In sintesi:
L'attribuzione del buono pasto è condizionata all'effettuazione della pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore, osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato. La particolare articolazione dell'orario di lavoro di cui all'art. 29 del C.C.N.L. del Comparto sanità del 20 settembre 2001, comporta il diritto alla fruizione della pausa di lavoro, a prescindere che la stessa avvenga in fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto o che il pasto possa essere consumato prima dell'inizio del turno. ( dott.ssa Maurizia Lanzano - www.dirittosanitario.net ) ******************* Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., (data ud. 05/07/2023) 01/09/2023, n. 25622...
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