15.07.03 free
CONSIGLIO di STATO - (sul riconoscimento del diritto a percepire il trattamento economico del primario ospedaliero nella ricorrenza del duplice presupposto : la vacanza del posto ed il conferimento dell’incarico per l’espletamento delle relative funzioni con atto formale dell’organo competente della USL di appartenenza)
REPUBBLICA ITALIANA N. 4111/03 REG.DEC.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 9116 REG.RIC.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione ANNO 1997
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 9116/1997 proposto dal dr. Francesco Granata, rappresentato e difeso dall’avv. Raffaele Pellegrino ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Gennaro Contardi in Roma, Via Caroncini n. 6;
contro
la Unità Sanitaria Locale (USL) n. 44 della Regione Campania, in persona del suo legale rappresentante Direttore Generale “pro tempore”, non costituitasi;
ASL Napoli 1. in persona del Direttore generale p.t.,
Regione Campania, in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t., non costituitasi;
per l'annullamento
della sentenza n. 1306/1997 pronunciata tra le parti dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione quarta;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Vista la memoria prodotta da parte appellante a sostegno delle proprie difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il cons. Goffredo Zaccardi;
Udito alla pubblica udienza del giorno 16 maggio 2003 l’avv. Davide per delega dell’avv. Pellegrino;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
1). La sentenza appellata ha respinto il ricorso proposto in primo grado dal Dr. Granata per il riconoscimento del diritto a percepire il trattamento economico relativo alla posizione funzionale di Primario della Divisione di Neurochirurgia dell’Ospedale Loreto Mare con condanna della USL 44 di Napoli al pagamento delle relative differenze retributive, oltre rivalutazione monetaria ed interessi. Nello stesso ricorso era stata avanzata, in via subordinata, la richiesta del riconoscimento di quanto dovuto, quantomeno a titolo di arricchimento senza causa a tenore dell’art. 2041 del codice civile, ma tale domanda è stata abbandonata in sede di appello.
La pretesa del Dr. Granata si fonda sullo svolgimento delle mansioni superiori svolte, dal 10 giugno 1985 al 31 gennaio 1986 per supplenza su posto disponibile- ma non vacante- per l’assenza dovuta a malattia del titolare dr. Terracciano e, successivamente, per incarico su posto vacante dopo il pensionamento del Dr. Terracciano, avvenuto il 27 febbraio 1986, e fino alla copertura per concorso del posto, intervenuta il 9 luglio 1990. Il posto è stato assegnato allo stesso Dr. Granata che è risultato vincitore del concorso indetto per coprire il posto di cui trattasi.
La USL 44 di Napoli nel frattempo, con deliberazione n. 668/1987 dell’undici maggio 1987 del Comitato di gestione, aveva riconosciuto al Dr. Granata lo svolgimento delle funzioni primariali per i due periodi suindicati con attribuzione però delle funzioni stesse solo per il periodo intercorrente tra l’adozione della delibera con cui veniva conferito l’incarico e la data di copertura del posto (quindi dall’undici maggio 1987 al 9 luglio 1990). L’organo regionale di controllo aveva vistato la suddetta deliberazione “nei limiti del disposto di cui all’art. 29 del D.P.R. 761/79”.
2). La sentenza appellata ha ritenuto, in definitiva, che fino alla data di entrata in vigore dell’art. 121 del D.P.R. 384/1990 – data successiva ai periodi qui presi in considerazione e relativi allo svolgimento di funzioni superiori da parte del Dr. Granata- non vi fosse alcuna disposizione che consentisse di retribuire le mansioni superiori svolte da sanitari ospedalieri, espletamento di funzioni che doveva, quindi, essere considerato irrilevante.
Va ancora precisato in punto di fatto che l’appellante ha rinunciato alle sue pretese per il periodo di svolgimento di funzioni per supplenza sul posto resosi disponibile per la malattia del Dr. Terracciano ma non ancora vacante perché coperto formalmente dal titolare.
Nell’atto di appello e nella memoria depositata per l’udienza di discussione l’attenta difesa del Dr. Granata, con dovizia di richiami, fa riferimento alla evoluzione giurisprudenziale intervenuta sullo specifico aspetto della retribuibilità delle mansioni superiori svolte dagli aiuti ospedalieri su posti di primario vacanti in forza di apposito provvedimento di incarico, evoluzione che ha condotto, con indirizzi consolidati dai quali non sussistono ragioni per discostarsi con riguardo al caso di specie, al riconoscimento del diritto a percepire il trattamento economico del primario ospedaliero nella ricorrenza del duplice presupposto che si è qui richiamato: la vacanza del posto ed il conferimento dell’incarico per l’espletamento delle relative funzioni con atto formale dell’organo competente della USL di appartenenza.
E’ qui pienamente condivisa l’esigenza, posta a fondamento del cennato indirizzo giurisprudenziale, della indispensabilità dell’esercizio delle funzioni apicali nelle strutture sanitarie con conseguente interpretazione dell’art. 29 del D.P.R. 761/79, come del resto indicato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 101 del 1995, nel senso che trascorsi sessanta giorni dall’inizio dello svolgimento delle funzioni apicali di primario per tutto il periodo successivo va riconosciuto il relativo trattamento economico all’aiuto incaricato che di dette funzioni essenziali assicuri lo svolgimento. Tale indirizzo è stato ripetutamente ribadito dalla Sezione (cfr. da ultimo, tra le altre, le decisioni n. 25 dell’8 gennaio 2002 e n. 6017 del 5 novembre 2002).
Entrambi i presupposti di cui si è detto sussistono nel caso in esame con riguardo al periodo dall’undici maggio 1987 al 9 luglio 1990. Per il periodo precedente alla data di conferimento formale delle funzioni primariali al Dr. Granata, periodo che va dal 28 febbraio 1986 al dieci maggio 1987, e nel quale pur sono state svolte dette funzioni in via di fatto su posto vacante, manca l’elemento del conferimento con atto formale del relativo incarico e non può, pertanto, essere accolta la domanda dell’appellante.
3). Alla stregua delle considerazioni che precedono l’appello è accolto con riforma della sentenza appellata e riconoscimento del diritto del Dr. Granata alla percezione delle differenze retributive spettanti, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge, come precisato qui in motivazione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
PQM
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sul ricorso in appello di cui in epigrafe lo accoglie con riforma della sentenza appellata ed accoglimento del ricorso di primo grado nei sensi di cui in motivazione.
Condanna la USL 44 di Napoli al pagamento di competenze, spese ed onorari di giudizio che liquida a favore dell’appellante il € 2.000,00.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso addì 16 maggio 2003 in camera di consiglio con l’intervento di:
Agostino Elefante Presidente,
Goffredo Zaccardi consigliere est.,
Aldo Fera consigliere,
Francesco D’Ottavi consigliere,
Claudio Marchitiello consigliere.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
f.to Goffredo Zaccardi f.to Agostino Elefante
IL SEGRETARIO
f.to Antonietta Fancello
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10 luglio 2003