12/12/2024 free
Possedere una tessera sanitaria rubata integra il reato di ricettazione
Il possesso da parte dell'imputato della tessera sanitaria di cui è stato denunciato il furto è incompatibile con la ricezione della stessa in buona fede, indice invece di una piena consapevolezza della provenienza delittuosa della res furtiva, che può desumersi in ragione della tipologia della stessa e conseguentemente integra il reato di ricettazione.
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Tribunale Vicenza, 10/09/2024, (ud. 09/07/2024, dep. 10/09/2024), n.1080
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VICENZA
Sezione Penale
depositata il 10/09/2024 data irrevocabilità
in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Francesca Carli
GOP alla pubblica udienza del 09/07/2024 ha pronunciato e pubblicato
mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA
(art. 5443 comma C.P.P.)
nel procedimento a carico di:
Ha.Sa. nato in (...)
libero - assente
con difensore di fiducia avv. Pi.Be. del foro di Vicenza
Imputato
delitto p. e p. dall'art. 648 c.p., perché, al fine di procurarsi un
profitto, acquistava o, comunque, riceveva la tessera sanitaria
elettronica n. (...) intestata a Br.Ra., di provenienza illecita, in
quanto oggetto di furto denunciato dalla medesima intestataria in data
19.4.2011 presso la Stazione Carabinieri di Breganze.
(Si omettono le conclusioni delle parti)
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto ex art.lo 552 cod. proc. pen. emesso in data 9.3.2021, il Pubblico Ministero disponeva il rinvio di Sl.Ha. al giudizio di questo Tribunale, in composizione monocratica, perché rispondesse del reato ascritto come in rubrica.
Alle udienze dibattimentali dei giorni 24.3.2022 (udienza filtro), 24.6.2022 (udienza filtro), 2.2.2023 (udienza filtro), 5.7.2023 (mutamento della persona fisica del giudicante, dichiarazione di apertura del dibattimento e ammissione delle richieste di prova formulate dalle Parti), 21.11.2023 (escussione teste Pubblico Ministero e acquisizione ex art.lo 493.3 cod. proc. pen. del verbale di denunzia orale sporto dalla persona offesa Ra.Br. il 19.4.2011), 30.4.2024 (discussione), 25.6.2024 (rinvio su richiesta del Difensore con sospensione del termine prescrizionale), e 9.7.2024 (decisione), svoltesi nella assenza dell'imputato che -benché ritualmente citato- non compariva, venivano ammesse ed in parte esperite le prove dedotte dalle Parti, e acquisito ex art.lo 493.3 cod. proc. pen. il verbale di denunzia orale sporto dalla persona offesa Ra.Br. il 19.4.2011. All'esito della compiuta istruttoria, Pubblica Accusa e Difesa concludevano come riportato in epigrafe.
Infine, veniva pronunciata sentenza come dal dispositivo allegato agli atti.
La persona offesa Ra.Br., in sede di denunzia resa il 19.4.2011, il verbale della quale è stato acquisito al fascicolo col consenso del Difensore, ha dichiarato che il 19.4.2011, alle 8.10 circa, dispose in sosta la propria autovettura nel parcheggiò antistante l'asilo ove ebbe a lasciare il figlio; di ritornò all'autovettura, si avvide dello "sfondamento" del finestrino anteriore lato passeggero e della sottrazione dall'abitacolo di borsa di colore marrone, all'interno della quale custodiva, tra le altre, portafoglio, patente di guida, carta di identità, tessera sanitaria propria e dei propri figli. Aggiungeva Br. che una conoscente la notiziò di aver assistito all'evento delittuoso, notando autovettura Peugeot di colore nero, e una donna e un uomo, di età compresa tra i 35 e i 45 anni, vestiti distintamente.
Dal canto proprio, il Sovrintendente della Polizia di Stato Ed.Ga., escusso come testimone alla udienza del giorno 21.11.2023 (cfr la trascrizione del relativo verbale fonoregistrato), ha riferito che il giorno 1.2.2020 la Sala Operativa lo inviò alla via (...) di Vicenza ove era stata segnalata la presenza di "persona intenta a tentare di aprire delle vetture" (pag 4); in via limitrofa (via (...)), individuò Sl.Ha., il quale, noto all'ufficio, "tentava di nascondersi" e fu trovato in possesso, all'interno del portafoglio, di tessera sanitaria denunziata come sottratta da Ra.Br. (pag. 4).
Col consenso del Difensore, risulta acquisito al fascicolo per il dibattimento verbale di denunzia orale sporto dalla persona offesa Ra.Br. il 19.4.2011.
Dai riscontri acquisiti sul piano testimoniale e documentale, emerge che il 19.4.2011 Ra.Br. denunziò il furto della propria tessera sanitaria trovata il 2.2.2020 nella disponibilità di Sl.Ha., il quale la custodiva all'interno del proprio portafoglio.
All'esito del giudizio non si può pertanto seriamente dubitare della materialità storica del fatto oggetto di imputazione. Le dichiarazioni rese in aula dal teste di Polizia Giudiziaria Ed.Ga. e in sede di denunzia dalla persona offesa Ra.Br. consentono di ritenere provato oltre ogni ragionevole dubbio che la tessera sanitaria di Br. sia stata oggetto di furto il 19.4.2011 e il 2.2.2020 trovata in possesso di Sl.Ha., il quale -pur nella legittima decisione di rimanere estraneo al processo - non ha fornito una propria una versione del fatto alternativa a quella imputativa, né elementi capaci di minare sul piano logico e/o probatorio la prospettazione accusatoria o la credibilità della denunziante e del teste di Polizia Giudiziaria, le dichiarazioni rese dai quali non sono state smentite da altri e diversi riscontri probatori, per cui non vi è motivo di non darvi credito.
La circostanza che si trattasse di tessera sanitaria elettronica intestata a Ra.Br. avrebbe dovuto ingenerare in Ha. legittimi dubbi sulla provenienza del documento. Deve pertanto ritenersi integrato nei confronti dell'imputato il reato di ricettazione, tanto sotto il profilo oggettivo (possesso), che soggettivo (consapevolezza della illecita provenienza).
Vi sono pertanto validi e significativi elementi per ritenere che il possesso in capo a Ha. di tessera sanitaria denunziata come sottratta sia incompatibile con la ricezione della stessa in buona fede, e indice invece di una piena consapevolezza della provenienza delittuosa della res furtiva, che può desumersi - come nella fattispecie in esame - in ragione della tipologia della stessa (Cass. Pen. sez. II, 22.9.2010, n. 36291). Con conseguente rigetto della richiesta svolta dalla Difesa di riqualificazione del fatto di reato nella diversa ipotesi delittuosa di cui all'art.lo 624 cod. pen. in assenza di elementi probatori sintomatici della riconducibilità del possesso alla commissione del furto considerando, da un lato, l'assenza di indicazioni sul punto da parte dell'imputato e, dall'altro, la distanza temporale tra la sottrazione e il possesso del documento personale sottratto (Cass. Pen., Sez. II, 24 ottobre 2022, n. 40149).
Né reputa il giudice meritevole di accoglimento la richiesta ex art.lo 531 cod. proc. pen. di dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione svolta dal Difensore sulla premessa che laddove manchi prova certa della data di acquisizione del bene da parte dell'imputato, il momento consumativo del reato deve essere individuato, in applicazione del principio del favor rei, in prossimità della data di commissione del reato presupposto.
Orbene, declinando tali condivisibili criteri ermeneutici rispetto al caso di specie, il momento consumativo della ricettazione, in ossequio al principio del favor rei, deve essere collocato per l'appunto in prossimità della data di commissione del reato presupposto, ossia il 19.4.2011, colla conseguenza che il termine di decorrenza della prescrizione va computato secondo il maggior vantaggio per l'imputato e quindi alla data più risalente. Pertanto, l'unico dato temporale al quale è possibile fare riferimento è quello di commissione del reato presupposto, che il capo d'imputazione indica essere stato commesso giustappunto il 19.4.2011. Epperò, con riferimento ai calcolo del tempo necessario per il decorso della prescrizione, la giurisprudenza ritiene che debba tenersi conto dell'aumento di pena stabilito per la recidiva contestata all'imputato ex art.lo 99, quarto comma, cod. pen., di talché il termine di prescrizione del reato maturerà il 19.4.2026 stante l'aumento della metà del termine decennale necessario a prescrivere il reato.
Pacifica appare quindi la affermazione di penale responsabilità nei confronti dell'imputato per il reato ascritto.
Quanto, allora, al trattamento punitivo della decisione, non emergono elementi positivi valorizzagli al fine del riconoscimento all'imputato delle circostanze attenuanti generiche, anche considerando negativamente lo stato di censuratezza.
Quanto, allora, all'aspetto sanzionatorio della decisione, pena congrua ed equa in relazione agli indici di cui all'art.lo 133 cod. pen., alla personalità dell'imputato e alla funzione rieducativa da attribuire alla sanzione penale - ritenute l'ipotesi attenuata di cui all'art.lo 648, quarto comma cod. pen., la continuazione con i fatti di cui alla sentenza del Tribunale di Vicenza 2.3.2022, n. 281, divenuta irrevocabile il 4.3.2023, più grave il reato di cui alla detta sentenza, e la recidiva - stimasi quella in aumento di mesi 3 di reclusione ed euro 50 di multa.
Segue per legge la condanna al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art.lo 535 cod. proc. pen.
All'imputato non può essere riconosciuto il beneficio della sospensione condizionale della pena in considerazione della prognosi sfavorevole in ordine alla astensione dalla commissione di futuri reati per lo stato di censuratezza desunto dal certificato del Casellario Giudiziale.
Ai sensi dell'art.lo 240 cod. pen., la tessera sanitaria in sequestro è corpo del reato per cui va confiscata e definitivamente acquisita agli atti.
Visto l'art.lo 544 cod. proc. pen., il termine per il deposito della motivazione viene indicato in giorni 90, in considerazione del carico del ruolo.
P.Q.M.
visti gli art.li 533 e 535 cod. proc. pen.,
dichiara Sl.Ha. responsabile del reato ascritto e, riconosciute l'ipotesi attenuata di cui al comma quarto dell'art.lo 648 cod. pen. e la continuazione con i fatti di cui alla sentenza del Tribunale di Vicenza 2.3.2022, n. 281, divenuta irrevocabile il 4.3.2023, più grave il reato di cui alla detta sentenza, ritenuta la recidiva, lo condanna alla pena in aumento di mesi 3 di reclusione ed euro 50 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali;
visto l'art.lo 240 cod. pen.,
ordina confisca e definitiva acquisizione agli atti di quanto in sequestro; visto l'art.lo 544.3 cod. proc. pen.,
indica in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione della sentenza.
Così deciso in Vicenza il 9 luglio 2024.
Depositata in Cancelleria il 10 settembre 2024.