In sintesi:
il rapporto di lavoro degli psicologi carcerari ex art. 80, comma 4, della L. n. 354/1975, incaricati presso gli istituti di prevenzione e di pena, sia in ragione della disciplina normativa, sia dell'assetto negoziale, è un rapporto di lavoro autonomo, atteso che, da un lato, la disciplina pone in evidenza che il legislatore ha scelto d'instaurare rapporti di lavoro autonomo; dall'altro, che le modalità concrete del rapporto - in particolare l'organizzazione del lavoro secondo il modulo dei turni, l'obbligo di attenersi alle direttive impartite dal direttore del carcere, la necessità di segnalare e giustificare assenze - non integrano indici della subordinazione, ma sono espressione del necessario coordinamento, che caratterizza il rapporto, con...
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