16/01/2024 free
Patologia tumorale ed uranio impoverito: come si prova in giudizio.
Una volta dedotto e comprovato dal militare lo svolgimento della missione di pace nei Paesi balcanici e, al rientro da questa, l'insorgere di una patologia tumorale, l'onere della prova della riconducibilità della patologia stessa al servizio da lui svolto nella predetta missione, sotto il profilo causale o almeno concausale, si ritiene assolto mediante l'allegazione di essersi trovato ad operare in un territorio in cui erano indubbi la presenza di inquinanti metallici e, soprattutto, l'utilizzo, nelle operazioni di guerra, di proiettili contenenti uranio impoverito.
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T.A.R. Campania Napoli, Sez. VII, Sent., (data ud. 15/11/2023) 27/12/2023, n. 7262
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5553 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Bava e Fabio Basso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e domicilio fisico legale presso la sede di questa, in Napoli, in via A. Diaz n. 11;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia:
- del decreto del Ministero della Difesa - Direzione generale della Previdenza militare e della Leva, prot. -OMISSIS-
- di tutti i provvedimenti e pareri presupposti, con particolare riferimento ai pareri del Comitato di Verifica del 6 maggio 2022 e del 4 ottobre del 2022;
nonché, previo riconoscimento della causa di servizio, per la condanna dell'Amministrazione al pagamento in favore del ricorrente dell'equo indennizzo corrispondente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 novembre 2023 la dott.ssa Valeria Ianniello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo -
Espone il ricorrente, militare in servizio dal 4 giugno 1998 (attualmente nella sede di M.):
- di essere stato impiegato in teatri operativi in Kosovo (dall'11 settembre 1999 al 4 febbraio 2000 e poi dal 30 giugno 2000 al 17 novembre 2000) e in Iraq (dal 17 ottobre 2003 al 10 febbraio 2004);
- che nelle missioni nei B. il reparto non riceveva regolarmente approvvigionamenti di acqua e derrate alimentari dall'Italia; dunque il personale militare consumava derrate e acqua del posto, senza essere stato istruito sull'esistenza di pericoli di contaminazione;
- di aver svolto, in tali operazioni, anche l'incarico di addetto alla panificazione (svolta utilizzando l'acqua delle condotte idriche locali), e - in particolare in Kosovo - di essere stato impiegato frequentemente per la distribuzione di viveri alla popolazione nelle zone più sconvolte dal conflitto, dov'era esposto all'ambiente contaminato dall'uranio impoverito;
- di aver svolto, altresì, frequenti servizi in "campo d'arma", ossia poligoni di tiro, con finalità di addestramento;
- di essere stato sottoposto - al rientro dalla missione in Iraq - a controlli medici che rivelavano la presenza di un "nodo unico tiroideo a carico del lobo ghiandolare dx di mm 24x18xl1, solido, disomogeneamente ipoecogeno";
- che nel novembre 2019, ulteriori controlli rivelavano l'insorgenza di un carcinoma papillifero della tiroide, per il quale veniva sottoposto a tiroidectomia nel febbraio 2020, e a successivo trattamento con radio-iodio;
- di avere, con istanza del 21 maggio 2020, formulato domanda di dipendenza da causa di servizio e concessione dell'equo indennizzo;
- che, con verbale prot. n. (...) del 25 maggio 2021, a seguito di visita da parte della Commissione Medica di verifica di Napoli, si vedeva ascrivere la patologia "carcinoma papillifero della tiroide trattato con tiroidectomia totale" alla Tabella A - 8a Categoria;
- che, tuttavia, con pareri del 6 maggio 2022 e - in sede di riesame - del 4 ottobre 2022, il Comitato di Verifica opinava negativamente sulla causa di servizio;
- che, infine, con decreto prot. (...) il Ministero della Difesa - Direzione generale della Previdenza militare e della Leva ha stabilito che "l'infermità "-OMISSIS-e" … è riconosciuta NON dipendente da causa di servizio", e che, pertanto, "l'istanza presentata in data 21.05.2020, con la quale l'interessato ha chiesto la concessione dell'equo indennizzo è respinta per mancanza dei presupposti di legge".
Avverso tale determinazione insorge il ricorrente, invocando a proprio favore:
- l'articolo 1, comma 564, della L. n. 266 del 2005 (legge finanziaria 2006), per il quale:
"Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 vittime del dovere coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative";
- l'articolo 1, comma 1, lettera c), del D.P.R. n. 243 del 2006 (Regolamento concernente termini e modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, a norma dell'articolo 1, comma 565, della L. 23 dicembre 2005, n. 266), per il quale si intendono "c) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto";
- la relazione della Commissione parlamentare d'inchiesta sui casi di morte e gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato nelle missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti, nonché le popolazioni civili nei teatri di conflitto e nelle zone adiacenti le basi militari sul territorio nazionale, approvata nella seduta del 12 febbraio 2008;
- l'articolo 603 (Autorizzazione di spesa per indennizzi al personale italiano esposto a particolari fattori di rischio) del D.Lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'ordinamento militare);
- l'articolo 1078 del D.P.R. n. 90 del 2010, per il quale:
"1. Ai fini del presente capo, si intendono:
a) per missioni di qualunque natura, le attività istituzionali di servizio proprie delle Forze armate e di polizia, quali che ne siano gli scopi, svolte entro e fuori del territorio nazionale, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopra ordinata al dipendente;
b) per teatro operativo all'estero, l'area al di fuori del territorio nazionale ove, a seguito di eventi conflittuali, è stato o è ancora presente personale delle Forze armate e di polizia italiane nel quadro delle missioni internazionali e di aiuto umanitario;
c) per nanoparticelle di metalli pesanti, un particolato ultrafine formato da aggregati atomici o molecolari con un diametro compreso, indicativamente, fra 2 e 200 nm., contenente elementi chimici metallici con alta massa atomica ed elevata densità (indicativamente > 4000 Kg/m³), quali il mercurio (Hg), il cadmio (Cd), l'arsenico (As), il cromo (Cr), il tallio (Tl), il piombo (Pb), il rame (Cu) e lo zinco (Zn), e anche i metalli di transizione quali i lantanoidi e gli attinoidi (tra questi uranio e plutonio);
d) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza o il sopravvenire di circostanze straordinarie o fatti di servizio che, anche per effetto di successivi riscontri, hanno esposto il personale militare e civile a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto;
e) per medesime condizioni ambientali, le condizioni comunque implicanti l'esistenza o anche il sopravvenire di circostanze straordinarie che, anche per effetto di successivi riscontri, hanno esposto il cittadino a un rischio generico aggravato".
Il ricorrente rivendica l'applicazione del principio - affermatosi nella giurisprudenza in questa materia - dell'inversione dell'onere probatorio, e dell'interpretazione che riconosce ex lege la pericolosità intrinseca di alcune tipologie di servizi, tra cui le missioni estere, e attribuisce al Comitato di Verifica l'onere - ove intenda negare la dipendenza - d'individuare una causa alternativa e autonoma, rispetto al servizio, per l'insorgenza della patologia. A tal riguardo, muove al provvedimento impugnato le censure di travisamento dei fatti, carenza di motivazione, difetto dei presupposti e illogicità. Rileva, infine, che il Comitato di Verifica, nel secondo parere, ha erroneamente indicato le mansioni da lui svolte come "pianificazione" in luogo della "panificazione".
Deve, in primo luogo, essere respinta l'eccezione d'inammissibilità del ricorso, sollevata dalla resistente Avvocatura dello Stato, per mancata tempestiva impugnazione del parere del Comitato di verifica: a meno che il parere non determini (e non è questo il caso) un arresto procedimentale, esso - anche quando sia vincolante - resta atto endoprocedimentale di natura consultiva (solo il provvedimento finale essendo espressione di amministrazione attiva) e non dev'essere oggetto d'immediata e autonoma impugnazione entro il termine decadenziale previsto per il ricorso giurisdizionale (cfr. Consiglio di Stato, sezione quarta, sentenza n. 1829 del 2012).
Per la medesima ragione, il Collegio non ritiene necessario "evocare in giudizio" il Comitato di verifica, non ravvisando nel suo parere "una portata sostanzialmente provvedimentale" (come sostenuto dall'Avvocatura con la memoria del 3 gennaio 2023), e tenuto conto del fatto che, ancorché organizzativamente collocato all'interno del Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Comitato opera, in questo caso, funzionalmente per conto della resistente Amministrazione della Difesa.
Ciò premesso, il ricorso è fondato, sotto i profili di seguito esposti.
Secondo i più recenti approdi giurisprudenziali:
- "la mancanza di una legge scientifica universalmente valida che stabilisca un nesso diretto fra l'operatività nei contesti caratterizzati dalla presenza di uranio impoverito e l'insorgenza di specifiche patologie tumorali non impedisce il riconoscimento del rapporto causale, posto che la correlazione eziologica, ai fini amministrativi e giudiziari, può basarsi anche su una dimostrazione in termini probabilistico-statistici (v. Cons. Stato, sez. I consultiva, parere n. 210 del 16 febbraio 2021; sez. IV, 26 febbraio 2021, n. 1661)";
- "l'Amministrazione non può … invocare, quale fattore ostativo al riconoscimento della propria responsabilità, la mancanza di una chiara evidenza scientifica circa il carattere oncogenetico dell'esposizione umana a residui di combustione di metalli pesanti, in primis DU: la prova liberatoria non può consistere semplicemente nell'invocare il fattore causale ignoto, ma deve spingersi sino a provare convincentemente il fattore causale fortuito, ossia quello specifico agente, non prevedibile e, comunque, non prevenibile, che ha provocato l'evento di danno";
- "nel quadro di una responsabilità contrattuale posta a garanzia di beni primari, nell'ambito di un ordinamento di settore connotato dall'insindacabilità degli ordini, nel contesto di una missione in un teatro operativo interessato da recenti eventi bellici ed ancora pervaso da plurimi, insidiosi e multifattoriali fattori di pericolo, il rischio causale ignoto grava sull'Amministrazione non sul singolo militare";
- "sotto il profilo probatorio, … una volta dedotto e comprovato dal militare lo svolgimento della missione di pace nei Paesi balcanici e, al rientro da questa, l'insorgere di una patologia tumorale, l'onere della prova della riconducibilità della patologia stessa al servizio da lui svolto nella predetta missione, sotto il profilo causale o almeno concausale, si ritiene assolto mediante l'allegazione di essersi trovato ad operare in un territorio in cui erano indubbi la presenza di inquinanti metallici e, soprattutto, l'utilizzo, nelle operazioni di guerra, di proiettili contenenti uranio impoverito"; peraltro, "a questo riguardo, deve ritenersi irrilevante … la circostanza dell'avere il militare espletato il servizio all'interno di edifici o all'esterno";
- "in presenza di elementi statistici rilevanti (come accade allorché il militare abbia prestato servizio in un teatro operativo caratterizzato, come nel caso di specie, da potenziale contaminazione da agenti patogeni), la dipendenza da causa di servizio deve considerarsi accertata, salvo che l'Amministrazione non riesca a dimostrare la sussistenza di fattori esogeni, dotati di autonoma ed esclusiva portata eziologica e determinanti per l'insorgere dell'infermità";
- "proprio per l'impossibilità di stabilire, sulla base delle attuali conoscenze scientifiche, un nesso diretto e univoco di causa-effetto collegato ai contesti fortemente degradati ed inquinati dei teatri operativi, non si rivela pretendibile la dimostrazione dell'esistenza del nesso causale con un grado di certezza assoluta, essendo sufficiente la dimostrazione in termini probabilistico-statistici"; "in tale prospettiva, il verificarsi dell'evento ex se integra elemento sufficiente (criterio di probabilità) a determinare la titolarità, in capo alle vittime delle patologie, ad accedere agli strumenti indennitari previsti dalla legislazione vigente (compreso il riconoscimento della causa di servizio e della speciale elargizione) in tutti quei casi in cui l'Amministrazione militare non sia in grado di escludere un nesso di causalità" (Consiglio di Stato, sezione seconda, sentenza n. 9544 del 2023).
Nella fattispecie in esame, i pareri negativi del Comitato di verifica - in disparte la premessa erronea che il dipendente abbia "svolto servizio quale addetto alla pianificazione" - si fondano sulla seguente motivazione:
- "il dipendente, come in atti documentato, ha svolto attività Servizio militare proprio del corpo operativo di appartenenza, impiegato in varie attività addestrative e operative, campi d'arma, compreso il servizio in teatri operativi all'estero. Dai rapporti informativi non emerge la sussistenza di fattori di rischio per la patologia oncologica in questione";
- "nei precedenti di servizio dell'interessato non risultano fattori specifici potenzialmente idonei a dar luogo ad una genesi neoplastica. Pertanto è da escludere ogni nesso di causalità o di concausalità, non sussistendo altresì nel caso di specie, precedenti infermità o lesioni imputabili al servizio, che col tempo possano essere evolute in senso metaplasico";
- "la motivazione della C.M.O. a sostegno della dipendenza è priva di valore medico-legale e giuridico non avendo, l'organo sanitario, indicato con precisione le cause che a suo giudizio possono aver influito sull'insorgenza o sull'evoluzione dell'infermità di che trattasi, illustrandone i processi e specificandone con chiarezza almeno le probabili ripercussioni nocive sull'organismo del soggetto, ma essendosi limitato ad affermare che generici eventi del servizio abbiano favorito il determinismo della malattia: il che non può configurarsi che come una mera vaga ipotesi, di certo non sufficiente a costituire il fondamento di un giudizio di dipendenza"; (parere del 6 maggio 2022)
- "il dipendente … ha partecipato a missioni in teatri operativi esteri: in Kosovo, nel 1999 e nel 2000, in Iraq nel 2003 ed in Ucraina nel 2004";
- "nelle osservazioni presentate dall'interessato, sulla base dell'allegata perizia medico-legale …, non si rilevano elementi di valutazione tali da far modificare il precedente giudizio espresso, anche supportato dal mancato soddisfacimento del criterio cronologico, elemento imprescindibile per il riconoscimento del nesso causale, tra allegata esposizione ai presunti fattori oncogeni in occasione delle predette missioni ed epoca di riscontro del tumore (2004), risultando le conclusioni medico-legali tali da non porre una correlazione con i principali fattori di rischio riconosciuti dalla letteratura scientifica per la patologia in argomento" (parere del 4 ottobre 2022).
Tale motivazione - ancor più se letta alla luce dell'ampia ricostruzione della giurisprudenza in materia, sopra riportata - risulta:
a) ancora improntata a porre l'onere della prova dell'eziopatogenesi interamente a carico dell'interessato;
b) generica quanto all'invocato "criterio cronologico", menzionato ma niente affatto spiegato: non dice il Comitato per quale motivo ritenga implausibile, sotto il profilo scientifico, il decorso mostrato dalla malattia, né se esistano (e quali siano) le evidenze scientifiche per le quali il tempo trascorso deponga per l'interruzione del nesso di causalità (tenuto conto della presenza del "nodo unico tiroideo a carico del lobo ghiandolare dx di mm 24x18xl1, solido, disomogeneamente ipoecogeno" al rientro del militare dall'Iraq);
c) carente quanto all'indicazione, da parte del Comitato, di fattori esogeni dotati di autonoma ed esclusiva portata eziologica, determinanti per l'insorgere dell'infermità e tali da consentire di escludere finanche la portata concausale del servizio prestato.
Una volta allegate dal militare le risultanze degli esami clinici e le circostanze nelle quali ha prestato servizio (i.e. in teatri operativi caratterizzati da contaminazione da agenti patogeni), deve ritenersi assolto, nei limiti delle sue possibilità, l'onere probatorio a suo carico. Sarebbe stato, a tal punto, onere dell'Amministrazione allegare fatti e circostanze capaci in concreto di dimostrare una diversa matrice, sul piano causale, della patologia riscontrata.
Il ricorso deve, pertanto, essere accolto sotto il profilo sopra indicato, con conseguente annullamento degli atti impugnati; non può, invece ritenersi "esaurito il margine discrezionale", né dunque possibile "la condanna della Amministrazione al pagamento in favore del ricorrente dell'equo indennizzo corrispondente", persistendo il potere dell'Amministrazione di pronunciarsi nuovamente sulla questione della dipendenza, alla luce dei principi sopra illustrati.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati.
Condanna il Ministero della Difesa al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori come per legge e rimborso del contributo versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Conclusione
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 15 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Michelangelo Maria Liguori, Presidente
Valeria Ianniello, Consigliere, Estensore
Cesira Casalanguida, Consigliere