione all'ingrosso dei medicinali per uso umano, ora trasfusa nella Direttiva 2001/83/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano. A giudizio della ricorrente, le disposizioni comunitarie, che regolano la materia, con priorità rispetto alla legge italiana, hanno chiaramente individuato sia il soggetto su cui grava l'esercizio del pubblico servizio, sia gli obblighi a cui è tenuto. L'impugnata sentenza sarebbe in contrasta con tali disposizioni comunitarie. Osserva la Corte che il primo motivo è fondato.
Al fine della determinazione della competenza per territorio, con riguardo alla domanda proposta da titolare di farmacia nei confronti di una casa farmaceutica per la sostituzione dei farmaci scaduti, ai sensi del disposto dell'art. 20 del R.D. 18.6.1905, n. 407, e, in mancanza, per il pagamento di una somma di denaro a titolo di rimborso, il luogo dell'adempimento va individuato nel domicilio del debitore, a norma dell'art. 1132 comma 4 c.c., e non nel domiciliodel creditore, secondo la previsione del precedente comma della medesima norme l, vertendosi in ipotesi di obbligazione di fare, la quale non ha ad oggetto, fin dall'origine, una somma di denaro.
Erroneamente l'impugnata sentenza, ai fini dell'individuazione del giudice territorialmente competente a conoscere della controversia, ha fatto riferimento al c.d. forum contractus, dato al contratto di fornitura dei prodotti farmaceutici intercorso tra il titolare della farmacia e la società fornitrice, atteso che è pacifico tra le parti che l'obbligazione di effettuare la sostituzione dei farmaci scaduti ha la sua fonte non in tale contratto bensì nella legge, precisamente nel cit. art. 20 R.D. 407/1905, onde rileva il forum destinatae solutionis, ai termini dell'art. 20 c.p.c.. La regola dettata dall'ultimo comma dell'art. 1182 c.c. vale anche per le obbligazioni di fare, qual è quella degli istituti farmaceutici di cambiare gratuitamente quei prodotti per i quali sia decorso il termine assegnato per la loro validità, ai sensi del cit. art. 20.
In tale ipotesi luogo di adempimento della suddetta obbligazione di fare è quello in cui ha sede ed opera la società farmaceutica che deve effettuare la sostituzione dei medicinali scaduti. Nel caso specifico, poichè la soc. Farmades ha sede in Roma, deve affermarsi che è territorialmente competente a conoscere della controversia il giudice di pace di Roma. Alla stregua della considerazioni svolte, il primo motivo del ricorso è da accogliere, con conseguente assorbimento di tutti gli altri; la sentenza impugnata va cassata e va dichiarata la competenza per territorio del giudice di pace di Roma. Ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e dichiara la competenza per territorio del giudice di pace di Roma. Compensa tra le parti le spese dell'intero giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 18 marzo 2005.
Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2005