03.05.2005 free
TAR CAMPANIA - (accreditamento provvisorio e legittimita' della cessazione dal servizio per raggiungimento del 70° anno di età)
§ - Per le discipline mediche specialistiche esercitate in studi privati, la titolarità del rapporto convenzionale, da cui deriva il successivo accreditamento, fa capo al singolo professionista, anche quando lo studio è organizzato sotto forma di persona giuridica, secondo quanto già previsto dalla norma finale n. 4 dell'accordo collettivo approvato con il d.P.R. n. 119 del 1988 ; per la disciplina dell'attività libero-professionale specialistica svolta nell'ambito del servizio sanitario nazionale, continua a trovare applicazione il citato accordo, per le parti che non risultino abrogate o incompatibili con il nuovo regime dell'accreditamento (www.dirittosanitario.net)
sentenza N. 3571 /2005
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione prima
, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso n. 11306/03 reg. gen. proposto da
c o n t r o
- Azienda sanitaria locale di Napoli 1, in persona del Direttore generale p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Rosa Maiello, con la stessa elettivamente domiciliata in Napoli al Centro direzionale isola F9, - Regione Campania, in persona del Presidente p.t. della Giunta regionale, n. c., per l'annullamento
del decreto dirigenziale n. 459 del 30/7/2003 e della relativa nota di comunicazione della A.s.l. Distretto 45 prot. n. 7154 del 27/8/2003, concernenti la cessazione dal servizio del ricorrente per raggiungimento del 70° anno di età, nonché degli atti connessi; e per l'accertamento
del diritto del ricorrente a mantenere il rapporto di accreditamento provvisorio con il servizio sanitario regionale per la branca di cardiologia. Visto il ricorso con i relativi allegati; vista la memoria di costituzione in giudizio della A.s.l. con la produzione allegata; viste le memorie difensive ed i documenti prodotti dalle parti; visti gli atti tutti di causa; alla pubblica udienza del 26/1/2005, relatore il cons. Donadono, uditi gli avvocati presenti di cui al verbale di udienza.
F A T T O
Con ricorso notificato il 28/10/2003, il dott. .. riferiva di avere in gestione un Centro di cardiologia, già convenzionato con diversi enti mutualistici e poi operante in regime di accreditamento provvisorio. Sennonché la A.s.l. di Napoli 1 comunicava la cessazione dal servizio del ricorrente, specialista convenzionato esterno, per il compimento del 70° anno di età. A seguito di ciò l'interessato proponeva le domande in epigrafe. La A.s.l. si costituiva in giudizio resistendo alle pretese avverse.
La domanda incidentale di sospensione veniva accolta, in sede di appello, con ordinanza del Consiglio di Stato, sez. V, n. 2901 del 22/6/2004.
D I R I T T O
1. Nel merito il ricorrente contesta la determinazione impugnata sotto i seguenti profili: - mancata enunciazione dei presupposti di fatto e di diritto; - inapplicabilità al rapporto di accreditamento provvisorio della normativa in materia specialisti ambulatoriali convenzionati; - l'accreditamento provvisorio prescinderebbe dalla figura del titolare della struttura accreditata, contrariamente al rapporto con gli specialisti ambulatoriali, qualificato come parasubordinato; - violazione delle disposizioni in materia di contraddittorio procedimentale.
Le censure sono prive di fondamento.
1.1. L'atto impugnato contiene una puntuale indicazione dei presupposti di fatto e di diritto in base ai quali è adottata la determinazione impugnata, che è peraltro priva di contenuti discrezionali. 1.2. Il provvedimento non applica alcuna delle disposizioni regolanti il rapporto degli medici specialisti ambulatoriali convenzionati e non è controverso che il ricorrente opera in regime di accreditamento provvisorio per la branca di cardiologia. 1.3. L'instaurazione dei rapporti fondati sull'accreditamento, che hanno sostituito i preesistenti rapporti convenzionali, è contemplata nei confronti non solo delle strutture sanitarie, pubbliche o private, ma anche dei singoli professionisti. Per le discipline mediche specialistiche esercitate in studi privati, la titolarità del rapporto convenzionale, da cui deriva il successivo accreditamento, fa capo al singolo professionista, anche quando lo studio è organizzato sotto forma di persona giuridica, secondo quanto già previsto dalla norma finale n. 4 dell'accordo collettivo approvato con il d.P.R. n. 119 del 1988.
Orbene, per la disciplina dell'attività libero-professionale specialistica svolta nell'ambito del servizio sanitario nazionale, continua a trovare applicazione il citato accordo, per le parti che non risultino abrogate o incompatibili con il nuovo regime dell'accreditamento. Ed infatti, la cessazione del rapporto in questione viene sancita in forza della norma finale n. 1-11 del citato accordo collettivo, rispetto al quale il ricorrente non deduce specifiche censure, salvo che nella memoria difensiva nella quale si obietta che il d.P.R. n. 119 del 1988 sarebbe superato e quindi abrogato dal d.P.R. n. 271 del 2000. Tale tesi è però smentita dal fatto che il citato d.P.R. n. 271 riguarda unicamente i medici specialisti ambulatoriali interni, tant'è che contempla all'art. 2, co. 1, lett. g), tra le causa di incompatibilità, la titolarità di rapporti regolati appunto dal d.P.R. n. 119 del 1988. 1.4. Il ricorrente non ha interesse alla deduzione di vizi formali degli atti impugnati quando, per la natura vincolata del provvedimento, è palese che il contenuto dispositivo non potrebbe comunque risultare diverso da quello nella specie adottato (cfr. Cons. St., sez. IV, 21/11/2001, n. 5906).
E' appena il caso di soggiungere che tale principio, già enunciato dalla giurisprudenza amministrativa, ha trovato da ultimo esplicito riscontro normativo nell'art. 14 della legge n. 15 del 2005, con il quale è stato introdotto l'art. 21-octies della legge n. 241 del 1990.
2. In conclusione, il ricorso in esame va pertanto respinto. Sussistono, tuttavia, giusti motivi per la compensazione delle spese di causa.
P. Q. M.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione prima, respinge il ricorso n. 11306/03. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli, addì 26 gennaio e 1° marzo 2005, in camera di consiglio con l'intervento dei signori:
Giancarlo Coraggio Presidente Fabio Donadono consigliere estensore Carlo Buonauro referendario