02/11/2022 free
L'omessa tenuta sul luogo di lavoro del registro infortuni può essere sanzionata solo dalla ASL territorialmente competente
L'omessa tenuta sul luogo di lavoro del registro infortuni di cui all'art. 4, comma 5, lett. o), del d.lgs. n. 626 del 1994, "ratione temporis" applicabile, può essere sanzionata solo dalla ASL territorialmente competente, e non anche dall'Ispettorato del lavoro, atteso che la sua tenuta costituisce una misura necessaria per la sicurezza e la salute dei lavoratori e che la vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro - cui consegue la relativa potestà sanzionatoria - è svolta, secondo quanto previsto dall'art. 23 del predetto d.lgs., dalla unità sanitaria locale, competente per il settore in via esclusiva.
*****************************
Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., (data ud. 12/04/2022) 21/07/2022, n. 22848
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GARRI Fabrizia - Presidente -
Dott. PONTERIO Carla - Consigliere -
Dott. AMENDOLA Fabrizio - Consigliere -
Dott. MICHELINI Gualtiero - Consigliere -
Dott. DI PAOLA Luigi - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16157-2016 proposto da:
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, in persona del Ministro pro tempore, DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO DI (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore, rappresentati e difesi dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domiciliano in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI, 12;
- ricorrenti -
contro
SEASIDE CAFE DI N.A. & C. S.N.C. (già BAR GORGONA DI NA.AN. & C. S.N.C.), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.F., elettivamente domiciliati in ROMA, SALITA DI SAN NICOLA DA TOLENTINO, 1/B, presso lo studio dell'avvocato DOMENICO NASO, che li rappresenta e difende;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 2168/2015 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 22/12/2015 R.G.N. 1693/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 12/04/2022 dal Consigliere Dott. LUIGI DI PAOLA.
Svolgimento del processo
che:
con la sentenza impugnata è stata confermata la pronunzia del Tribunale di Pisa con la quale era stata accolta l'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 300 del 25 luglio 2012 (per un importo di Euro 5.177,82, comprensivo di spese di notifica), emessa - nei confronti di P.F., quale trasgressore, e del "Bar Gorgona di Na.An. & C s.n.c.", quale obbligata in solido - dalla DTL di Pisa, per la violazione del D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 4, comma 5, lett. o, ("id. est.": mancata tenuta sul luogo di lavoro del prescritto registro infortuni a disposizione dell'organo di vigilanza);
per la cassazione della decisione hanno proposto ricorso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Direzione Territoriale del Lavoro di Pisa, affidato ad un motivo;
la "Seaside Cafe di N.A. & C. s.n.c." (già "Bar Gorgona di Na.An. & C. s.n.c.") e P.F. hanno resistito con controricorso;
il P.G. non ha formulato richieste.
Motivi della decisione
che:
con l'unico articolato motivo i ricorrenti - denunciando violazione e/o falsa applicazione degli artt. 12 e 15 preleggi, della L. n. 833 del 1978, art. 6, comma 1, lett. m), e art. 21, comma 1, della L. n. 689 del 1981, artt. 13 e 18, del D.L. n. 463 del 1983, art. 3, conv. dalla L. n. 638 del 1983, del D.Lgs. n. 626 del 1994, artt. 4, 23, 89 e 98, del D.Lgs. n. 124 del 2004, artt. 1, 7 e 13, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, - si dolgono che il giudice di appello abbia riconosciuto la competenza esclusiva della ASL ad emettere l'ordinanza ingiunzione e non anche quella concorrente del D.L. n. 463 del 1983, art. 3 (ove è previsto, tra l'altro, che agli addetti alla vigilanza presso gli ispettorati del lavoro "sono conferiti i poteri: a) di accedere a tutti i locali delle aziende, agli stabilimenti, ai laboratori, ai cantieri ed altri luoghi di lavoro, per esaminare i libri di matricola e paga, i documenti equipollenti ed ogni altra documentazione, compresa quella contabile, che abbia diretta o indiretta pertinenza con l'assolvimento degli obblighi contributivi e l'erogazione delle prestazioni") e del D.Lgs. n. 124 del 2004, art. 7 (ove è previsto, tra l'altro, che "Il personale ispettivo ha compiti di: a) vigilare sull'esecuzione di tutte le leggi in materia di livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, di tutela dei rapporti di lavoro e di legislazione sociale ovunque sia prestata attività di lavoro a prescindere dallo schema contrattuale, tipico o atipico, di volta in volta utilizzato...; f) compiere le funzioni che a esso vengono demandate da disposizioni legislative o regolamentari o delegate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali").
Ritenuto che:
il motivo va disatteso, poichè la tenuta sul luogo di lavoro del prescritto registro infortuni di cui al D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 4, comma 5, lett. o, "ratione temporis" applicabile, costituisce, ai sensi della prima parte di detto comma, misura necessaria "per la sicurezza e la salute dei lavoratori"; e, a tale riguardo, il citato D.Lgs., art. 23 (così come modificato dal D.Lgs. n. 242 del 1996, art. 10) prevede, per quanto qui interessa, che "1. La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro è svolta dalla unità sanitaria locale e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonchè, per il settore minerario, dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e per le industrie estrattive di seconda categoria e le acque minerali e termali dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano. 2. Ferme restando le competenze in materia di vigilanza attribuite dalla legislazione vigente all'ispettorato del lavoro, per attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, da individuare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, sentita la Commissione consultiva permanente, l'attività di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza può essere esercitata anche dall'ispettorato del lavoro che ne informa preventivamente il servizio di prevenzione e sicurezza dell'unità sanitaria locale competente per territorio";
l'inequivoco dato letterale della disposizione è nel senso che la vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro - comportante consequenzialmente la relativa potestà sanzionatoria - è svolta dalla unità sanitaria locale, salvo una competenza concorrente (esplicitata dal termine "anche") dell'ispettorato, attinente alla sola vigilanza relativa ad attività tassative da individuarsi appositamente;
pertanto, avuto riguardo al contenuto della predetta disposizione, non è lecito ipotizzare, in materia - anche in difetto di particolari ragioni logiche -, una competenza dell'ispettorato affiancata a quella della ASL, neppure desumibile dalle norme indicate in ricorso, le quali investono il predetto ispettorato di funzioni generali di vigilanza, lasciate ferme dall'inciso posto ad apertura del D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 23, riportato comma 2, nel cui ambito è tuttavia ritagliata, nel campo della sicurezza e della salute dei lavoratori, una competenza di settore facente capo esclusivamente alla ASL;
in conclusione, va affermato che l'omessa tenuta del c.d. registro degli infortuni di cui al D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 4, comma 5, lett. o, ("ratione temporis" applicabile) può essere sanzionata solo dalla ASL territorialmente competente e non anche dall'ispettorato del lavoro;
nulla sulle spese, in difetto di prova della tempestiva notifica del controricorso;
ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della non sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
rigetta il ricorso; nulla sulle spese.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Conclusione
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 aprile 2022.
Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2022