04/01/2025 free
Il sistema del cd. punto variabile recepito nelle tabelle del Tribunale di Milano copre tutte le conseguenze dannose normali
Nella liquidazione del danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento quantificabile in base al criterio equitativo uniforme adottato dai giudici di merito (come visto, il sistema del cd. punto variabile recepito nelle tabelle del Tribunale di Milano) copre tutte le conseguenze dannose normali e indefettibili secondo l'id quod plurumque accidit, vale a dire quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire, ivi compreso il cosiddetto danno da sofferenza soggettiva interiore o danno morale temporaneo.
Tali conseguenze ordinarie costituiscono una conseguenza normale del danno e non giustificano, quindi, alcun aumento del risarcimento di base previsto per il danno non patrimoniale, non rilevando in senso contrario la circostanza che le conseguenze della menomazione incidano sulla vita quotidiana e sugli aspetti dinamico - relazionali della persona, in quanto tali conseguenze sono generali e inevitabili per tutti coloro che abbiano patito il medesimo tipo di lesione.
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Tribunale Larino, 01/08/2024, (ud. 31/07/2024, dep. 01/08/2024), n.395
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LARINO
in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato, dr.ssa
Stefania Vacca, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di secondo grado iscritto al n. 119 del ruolo
generale affari contenziosi dell'anno 2020
tra
MI.SA., rappresentato e difeso dall'Avv.to AN.VE., elettivamente
domiciliato presso il suo studio in Campobasso, via (…), giusta mandato
in atti;
ATTORE
E
SP.MI., residente in (…), via (…);
CONVENUTO CONTUMACE
Nonché
(…) S.P.A., in persona del legale rapp.te p.t., ed (…), in persona
del legale rappresentante p.t., entrambe rappresentate e difese
dall'Avv.to AL.MO., elettivamente domiciliate presso lo studio dell'Avv.
Mi.Br., in (…);
CONVENUTE
OGGETTO: risarcimento danni da sinistro stradale.
CONCLUSIONI: Come in atti rassegnate.
Fatto
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, Mi.Sa. ha convenuto in giudizio Sp.Mi., quale conducente dell'autovettura Land Rover Evoque targata (…), nonché la (…) s.p.a. e la (…), rispettivamente proprietaria ed impresa assicuratrice per la RCA della predetta autovettura, al fine di ottenere la condanna all'integrale risarcimento di tutti i danni derivatigli dal sinistro stradale occorso la sera del 30.12.2018, intorno alle ore 20.15 circa, lungo la S.S. 645 (Fondo Valle del Tappino) in agro del Comune di Pietracatella.
In particolare, l'attore ha esposto che il sinistro si sarebbe verificato per responsabilità esclusiva dello Sp., il quale, alla guida del veicolo Land Rover Evoque, in una curva situata al KM 18 più 700, avrebbe invaso la corsia riservata al senso opposto di marcia, andando a travolgere frontalmente l'autovettura Volkswagen Golf tg. (…), condotta dal Mi., che percorreva la S.S. 645 in direzione Campobasso.
Per effetto del sinistro, l'attore ha lamentato di aver subito danni patrimoniali, non soltanto alla propria autovettura, al punto da renderne eccessivamente onerosa la riparazione, ma anche in conseguenza del fermo tecnico e delle spese sostenute o da sostenere (bollo, rottamazione, trasporto ed immatricolazione di una nuova auto), oltre alle spese mediche e di assistenza affrontate, e danni non patrimoniali, in conseguenza delle lesioni riportate che gli avrebbero provocato un danno biologico per un'invalidità permanente del 28 per cento ed una i.t.t. per 90 giorni, oltre ad una i.t.p. al 75 per cento per 70 giorni ed al 50 per cento per 90 giorni.
Per tali ragioni, l'attore ha chiesto l'accertamento della responsabilità esclusiva o quantomeno prevalente del conducente dell'autovettura Land Rover, nonché la condanna di quest'ultimo, in solido con la società proprietaria dell'auto e con la società assicuratrice al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, per l'importo complessivo di Euro 185.578,76 (di cui Euro 162.628,00 a titolo di danno non patrimoniale, inclusa la personalizzazione del danno), ovvero nella somma maggiore o minore ritenuta equa, oltre ad un aumento del 30 per cento sul danno non patrimoniale, a titolo di danno morale, per l'importo di Euro 48.788,00, oltre interessi e rivalutazione.
2. Costituitesi in giudizio, la (…) s.p.a. e la (…) hanno contestato la ricostruzione della dinamica del sinistro operata dall'attore, nonché l'entità dei danni lamentati, chiedendo il riconoscimento di responsabilità concorsuale paritetica dei conducenti di entrambi i veicoli e la riduzione del risarcimento dei danni a quelli effettivamente risultanti dall'istruttoria.
3. Concessi i termini di cui all'art.183, comma sesto c.p.c., è stata disposta CTU cinematica con l'ing. Ed.Ma., all'esito della quale sono state ammesse e raccolte le prove orali articolate da parte attrice; pervenuta allo scrivente Magistrato, la causa, dopo essere stata disposta CTU medico-legale con la dott.ssa El.Mo., è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e così trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Il Tribunale osserva quanto segue.
4. La fattispecie risarcitoria in esame, attinente ad uno scontro tra veicoli, è regolata dall'art. 2054 c.c., a mente del quale il conducente è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o cose dalla circolazione del veicolo "se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno", espressione che, secondo il costante e pacifico orientamento giurisprudenziale, deve essere interpretata nel senso che il conducente, per andare esente da responsabilità, dovrà dimostrare di aver tenuto un comportamento diligente, rispettando quindi tutte le regole di legge quali quelle del codice della strada e quelle dettate dalla comune esperienza e di prudenza.
Nell'applicazione giurisprudenziale della norma citata è consolidato il principio di diritto secondo cui qualora resti individuato il comportamento colposo di uno dei conducenti, perché si possa attribuire a quest'ultimo la causa determinante ed esclusiva del sinistro deve parimenti accertarsi che l'altro conducente abbia osservato le norme sulla circolazione e quelle di comune prudenza, perché è suo onere dimostrare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, altrimenti dovendo presumersi anche il suo colpevole concorso (cfr. ad esempio Cass., 08/01/2016, n. 124); ciò nondimeno, la prova che uno dei conducenti si è uniformato alle norme sulla circolazione dei veicoli e a quelle di comune prudenza può essere acquisita anche indirettamente, tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso con il comportamento dell'altro conducente (cfr. ad esempio Cass., 21/05/2019, n. 13672).
Così, ad esempio, l'infrazione, pur grave, come l'invasione dell'altra corsia commessa da uno dei conducenti, non dispensa il giudice dal verificare anche il comportamento dell'altro conducente al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso (cfr. Cass. 15/01/2003, n. 477), ma ciò non esclude che, anche in tali circostanze, possa comunque ritenersi raggiunta la prova liberatoria pur indirettamente, in base alla valutazione, in concreto, della assorbente efficacia eziologica della condotta dell'altro conducente (Cass., 15/09/2020, n. 19115).
Questo perché la colpa concorrente dettata dall'art. 2054 c.c., comma 2, opera pur sempre sul piano causale, e deve pur sempre potersi collocare sul piano della relazione causale tra la violazione delle regole di condotta e l'evento di danno, sicché, ove invece risulti che quella violazione, pur sussistente o non escludibile, non abbia avuto incidenza causale con accertamento, come detto, anche indiretto, non c'è ragione di ritenere non superata quella presunzione, una diversa interpretazione finendo con l'attribuire alla norma un significato e una valenza puramente sanzionatoria che non ha (Cass., n. 19115 del 2020, cit., pag. 7).
La presunzione di pari responsabilità prevista dall'art. 2054 c.c. ha carattere sussidiario, dovendosi applicare solo nel caso in cui sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro (e anche quando non sia possibile accertare il comportamento specifico che ha causato il danno: v. Cass., 26253/2007). Ed infatti, in tema di scontro tra veicoli, la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054 c.c., comma 2, opera soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto, nonostante cioè l'istruttoria svolta, in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro (Cass., 7478/2020; v. anche Cass., 3696/2018). Al contrario, se è possibile individuare il diverso grado di colpa dei conducenti coinvolti nell'evento dannoso, il giudice di merito è tenuto a procedere alla graduazione della colpa dei soggetti coinvolti nel sinistro, tenendo conto, peraltro, che vige pur sempre la presunzione di colpa di cui ai primi due commi dell'art. 2054 c.c.; per cui l'accertamento in concreto della colpa di uno dei soggetti coinvolti nel sinistro non esclude la presunzione di colpa concorrente dell'altro, ove non sia stata da questo fornita in concreto la prova liberatoria dell'assenza di ogni possibile addebito a suo carico (cfr. Cass. 15/01/2003, n. 477 cit.).
5. A mente di tali superiori coordinate e venendo al caso di specie, il Tribunale ritiene che la dinamica del sinistro possa essere ricostruita con l'utile ausilio del consulente nominato d'ufficio, ing. Mancini, stante la mancata ricostruzione della possibile dinamica del sinistro da parte dei Carabinieri intervenuti sul posto.
Il ctu ha preso le mosse dai seguenti dati certi: a) il veicolo dello Sp. (Range Rover Evoque) procedeva con direzione Lucera, lungo un tratto in discesa mentre il veicolo del Mi. (Volkswagen Golf) procedeva con direzione Campobasso, lungo un tratto in salita;
il tratto presenta una curva che chiude improvvisamente con dosso nel punto di cambio di direzione; b) il veicolo dello Spallone terminava la propria corsa ortogonalmente e con il vano motore riverso contro la barriera stradale, mentre il veicolo del Mi. indietreggiava e andava a fermarsi con la fiancata sinistra in prossimità della barriera stradale, ad una distanza di 64 m; entrambi i veicoli presentano danni esclusivamente sulle rispettive parti anteriori; c) dalle rilevazioni fotografiche contenute nel relativo fascicolo dai Carabinieri di Jelsi (figure nn. 15 e 16 allegate alla ctu) si evince che una buona parte di detriti era riversata a valle e in prossimità della parte posteriore del veicolo dello Sp., maggiormente spostati verso la carreggiata di sinistra (ovvero quella percorsa dal Mi.) se si considera la direzione Campobasso-Lucera.
Considerando congiuntamente tali elementi, in primo luogo il CTU ha escluso che il sinistro si sia potuto verificare all'interno della corsia dello Sp.
Al riguardo, infatti, l'ausiliario ha osservato che, ipotizzando l'invasione di corsia del Mi. e la verificazione dello scontro interamente nella corsia della Lang Rover, le condizioni dinamiche in termini di forze scambiate tra i veicoli al momento dell'urto e le forze inerziali non avrebbero avuto potuto determinare la rotazione del veicolo dello Sp. portandolo nello stato di quiete in cui è stato rinvenuto, ovvero ortogonalmente alle barriere stradali; infatti, per poter spiegare la posizione finale dei veicoli si dovrebbe immaginare un urto non frontale, che però è smentito dai danni riportati dai veicoli.
Ritiene il Tribunale che l'assunto che precede è convincente e condivisibile, tenuto conto che lo Sp., con veicolo di massa maggiore, percorreva il tratto in questione in discesa ed è lo stesso conducente, in sede di sommarie informazioni, a riferire che il proprio veicolo "si girava" a causa dell'urto. D'altronde, lo stesso ctp della parte convenuta sul punto nulla ha osservato, anzi concordando con il Ctu nel senso che lo scontro si sarebbe verificato pressoché al centro della strada.
Sul punto, tuttavia, il ctu ha escluso la tesi di un urto perfettamente frontale, ovvero verificatosi proprio al centro della corsia, come sostenuto dal ctp dei convenuti, in quanto una siffatta dinamica non sarebbe compatibile con la posizione finale assunta dai veicoli, tenendo conto anche delle loro dimensioni, e, dunque, del comportamento assunto dai veicoli in ragione delle forze scambiate dagli stessi. Il ctu ha invece ritenuto come maggiormente plausibile che lo scontro si sia verificato al centro della corsia ma con occupazione della parte più prossima della carreggiata percorsa dal Mi. e, dunque, leggermente a monte del veicolo dello Sp., più pesante e in discesa; in tal senso, secondo il ctu, deporrebbero sia lo stato di quiete assunto dai veicoli, sia la collocazione dei detriti a terra, raffigurati nella fotografia n. 15 della consulenza e tratta dal fascicolo fotografico dei Carabinieri, redatto una volta giunti sul posto.
Il Tribunale ritiene di far propria la dinamica così descritta dal Ctu, in quanto frutto di un metodo logico e condivisibile, che non procede per ipotesi astratte o teoriche ma che si muove in perfetta aderenza alla dinamica del sinistro, valorizzando tutti gli elementi oggettivi a disposizione e cercando in essi smentite o conferme.
5.1. Sul punto, non sono meritevoli di accoglimento le osservazioni critiche mosse dalle parti.
Sostengono i convenuti che il ctu avrebbe concluso attribuendo la responsabilità maggioritaria nella produzione del sinistro al conducente del Veicolo Range Rover sulla scorta della considerazione, del tutto soggettiva, che "quest'ultimo veicolo percorrendo una curva chiusa a destra tendenzialmente è portato verso sinistra e quindi è più probabile che abbia invaso la corsia riservata al senso opposto" (pag. 2 comparsa conclusionale e così anche pag. 2 osservazioni ctp). Invero, come sopra visto, la valutazione del ctu si è fondata su valutazioni di tipo tecnico e oggettivo, come peraltro chiarito anche dal ctu in sede di risposta alle osservazioni, di talché tale deduzione è del tutto infondata.
Sostiene invece l'attore che la ricostruzione effettuata dal proprio consulente, che conclude nel senso che il sinistro si sarebbe verificato interamente nella corsia del Mi. e non in prossimità del centro della linea di mezzeria centrale, sarebbe più attendibile e da preferire alla ricostruzione del ctu in quanto la prima, "basata sulla "certezza" raggiunta dall'esperto per la comprovata presenza dei "detriti frutto della collisione all'interno della corsia percorsa dalla Volkswagen Golf, come si evince dal fotogramma 20" acquisito dai Carabinieri e come confermato dal teste MI.Gi. all'udienza dell'8.3.20232, è più attendibile di quella fatta dal CTU anni dopo (la CTP è del 23.10.2019, la CTU è del 19.2.2022) per l'inequivocabile circostanza che la prima è stata redatta sull'effettivo stato dei luoghi così com'era al momento del sinistro, la seconda, invece, si è dovuta necessariamente confrontare con il nuovo tracciato stradale mutato a causa dei continui lavori di manutenzione volti a contenere gli effetti sfavorevoli alla circolazione stradale determinati dalla frana in continuo movimento" (cfr. pag. 6 comparsa conclusionale).
L'assunto è infondato. Premesso che non è dirimente la dichiarazione resa dal teste Mi.Gi. - stante la rappresentazione dei medesimi luoghi anche in atti e, soprattutto, essendo intervenuto dopo l'arrivo dei Carabinieri, il ctu, come visto, ha fondato il proprio convincimento tenendo conto dello stato dei luoghi riprodotto nel materiale fotografico redatto dagli agenti accertatori intervenuti sul posto, oltre che in base alla ricostruzione del moto dei veicoli coinvolti nel sinistro in base alle forze scambiate dai veicoli (rotazione del veicolo dello Sp. e indietreggiamento del veicolo del Mi.) e alla posizione di quiete assunta all'esito. Al contrario, non si ritiene convincente la perizia di parte, la quale fonda "con criterio di certezza" la propria tesi dell'urto all'interno della corsia del Mi. sul solo elemento della collocazione dei detriti raffigurati nella foto a pag. 33 della perizia di parte, che corrisponde a quella contrassegnata al n. 15 della consulenza d'ufficio, dalla quale - più nitida - invero non si scorge affatto l'esclusiva collocazione dei detriti sulla sola corsia di sinistra. Ad ogni modo, la perizia di parte prescinde del tutto da quanto riportato nel rapporto redatto dai Carabinieri una volta giunti sul posto, ovvero che sulla strada, subito dopo il sinistro, avevano continuato a circolare i veicoli e tale circostanza, unitamente alla pioggia battente, aveva fatto sì che i detriti dei mezzi venissero trascinati sull'intera sede stradale. Ciò significa che una ricostruzione interamente basata sulla sola posizione dei detriti non può dirsi attendibile, tanto più con grado di "certezza", come vorrebbe l'attore, dovendo essere accompagnata, da ulteriori considerazioni tecniche al fine di potersi ritenere attendibile.
5.2. In definitiva, sulla scorta della dinamica ricostruita dal ctu, deve ritenersi che entrambi i conducenti hanno concorso a produrre il sinistro per cui è causa, ponendo la colpa prevalente, che si ritiene congruo stimare nella misura del 70 per cento, a carico dello Sp., che invase l'opposta mezzeria di marcia, e nel residuo 30 per cento a carico del Mi., per non avere mantenuto strettamente la destra, che determina una corrispondente riduzione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227 c.c.
6. Passando alla quantificazione del danno, possono senz'altro condividersi le conclusioni del consulente d'ufficio, dott.ssa El.Mo., la quale, con relazione chiara, logica e apparentemente immune da vizi, del tutto condivisibile anche con riguardo alle risposte rese alle osservazioni della parte convenuta, sotto il profilo della stima del danno ha indicato nella misura del 23 per cento il danno biologico. Ha poi stimato un'inabilità temporanea nei seguenti termini:
90 giorni di ITA;
60 giorni di ITP al 75 per cento;
30 giorni di ITP al 50 per cento;
40 giorni di ITP al 25 per cento.
Per la liquidazione, da eseguirsi secondo una valutazione equitativa (il danno, come visto, è superiore al 9 per cento), questo Giudice ritiene di fare applicazione dei valori individuati dall'Osservatorio per la Giustizia Civile del Tribunale di Milano del 2021, in adesione all'orientamento giurisprudenziale di legittimità che ha riconosciuto "vocazione" nazionale ai parametri e valori indicati nelle Tabelle già in uso presso il Tribunale di Milano (cfr. Cass. n. 12408/2011), come di recente riviste dal medesimo Osservatorio alla luce della giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Cassazione civile sez. III, 10/11/2020, n. 25164). In particolare, la Corte ha richiamato l'attenzione all'autonomia concettuale esistente tra il danno dinamico relazionale (o biologico) e danno morale (denominato nelle "nuove" Tabelle di Milano "danno da sofferenza soggettiva interiore"), (cfr. Cass. n. 901/2018, Cass. n. 7513/2018, Cass. n. 4878/2019, Cass. n. 25164/2020, non massimata, Cass. n. 9006/2022), precisando che "ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale da lesione della salute secondo le Tabelle di Milano, ove si accerti la sussistenza, nel caso concreto, tanto del danno dinamico relazionale (c.d. biologico) quanto del danno morale, il "quantum" risarcitorio deve essere determinato applicando integralmente i valori tabellari (che contemplano entrambe le voci di danno), mentre, ove si accerti l'insussistenza del danno morale, il valore del punto deve essere depurato dall'aumento percentuale previsto per tale voce" (Cass. n. 15733/2022, che ribadisce i principi già espressi da Cass. n. 25164/2020); con ciò volendosi dire che, escluso qualunque automatismo risarcitorio, laddove si accerti che i due profili di danno coesistono, la liquidazione può ben avvenire sulla base di tabelle che li contemplino entrambi, come nel caso delle tabelle milanesi che - fin dal 2009 - prevedono una liquidazione congiunta e che - nella più recente edizione (2021) - indicano opportunamente in modo distinto i valori del "punto danno biologico" e dell'"incremento per sofferenza" la cui sommatoria determina il valore del punto "danno non patrimoniale" (in tal modo consentendo un'agevole scorporazione dell'importo relativo al danno morale nel caso in cui lo stesso non risulti concretamente accertato)", (Cassazione civile sez. III, 29/11/2022, n. 35015).
Nel caso di specie, data l'autonomia del danno morale da quello biologico, si ritiene di riconoscere senz'altro la liquidazione della componente del danno da sofferenza soggettiva interiore, atteso che, in base ad un ragionamento presuntivo (cfr. sul punto la citata Cass. n.25164 del 2020), può dirsi senza dubbio che al danno biologico di non lieve entità si sia sommata una sofferenza per il penoso stato di invalidità del Mi., in uno agli interventi chirurgici che si sono resi necessari nel frattempo a causa delle lesioni riportate.
Nel contempo, l'attore non ha invece dimostrato di aver subito, dal punto di vista dinamico relazionale, patimenti diversi da quelli ordinariamente riconducibili al grado di invalidità accertato, tanto da giustificare una personalizzazione del danno, richiesta nella misura massima.
Deve rammentarsi che nella liquidazione del danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento quantificabile in base al criterio equitativo uniforme adottato dai giudici di merito (come visto, il sistema del cd. punto variabile recepito nelle tabelle del Tribunale di Milano) copre tutte le conseguenze dannose normali e indefettibili secondo l'id quod plurumque accidit, vale a dire quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire, ivi compreso il cosiddetto danno da sofferenza soggettiva interiore o danno morale temporaneo.
Tali conseguenze ordinarie costituiscono una conseguenza normale del danno e non giustificano, quindi, alcun aumento del risarcimento di base previsto per il danno non patrimoniale, non rilevando in senso contrario la circostanza che le conseguenze della menomazione incidano sulla vita quotidiana e sugli aspetti dinamico - relazionali della persona, in quanto tali conseguenze sono generali e inevitabili per tutti coloro che abbiano patito il medesimo tipo di lesione.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (tra le più recenti Cass., 11/11/2019, n. 28988; Cass., 31/01/2019, n. 2788; Cass., 21/09/2017, n. 21939; Cass., 7/11/2014, n. 23778), solo le conseguenze della menomazione che non sono generali e inevitabili per tutti coloro che abbiano patito quel tipo di lesione, "ma sono state patite solo dal singolo danneggiato nel caso specifico, a causa delle peculiarità del caso concreto, giustificano un aumento del risarcimento di base del danno biologico", con la precisazione che ciò che rileva, ai fini della personalizzazione del risarcimento, non è quale aspetto della vita della vittima sia stato compromesso, ma il fatto che quella conseguenza sia straordinaria e non ordinaria "perché solo in tal caso essa non sarà ricompresa nel pregiudizio espresso dal grado percentuale di invalidità permanente, consentendo al giudice d procedere alla relativa personalizzazione in sede di liquidazione" (Cass., n. 28988/2019, cit.).
Nel caso di specie, sotto tale ultimo aspetto non è stato dimostrato - e prima ancora allegato - che l'attore abbia subito dal punto di vista dinamico relazionale patimenti diversi da quelli ordinariamente riconducibili al grado di invalidità accertata; ne deriva che il danno liquidato, comprensivo del danno sia biologico che morale, è interamente riparato.
Sulla scorta di quanto sopra, quindi, può così procedersi (tenuto conto che il danneggiato aveva, al tempo del sinistro, 66 anni):
Invalidità temporanea totale: Euro 10.350,00;
Invalidità temporanea parziale al 75 per cento: Euro 5.175,00;
Invalidità temporanea parziale al 50 per cento: Euro 1.725,00;
Invalidità temporanea parziale al 25 per cento: Euro 1.150,00;
Danno permanente del 23 per cento, con incremento per sofferenza soggettiva: Euro 89.974,00.
Il danno complessivo sarà pertanto pari ad Euro 108.374,00.
L'importo di Euro 108.374,00 così ottenuto va devalutato dall'attualità alla data del sinistro (30.12.2018), al fine di conteggiare correttamente i chiesti interessi compensativi, che secondo l'insegnamento della Suprema Corte devono calcolarsi dal giorno dell'insorgenza del credito nella sua originaria consistenza, e via via sulla somma che si incrementa anno per anno per effetto della rivalutazione monetaria in base ai dati Istat (cfr. Cass. sez. un. 17.02.1995 n. 1712; conf., Cass. Civ., n. 2217/1988; Cass. Civ. n. 11502/1997, Cass. Civ. n. 339/1996).
Ne deriva che, devalutata la suddetta somma al mese di dicembre 2018, si ottengono Euro 92.627,35; applicati rivalutazione ed interessi dalla data del fatto dannoso all'attualità, si ottengono Euro 24.634,94 (di cui Euro 8.888,29 per interessi ed Euro 15.746,65 per rivalutazione), con la conseguenza che il Capitale Rivalutato più Interessi ascende all'importo di Euro 117.262,29, importo che deve essere decurtato del 30 per cento in ragione dell'apporto causale ai sensi dell'art. 1227 c.c., per complessivi Euro 82.083,60, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo.
6.1. Passando al danno patrimoniale, con riguardo alle spese mediche sostenute e documentate, condivisibilmente il ctu ha stimato congrue le spese per un valore complessivo di Euro 17.533,57, comprensiva anche di quella sostenuta per l'intervento chirurgico eseguito presso una struttura privata.
Sul punto, la Suprema Corte ha affermato, si pure incidentalmente, che "l'obbligo di rivolgersi a struttura sanitaria pubblica anziché privata risulta invero priva di base normativa e logica, avuto riguardo alla prospettata relativa valutazione ai sensi dell'art. 1227 c.c." (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 28 febbraio 2019, n. 5801) mentre che l'applicazione dell'art. 1227 c.c., comma 2 è stata finanche esclusa con riferimento all'ipotesi di spese mediche sostenute all'estero (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 27 ottobre 2015, n. 21782) (v. Cass. civile sez. VI, 13/12/2021, n.39504); da ultimo, la Corte ha affermato che la scelta di chi abbia subito danni alla persona di rivolgersi a una struttura sanitaria privata, in luogo di quella pubblica, non può automaticamente essere considerata - in relazione alla domanda di rimborso delle relative spese mediche - ragione di applicazione a carico del danneggiato dell'art. 1227, secondo comma, c.c. (Cass. Civ. sez. III, 23 ottobre 2023, n. 29308).
Tanto, si ritiene, non comporta, al contrario, l'affermazione dell'opposto principio di un automatico riconoscimento di dette spese, dovendosi ritenere che non può prescindersi dalla valutazione della congruità e necessità della spesa e della sua riconducibilità eziologica al fatto dannoso. Invero, in via generale deve osservarsi che il danneggiato da fatto illecito altrui, che decida di curarsi presso una o più strutture sanitarie private anziché servirsi di quelle pubbliche, ha diritto al rimborso delle relative spese sostenute sempre che tali cure siano quantomeno necessarie e urgenti. D'altronde, il Servizio Sanitario Nazionale, istituito con L. n. 833/1978, è un sistema di strutture e servizi che ha lo scopo di garantire a tutti i cittadini, in condizioni di uguaglianza ed equità, l'accesso universale all'erogazione delle prestazioni sanitarie in attuazione del richiamato art. 32 Cost.
La miglior tutela della salute, però, seppur garantita dal SSN, non può trovare limitazioni di sorta e men che mai mediante l'obbligo per i cittadini, che non sussiste, di rivolgersi per le cure esclusivamente alle strutture sanitarie pubbliche.
Nel caso di specie, nella documentazione sanitaria in atti, menzionata anche dal ctu, si dà conto che il paziente avrebbe dovuto essere operato con urgenza di artroprotesi dell'anca e che i tempi di attesa presso la struttura SNN sarebbero stati di circa due mesi (cfr. certificato ortopedico del 10.4.2019), tanto che il Mi. si rivolgeva alla clinica privata "Ospedali Riuniti" di Ancona e veniva sottoposto ad operazione chirurgica già in data 16.4.2019. Il carattere urgente dell'intervento, risultante dal certificato in atti e tale riconosciuto anche dal ctu, giustifica quindi il rimborso della spesa richiesta.
6.2. Quanto alla richiesta di rimborso delle spese per le consulenze di parte, va richiamato il seguente principio di diritto: "le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., comma 1, della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue" (Cassazione civile sez. II, 18/05/2015, n. 10173; Cass. 3-1-2013 n. 84; Cass. 16.6.1990 n. 6056; Cass. 11.6.1980 n. 3716). Inoltre, il Giudice può riconoscere in favore della parte vincitrice le spese di consulenza tecnica di parte, nei limiti in cui ha ritenuto sussistere la prova della riferibilità delle fatture prodotte alle prestazioni rese dal tecnico di parte nel giudizio (da ultimo, Trib. Reggio Emilia, 06.11.2019). In ossequio a tali condivisibili principi, spetta alla parte attrice il rimborso per la spesa occorsa - come in atti documentata: all. 16 e 17 - per la redazione di entrambe le perizie, funzionali entrambe al presente giudizio, tenuto conto della mancata ricostruzione della dinamica del sinistro da parte dei Carabinieri intervenuti sul posto e dell'utile quantificazione del danno biologico sofferto.
6.3. Quanto alle spese legate al veicolo e concernenti le spese accessorie alla demolizione del veicolo incidentato, deve osservarsi che per riparazione antieconomica si intende la riparazione del mezzo quando il costo delle riparazioni supera il valore del relitto.
In base all'art. 1908 c.c., alla cosa danneggiata non si può attribuire un valore superiore a quello che aveva al momento del sinistro. Di conseguenza, "nel caso in cui l'importo per la riparazione superi il valore commerciale del mezzo, si riconosce che legittimamente venga rimborsato solo quest'ultimo: si tratta del c.d. risarcimento per equivalente. In caso di rottamazione del mezzo, in ogni caso, il responsabile civile è tenuto al pagamento delle seguenti voci di danno: spesa di demolizione del relitto; spesa di immatricolazione del nuovo veicolo o del passaggio di proprietà in caso di acquisto di un usato; spese di soccorso, traino, recupero e custodia del mezzo incidentato; eventuali spese per fermo tecnico e noleggio dell'auto sostitutiva" (cfr. da ultimo Cass. civile sez. III, 19/07/2024, n. 19958).
Nel caso di specie, ferma l'acclarata antieconomicità della riparazione del veicolo incidentato (v. risultanze ctu) e il risarcimento nella misura pari al valore commerciale del mezzo (euro 2.900,00), sulla scorta della documentazione in atti sono certamente rimborsabili, in quanto provate, le spese di demolizione per Euro 45,50 e il costo di trasporto dell'auto non marciante per Euro 130,00. Quanto al rimborso della quota parte della tassa di circolazione e del bollo, il danno è limitato ai soli mesi da gennaio ad aprile 2020, atteso che dalla causale del pagamento si evince che il periodo del tributo coperto e così assolto andava dal maggio 2019 ad aprile 2020 e, quindi, considerando che il sinistro si è verificato il 30.12.2019, è risarcibile il solo importo di Euro 72,14 (216,44/124). Infine, è ristorabile altresì l'importo di Euro 30,00 per la stima del valore commerciale del veicolo, eseguita da (…) mediante (…).
Non v'è prova, invece, che la parte abbia sostenuto il costo di Euro 255,00, di cui pure chiede il risarcimento a titolo di immatricolazione di nuova vettura o passaggio di proprietà di veicolo usato, atteso che non solo non è stata dedotta né provata la circostanza dell'acquisto di un'autovettura, nuova o usata, cosicché la richiesta si palesa del tutto astratta, ma il documento prodotto all'all. 9 è un mero elenco dei costi richiesti dal per servizi PRA, di tutta evidenza non dimostrativo di alcun esborso.
Quanto poi al fermo tecnico, è fondata l'eccezione dei convenuti in ordine all'assenza di ogni prova al riguardo; difatti, l'attore si è limitato a dedurre che gli spetterebbe "il risarcimento del danno da fermo tecnico (materiale impossibilità di utilizzare il proprio autoveicolo), calcolato sulla base di una media di mesi 3 per l'individuazione ed il reperimento di una nuova autovettura, pari ad una liquidazione in via equitativa di Euro.10 al giorno, per un totale quindi di altri Euro 900". Com'è noto, "il danno da fermo tecnico di un veicolo incidentato deve essere allegato e dimostrato, non essendo sufficiente la prova della mera indisponibilità del veicolo; il danneggiato deve infatti dimostrare la spesa sostenuta per procurarsi un altro veicolo sostitutivo o la perdita subita per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall'uso dell'auto" (Cass. civile sez. III, 14/03/2023, n.7358), prova che, di tutta evidenza, non è stata resa dall'attore.
Infine, con la comparsa conclusionale l'attore ha chiesto per la prima volta la somma di Euro 900,00 a titolo di deposito e custodia dell'autovettura danneggiata presso l'Autofficina dove è stata trasportata nonché costi per attività stragiudiziali del difensore.
Entrambe le richieste si palesano inammissibili perché tardive.
La prima voce, infatti, mai allegata come circostanza in fatto, trae spunto dalla risposta del teste Mi.An. al capitolo di prova x), tuttavia inammissibile, in quanto genericamente formulato e privo di riferimenti alla custodia dello specifico mezzo di cui si discorre, senza considerare che l'eventuale spesa per deposito avrebbe necessitato di prova documentale. Quanto alle spese stragiudiziali, in punto di diritto deve rilevarsi che, come affermato dalla Suprema Corte a sezioni unite (cfr. Cass. civ., sez. un., 16990 del 10.07.2017), il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale in detta fase precontenziosa, e non è assimilabile al rimborso delle spese giudiziali. Pertanto, l'utilità dell'esborso per le spese stragiudiziali, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere dunque valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio. Pertanto, la liquidazione resta soggetta ai normali oneri di domanda, allegazione e prova secondo l'ordinaria scansione processuale, al pari delle altre voci di danno emergente, il che comporta che la corrispondente spesa sostenuta non è configurabile come danno emergente e non può, pertanto, essere riversata sul danneggiante quando sia, ad esempio, superflua ai fini di una più pronta definizione del contenzioso, non avendo avuto in concreto utilità per evitare il giudizio o per assicurare una tutela più rapida risolvendo problemi tecnici di qualche complessità.
Nel caso di specie la richiesta dell'attore è manifestamente tardiva e, quindi, inammissibile.
In conclusione, a titolo di danno patrimoniale, è possibile riconoscere l'importo complessivo di Euro 21.457,40 (euro 3.177,64 per danni patrimoniali legati al veicolo, Euro 17.533,57 per spese mediche e perizia medico-legale nonché euro746,19 per perizia cinematica).
Tale importo va decurtato del 30 per cento a titolo di concorso, per un totale di Euro 15.020,18, oltre interessi legali dalla data della notifica dell'atto di citazione sino al soddisfo.
7. In conclusione, la domanda va accolta per quanto di ragione nei limiti che precedono.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, secondo il criterio del cd. decisum, nei valori tra minimi e medi, attesa la non particolare complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da MI.SA. nei confronti di SP.MI. e di (…) S.P.A., in persona del L.r.p.t., nonché di (…), in persona del L.r.p.t., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie per quanto di ragione la domanda formulata dall'attore e, per l'effetto, condanna SP.MI., (…) S.P.A. e (…), in solido tra loro, a corrispondere a MI.SA. la somma di Euro 82.083,60, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo, a titolo di danno non patrimoniale, ed Euro 15.020,18, oltre interessi legali dalla data della notifica dell'atto di citazione sino al soddisfo, per danni patrimoniali;
- condanna i convenuti al pagamento, per le causali di cui in motivazione ed in favore di MI.SA., delle spese di lite, che si liquidano nella complessiva somma di Euro 786,00 per esborsi ed Euro 10577,50 per compenso professionale, oltre 15 per cento sul compenso professionale per rimborso spese generali, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. An.Ve., dichiaratosene anticipatario, ex art. 93 cod. proc. civ.
Così deciso in Larino il 31 luglio 2024.
Depositata in Cancelleria l'1 agosto 2024.