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CORTE di GIUSTIZIA - (sulle cure mediche e sulla necessita' di autorizzazione preventiva, al fine di ricevere le stesse in un altro Stato membro)
COMUNICATO STAMPA n. 56/03
3 luglio 2003
Sentenza della Corte nella causa C-156/01
R.P. Van der Duin / Onderlinge Waarborgmaatschappij ANOZ Zorgverzekeringen e Onderlinge Waarborgmaatschappij ANOZ Zorgverzekeringen / T.W. Van Wegberg-van Brederode
I PENSIONATI CHE HANNO ELETTO DOMICILIO IN UNO STATO MEMBRO DIVERSO DA LORO STATO DI ORIGINE DEVONO CHIEDERE ALLA CASSA MALATTIA PRESSO CUI SONO ISCRITTI NEL LORO STATO DI RESIDENZA L'AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA PER RICEVERE CURE MEDICHE IN UN ALTRO STATO MEMBRO
Tale principio si applica anche ai pensionati che ricevono cure mediche nello Stato debitore della loro pensione o rendita
Il sig. Van der Duin ha lasciato i Paesi Bassi nel 1989 per stabilirsi in Francia e si è iscritto presso la cassa malattia locale. Percepisce prestazioni d'invalidità a carico dell'ente olandese competente. Vittima di un grave incidente, il sig. Van der Duin è stato curato in Francia nell'arco di circa un anno e successivamente ammesso all'ospedale universitario di Rotterdam (Paesi Bassi) per ivi sottoporsi al trattamento di una distrofia post-traumatica alla mano destra.
La sig.ra Van Wegbergvan Brederode, da parte sua, nel 1995 si è trasferita dai Paesi Bassi in Spagna con il suo coniuge, il quale percepisce una pensione olandese a carico delle istituzioni olandesi competenti. Entrambi si sono iscritti presso la cassa malattia spagnola. Dopo aver consultato un medico spagnolo, che ha diagnosticato la necessità di un intervento, la sig.ra Van Wegbergvan Brederode si è recata nei Paesi Bassi per essere ivi operata.
L'ANOZ Zorgverzekeringen, una cassa malattia olandese, ha respinto le domande di rimborso da parte dei due ospedali olandesi, nonostante il rilascio di un modulo E 111 da parte delle casse locali francese e spagnola, in quanto le cure in questione non soddisfacevano i requisiti introdotti nel regolamento comunitario sulla previdenza sociale dei lavoratori migranti . Gli interessati avrebbero infatti dovuto ottenere un modulo E 112, richiesto qualora un assicurato intenda ottenere l'autorizzazione a trasferirsi in un altro Stato membro al fine di ricevervi cure mediche e le casse malattia negli Stati di residenza abbiano rifiutato il suo rilascio retroattivo. Il sig. Van der Duin e la sig.ra Van Wegbergvan Brederode hanno entrambi proposto ricorso dinanzi ai giudici olandesi contro il diniego di assunzione degli oneri da parte dell'ANOZ Zorgverzekeringen.
Il Centrale Raad van Beroep chiede alla Corte di giustizia quale Stato membro debba assumersi i costi relativi alle cure mediche e quale cassa malattia sia competente per rilasciare l'autorizzazione preventiva in una tale situazione.
La Corte constata che, una volta che i titolari di pensione o di rendita e i loro familiari si siano iscritti presso l'ente competente dello Stato membro di residenza, essi beneficiano, in forza del regolamento comunitario, di un diritto alle prestazioni in natura da parte di tale cassa malattia come qualsiasi titolare residente nel territorio di tale Stato membro.
Ne consegue che l'ente competente per autorizzare i suddetti assicurati a recarsi in un altro Stato membro, compreso quello debitore della pensione o della rendita, affinché vengano loro fornite prestazioni in natura alle condizioni previste dal regolamento comunitario, è l'ente del luogo di residenza degli interessati. Tale ente è nella situazione migliore per verificare concretamente se ricorrano le condizioni di rilascio dell'autorizzazione preventiva.
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SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)
3 luglio 2003 (1)
«Previdenza sociale - Titolari di pensioni o rendite e loro familiari che risiedono in uno Stato membro diverso da quello debitore della pensione o della rendita - Spese mediche sostenute nello Stato membro debitore della pensione o della rendita - Presupposti per l'assunzione del costo - Stato membro ed ente competenti - Artt. 21, 22, 28 e 31 del regolamento (CEE) n. 1408/71»
Nel procedimento C-156/01,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Centrale Raad van Beroep (Paesi Bassi) nella causa dinanzi ad esso pendente tra
R.P. Van der Duin
e
Onderlinge Waarborgmaatschappij ANOZ Zorgverzekeringen UA,
e tra
Onderlinge Waarborgmaatschappij ANOZ Zorgverzekeringen UA,
e
T.W. Van Wegberg-van Brederode,
domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 21, 22, n. 1, lett. c), 28 e 31 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella sua versione modificata e aggiornata dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n 2001 (GU L 230, pag. 6),
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta dal sig. M. Wathelet, presidente di sezione, dai sigg. C.W.A. Timmermans, A. La Pergola (relatore), P. Jann e S. von Bahr, giudici,
avvocato generale: sig. D. Ruíz-Jarabo Colomer
cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate:
- per il sig. Van der Duin, dal sig. F.T.I. Oey, advocaat;
- per il governo dei Paesi Bassi, dalla sig.ra H.G. Sevenster, in qualità di agente;
- per il governo tedesco, dai sigg. W.-D. Plessing e M. Lumma, in qualità di agenti;
- per il governo spagnolo, dalla sig.ra N. Díaz Abad, in qualità di agente;
- per il governo francese, dal sig. G. de Bergues e dalla sig.ra C. Bergeot-Nunes, in qualità di agenti;
- per il governo del Regno Unito, dalla sig.ra R. Magrill, in qualità di agente, assistita dal sig. C. Lewis, barrister;
- per la Commissione delle Comunità europee, dalla sig.ra H. Michard e dal sig. H.M.H. Speyart, in qualità di agenti,
vista la relazione d'udienza,
sentite le osservazioni orali del sig. Van der Duin, rappresentato dall'avv. F.T.I. Oey, dell'Onderlinge Waarborgmaatschappij ANOZ Zorgverzekeringen UA, rappresentata dal sig. E.G.J. Broekhuizen, in qualità di agente, del governo dei Paesi Bassi, rappresentato dalla sig.ra C. Wissels, in qualità di agente, del governo spagnolo, rappresentato dalla sig.ra N. Díaz Abad, del governo del Regno Unito, rappresentato dal sig. C. Lewis, e della Commissione, rappresentata dal sig. H.M.H. Speyart, all'udienza del 26 settembre 2002,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 24 ottobre 2002,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1.
Con ordinanza 21 marzo 2001, pervenuta presso la cancelleria della Corte il 10 aprile successivo, il Centrale Raad van Beroep ha sottoposto a quest'ultima, in forza dell'art. 234 CE, tre questioni pregiudiziali relative all'interpretazione degli artt. 21, 22, n. 1, lett. c), 28 e 31 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella sua versione modificata e aggiornata dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n 2001 (GU L 230, pag. 6; in prosieguo; il «regolamento n. 1408/71»).
2.
Le suddette questioni sono state sollevate nell'ambito di due controversie tra, da un lato, il sig. Van der Duin, un cittadino olandese residente in Francia, e l'Onderlinge Waarborgmaatschappij ANOZ Zorgverzekeringen UA (cassa mutua di assicurazione malattia; in prosieguo: l'«ANOZ Zorgverzekeringen») e, dall'altro, tra l'ANOZ Zorgverzekeringen e la sig.ra Van Wegberg-van Brederode, una cittadina olandese residente in Spagna, in merito al rifiuto opposto dall'ANOZ Zorgverzekeringen di assumersi l'onere delle cure erogate agli interessati nei Paesi Bassi.
Ambito giuridico comunitario
3.
L'art. 1, lett. o)-q), del regolamento n. 1408/71 dispone:
«Ai fini dell'applicazione del presente regolamento:
(...)
o) il termine istituzione competente designa:
i) l'istituzione alla quale l'interessato è iscritto al momento della domanda di prestazioni, oppure
ii) l'istituzione nei cui confronti l'interessato ha diritto a prestazioni o ne avrebbe diritto se egli, il suo familiare o i suoi familiari risiedessero nel territorio dello Stato membro nel quale tale istituzione si trova, oppure
(...)
p) i termini istituzione del luogo di residenza e istituzione del luogo di dimora designano rispettivamente l'istituzione abilitata a erogare le prestazioni nel luogo in cui l'interessato risiede e l'istituzione abilitata ad erogare le prestazioni nel luogo in cui l'interessato dimora, secondo la legislazione che tale istituzione applica o, se tale istituzione non esiste, l'istituzione designata dall'autorità competente dello Stato membro in questione;
q) il termine Stato competente designa lo Stato membro nel cui territorio si trova l'istituzione competente».
4.
Contenuto nella sezione 2, intitolata «Lavoratori subordinati o autonomi e loro familiari», del titolo III, capitolo 1, di cui al regolamento n. 1408/71, l'art. 19, intitolato «Residenza in uno Stato membro diverso dallo Stato competente Norme generali», dispone:
«1. Il lavoratore subordinato o autonomo che risiede nel territorio di uno Stato membro che non sia lo Stato competente e che soddisfa alle condizioni richieste dalla legislazione dello Stato competente per avere diritto alle prestazioni, tenuto conto eventualmente di quanto disposto dall'articolo 18, beneficia nello Stato in cui risiede:
a) delle prestazioni in natura erogate per conto dell'istituzione competente dall'istituzione del luogo di residenza, secondo le disposizioni della legislazione che essa applica, come se fosse ad essa iscritto;
(...)
2. Le disposizioni del paragrafo 1 sono applicabili per analogia ai familiari che risiedono nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato competente, a condizione che essi non abbiano diritto a dette prestazioni in virtù della legislazione dello Stato nel cui territorio risiedono.
(...)».
5.
Ai sensi dell'art. 21 del regolamento n. 1408/71, contenuto nella stessa sezione e rubricato «Dimora o trasferimento di residenza nello Stato competente»:
«1. Il lavoratore subordinato o autonomo di cui all'articolo 19, paragrafo 1, che dimora nel territorio dello Stato competente, beneficia delle prestazioni secondo le disposizioni della legislazione di tale Stato, come se vi risiedesse anche se, prima di tale dimora, ha già beneficiato di prestazioni per lo stesso evento di malattia o di maternità.
2. Il paragrafo 1 si applica per analogia ai familiari di cui all'articolo
19, paragrafo 2.
(...)».
6.
Intitolato «Dimora fuori dello Stato competente Ritorno o trasferimento di residenza in un altro Stato membro durante una malattia o una maternità Necessità di recarsi in un altro Stato per ricevere le cure adeguate», l'art. 22 del regolamento n. 1408/71 enuncia ai suoi nn. 1 e 2:
«1. Il lavoratore subordinato o autonomo che soddisfa le condizioni richieste dalla legislazione dello Stato competente per aver diritto alle prestazioni, tenuto conto eventualmente di quanto disposto dall'articolo 18, e:
a) il cui stato di salute necessita di prestazioni immediate durante la dimora nel territorio di un altro Stato membro, oppure
(...)
c) che è autorizzato dall'istituzione competente a recarsi nel territorio di un altro Stato membro per ricevere le cure adeguate al suo stato,
ha diritto:
i) alle prestazioni in natura erogate, per conto dell'istituzione competente, dall'istituzione del luogo di dimora o di residenza secondo le disposizioni della legislazione che essa applica, come se fosse ad essa iscritto; tuttavia, la durata dell'erogazione delle prestazioni è determinata dalla legislazione dello Stato competente;
(...)
2. (...)
L'autorizzazione richiesta a norma del paragrafo 1, lettera c), non può essere rifiutata quando le cure di cui trattasi figurano fra le prestazioni previste dalla legislazione dello Stato membro, nel cui territorio l'interessato risiede, se le cure stesse, tenuto conto dello stato di salute dello stesso nel periodo in questione e della probabile evoluzione della malattia, non possono essergli praticate entro il lasso di tempo normalmente necessario per ottenere il trattamento in questione nello Stato membro di residenza».
7.
Contenuto nella Sezione 5, intitolata «Titolari di pensioni o di rendite e loro familiari», del titolo III, capitolo 1, del regolamento n. 1408/71, l'art 28, intitolato «Pensioni o rendite dovute secondo la legislazione di un solo Stato o di più Stati, quando non esiste un diritto alle prestazioni nello Stato di residenza», dispone:
«1. Il titolare di una pensione o rendita dovuta in virtù della legislazione di uno Stato membro oppure di pensioni o di rendite dovute in virtù delle legislazioni di due o più Stati membri, che non ha diritto alle prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede, beneficia nondimeno di tali prestazioni per sé e per i suoi familiari, purché, in virtù della legislazione dello Stato membro o di almeno uno degli Stati membri competenti in materia di pensioni, tenuto conto eventualmente di quanto disposto all'articolo 18 e all'allegato VI, egli avesse diritto a dette prestazioni qualora risiedesse nel territorio dello Stato in questione. Le prestazioni sono erogate alle condizioni seguenti:
a) le prestazioni in natura sono erogate per conto dell'istituzione di cui al paragrafo 2, dalla istituzione del luogo di residenza, come se l'interessato fosse titolare di una pensione o di una rendita secondo la legislazione dello Stato, nel cui territorio egli risiede e avesse diritto alle prestazioni in natura;
(...)
2. Nei casi di cui al paragrafo 1, l'onere delle prestazioni in natura incombe all'istituzione determinata secondo le norme seguenti:
a) se il titolare ha diritto alle prestazioni in questione secondo la legislazione di un solo Stato membro, l'onere incombe all'istituzione competente di questo Stato;
(...)».
8.
Contenuto nella stessa sezione, l'art. 31, intitolato «Dimora del titolare e/o dei suoi familiari in uno Stato diverso da quello in cui hanno la loro residenza», dispone:
«Il titolare di una pensione o di una rendita dovuta secondo la legislazione di uno Stato membro o di pensioni o di rendite dovute secondo le legislazioni di due o più Stati membri, il quale abbia diritto alle prestazioni secondo la legislazione di uno di questi Stati membri, come pure i suoi familiari, che dimorano sul territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui risiedono, beneficiano:
a) delle prestazioni in natura erogate dall'istituzione del luogo di dimora, secondo le disposizioni della legislazione che essa applica, a carico dell'istituzione del luogo di residenza del titolare;
(...)».
9.
L'art. 29, nn. 1 e 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 21 marzo 1972, n. 574, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, nella sua versione modificata e aggiornata dal regolamento n. 2001/83 (in prosieguo: il «regolamento n. 574/72») prevede:
«1. Per beneficiare, nel territorio dello Stato membro in cui risiede, delle prestazioni in natura ai sensi [dell'art.] 28, paragrafo 1 (...) del regolamento [n. 1408/71], il titolare di pensione o di rendita è tenuto a farsi iscrivere, come pure i suoi familiari, presso l'istituzione del luogo di residenza, presentando un attestato che certifica che ha diritto a dette prestazioni, per sé e per i suoi familiari, ai sensi della legislazione o di una delle legislazioni al cui titolo è dovuta una pensione o una rendita.
2. Questo attestato è rilasciato, a richiesta del titolare, dall'istituzione o da una delle istituzioni debitrici di pensione o di rendita o, se del caso, dall'istituzione cui spetta decidere sul diritto alle prestazioni in natura, non appena il titolare abbia soddisfatto alle condizioni di apertura del diritto a tali prestazioni (...)».
10.
L'art. 93, nn. 1 e 3, del regolamento n. 574/72 prevede:
«1. L'importo effettivo delle prestazioni in natura corrisposte, ai sensi dell'articolo 19, paragrafi 1 e 2, del regolamento [n. 1408/71], ai lavoratori subordinati o autonomi e ai loro familiari che risiedono nel territorio dello stesso Stato membro nonché delle prestazioni in natura corrisposte ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, dell'articolo 22, dell'articolo 25 paragrafi 1, 3 e 4, dell'articolo 26, dell'articolo 29, paragrafo 1 o dell'articolo 31 del [medesimo] regolamento, è rimborsato dall'istituzione competente all'istituzione che ha corrisposto le suddette prestazioni quale risulta dalla contabilità di quest'ultima istituzione.
(...)
3. Quando l'importo effettivo delle prestazioni di cui al paragrafo 1 non risulta dalla contabilità dell'istituzione che le ha corrisposte, l'importo da rimborsare è determinato, in mancanza di un accordo concluso ai sensi del paragrafo 6, in maniera forfettaria in base a tutti i riferimenti appropriati desunti dai dati disponibili. La commissione amministrativa valuta le basi che sono servite al calcolo del forfait e ne stabilisce l'ammontare».
11.
L'art. 95, nn. 1-3, del regolamento n. 574/92 sancisce:
«1. L'importo delle prestazioni in natura corrisposte ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 1 (...) del regolamento [n. 1408/71] è rimborsato dalle istituzioni competenti alle istituzioni che hanno corrisposto dette prestazioni in base ad un forfait che si avvicini il più possibile alle spese effettive.
2. Il forfait è stabilito moltiplicando il costo medio annuo per titolare di pensione o rendita per il numero medio annuo di titolari di pensione o rendita da prendere in considerazione, ed applicando al risultato una riduzione del venti per cento.
3. Gli elementi di calcolo necessari per stabilire detto forfait sono determinati secondo le seguenti norme:
a) il costo medio per annuo per titolare di pensione o di rendita è ottenuto, per ciascuno Stato membro, dividendo le spese annue relative al totale delle prestazioni in natura corrisposte dalle istituzioni di questo Stato membro all'insieme dei titolari di pensione o di rendita dovute ai sensi della legislazione di detto Stato membro nei regimi di sicurezza sociale da prendere in considerazione, nonché ai loro familiari, per il numero medio annuo dei titolari di pensione o di rendita (...);
(...)».
12.
Come emerge dalla decisione 7 ottobre 1993, n. 153 (94/604/CE) della commissione amministrativa delle Comunità europee per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti, relativa ai modelli dei formulari necessari per l'applicazione dei regolamenti del Consiglio n. 1408/71 e n. 574/72 (E 001, E 103-E 127) (GU 1994, L 244, pag. 22), il formulario E 121 è l'attestato richiesto ai fini dell'iscrizione di un titolare di pensione o rendita e dei suoi familiari presso l'istituzione del luogo in cui risiedono conformemente alle previsioni degli artt. 28 del regolamento n. 1408/71 e 29 del regolamento n. 574/72. Risulta peraltro dalla suddetta disposizione che l'attestato richiesto nell'ipotesi cui fa riferimento l'art. 31 del regolamento n. 1408/71 è il formulario E 111, mentre nell'ipotesi di cui all'art. 22, n. 1, lett. c), sub i), dello stesso regolamento è richiesto il modulo E 112.
Cause principali e questioni pregiudiziali
13.
Il sig. Van der Duin ha lasciato i Paesi Bassi nel 1989 per stabilirsi in Francia.
14.
Affetto da un'incapacità lavorativa secondo una percentuale che si attesta tra l'80% e il 100%, dall'agosto 1990 il sig. Van der Duin percepisce indennità in forza dell'Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (legge generale sull'incapacità lavorativa) e della Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (legge sull'assicurazione per l'incapacità lavorativa) a carico dell'istituzione olandese competente.
15.
Dopo aver stabilito la propria residenza in Francia il sig. Van der Duin si è iscritto presso la principale cassa malattie francese (in prosieguo: la «CPAM») avvalendosi di un modulo E 121, il che gli ha consentito di beneficiare del regime di concessione di prestazioni in natura previsto dall'art. 28 del regolamento n. 1408/71.
16.
Nel novembre 1993 l'interessato ha subito una seria frattura all'avambraccio per i cui postumi è stato curato in Francia nell'arco di circa un anno.
17.
Tra il 31 gennaio e il 29 marzo 1995 il sig. Van der Duin è stato ammesso all'Academisch Ziekenhuis (ospedale universitario) di Rotterdam (Paesi Bassi) ove è stato curato per una distrofia post-traumatica alla mano destra.
18.
Dopo che il sig. Van der Duin è definitivamente tornato a stabilirsi nei Paesi Bassi si poneva termine alla sua iscrizione alla CPAM il 18 agosto 1995.
19.
Il 24 novembre 1995 l'Academisch Ziekenhuis di Rotterdam, che aveva chiesto l'assunzione, da parte dell'ANOZ Zorgverzekeringen, dei costi relativi alle cure dispensate al sig. Van der Duin, ha ricevuto un rifiuto in merito. A sostegno di detto rifiuto l'ANOZ Zorgverzekeringen rileva, in primo luogo, che le cure di cui trattasi non soddisfano i requisiti sanciti dall'art. 22, n. 1, lett. a), sub i), del regolamento n. 1408/71, in quanto, nonostante il 15 febbraio 1995 sia stato rilasciato un modulo E 111 al sig. Van der Duin, lo stato di quest'ultimo non richiedeva prestazioni immediate ai sensi di tale disposizione. In secondo luogo non sarebbero stati soddisfatti neppure i requisiti di cui all'art. 22, n. 1, lett. c), sub i), del suddetto regolamento, tenuto conto del rifiuto della CPAM, intervenuto il 29 agosto 1995, di consegnare il modulo E 112 di cui il 5 agosto 1995 l'ANOZ Zorgverzekeringen aveva chiesto il rilascio con effetto retroattivo.
20.
Con sentenza 2 dicembre 1998 l'Arrondissementsrechtbank te 's-Hertogenbosch (Tribunale del dipartimento di Bois-le-Duc) (Paesi Bassi), dichiarava infondato il ricorso proposto dal sig. Van der Duin contro la decisione dell'ANOZ Zorgverzekeringen. A quel punto il sig. Van der Duin impugnava tale sentenza dinanzi al Centrale Raad van Beroep.
21.
Da parte sua, la sig.ra Van Wegberg-van Brederode si è trasferita con il coniuge dai Paesi Bassi in Spagna nel marzo 1995. Quest'ultimo percepisce una pensione sulla base dell'Algemene Ouderdomswet (legge sull'assicurazione generale per la vecchiaia) a carico delle istituzioni olandesi competenti.
22.
Dopo essersi stabiliti in Spagna il sig. e la sig.ra Van Wegberg-van Brederode si sono iscritti presso il Servei Català de la Salut (istituzione per l'assicurazione malattia spagnola; in prosieguo: il «SCS») dietro presentazione di un modulo E 121, il che ha loro consentito di beneficiare del regime di concessione di prestazioni in natura previsto dall'art. 28 del regolamento n. 1408/71.
23.
Dal momento che un ginecologo spagnolo consultato dalla sig.ra Van Wegberg-van Brederode aveva constatato la necessità di praticare un'isterectomia, la stessa si è recata nei Paesi Bassi al fine di essere ivi operata dal ginecologo che la seguiva in precedenza. L'intervento è stato effettuato il 19 aprile 1996.
24.
La richiesta dell'ospedale olandese diretta all'assunzione dei costi relativi all'operazione subita dalla sig.ra Van Wegberg-van Brederode è stata respinta dall'ANOZ Zorgverzekeringen il 25 aprile 1997 per motivi sostanzialmente identici a quelli opposti al sig. Van der Duin. Da un lato, nonostante il fatto che alla sig.ra Van Wegberg-van Brederode sia stato rilasciato un modulo E 111 dal SCS prima della sua partenza per i Paesi Bassi, l'intervento di cui trattasi non soddisfarebbe i requisiti sanciti dall'art. 22, n. 1, lett. a), sub i), del regolamento n. 1408/71. Dall'altro, non risulterebbero ricorrere nemmeno i requisiti di cui all'art. 22, n. 1, lett. c), sub i), dello stesso regolamento, tenuto conto, in particolare, del successivo rifiuto da parte del SCS di concedere il modulo E 112 di cui era stato chiesto il rilascio con effetto retroattivo dopo l'operazione.
25.
La sig.ra Van Wegberg-van Brederode ha presentato ricorso contro tale decisione dinanzi all'Arrondissementsrechtbank te Utrecht (Tribunale dipartimentale di Utrecht) (Paesi Bassi). Il suddetto giudice nella sua sentenza 28 giugno 1999 ha accolto il ricorso n quanto il SCS non sarebbe stata l'istituzione competente a rilasciare l'autorizzazione prevista dall'art. 22, n. 1, lett. c), sub i), del regolamento n. 1408/71 e dal combinato disposto degli artt. 28 e 31 del suddetto regolamento risulterebbe che l'onere del trattamento di cui trattasi nella causa principale dovesse incombere all'istituzione competente olandese.
26.
L'ANOZ Zorgverzekeringen ha quindi proposto appello contro tale decisione dinanzi al Centrale Raad van Beroep.
27.
Nella sua ordinanza di rinvio il Centrale Raad van Beroep precisa di ammettere in via provvisoria, da un lato, che lo stato di salute del sig. Van der Duin e quello della sig.ra Van Wegberg-van Brederode non richiedevano prestazioni immediate ai sensi dell'art. 22, n. 1, lett. a), sub i), del regolamento n. 1408/71 e, dall'altro, che tali persone si sono recate nei Paesi Bassi per ricevervi le cure di cui trattasi nella causa principale.
28.
A tale proposito, il giudice a quo rileva che l'assunzione a carico delle prestazioni prevista dall'art. 22, n. 1, lett. c), sub i), del regolamento n. 1408/71 è soggetta alla concessione di un'autorizzazione preventiva. Essa rammenta peraltro che, nonostante riguardi solo il «lavoratore subordinato o autonomo», tale disposizione si applica, come emerge dalla giurisprudenza della Corte, anche ai titolari di pensioni o di rendite (v. sentenza 31 maggio 1979, causa 182/78, Pierik, Racc. pag. 1977).
29.
Il Centrale Raad van Beroep dubita tuttavia che la suddetta disposizione possa applicarsi a un titolare di pensione o di rendita o ai suoi familiari che beneficiano, conformemente all'art. 28 del regolamento n. 1408/71, di prestazioni in natura corrisposte dall'istituzione del luogo della loro residenza per conto dell'istituzione competente dello Stato membro debitore della pensione o della rendita, quando i suddetti interessati intendono recarsi in quest'ultimo Stato per ricevervi cure.
30.
A detto riguardo, il giudice a quo osserva in particolare che l'art. 21 del regolamento n. 1408/71 riguarda specificamente il caso dei dipendenti che, pur risiedendo in uno Stato membro diverso da quello competente, soggiornano in quest'ultimo, il che potrebbe indicare che l'art. 22 del suddetto regolamento attiene solo al diritto a prestazioni fornite al di fuori del territorio dello Stato membro competente. Orbene, il Regno dei Paesi Bassi sarebbe rimasto, nella fattispecie, lo Stato competente, come suggerirebbero in particolare il tenore letterale dell'art. 1, lett. o)-q), del regolamento n. 1408/71 e la giurisprudenza della Corte (sentenze 16 marzo 1978, causa 117/77, Pierik, Racc. pag. 825, e 10 gennaio 1980, causa 69/79, Jordens-Vosters, Racc. pag. 75).
31.
In mancanza di quanto sopra, il Centrale Raad van Beroep ritiene che la stessa giurisprudenza potrebbe almeno indicare che, in caso di applicazione dell'art. 22, n. 1, lett. c), sub i), del regolamento n. 1408/71, l'istituzione appartenente allo Stato membro competente - nella fattispecie l'istituzione olandese - è quella che dovrebbe essere autorizzata a rilasciare l'autorizzazione preventiva cui si riferisce tale disposizione.
32.
Ammettendo anche che la Corte confermi che la suddetta disposizione non è effettivamente applicabile ad assicurati che versano nella medesima situazione del sig. Van der Duin e della sig.ra Van Wegberg-van Brederode, il giudice a quo si chiede inoltre se, per quanto li riguarda, occorra applicare il solo art. 31 del regolamento n. 1408/71 o se debba applicarsi per analogia l'art. 21 dello stesso regolamento, sebbene detta norma riguardi solo i lavoratori.
33.
Per risolvere le due controversie di cui sopra, il Centrale Raad van Beroep ha sottoposto alla Corte tre questioni pregiudiziali, formulate come segue:
«1) Se l'art. 22, n. 1, lett. c), del regolamento (CEE) n. 1408/71 riguardi anche un avente diritto a pensione o rendita (o i suoi familiari) che, a norma dell'art. 28 del regolamento n. 1408/71, abbia diritto a prestazioni in natura da parte dell'ente del luogo di residenza - nella fattispecie, rispettivamente, la cassa malattia francese e quella spagnola - a carico dell'ente competente designato in conformità dell'art. 28, n. 2, lett. a), del regolamento (CEE) n. 1408/71 - nella fattispecie la cassa malattia olandese -, nell'ipotesi in cui il titolare di pensione (o i suoi familiari) si rechi nello Stato membro competente - nella fattispecie i Paesi Bassi - per ricevere cure mediche.
2) In caso di soluzione affermativa della prima questione, quale ente debba rilasciare l'autorizzazione di cui all'art. 22, n. 1, lett. c), del regolamento (CEE) n. 1408/71.
3) In caso di soluzione negativa della prima questione, se in caso di soggiorno nel territorio dello Stato competente si applichi il disposto dell'art. 21 oppure quello dell'art. 31 del regolamento (CEE) n. 1408/71 al diritto alle prestazioni[32723m in natura di un titolare di pensione o di rendita (o dei suoi familiari), che, a norma dell'art. 28 del regolamento (CEE) n. 1408/71, abbia diritto a prestazioni in natura da parte dell'ente del luogo di residenza - nella fattispecie, rispettivamente la cassa malattie francese e quella spagnola - a carico dell'ente competente designato in conformità dell'art. 28, n. 2, lett. a), del regolamento (CEE) n. 1408/71, nella fattispecie la cassa malattia olandese».
Sulla prima questione
34.
Con la prima questione il giudice nazionale chiede in sostanza se l'art. 22, n. 1, lett. c), sub i), del regolamento n. 1408/71 debba essere interpretato nel senso che si applica a un titolare di pensione o di rendita e ai suoi familiari che risiedono in uno Stato membro diverso da quello debitore della suddetta pensione o rendita e che a tale titolo beneficiano, in seguito alla loro iscrizione presso l'ente del luogo di residenza, del regime previsto dall'art. 28 del suddetto regolamento, qualora i suddetti assicurati intendano recarsi nello Stato membro debitore della pensione o della rendita al fine di ricevervi cure mediche.
35.
Tutti i governi che hanno sottoposto osservazioni dinanzi alla Corte nonché alla Commissione ritengono che occorra risolvere in senso affermativo tale questione.
36.
Al fine di risolvere la questione in tal modo riformulata, occorre osservare, in primo luogo, che dalla giurisprudenza della Corte risulta che l'art. 22, n. 1, lett. c), del regolamento n. 1408/71 disciplina il diritto alle prestazioni in natura dei titolari di pensione o di rendita e dei loro familiari che, risiedendo in uno Stato membro, chiedano all'ente previdenziale competente di essere autorizzati a recarsi nel territorio di un altro Stato membro per ricevervi cure adeguate al loro stato, mentre l'art. 31 del suddetto regolamento determina, fatto salvo il suo art. 22, n. 1, lett. a), il diritto alle prestazioni in natura di cui beneficia la stessa categoria di assicurati quando le dette prestazioni si rendano necessarie durante un soggiorno in uno Stato membro diverso da quello di residenza (v. sentenze 31 maggio 1979, Pierik, cit., punti 6 e 7, e 25 febbraio 2003, IKA, causa C-326/00, Racc. pag. I-0000, punti 26, 34 e 39).
37.
A tale riguardo, la Commissione rileva che, nel caso di specie, i documenti del fascicolo relativo alla causa principale nella vertenza relativa al sig. Van der Duin non consentono di determinare con certezza che il soggiorno di quest'ultimo nei Paesi Bassi è stato programmato a fini medici.
38.
Si deve tuttavia rammentare che, nell'ambito di un procedimento ai sensi dell'art. 234 CE, basato sulla netta separazione di funzioni tra i giudici nazionali e la Corte, ogni valutazione dei fatti di causa rientra nella competenza del giudice nazionale (v., in particolare, sentenze 15 novembre 1979, causa 36/79, Denkavit Futtermittel, Racc. pag. 3439, punto 12; 16 luglio 1998, causa C-235/95, Dumon e Froment, Racc. pag. I-4531, punto 25, e IKA, cit., punto 27). Orbene, come emerge al punto 27 della presente sentenza, il giudice a quo ha osservato di dover ammettere in via provvisoria che sia il sig. Van der Duin sia la sig.ra Van Wegberg-van Brederode si erano recati nei Paesi Bassi per ricevervi le cure di cui trattasi e ciò, del resto, giustifica il fatto che essa avrebbe valutato utile interrogare la Corte in merito all'eventuale applicabilità a siffatte situazioni dell'art. 22, n. 1, lett. c), sub i), del regolamento n. 1408/71.
39.
In secondo luogo occorre evidenziare che dalla giurisprudenza della Corte emerge che l'art. 28 del regolamento n. 1408/71 enuncia una «norma di conflitto», atta a determinare, per il titolare di una pensione o rendita residente in uno Stato membro diverso da quello debitore della suddetta pensione o rendita, l'ente incaricato dell'erogazione delle prestazioni ivi contemplate, nonché la legislazione da applicarsi (sentenza Jordens-Vosters, cit., punto 12).
40.
Una volta che il titolare di una pensione o di una rendita e i suoi familiari abbiano aderito al regime introdotto dall'art. 28 del regolamento n. 1408/71 iscrivendosi, come prevede l'art. 29 del regolamento n. 574/72, presso l'ente del luogo di residenza, il suddetto titolare beneficia per sé e per i propri familiari, come emerge dalla stessa lettera del suddetto art. 28, di un diritto alle prestazioni in natura fornite come se l'interessato fosse titolare di una pensione o di una rendita in forza della legislazione dello Stato nel cui territorio egli risiede e avesse diritto alle prestazioni in natura in base a detta normativa.
41.
Dalla giurisprudenza della Corte emerge che, anche se, in un caso di tal genere, la normativa dello Stato membro debitore della pensione o della rendita può eventualmente prevedere un complemento di prestazioni previdenziali a beneficio dei suddetti assicurati, si tratta in quel caso di una mera facoltà per lo Stato membro e un tale eventuale complemento non costituisce per questi ultimi un diritto derivante dal regolamento n. 1408/71 (v. sentenza Jordens-Vosters, cit., punti 11-13).
42.
Ne consegue in particolare che al titolare di pensione o di rendita e ai suoi familiari che rientrano nell'ambito del regime previsto dall'art. 28 del regolamento n. 1408/71 non può, come prevede il giudice a quo, essere riconosciuto, in forza di detto regolamento, un diritto complementare che consenta loro, analogamente a quanto prevede l'art. 21 di tale regolamento nei confronti dei lavoratori subordinati o autonomi che risiedono in uno Stato membro diverso da quello competente, di beneficiare, se soggiornano nello Stato membro debitore della pensione o della rendita, di prestazioni in natura secondo le disposizioni della legislazione di tale Stato membro come se vi risiedessero.
43.
Occorre del resto osservare a tale proposito che, come ha rilevato la maggior parte dei governi che hanno depositato osservazioni e la Commissione, tale applicazione per analogia sarebbe incompatibile con le modalità previste dal legislatore comunitario per quanto riguarda l'assunzione a carico, da parte dello Stato membro debitore della pensione o della rendita, delle prestazioni fornite per suo conto dall'ente del luogo di residenza conformemente all'art. 28 del regolamento n. 1408/71.
44.
Infatti, come emerge dall'art. 95 del regolamento n. 574/72, l'importo delle prestazioni in natura corrisposte ai sensi del suddetto art. 28 in linea di principio viene rimborsato all'istituzione del luogo di residenza dall'istituzione competente dello Stato debitore della pensione o della rendita mediante un forfait destinato a includere la totalità delle prestazioni in natura da fornire agli interessati e il cui quantum viene calcolato in funzione del costo medio annuo delle cure sanitarie originate da un titolare di pensione o rendita appartenente allo Stato membro di residenza, forfait che include pertanto eventuali cure dispensate in uno Stato membro diverso da quello di residenza.
45.
Conseguentemente, consentire all'assicurato che beneficia del regime previsto dall'art. 28 del regolamento n. 1408/71 di recarsi a proprio piacimento nello Stato membro debitore della pensione o della rendita affinché l'ente competente di tale Stato gli fornisca le prestazioni previste dalla normativa di quest'ultimo implicherebbe che il suddetto Stato membro si assuma per una seconda volta l'onere delle cure che lo stesso ha già finanziato mediante il forfait versato allo Stato membro di residenza.
46.
Per quanto riguarda i lavoratori subordinati o autonomi che risiedono in uno Stato membro diverso da quello competente, occorre rilevare, a contrario, che l'assunzione a carico diretta, da parte dell'ente dello Stato competente, delle prestazioni fornite all'interessato in occasione di un soggiorno in detto Stato, prevista dall'art. 21 del regolamento n. 1408/71, non implica alcun duplice finanziamento ad opera di quest'ultimo Stato membro. Infatti, per quanto riguarda siffatti lavoratori, l'assunzione a carico da parte dello Stato competente delle prestazioni in natura fornite a questi ultimi dall'ente dello Stato membro di residenza in forza dell'art. 19 del regolamento n. 1408/71 si verifica, come prevede l'art. 93 del regolamento n. 574/72, non nella forma di un forfait annuale bensì in quella di un rimborso dell'effettivo importo di cui alle prestazioni fornite come emerge dalla contabilità di quest'ultimo ente.
47.
Dalle considerazioni sopra illustrate risulta che, una volta che i titolari di pensione o di rendita e i loro familiari siano iscritti presso l'ente del luogo di residenza, i suddetti titolari beneficiano per sé e per i propri familiari, conformemente alle previsioni di cui agli artt. 28 del regolamento n. 1408/71 e 29 del regolamento n. 574/72, di un diritto alle prestazioni in natura da parte dell'ente competente dello Stato membro di residenza come se fossero titolari di una pensione o di una rendita in forza della legislazione di quest'ultimo Stato e avessero diritto a tale titolo alle suddette prestazioni in natura. Ne consegue che tale ente e lo Stato membro di residenza divengono nei riguardi dei suddetti assicurati, a causa di tale finzione giuridica e dell'equiparazione che ne deriva, l'ente e lo Stato competenti per quanto riguarda la concessione delle suddette prestazioni, e ciò fatte salve le considerazioni rammentate al punto 41 della presente sentenza.
48.
In tale contesto, nulla osta a che, non diversamente dagli altri titolari di pensione o di rendita e dei loro familiari rientranti nell'ambito di applicazione della normativa dello Stato membro di residenza, agli assicurati che beneficiano pertanto del regime previsto dall'art. 28 del regolamento n. 1408/71 venga applicato l'art. 22, n. 1, lett. c), sub i), del suddetto regolamento.
49.
Infatti i suddetti assicurati soddisfano, come richiede quest'ultima disposizione, i requisiti richiesti dalla normativa dello Stato competente, ossia lo Stato membro di loro residenza, al fine di avere diritto alle prestazioni. Ne risulta che il loro spostamento in un altro Stato membro al fine di beneficiare delle prestazioni in natura garantite dalla suddetta norma rientra nelle previsioni di quest'ultima, compreso il caso in cui lo spostamento di cui trattasi abbia luogo verso lo Stato membro debitore della pensione o della rendita.
50.
Occorre inoltre rammentare a tale riguardo che, collocato nell'ambito degli obiettivi generali del Trattato CE, l'art. 22 del regolamento n. 1408/71 rientra tra le misure dirette a consentire al lavoratore cittadino di uno Stato membro di beneficiare, alle condizioni da esso previste, di prestazioni in natura negli altri Stati membri, a prescindere dall'ente nazionale cui è affiliato o dal luogo della sua residenza (v., analogamente, a proposito di una versione precedente del suddetto art. 22, sentenza 16 marzo 1978, Pierik, cit., punto 14).
51.
Tenuto conto di tutte le considerazioni sopra esposte, si deve risolvere la prima questione pregiudiziale statuendo che l'art. 22, n. 1, lett. c), sub i), del regolamento n. 1408/71 deve essere interpretato nel senso che si applica anche a un titolare di pensione o di rendita e ai suoi familiari che risiedono in uno Stato membro diverso da quello debitore della suddetta pensione o rendita e che a tale titolo beneficiano, in seguito alla loro iscrizione presso l'ente del luogo di residenza, del regime previsto dall'art. 28 del suddetto regolamento, qualora tali assicurati intendano recarsi nello Stato membro debitore della pensione o della rendita al fine di ricevervi cure mediche.
Sulla seconda questione
52.
Con la sua seconda questione il giudice nazionale chiede quale sia l'ente competente a rilasciare l'autorizzazione preventiva menzionata dall'art. 22, n. 1, lett. c), sub i), del regolamento n. 1408/71 qualora la domanda di autorizzazione riguardi un titolare di pensione o di rendita o i suoi familiari che risiedono in uno Stato membro diverso da quello debitore della suddetta pensione o rendita e che a tale titolo beneficiano, in seguito alla loro iscrizione presso l'ente del luogo di residenza, del regime previsto dall'art. 28 del suddetto regolamento.
53.
Come emerge in particolare al punto 47 della presente sentenza, una volta che il titolare di pensione o di rendita e i suoi familiari siano iscritti presso l'ente competente dello Stato membro in cui risiedono, il suddetto titolare beneficia, per sé e per i propri familiari, conformemente alle previsioni di cui agli artt. 28 del regolamento n. 1408/71 e 29 del regolamento n. 574/72, di un diritto alle prestazioni in natura da parte dell'ente competente dello Stato membro di residenza come se fosse titolare di una pensione o di una rendita in forza della legislazione di quest'ultimo Stato e avesse diritto a tale titolo alle suddette prestazioni in natura, in modo tale che l'ente in questione e lo Stato membro di residenza divengono nei riguardi dei suddetti assicurati, a causa di tale finzione giuridica e dell'equiparazione che ne deriva, l'ente e lo Stato competenti per quanto riguarda la concessione delle suddette prestazioni.
54.
Ne consegue che, secondo quanto sostenuto dalla totalità dei governi che hanno depositato osservazioni e dalla Commissione, l'ente competente per autorizzare, all'occorrenza, i suddetti assicurati a recarsi in un altro Stato membro, compreso quello debitore della pensione o della rendita, affinché vengano loro fornite prestazioni[32723m in natura alle condizioni previste dall'art. 22, n. 1, lett. c), sub i), è l'ente del luogo di residenza degli interessati.
55.
Come hanno osservato alcuni tra i suddetti governi e la Commissione, tale soluzione si giustifica del resto anche alla luce, da un lato, del fatto che è all'ente del luogo di residenza che in linea di principio spetterà sostenere l'onere delle prestazioni in natura così fornite, conformemente agli artt. 36 del regolamento n. 1408/71 e 93 del regolamento n. 574/72 e, dall'altro, del fatto che tale ente è nella situazione migliore per verificare concretamente se ricorrano le condizioni di rilascio della suddetta autorizzazione, in particolare quelle in conformità alle quali l'art. 22, n. 2, del regolamento n. 1408/71 rende obbligatorio un siffatto rilascio.
56.
Tenuto conto di tutto quanto precede, occorre risolvere la seconda questione pregiudiziale nel senso che l'ente competente a rilasciare l'autorizzazione preventiva menzionata dall'art. 22, n. 1, lett. c), sub i), del regolamento n. 1408/71 qualora la domanda di autorizzazione riguardi un titolare di pensione o di rendita o i suoi familiari che risiedono in uno Stato membro diverso da quello debitore della suddetta pensione o rendita e che a tale titolo beneficiano, in seguito alla loro iscrizione presso l'ente del luogo di residenza, del regime previsto dall'art. 28 del suddetto regolamento è l'ente del luogo di residenza degli interessati.
Sulla terza questione
57.
Dal momento che la terza questione è stata sottoposta dal giudice a quo solo nell'ipotesi di una soluzione negativa alla prima questione e che è stata fornita una soluzione affermativa a quest'ultima, non è necessario risolvere la terza questione.
Sulle spese
58.
Le spese sostenute dai governi dei Paesi Bassi, tedesco, spagnolo, francese e del Regno Unito, nonché dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Per questi motivi,
LA CORTE (Quinta Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Centrale Raad van Beroep con ordinanza 21 marzo 2001, dichiara:
1) L'art. 22, n. 1, lett. c), sub i), del regolamento del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella sua versione modificata e aggiornata dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001, deve essere interpretato nel senso che si applica anche a un titolare di pensione o di rendita e ai suoi familiari che risiedono in uno Stato membro diverso da quello debitore della suddetta pensione o rendita e che a tale titolo beneficiano, in seguito alla loro iscrizione presso l'ente del luogo di residenza, del regime previsto dall'art. 28 del suddetto regolamento, qualora tali assicurati intendano recarsi nello Stato membro debitore della pensione o della rendita al fine di ricevervi cure mediche.
2) L'ente competente a rilasciare l'autorizzazione preventiva menzionata dall'art. 22, n. 1, lett. c), sub i), qualora la domanda di autorizzazione riguardi assicurati che versano in una siffatta situazione, è l'ente del luogo di residenza degli interessati.
Wathelet
Timmermans
La Pergola
Jann
von Bahr
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 3 luglio 2003.
Il cancelliere
Il presidente della Quinta Sezione
R. Grass
M. Wathelet
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