17/06/2022 free
Non è incompatibile la fruizione del metodo ABA con l’assegno di cura
La ritenuta incompatibilità della fruizione del metodo ABA con l’assegno di cura non è, ad una lettura complessiva della disciplina in materia di assegno di cura, condivisibile, in quanto tale disciplina non prevede una incompatibilità dell’assegno di cura con le prestazioni a carico del servizio sanitario rientranti nei LEA, né l’ABA è assimilabile alle prestazioni OSS del PAI, né la minore, disabile gravissima, usufruisce di un regime di “semiresidenzialità” o “residenzialità”.
L’assegno di cura rientra tra le prestazioni previste dallo specifico “Fondo per le non autosufficienze” di cui alla 27 dicembre 2006, n. 296, che lo istituisce “al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone non autosufficienti.
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Pubblicato il 10/06/2022
N. 03921/2022 REG.PROV.COLL.
N. 02387/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2387 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, in proprio e nella qualità di esercenti la patria potestà sulla minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Luigi Adinolfi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Santa Maria Capua Vetere, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Squeglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Fiorentino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Campania, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento del 21/05/2021 del Comune di Santa Maria Capua Vetere, di diniego all'erogazione degli assegni di cura in ragione del fatto che la minore è inserita nel “progetto ABA” a carico del SSN, nonché, se ed in quanto lesive, della:
- nota del 30/03/2021 prot. n. -OMISSIS- della Regione Campania richiamata nel provvedimento del 21/05/2021;
- DGRC n. 325 del 30/06/2020 anch’essa richiamata nel provvedimento del 21/05/2021;
- altri atti presupposti quali la richiesta chiarimento del 16/03/2021 prot. n. 302 Comune di Santa Maria Capua Vetere sconosciuta ed ogni altro atto comunque lesivo degli interessi e diritti dei ricorrenti;
e per la condanna ex art. 30 c.p.a. al pagamento di detti assegni, con interessi e rivalutazione monetaria;
in via subordinata, per il risarcimento del danno ingiusto per mancata erogazione degli assegni di cura a causa dell'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa e mancato esercizio di quella obbligatoria.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Santa Maria Capua Vetere e di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 aprile 2022 la dott.ssa Mara Spatuzzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti espongono quanto segue:
- di essere genitori ed esercenti la patria potestà su una minore, affetta da una grave forma di autismo, riconosciuta invalida al 100% nonché rientrante nell’ambito della cosiddetta “alta intensità assistenziale” per come definita dalla normativa in tema di assegno di cura;
- a seguito di contenzioso, la minore ha ottenuto il riconoscimento dell’assegno di cura con provvedimento del 20 maggio 2020, che però è stato erogato per soli 4 mesi sui 12 previsti;
- in ragione della cessazione dell’erogazione dell’assegno di cura, i ricorrenti, tramite difensore, hanno inviato al Comune, il 10 maggio 2021, diffida a procedere alla liquidazione delle mensilità non pagate;
- a detta istanza ha riposto il Comune con atto del 21 maggio 2021, con cui ha concluso che “tenuto conto che la minore -OMISSIS-, per comunicazione del DS 21 ASL Caserta usufruirebbe del progetto ABA e che tale prestazione, se confermata, risulterebbe incompatibile con la misura assegni di cura in base alla DGRC n. 325/2020 ed al chiarimento fornito dalla Regione medesima con nota 2021.-OMISSIS- del 30.03.2021, è evidente che non sussistano allo stato i presupposti per la liquidazione dell'assegno di cura a favore della minore…”.
2. I ricorrenti hanno, quindi, proposto il presente ricorso, notificato il 1 giugno 2021 e depositato il 3 giugno 2021, con cui chiedono l’annullamento dell’atto comunale del 21 maggio 2021 e degli atti presupposti, la condanna del Comune ex art. 30 c.p.a. al pagamento degli assegni di cura non liquidati, nonchè il risarcimento del danno ingiusto per mancata erogazione degli assegni di cura.
3. In particolare, i ricorrenti, argomentando preliminarmente per la giurisdizione di questo giudice sulla controversia, deducono che il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo per “violazione e falsa applicazione D.G.R.L. n.325 del 30/06/2020 – art. 26 D. lgs. n. 833/78”, in quanto la delibera regionale richiamata non vieterebbe l’erogazione dell’assegno di cura per chi sta avendo un trattamento riabilitativo sanitario a cura del S.S.N., quale il metodo ABA, che nulla avrebbe a che vedere con le prestazioni socio-sanitarie e i servizi semiresidenziali e residenziali con quota a carico del Comune, anche totale. L’ABA, in quanto “prestazione sanitaria” ex art. 26 D. Lgs. n. 833/78 rientrante nei LEA, è a carico integrale del SSN e, pertanto, sarebbe compatibile con l’assegno di cura, non essendo sostitutiva o alternativa alle prestazioni OSS del PAI e non integrando un servizio semiresidenziale o residenziale.
4. La regione Campania non si è costituita in giudizio.
5. Si è costituita in giudizio la dott.ssa -OMISSIS- (dirigente dell’Ufficio del Comune che ha adottato l’atto impugnato) che ha eccepito in via preliminare: - il difetto di giurisdizione di questo Tar sulla controversia; - l’inammissibilità del ricorso in quanto la nota impugnata non avrebbe carattere provvedimentale, limitandosi a dare un mero riscontro alle accuse personali formulate nella diffida, e, comunque, in quanto la revoca degli assegni di cura sarebbe stata disposta con il verbale UVI n. 3 del 18.6.2021 al quale erano presenti entrambi i genitori della minore, non impugnato nemmeno con motivi aggiunti al presente ricorso; - l’inammissibilità del ricorso anche perché non sono stati specificamente impugnati tutti i provvedimenti presupposti indicati nell’atto impugnato né sono stati citati in giudizio la ASL e i funzionari medici; - il suo difetto di legittimazione passiva nel presente giudizio. La ricorrente ha poi contrastato nel merito le avverse pretese.
6. Si è costituito in giudizio il Comune intimato, eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione di questo Tar sulla controversia; l’inammissibilità del ricorso per le medesime ragioni evidenziate dalla dott.ssa -OMISSIS-; il difetto di legittimazione passiva del Comune di Santa Maria Capua Vetere; e contrastando nel merito le avverse pretese.
7. In vista dell’udienza pubblica di trattazione del ricorso, le parti hanno depositato ulteriori memorie insistendo nelle loro pretese.
8. All’udienza pubblica del 29 aprile 2022, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
9. In via preliminare, si ritiene che sulla presente controversia, per la parte relativa alla domanda annullatoria e di condanna nei confronti dell’Amministrazione, sussista la giurisdizione del giudice amministrativo, venendo in questione la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di servizi pubblici ex art. 133 c.p.a. connessa all’esercizio di poteri amministrativi volti alla verifica della sussistenza e permanenza delle condizioni necessarie ai fini dell’erogazione dell’assegno di cura; mentre, per la parte in cui i ricorrenti propongono azione di condanna al risarcimento del danno direttamente nei confronti della dott.ssa -OMISSIS-, dirigente del Comune di Santa Maria Capua Vetere, si ritiene che vada dichiarato il difetto di giurisdizione di questo giudice amministrativo a favore del giudice ordinario.
9.1. Secondo costante giurisprudenza della Cassazione a Sezioni Unite, infatti, la domanda giudiziale volta ad ottenere il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale comportamento arbitrario ed illegittimo dei funzionari pubblici è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, non sussistendo i presupposti per l'attribuzione della stessa alla giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto “l'art. 103 Cost. non consente di ritenere che il giudice amministrativo possa conoscere di controversie di cui non sia parte una P.A., o soggetti ad essa equiparati, sicchè la pretesa risarcitoria avanzata nei confronti del funzionario in proprio, cui si imputi l'adozione del provvedimento illegittimo, va proposta dinanzi al giudice ordinario”. In particolare la Cassazione ha chiarito che “…la causa petendi dell'azione risarcitoria esercitata dalla ricorrente contro i funzionari pubblici trae titolo dal loro agire nell'esercizio delle loro funzioni e la questione del se in tale agire essi siano ricaduti in responsabilità secondo la lege aquilia, ledendo posizioni di diritto soggettivo o di interesse legittimo della ricorrente sì da dare origine a responsabilità è una questione che, non inerendo alla responsabilità della Pubblica Amministrazione per cui essi hanno agito (rompendo o meno il c.d. rapporto organico), non può rientrare nè nella giurisdizione del giudice amministrativo riguardo alla tutela della lesione degli interessi legittimi estesa al profilo risarcitorio nè nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo estesa anche ai diritti soggettivi e, quindi, estesa anche al profilo risarcitorio. Presupposto della giurisdizione amministrativa secondo la Carta costituzionale è, infatti, che la tutela giurisdizionale coinvolgente le situazioni giuridiche nella giurisdizione di legittimità ed in quella esclusiva debba avere luogo con la partecipazione in posizione attiva o passiva della pubblica amministrazione …così ponendosi come pubblica amministrazione in senso oggettivo… il profilo della giurisdizione amministrativa in questi termini trova conferma nel codice del processo amministrativo, atteso che, come del resto ha rimarcato la ricorrente, l'art. 7, comma 1, nell'individuare la giurisdizione del giudice amministrativo sulle controversie nelle quali si faccia questione di interessi legittimi e, nelle particolari materie, di diritti soggettivi, riferisce tali controversie a "l'esercizio o il mancato esercizio del potere amministrativo" e le dice "riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti riconducibili anche mediatamente all'esercizio di tale potere, posti in essere da pubbliche amministrazioni ". Il riferimento al potere amministrativo, potrebbe, per la verità suggerire che il legislatore abbia voluto riferirsi anche alle controversie in cui tale potere venga in discussione in quanto esercitato dai soggetti all'Amministrazione legati da rapporto organico, cioè considerandosi il solo dato che il loro agire si è esplicato formalmente come espressione del potere amministrativo. Tuttavia, questo suggerimento è subito contraddetto, in modo decisivo, dalla successiva precisazione che le forme dell'esercizio del potere specificamente indicate sono considerate siccome poste in essere da "pubbliche amministrazioni": tale precisazione evidenzia in modo indubitabile che la controversia riguarda quelle forme di esercizio del potere in quanto poste in essere dall'Amministrazione, il che non lascia dubbi sul fatto che soggettivamente la controversia esige che una delle parti sia la pubblica amministrazione e l'altra il soggetto che faccia la questione sull'interesse legittimo o sul diritto soggettivo. Il dubbio sulla possibilità che la controversia possa riguardare la lesione di interessi legittimi o di diritti soggettivi fra tale soggetto e colui che agisca per l'Amministrazione con nesso di rappresentanza organica è, pertanto, chiaramente fugato. Lo è ancora di più quando si legge il comma 2 dello stesso articolo, là dove esso proclama che "per pubbliche amministrazioni, ai fini del presente codice, si intendono anche i soggetti ad esse equiparati o comunque tenuti al rispetto dei principi del procedimento amministrativo": è nuovamente palese che ci si riferisce al profilo oggettivo della pubblica amministrazione o di chi ad essa è equiparato. V'è da notare, infine, che il catalogo delle ipotesi di giurisdizione esclusiva di cui all'art. 133 c.p.a. a sua volta, quando nelle varie sue previsioni non pone in evidenza il riferimento alla pubblica amministrazione dell'ipotesi di giurisdizione esclusiva, va inteso necessariamente al lume di quanto emerge dell'art. 7 nei sensi poco sopra indicati…” (cfr. Cass. Civ., SS.UU., ordinanza n. 19677 del 2016, che richiama l’ordinanza n. 13659 del 2006 e quelle n. 5914 del 2008, n.11932 del 2010 e n. 5408 del 2014; in tal senso cfr. anche Cass. civ. SS.UU. ord. n. 21218 del 2015; ord. n. 19170 del 2017; ord. n. 19372 del 2019; e, da ultimo, ord. 6690 del 2020. Sulla questione si è, inoltre espressa conformemente anche la giurisprudenza amministrativa, cfr., tra le altre, Cons. di Stato, sent. n. 1686 del 2020, parag. 6.1. “…Parimenti inammissibile è, poi, la domanda di condanna al risarcimento del danno proposta, in sede di giurisdizione amministrativa, direttamente nei confronti del funzionario pubblico per l'attività svolta nell'esercizio delle sue funzioni, alla stregua del consolidato indirizzo delle Sezioni unite della Corte di cassazione (cfr., fra le tante, ord. 3 ottobre 2016, n. 19677)”; cfr. anche l’Ad. Plen. n. 2 del 2017, “25. …Sul punto va ricordato che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, anche di recente (cfr. Cass. Sez. Un. ord. 3 ottobre 2016, n. 19677), hanno ribadito che, in base agli articoli 103 Cost. e 7 c.p.a., il giudice amministrativo ha giurisdizione solo per le controversie nelle quali sia parte una pubblica amministrazione o un soggetto ad essa equiparata; con la conseguenza che esula dalla sua giurisdizione la domanda di risarcimento del danno proposta da un privato contro un altro privato, ancorché connessa con una vicenda provvedimentale (nella specie, si trattava della domanda di risarcimento del danno contro il funzionario autore materiale del provvedimento illegittimo). Tale lettura riduttiva dell’estensione della giurisdizione amministrativa viene fondata sul dato testuale dell’art. 103 Cost. e dell’art. 7 c.p.a., in specie laddove, nell’individuare la giurisdizione del giudice amministrativo sulle controversie nelle quali si faccia questione di interessi legittimi e, nelle particolari materie, di diritti soggettivi, riferisce tali controversie a «l’esercizio o il mancato esercizio del potere amministrativo» e le afferma come «riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti riconducibili anche mediatamente all’esercizio di tale potere, posti in essere da pubbliche amministrazioni». Tale ultimo inciso viene quindi valorizzato come limite all’estensione della giurisdizione amministrativa. 26. Né in senso contrario possono invocarsi ragioni di connessione, in quanto, come affermato anche da questa Adunanza plenaria con sentenza 29 gennaio 2014, n. 6, «salvo deroghe normative espresse, nell’ordinamento processuale vige il principio generale della inderogabilità della giurisdizione per motivi di connessione» (in termini cfr. Cass. Sez. Un. 19 aprile 2013, n. 9534; Cass. Sez. Un. 7 giugno 2012, n. 9185).”).
10. Quanto alle eccezioni di inammissibilità sollevate dal Comune e dalla dott.ssa -OMISSIS-, si ritiene che le stesse non siano fondate dal momento che è l’atto comunale impugnato ad avere effettiva e concreta valenza lesiva per la minore disabile: in tale atto, infatti, il Comune, dopo aver richiamato le interlocuzioni intervenute, che, però, non possono considerarsi come aventi valenza provvedimentale né come atti che imponessero la decisione assunta dal Comune, ha concluso nel senso che non sussistessero allo stato i presupposti per la liquidazione dell'assegno di cura a favore della minore, facendo riferimento alla ritenuta incompatibilità del progetto ABA con la misura degli assegni di cura. È tale atto comunale, quindi, che ha determinato l’arresto da parte del Comune nella corresponsione dei ratei dell’assegno di cura, che era stato già riconosciuto in favore della minore disabile, e, quindi, assume concreta valenza lesiva.
Né si può ritenere che i ricorrenti fossero tenuti all’impugnativa del successivo verbale dell’UVI, n. 3 del 18 giugno 2021, considerato che tale verbale costituisce un parere endoprocedimentale e che lo stesso Comune, che aveva anche dato avviso di avvio del procedimento di revoca con nota del 23 giugno 2021, non ha poi ritenuto di concludere il procedimento di revoca iniziato sulla base di tale presupposto.
L’unico atto avente valenza lesiva per la minore disabile, quindi, resta allo stato quello comunale del 21 maggio 2021 prot. n. 23692, che si fonda sulla richiamata ragione della pretesa incompatibilità dell’assegno di cura con la terapia ABA: atto imputabile al Comune, che è stato ritualmente evocato in giudizio.
11. Passando al merito del ricorso, lo stesso è fondato nei termini che seguono.
12. Si rileva innanzitutto che il programma regionale per gli assegni di cura, approvato con delibera di Giunta regionale n. 325 del 2020, quale strumento operativo per l'attuazione del Piano Regionale per le non autosufficienze per il triennio 2020 – 2021, prevede che:
- “1. FINALITÀ DEL PROGRAMMA REGIONALE
La Regione promuove un Programma di Assegni di Cura per favorire la permanenza a domicilio delle persone non autosufficienti in condizioni di disabilità grave e gravissima (ex art. 3 del D.M. 26/9/2016), che necessitano di assistenza continua 24 ore al giorno e per sostenere i loro familiari nel carico di cura”;
- “2. TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO
Gli assegni di cura sono contributi economici onnicomprensivi erogati dall'Ambito Territoriale in favore di persone non autosufficienti in condizioni di disabilità gravissima e grave assistite a domicilio e costituiscono un titolo di riconoscimento delle prestazioni di assistenza tutelare svolte dai familiari, e/o dagli assistenti familiari a contratto, in sostituzione delle prestazioni professionali erogate dagli Operatori Socio Sanitari.
L'intervento persegue i seguenti obiettivi specifici:
· favorire la permanenza a domicilio dei non autosufficienti anche in condizioni di disabilità gravissima;
· assicurare un sostegno economico adeguato alle famiglie che hanno assunto il carico di cura, quando siano anche in condizioni di difficoltà economica;
· contrastare le situazioni di indigenza economica derivante dagli oneri per la cura dí una persona in condizioni di disabilità;
· favorire il rientro a domicilio, anche temporaneo, di persone in condizioni di disabilità
ricoverate presso strutture sociosanitarie.
Gli assegni di cura concorrono alla realizzazione dei progetti sociosanitari/P.A.I. di "Cure Domiciliari" ex D.G.R. n. 41/2011, che sono definiti dalle U.V.I. distrettuali sulla base di una valutazione multidimensionale del bisogno assistenziale. Sostituiscono le ore di prestazioni di "assistenza tutelare ed aiuto infermieristico" garantite dall'oss, di competenza dell'Ambito Territoriale e costituiscono la quota di spesa sociale dei piani di assistenza individualizzati/P.A.I. delle Cure Domiciliari Integrate. Gli assegni di cura possono anche integrare i PAI di Cure Domiciliari che non prevedano compartecipazione alla spesa da parte dei Comuni.
Sono, nel contempo, aggiuntivi e complementari a ogni altra prestazione o intervento a carattere esclusivamente sociale erogata dai Comuni dell'Ambito per una presa in carico globale dell'assistito e della sua famiglia, come ad es.: il trasporto, il segretariato sociale ecc. Sono aggiuntivi anche delle prestazioni sociali erogate direttamente dall'INPS e dal Ministero delle Politiche Sociali”;
- “3. BENEFICIARI
Accedono agli assegni di cura del presente Programma le persone non autosufficienti in condizione di "disabilità gravissima" o di "disabilità grave" residenti nell'Ambito Territoriale e per le quali le U.V.I. distrettuali abbiano già effettuato una valutazione e redatto un progetto sociosanitario/P.A.I. di "Cure Domiciliari". Sono esclusi coloro che usufruiscono di servizi semiresidenziali e residenziali sia sociosanitari che socioassistenziali”.
- “5. CRITERI DI AMMISSIONE AL PROGRAMMA
L'accesso al programma si esplica secondo le procedure, la tempistica e la modulistica già adottati congiuntamente da Ambito Territoriale e Distretto Sanitario con Regolamento P.U.A. e U.V.I. e con Protocollo d'Intesa per le Cure Domiciliari ai sensi della L.R. 11/2007, della D.G.R.C. n. 41/2011 e D.C.A. n. 1/2013.
In via prioritaria gli assegni di cura sono attribuiti in base ai PAI di Cure Domiciliari in regime di compartecipazione alla spesa tra ASL e Comuni e sostituiscono la quota di prestazioni tutelari degli O.S.S. dovuta dai Comuni.
In caso di disponibilità finanziaria, gli assegni possono anche essere attribuiti per PAI domiciliari che non prevedano la compartecipazione alla spesa ma solo prestazioni infermieristico - sanitarie; in tal caso si tratta di interventi sociali che arricchiscono e completano gli interventi domiciliari sanitari.
Infine, sempre che ci sia disponibilità finanziaria, gli assegni di cura possono essere intesi come intervento esclusivamente socioassistenziale finalizzato a sostenere il carico di cura delle famiglie per le persone non autosufficienti che non ricevono assistenza domiciliare dalla ASL ma che pur in assenza di disabilità motoria necessitano di assistenza continua nelle 24 ore. Condizione esclusiva per la erogazione degli assegni dí cura é che sia stata in ogni caso effettuata una valutazione sanitaria in base alle scale ex D.M.26/9/2016 e sia stata rilevata o meno la connotazione di disabilità gravissima o grave.
L'attribuzione degli assegni di cura o la prosecuzione dell'intervento per coloro che ne hanno già beneficiato nelle precedenti programmazioni avviene fino ad esaurimento delle risorse disponibili nel rispetto delle seguenti priorità:
a) connotazione di disabilità gravissima e punteggio più elevato a partire dai punteggi/ parametri fissati all'art. 3 del D.M. 26/9/2016
a.1) a parità di punteggio si valutano le condizioni sociali ed economiche della persona interessata attraverso la Scheda di Valutazione Sociale (all. C SVAMA e SVAMDI) e l'ISEE sociosanitario
b) connotazione di disabilità grave accertata ai sensi dell'art. 3 comma 3 L.104/92, e punteggio più elevato della scala Barthel a partire da 55;
b.1) a parità di punteggio si valutano le condizioni sociali ed economiche e della persona interessata attraverso la Scheda di Valutazione Sociale (all. C SVAMA e SVAMDI) e l'ISEE sociosanitario
Hanno pari diritto di accesso sia gli utenti già presi in carico nelle Cure Domiciliari, con o senza assegno di cura, sia i nuovi richiedenti.
La prosecuzione degli assegni di cura oltre i primi 12 mesi avviene in via automatica ed in base alla disponibilità finanziaria dell'Ambito Territoriale…”.
12. E, nella nota del 30 marzo 2021, la Direzione Generale per le Politiche Sociali e Sociosanitarie della Regione ha richiamato proprio “le indicazioni fornite nel Programma Regionale di assegni di cura adottato con DGR n. 325/20”, ricordando, in particolare, che “possono beneficiare dell'assegno di cura le persone in carico alle Cure Domiciliari integrate, rappresentando l'assegno di cura una forma sostitutiva e alternativa alle prestazioni OSS del PAI; non sono previste quali condizioni per l'accesso agli assegni di cura altri bisogni sanitari e la fruizione di altri servizi sanitari. Inoltre nella medesima delibera si chiarisce che “sono esclusi coloro che usufruiscono di servizi semiresidenziali e residenziali sia sociosanitari che socioassistenziali”.
13. Quanto, poi, all’utilizzo del metodo ABA (Applied Behaviour Analysis, in italiano “Analisi del Comportamento Applicata”, metodica basata sull’uso della scienza del comportamento per la modifica di comportamenti socialmente significativi) a favore di persone con disturbi dello spettro autistico, si rileva che lo stesso è stato già riconosciuto, da giurisprudenza che si ritiene di condividere (cfr. Tar Napoli, sent. n. 3735 del 2021 e Cons. di Stato, sent. n. 2129 del 2022), quale prestazione “socio-sanitaria ad elevata integrazione sanitaria” rientrante nei LEA a carico del SSN.
Si tratta, invero, di una metodica complessa riconosciuta dalle linee guida sull’autismo come efficace nel migliorare le abilità intellettive (QI), il linguaggio e i comportamenti adattativi, che rientrano tra gli obiettivi di cura dell’autismo e, pertanto, se ne consiglia l’utilizzo nelle decisioni cliniche alla stregua delle “Raccomandazioni”, fondate sulle migliori prove scientifiche. Per cui, si ritiene che il metodo ABA a favore di persone con disturbi dello spettro autistico possa rientrare nella previsione di cui all'art. 1, comma 7 del D. Lgs. n. 502/1992, intercettando tipologie di assistenza, servizi e prestazioni sanitarie “che presentano, per specifiche condizioni cliniche o di rischio, evidenze scientifiche di un significativo beneficio in termini di salute, a livello individuale o collettivo, a fronte delle risorse impiegate”, nonché tra le metodiche basate sulle più avanzate evidenze scientifiche di cui all’art. 60 del DPCM 12 gennaio 2017.
14. Tanto premesso, la ritenuta incompatibilità della fruizione del metodo ABA con l’assegno di cura non è, ad una lettura complessiva della disciplina in materia di assegno di cura, condivisibile, in quanto tale disciplina non prevede una incompatibilità dell’assegno di cura con le prestazioni a carico del servizio sanitario rientranti nei LEA, né l’ABA è assimilabile alle prestazioni OSS del PAI, né la minore, disabile gravissima, usufruisce di un regime di “semiresidenzialità” o “residenzialità”.
L’assegno di cura rientra, infatti, tra le prestazioni previste dallo specifico “Fondo per le non autosufficienze” di cui alla 27 dicembre 2006, n. 296, che lo istituisce “al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone non autosufficienti…” (art. 1, c. 1264, L. 296/2006). La medesima legge, all’art.1 comma 1265, prima della modifica del 2018, prevedeva, inoltre, che gli atti ed i provvedimenti concernenti l'utilizzazione del Fondo fossero adottati “dai Ministeri competenti, previa intesa in sede di Conferenza unificata tra Stato – Regioni” e, a seguito della modifica di cui all'art. 3, comma 4, lettera b), del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, prevede che tali atti siano “adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per la famiglia e le disabilità e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281”.
Le risorse assegnate al Fondo per le non autosufficienze sono state attribuite alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, per l'anno 2016 con D.M. 26 settembre 2016 (Gazz. Uff. 30 novembre 2016, n. 280), per l'anno 2017, con D.P.C.M. 27 novembre 2017 (Gazz. Uff. 9 febbraio 2018, n. 33), per l'anno 2018, con D.P.C.M. 12 dicembre 2018 (Gazz. Uff. 11 febbraio 2019, n. 35) e, per il triennio 2019-2021, con D.P.C.M. 21 novembre 2019 (Gazz. Uff. 4 febbraio 2020, n. 28), con ulteriore integrazione con D.P.C.M. 21 dicembre 2020, cui hanno fatto seguito gli atti di programmazione regionale.
L’assegno di cura, che rientra nel “Fondo per le non autosufficienze” di cui sopra, è, quindi, misura diversa rispetto alle prestazioni a carico del SSN, tra cui invece rientra il metodo ABA a favore di persone con disturbi dello spettro autistico.
Lo stesso programma regionale per gli assegni di cura, di cui all’allegato B alla delibera di Giunta regionale n. 325 del 2020, inoltre precisa, ai punti 1 e 2, che l’assegno di cura costituisce una misura volta a favorire la permanenza a domicilio delle persone non autosufficienti anche in condizioni di disabilità gravissima e che viene erogata anche a titolo di riconoscimento delle prestazioni di assistenza tutelare svolte dai familiari, come nel caso in questione, e prevede, tra l’altro, che gli assegni di cura “concorrono alla realizzazione dei progetti sociosanitari/P.A.I. di "Cure Domiciliari" ex D.G.R. n. 41/2011, che sono definiti dalle U.V.I. distrettuali sulla base di una valutazione multidimensionale del bisogno assistenziale. Sostituiscono le ore di prestazioni di "assistenza tutelare ed aiuto infermieristico" garantite dall'oss, di competenza dell'Ambito Territoriale e costituiscono la quota di spesa sociale dei piani di assistenza individualizzati/P.A.I. delle Cure Domiciliari Integrate. Gli assegni di cura possono anche integrare i PAI di Cure Domiciliari che non prevedano compartecipazione alla spesa da parte dei Comuni. Sono, nel contempo, aggiuntivi e complementari a ogni altra prestazione o intervento a carattere esclusivamente sociale erogata dai Comuni dell'Ambito per una presa in carico globale dell'assistito e della sua famiglia, come ad es.: il trasporto, il segretariato sociale ecc. Sono aggiuntivi anche delle prestazioni sociali erogate direttamente dall'INPS e dal Ministero delle Politiche Sociali”; e, al punto 3 (“BENEFICIARI”), prevede una espressa disposizione eccettuativa alla concessione dell’assegno di cura, che è relativa a coloro che “usufruiscono di servizi semiresidenziali e residenziali sia sociosanitari che socioassistenziali”, come anche ricordato dalla nota regionale di chiarimento.
La minore in questione, disabile gravissima, non usufruisce però di “servizi semiresidenziali e residenziali”: la ASL nella “AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DOMICILIARE” del 14 giugno 2018 ha infatti, autorizzato la “somministrazione del metodo ABA per 15 ore settimanali” (cfr. doc. 7 in atti deposito parte ricorrente), il che non è certo assimilabile ad una presa in carico in regime di semiresidenzialità o residenzialità della minore disabile.
Non vi è, quindi, ragione per escludere, nel caso in questione, la corresponsione dell’assegno di cura già riconosciuto dal Comune a favore della minore disabile, tenuto conto di tutto quanto sopra esposto e ribadito che l’assegno di cura costituisce una misura volta a favorire la permanenza a domicilio delle persone non autosufficienti anche in condizioni di disabilità gravissima e che viene erogata anche a titolo di riconoscimento delle prestazioni di assistenza tutelare svolte, come nel caso in questione, dai familiari.
15. Per quanto sopra, pertanto, il ricorso va accolto, con conseguente annullamento dell’atto comunale impugnato e con condanna del Comune ex art. 30 c.p.a. alla corresponsione in favore della minore degli ulteriori ratei dell’assegno di cura già riconosciuto dall’Amministrazione nel 2020.
La domanda di condanna al risarcimento dei danni ulteriori va respinta, attesa la mancata prova degli stessi da parte dei ricorrenti (presupponendo la liquidazione equitativa richiesta in ricorso la specifica allegazione e la prova almeno della sussistenza del danno, cfr. ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, 9 settembre 2021, n. 6240).
16. Le spese di lite possono essere compensate in considerazione delle peculiarità della controversia, salva restituzione da parte del Comune intimato del contributo unificato nella misura effettivamente versata, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo a favore del giudice ordinario per la parte relativa alla domanda di risarcimento dei danni proposta nei confronti della dott.ssa -OMISSIS-; per il resto, accoglie il ricorso nei sensi e termini di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla l’atto comunale impugnato e condanna il Comune intimato alla corresponsione degli ulteriori ratei dell’assegno di cura già riconosciuto alla minore disabile; respinge la domanda di risarcimento dei danni ulteriori.
Spese di lite compensate, salva restituzione da parte del Comune intimato del contributo unificato nella misura effettivamente versata da parte ricorrente, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Vista la richiesta degli interessati e ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti del giudizio e altri soggetti citati.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2022 con l'intervento dei magistrati:
Santino Scudeller, Presidente
Angela Fontana, Consigliere
Mara Spatuzzi, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Mara Spatuzzi Santino Scudeller