03/06/2023 free
Applicazione del principio del consolidamento del diritto all’immatricolazione
Pubblicato il 02/05/2023
N. 07395/2023 REG.PROV.COLL.
N. 12170/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12170 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
S:G: rappresentata e difesa dall'avvocato Pasquale Marotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Antonia Palamara, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
quanto al ricorso introduttivo: del DM MUR n. 1956 del 30 luglio 2021, pubblicato il 7 settembre 2021 sul sito istituzionale del Ministero, relativo all’ammissione della ricorrente, con riserva, al CDLM a c.u. in Medicina e chirurgia per l’a. acc. 2018/19,
quanto ai motivi aggiunti presentati dalla ricorrente il 2 marzo 2022: dell'Avviso di esecuzione prot. n. 40115 (n. 1) del 22 dicembre 2021 e gli atti ivi richiamati, reso dalla DG per gli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio del MUR
e, quanto ai motivi aggiunti presentati dalla ricorrente il 18 novembre 2022: della nota MUR prot. n. 20171 dell'8 settembre 2022, recante l'ordine rivolto all'Università degli studi La Sapienza di Roma di disporre la caducazione della ricorrente dall'immatricolazione al CDLM a c.u. in Medicina e chirurgia, effettuata con riserva;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Universita' e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 aprile 2023 la dott.ssa Chiara Cavallari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il proposto gravame introduttivo la ricorrente ha impugnato il D.D. n. 1956/2021 in epigrafe individuato (unitamente agli atti connessi) con il quale il Ministero dell’Università e della Ricerca, in dichiarata esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, 11 settembre 2020, n. 5429 (recante l’annullamento della determinazione dell’offerta formativa di cui al D.M. n. 524/2018) ha provveduto all’inserimento di posti aggiuntivi – quantificati in misura pari a 131 unità – per l’ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia in relazione all’annualità 2018/2019 e all’individuazione delle modalità di distribuzione dei medesimi posti tra i soggetti interessati, prevedendo al riguardo l’assegnazione diretta ai ricorrenti individuati dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 3902/2021 iscritti in via cautelare, e la successiva distribuzione in favore dei “… candidati aventi diritto nell’a.a. 2018-19 in ragione del punteggio conseguito, della posizione raggiunta e delle sedi prescelte …”.
1.1. Riferisce in via preliminare di avere in origine proposto ricorso avverso gli atti della procedura selettiva per l’accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in “Medicina e Chirurgia”, “Odontoiatria e Protesi dentaria” per l’anno accademico 2018/2019, essendosi collocata in posizione non utile nella graduatoria nazionale di merito per l’ammissione ai relativi corsi, articolando plurimi motivi di doglianza includenti la contestazione della procedura di determinazione del contingente dei posti disponibili (in quanto asseritamente inferiore alle effettive capacità ricettive degli Atenei) nonché la denuncia in ordine alla mancata copertura integrale dei posti medesimi con specifico riguardo a quelli riservati a speciali categorie e rimasti vacanti.
Rappresenta parte ricorrente di essersi immatricolata al corso di laurea in medicina e chirurgia presso l’Università La Sapienza di Roma per effetto dell’ammissione con riserva disposta dal Consiglio di Stato (con ordinanza sez. VI n. 3991/2019) all’esito del giudizio sul proposto gravame cautelare, a seguito della relativa esecuzione da parte del Ministero con nota prot. n. 37248 del 28 novembre 2019.
Espone che il suddetto ricorso è stato deciso in sede di merito dal Consiglio di Stato (sez. VI) con la sentenza 15 giugno 2021 n. 476, con esito di accoglimento sotto l’assorbente profilo dedotto in merito alla determinazione dei posti disponibili per l’annualità in considerazione (a.a. 2018/2019) alla luce del precedente pronunciamento della medesima Sez. VI n. 5429/2020 su tale annualità.
1.2. Con l’impugnativa proposta nella presente sede, la ricorrente si duole della possibile caducazione della propria iscrizione per effetto dei criteri stabiliti dal Ministero con il gravato decreto, deducendone l’illegittimità per violazione del giudicato ed eccesso di potere sotto molteplici profili, chiedendo in conclusione “… l’adozione un provvedimento che consenta di preservare la riferita iscrizione presso l’Università assegnata in virtù del principio del consolidamento del diritto e del principio di autonomia degli Atenei”.
2. L’intimato Ministero si è costituito in giudizio per resistere al ricorso.
3. Con successivo ricorso per motivi aggiunti, la ricorrente ha impugnato l’avviso n. 1/2021 pubblicato dal Ministero inerente all’esecuzione delle sentenze rese nell’ambito del contenzioso in esame – tra cui, in particolare, la sentenza del Consiglio di Stato n. 5429/2020, sopra citata – conformemente ai criteri individuati nel precedente D.D. n. 1956/2021 (gravato con il ricorso introduttivo), deducendo in proposito la sussistenza di vizi di illegittimità propria nonché di vizi di illegittimità derivata alla luce delle medesime censure formulate con il ricorso introduttivo.
4. Il resistente Ministero ha depositato documentazione, includente una relazione sui fatti di causa alla luce delle doglianze articolate da parte ricorrente.
5. Con ulteriore ricorso per motivi aggiunti, la ricorrente ha contestato la successiva nota ministeriale prot. n. 20171/2022 per la parte recante la comunicazione all’Università interessata di disporre la caducazione dell’immatricolazione di parte ricorrente – effettuata con riserva e in via provvisoria, in esecuzione dei provvedimenti cautelari resi dal Consiglio di Stato – in quanto la ricorrente stessa non avrebbe trovato utile collocazione, all’esito dell’operata rideterminazione dei posti per l’annualità in considerazione e alla luce degli indicati criteri di assegnazione dei posti medesimi tramite il D.D. n. 1956/2021 ed i successivi atti esecutivi (parimenti impugnati, con il ricorso introduttivo e il primo atto di motivi aggiunti).
6. Con decreto presidenziale n. 7106/2022 è stata accolta l’istanza cautelare di parte ricorrente proposta con il secondo ricorso per motivi aggiunti.
7. In vista della trattazione in sede collegiale dell’istanza cautelare, il resistente Ministero ha prodotto documentazione.
8. Con ordinanza n. 7592/2022 la Sezione ha accolto la domanda cautelare della ricorrente, disponendo per l’effetto la sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato, per la parte di interesse.
9. In vista della trattazione nel merito del ricorso e delle successive impugnative tramite motivi aggiunti, la ricorrente ha depositato documentazione, includente l’attestazione degli esami universitari sostenuti nell’ambito del predetto corso di laurea.
10. All’udienza pubblica del 5 aprile 2023, all’esito della discussione orale la causa è stata trattenuta in decisione.
11. Il Collegio preliminarmente osserva che la ricorrente, come emerge dalle allegazioni riportate negli atti di parte e dalla relativa documentazione prodotta in giudizio, ha intrapreso il percorso di studi universitari presso la facoltà di medicina e chirurgia nell’anno accademico 2019/2020, in esito all’immatricolazione con riserva disposta in esecuzione del provvedimento cautelare reso dal Consiglio di Stato (sez. VI, ord. n. n. 3991/2019, cit.), sostenendo i relativi esami universitari e risultando allo stato iscritta al quinto anno di corso (cfr. documento n. 1 depositato dalla ricorrente il 21 marzo 2023).
11.1. Ciò posto, il Collegio ritiene di doversi uniformare al recente orientamento giurisprudenziale sul punto maturato nell’ambito delle controversie in materia di accesso ai corsi di laurea a numero programmato in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria, da ultimo confermato (con riguardo alla medesima annualità per cui è causa) dal Consiglio di Stato (sez. VII) con le sentenze 29 marzo 2023, n. 3245 e n. 3249 (in termini analoghi, cfr. ex multis Cons. St., sez. VII, sent. 3 giugno 2022, n. 4551, sent. 27 aprile 2022, n. 3357 e sent. 14 aprile 2022, n. 2856).
I precedenti pronunciamenti citati, nel valorizzare in fattispecie analoghe le circostanze sopra evidenziate alla luce delle argomentazioni sviluppate nel percorso logico-giuridico ivi articolato, hanno ritenuto di poter ravvisare i presupposti per la declaratoria della cessazione della materia del contendere, nei termini di seguito precisati.
12. In proposito il Collegio, nel rinviare ex art. 74 cod. proc. amm. al pertinente contenuto dei pronunciamenti di merito sopra richiamati, intende riportare testualmente i passaggi essenziali del relativo percorso motivazionale.
12.1. Al riguardo, è stato evidenziato in via preliminare che “La previsione normativa di prove selettive per l'ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia e/o odontoiatria e protesi dentaria, di cui alla L. 2 agosto 1999, n. 264, risponde ad una duplice finalità: da un lato, quella di consentire agli Atenei, sotto il profilo organizzativo, la possibilità di garantire un'offerta formativa compatibile con le proprie risorse strumentali e umane, dall'altro, quella di assicurare l'accesso al predetto corso ai soggetti in possesso delle cognizioni tecniche e delle capacità attitudinali necessarie per la proficua frequenza di corsi universitari di così elevato livello formativo”.
12.2. Ciò posto, è stato osservato come “… deve ritenersi che, nel caso di specie, le predette finalità siano state entrambe utilmente perseguite e soddisfatte”, dal momento che “Essendo stata ammessa al corso di laurea in questione in forza di un provvedimento di natura cautelare … l’appellante ha dimostrato nei fatti di possedere le doti attitudinali e le capacità tecniche richieste per la proficua frequenza dei corsi universitari” in considerazione del fatto che “il superamento degli esami universitari comprova la realizzazione della esigenza formativa cui era preordinata l’iniziativa giudiziale intrapresa”, e “d’altro canto, non sono state segnalate dalle Amministrazioni resistenti delle disfunzioni, sul piano organizzativo o logistico, legate alla frequenza dei predetti corsi da parte degli odierni appellanti”.
Ne discende la conclusione che “A distanza di anni dalla ammissione al corso in laurea deve ritenersi soddisfatto l’interesse sostanziale azionato dall’appellante (per effetto della positiva valutazione del percorso accademico da parte delle Istituzioni Universitarie)” con la precisazione che i relativi “…effetti non potrebbero essere posti nel nulla, sul piano ontologico, neppure nel caso di reiezione delle domande azionate”, e “… di contro, non è ravvisabile (o quantomeno non è stato rappresentato in giudizio) alcun interesse delle Amministrazioni resistenti alla invalidazione del percorso accademico”.
12.3. Alle esposte considerazioni si aggiunge che “… il permanere degli effetti giuridici del percorso accademico utilmente intrapreso si pone in linea con il principio della conservazione degli atti giuridici (nella specie, gli attestati e le certificazioni di superamento degli esami universitari sostenuti) e appare conforme all’interesse pubblico finalizzato al soddisfacimento del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo, cui pure fa riferimento l’art. 3, comma 1, lett. a), della legge 2 agosto 1999 n. 264, unitamente al criterio dell’offerta potenziale del sistema universitario, ai fini della determinazione del contingente nazionale annuale per l’accesso ai predetti corsi universitari”, oltre che la considerazione “… secondo la quale deve ritenersi meritevole di tutela da parte dell’ordinamento giuridico l’interesse a che gli esami non si svolgano inutilmente e che la durata dei processi non ne renda incerto l’esito, frustrando le legittime aspettative del privato, che abbia superato le prove di esame (cfr. Corte Costituzionale, sentenza 9 aprile 2009 n. 108)” (in tal senso, cfr. Cons. St., sez. VII, sent. n. 3249/2023 e n. 3357/2022, cit.; in termini analoghi, cfr. ex multis Cons. St., sez. VII, sent. n. 2856/2022 e sent. n. 4551/2022, cit.).
13. Per le ragioni esposte, il Collegio ravvisa nel caso di specie i presupposti per la declaratoria della cessazione della materia del contendere, nei termini sopra precisati, alla luce delle specifiche circostanze evidenziate e in conformità al riportato orientamento giurisprudenziale.
14. La particolare natura e le peculiarità della fattispecie dedotta in giudizio giustificano, anche in linea con quanto sul punto disposto nell’ambito dei citati pronunciamenti resi su fattispecie analoghe, l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Sapone, Presidente
Chiara Cavallari, Referendario, Estensore
Roberto Montixi, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Chiara Cavallari Giuseppe Sapone