In sintesi:
Nella fattispecie, il procedimento indetto dalla Asl intimata per il reclutamento di 6 psicologi, ancorché condotto nelle forme della procedura concorsuale, per soli titoli, con l'indizione del bando e l'approvazione della graduatoria, non è strumentale alla costituzione di un rapporto di impiego con la pubblica amministrazione, ma, come previsto nel bando stesso, è preordinato al conferimento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa a tempo determinato.La mancata costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, trova conferma in ciò, che la decisione di assumere i sei psicologi è stata assunta in virtù della facoltà, attribuita dall'art. 15 octies del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, che consente alle Asl e alle Aziende ospedaliere di...
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