08/10/2024 free
Le ASL non possono richiedere pareri nella materia della contabilità pubblica alle Sezioni regionali della Corte dei conti
L'art. 7, c. 8, L. n. 131/2003, prevede che le Regioni, le Province, i Comuni e le Città metropolitane possono richiedere alle Sezioni regionali della Corte dei conti pareri nella materia della contabilità pubblica. L'elencazione ha carattere tassativo, come si desume dal tenore letterale della norma e dalla sedes materiae, essendo prevista in una legge contenente disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L. Cost. n. 3/2001. Alla luce di ciò, poiché le Aziende sanitarie non rientrano nel novero degli enti espressamente indicati dalla norma, la richiesta di parere va dichiarata inammissibile.
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Corte dei Conti Calabria, Sez. contr., Delib., (data ud. 16/05/2024) 17/05/2024, n. 52
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DEI CONTI
Sezione Controllo Per La Calabria
Catanzaro
composta dai Magistrati:
Rossella Scerbo - Presidente-Relatore
Antonio Barrile - Consigliere
Emanuela Friederike Daubler - Referendario
Maria Rosaria Pedaci - Referendario
Filippo Maria Salvo - Referendario
Maria Lepore - Referendario
ha pronunciato la seguente
Deliberazione
Visto l'art. 100, comma 2, Cost.;
Visto il testo unico delle leggi sulla corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e ss. mm. ;
Vista la L. 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con deliberazione 16 giugno 2000 n. 14//2000, e ss. mm;
Visto il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica e, in particolare, l'art. 5, commi 1-4, come modificato dalla L. del 5 agosto 2022, n. 118, art. 11, comma 1;
Vista la nota del Presidente del collegio sindacale n. prot. (...) del 23 aprile 2024 acquisita al protocollo della Sezione al n. (...) del 24 aprile 2024;
Vista l'ordinanza del presidente n. 12/2024 di convocazione della Sezione per l'odierna camera di consiglio;
Svolgimento del processo
Il presidente del Collegio sindacale dell'A.S., con nota prot. n. (...) del 24.04. 2024, ha trasmesso le note ricevute da parte della Regione Calabria Dipartimento Salute e Welfare n. 263235 del 12 .4.2024 con relativi allegati e n.281742 del 22.4.2024, "con preghiera di voler esprimere un parere in merito".
Con la prima delle suddette note il dirigente del Dipartimento Salute e Welfare -Settore 6-Bilancio SSR Monitoraggio sull'andamento economico delle A.S., Controllo di gestione, Patrimonio, richiamati i poteri di controllo formale e sostanziale, intestati alla Regione ex D.Lgs. n. 118 del 2011, ha riferito che in sede di disamina, presso il c.d. Tavolo di affiancamento ministeriale del bilancio di esercizio 2022, sono emerse delle criticità nelle rilevazioni contabili di alcune poste effettuate dall'A.S., per il cui superamento i Tavoli vigilanti ( Ministero della salute e Ministero dell'Economia) hanno concordato nella possibilità di "correzione degli errori mediante riadozione formale dei bilanci anche ai sensi dell'art.2423 bis c.c."
Secondo quanto riferito dal Ministero, tale orientamento è stato confermato in occasione della riunione congiunta del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali con Comitato permanente per la verifica dei Livelli Essenziali di Assistenza" per gli enti che necessitano di effettuare "modifiche e riclassificazioni".
Alla nota sono allegati dei prospetti relativi alle criticità riscontrate nelle poste contabili dell' Azienda.
Con la seconda nota il predetto Dipartimento, a seguito di incontri avuti con i dirigenti aziendali ha relazionato sulle azioni da adottare in ordine alle rilevazioni contabili specificatamente indicate in calce.
Motivi della decisione
Il Presidente del Collegio Sindacale dell'A.S. ha inoltrato una richiesta con la quale chiede un parere in ordine ad alcune note inoltrate, nell'ambito del procedimento di controllo propedeutico all'approvazione del bilancio d'esercizio 2022, dal Dipartimento della Salute e del Welfare della Regione Calabria, contenente dei rilievi su criticità riscontrate nelle poste contabili e delle direttive per la loro correzione.
In primo luogo, si rende necessario prima di passare all'esame del merito, verificare l'ammissibilità soggettiva e oggettiva del parere de quo.
Come è noto, le Sezioni regionali della Corte dei conti sono investite di una funzione consultiva non avente carattere generale, ma che, al contrario, è circoscritta entro rigorosi limiti oggettivi e soggettivi.
L'art. 7, comma 8 , L. 5 giugno 2003, n. 131 prevede che le Regioni, le Province, i Comuni e le Città metropolitane possono richiedere alle Sezioni regionali della Corte dei conti pareri nella materia della contabilità pubblica.
L'elencazione ha carattere tassativo, come si desume dal tenore letterale della norma e dalla sedes materiae, essendo prevista in una legge contenente disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.
A favore del carattere della tassatività si è consolidato l'orientamento giurisprudenziale delle Sezioni regionali, in conformità a quanto affermato dalla Sezione delle Autonomie, con Delib. n. 13 del 17 dicembre 2007, che ha precisato che possono ricorrere all'attività consultiva della Corte dei conti "solo gli enti espressamente indicati nella norma, la cui elencazione va ritenuta tassativa in quanto riproduce letteralmente quella dell'art. 114 della Costituzione, di cui l'art. 7 , comma 8 costituisce attuazione".
Alla luce del chiaro dettato normativo, poiché le A.S. non rientrano nel novero degli enti espressamente indicati dalla norma, la richiesta di parere va dichiarata inammissibile.
Sempre con riferimento al profilo soggettivo la richiesta presenta un ulteriore profilo di inammissibilità: la legittimazione soggettiva c.d. esterna deve, infatti, coesistere con quella interna, nel senso che la richiesta può essere inoltrata dal rappresentante legale dell'ente; tale non può qualificarsi il presidente del collegio sindacale
La rilevata inammissibilità soggettiva rende ultronea ogni indagine in ordine al requisito dell'ammissibilità oggettiva, anche sotto il profilo della esatta delimitazione del contenuto del parere, non chiaramente articolato in quanto consistente nella mera richiesta dell'esercizio della funzione consultiva, corredata da due note del Dipartimento della Salute.
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Calabria
DICHIARA
inammissibile la richiesta di parere in epigrafe.
ORDINA
la trasmissione, a cura della segreteria, della presente delibera, entro cinque giorni dal deposito, al Presidente del collegio sindacale dell'A.S..
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.
Conclusione
Così deciso in Catanzaro nella Camera di consiglio del 16 maggio 2024.
Depositata in Cancelleria il 17 maggio 2024.