20/04/2023 free
INPS : la selezione per incarichi con contratto di lavoro autonomo appartiene al GO
Per aversi procedure concorsuali di assunzione ascritte al diritto pubblico con conseguente attribuzione delle relative controversie alla giurisdizione del giudice amministrativo, occorre giocoforza riferirsi a quelle procedure preordinate alla costituzione ex novo dei rapporti di lavoro, mentre quella in esame non ha ad oggetto una procedura di assunzione di pubblici dipendenti finalizzata al loro inserimento in organico o alla loro progressione da un’area professionale ad un’altra nell’ambito del preesistente rapporto di lavoro pubblico, ma ha per oggetto la formazione di elenchi preordinati alla selezione per il conferimento di incarichi di collaborazione professionale ad operatori ed esperti esterni all’amministrazione.
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Pubblicato il 13/04/2023
N. 06353/2023 REG.PROV.COLL.
N. 05709/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5709 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentate e difese dall’avvocato Fabio Piergiorgio Criscuolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Guadagnino, Paola Massafra e Samuela Pischedda, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Angelo Guadagnino in Roma, via Beccaria n.29;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
Consiglio Nazionale Ordine Assistenti Sociali, Consiglio Regionale Ordine Assistenti Sociali Abruzzo, Consiglio Regionale Ordine Assistenti Sociali Basilicata, Consiglio Regionale Ordine Assistenti Sociali Emilia Romagna, Consiglio Regionale Ordine Assistenti Sociali Friuli Venezia Giulia, Consiglio Regionale Ordine Assistenti Sociali Lazio, Consiglio Regionale Ordine Assistenti Sociali Liguria, Consiglio Regionale Ordine Assistenti Sociali Lombardia, Consiglio Regionale Ordine Assistenti Sociali Marche, Consiglio Regionale Ordine Assistenti Sociali Molise, Consiglio Regionale Ordine Assistenti Sociali Piemonte, Consiglio Regionale Ordine Assistenti Sociali Puglia, Consiglio Regionale Ordine Assistenti Sociali Toscana, Consiglio Regionale Ordine Assistenti Sociali Trentino Alto Adige, Consiglio Regionale Ordine Assistenti Sociali Umbria, Consiglio Regionale Ordine Assistenti Sociali Valle D'Aosta, Consiglio Regionale Ordine Assistenti Sociali Veneto, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’avvocato Fabio Piergiorgio Criscuolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
ad opponendum:
Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Falzone e Giuseppe Maria Berruti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo difensore in Roma, corso Vittorio Emanuele II 326;
per l’annullamento
- per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
dell’avviso di selezione pubblica, mediante richiesta di disponibilità, per il reclutamento di un contingente complessivo di 407 operatori sociali esperti ratione materiae, cui conferire incarichi di lavoro individuali con contratti di lavoro autonomo, pubblicato sul sito internet dell’I.N.P.S. in data 15 aprile 2019;
di tutti i provvedimenti presupposti, consequenziali e/o connessi lesivi dell’interesse delle odierne ricorrenti;
- per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalle odierne ricorrenti il 22 luglio 2020:
della graduatoria riguardante la Regione Lazio, pubblicata sul sito internet dell’I.N.P.S. – Istituto Nazionale Previdenza Sociale in data 26 marzo 2020, all’esito della procedura di selezione relativa all’“Avviso di selezione pubblica, mediante richiesta di disponibilità, per il reclutamento di un contingente complessivo di 407 operatori sociali/esperti ratione materiae, cui conferire incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo, per lo svolgimento di prestazioni libero professionali per l’espletamento di adempimenti sanitari di competenza istituzionale, in relazione agli obblighi di legge (L. n. 104/92 e L. n. 68/99) e progetto HCP”;
nonché per l’eventuale annullamento di tutti i provvedimenti presupposti, consequenziali e/o connessi lesivi dell’interesse delle odierne ricorrenti.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’I.N.P.S.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 24 marzo 2023 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato all’I.N.P.S. in data 10 maggio 2019, le dott.sse -OMISSIS- e -OMISSIS- hanno impugnato l’avviso di selezione pubblica, meglio in epigrafe specificato, per il reclutamento di un contingente complessivo di 407 operatori sociali/esperti ratione materiae, cui conferire incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo, per lo svolgimento di prestazioni libero professionali per l’espletamento di adempimenti sanitari di competenza istituzionale, in relazione ad obblighi di legge (L. n. 104/92 e L. n. 68/99) e progetto HCP, pubblicato sul sito internet dell’I.N.P.S. in data 15 aprile 2019.
Espongono le ricorrenti di essere iscritte all’Albo degli Assistenti Sociali e di aver presentato in quanto tali la domanda di partecipazione alla selezione pubblica per cui è causa, di cui lamentano in sintesi l’illegittimità perché costrette a concorrere con tutti gli iscritti agli altri Albi professionali e non soltanto con gli appartenenti alla categoria professionale di cui le stesse fanno parte.
Nello specifico, l’impugnativa è stata affidata ai seguenti motivi di diritto:
I. Illegittimità, illogicità, contraddittorietà ed abnormità dell’avviso pubblico impugnato per violazione e falsa applicazione delle prescrizioni di cui all’art. 4 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104. Violazione della riserva di legge in favore della categoria degli Assistenti Sociali ed eccesso di potere dell’Istituto odierno resistente.
Sostengono le ricorrenti illegittimità della procedura selettiva perché rivolta indistintamente alle figure professionali degli Operatori/Assistenti sociali, ovvero a tutti gli iscritti ad altri Albi professionali di interesse istituzionale, escluso l’Albo dei medici chirurghi.
Inoltre la particolare strutturazione del concorso, essendo aperta a tutte le predette figure, avrebbe ridotto proporzionalmente le possibilità delle ricorrenti di rientrare nel novero dei vincitori della procedura selettiva.
II. Illegittimità, illogicità, contraddittorietà ed abnormità dell’avviso pubblico impugnato per violazione e falsa applicazione delle prescrizioni di cui all’art. 4 della legge 5 febbraio 1992 n. 104. Arbitrarietà dei criteri di valutazione e modalità di attribuzione dei punteggi. Discriminazione nella valutazione ed eccesso di potere dell’INPS.
Lamentano le ricorrenti che i criteri di valutazione dei titoli e le modalità di attribuzione dei relativi punteggi risulterebbero maggiormente premiali in favore delle altre categorie professionali ammesse alla procedura, siccome incentrati sul possesso di titoli di studio, di servizio, scientifici e professionali, propri di figure professionali differenti da quella dell’operatore/assistente sociale.
L’IN.P.S. si è costituito in giudizio eccependo in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo e concludendo nel merito per l’infondatezza delle doglianze ex adverso svolte.
Si è altresì costituito in giudizio, con atto di intervento ad adiuvandum, depositato in data 7 giugno 2019, il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali, unitamente ai rispettivi Ordini regionali, sostenendo la fondatezza delle censure di parte ricorrente.
Si è infine costituito in giudizio, con atto di intervento ad opponendum depositato in data 17 dicembre 2019, il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi, ribadendo al pari dell’I.N.P.S. il difetto di giurisdizione dell’adito Giudice amministrativo e l’infondatezza del ricorso.
Il ricorso sarebbe inoltre inammissibile per difetto d’interesse, non precludendo l’avviso pubblico impugnato la partecipazione delle ricorrenti alla procedura selettiva in argomento.
Con motivi aggiunti depositati in data 22 luglio 2020, le ricorrenti hanno infine impugnato la graduatoria emessa all’esito della selezione, riproponendo nella sostanza le medesime doglianze di cui al ricorso principale.
All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 24 marzo 2023, la causa è passata in decisione.
Ciò posto, deve in via preliminare essere esaminata l’eccezione di difetto di giurisdizione dell’adito Giudice amministrativo.
L’eccezione è fondata e va accolta.
L’avviso di selezione pubblica impugnato ha, infatti, ad oggetto il conferimento di incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo per l’espletamento di prestazioni libero professionali, da cui non consegue alcuna instaurazione di un rapporto di pubblico impiego per i vincitori della selezione, ovvero il loro inserimento in organico, anche a tempo determinato.
Non può pertanto che prendersi atto del difetto di giurisdizione dell’adito Giudice amministrativo in ordine alla procedura de qua, coerentemente al consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui “per aversi procedure concorsuali di assunzione ascritte al diritto pubblico con conseguente attribuzione delle relative controversie alla giurisdizione del giudice amministrativo, occorre giocoforza riferirsi a quelle procedure preordinate alla costituzione ex novo dei rapporti di lavoro, mentre quella in esame non ha ad oggetto una procedura di assunzione di pubblici dipendenti finalizzata al loro inserimento in organico o alla loro progressione da un’area professionale ad un’altra nell’ambito del preesistente rapporto di lavoro pubblico, ma ha per oggetto la formazione di elenchi preordinati alla selezione per il conferimento di incarichi di collaborazione professionale ad operatori ed esperti esterni all’amministrazione…” (cfr., T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III quater, 24 febbraio 2016, n. 2566; Cass., Sez. Un., 29 maggio 2012, n. 8522; T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, 19 febbraio 2013, n. 401; T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. II, 5 luglio 2007, n. 934).
In conclusione il ricorso principale e i motivi aggiunti vanno dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione, in quanto aventi per oggetto una questione rientrante nella giurisdizione del giudice ordinario, innanzi al quale l’odierna domanda potrà essere riproposta, secondo le regole dettate dall’art. 11 del codice sul processo amministrativo.
Quanto alle spese di lite, si ritiene che sussistano giusti motivi, tenuto conto della natura in rito della pronuncia, per disporne l’integrale compensazione tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso principale e i motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara inammissibili per difetto di giurisdizione, indicando quale giudice competente il giudice ordinario.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2023 con l’intervento dei magistrati:
Leonardo Spagnoletti, Presidente
Enrico Mattei, Consigliere, Estensore
Ida Tascone, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Enrico Mattei Leonardo Spagnoletti