12/04/2022 free
Trasfusioni con sangue infetto: da quando decorre la responsabilità del Ministero della salute
Sin dalle prime trasfusioni di sangue ricevute dal paziente nel corso dell'anno 1973 sussisteva in capo al Ministero della Salute un preciso obbligo di controllo del sangue per esse utilizzato, con conseguente insorgenza di/responsabilità risarcitoria per eventuali conseguenze patogene.
il Ministero della salute è tenuto in adempimento degli obblighi specifici posti da una pluralità di fonti normative speciali risalenti addirittura al 1958, atteso che già la L. n. 296 del 1958, art. 1 attribuisce al Ministero il compito di provvedere alla tutela della salute pubblica, di sovrintendere ai servizi sanitari svolti dalle amministrazioni autonome dello Stato e dagli enti pubblici, provvedendo anche al relativo coordinamento, nonchè ad emanare, per la tutela della salute pubblica, istruzioni obbligatorie per tutte le amministrazioni pubbliche che provvedono a servizi sanitari
*************************
Cass. civ. Sez. VI - 3, Ord., 15-03-2022, n. 8419
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCRIMA Antonietta - Presidente -
Dott. CIRILLO Francesco Maria - Consigliere -
Dott. VALLE Cristiano - rel. Consigliere -
Dott. TATANGELO Augusto - Consigliere -
Dott. PORRECA Paolo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 14628-2021 proposto da:
L.R. e L.R., in qualità di eredi di M.M.G., elettivamente domiciliati in ROMA, alla via dei BARBIERI n. 6, presso lo studio dell'avvocato BELISARIO ERNESTO, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato CIRIGLIAO ARMANDO;
- ricorrenti -
contro
MINISTERO DELLA SALUTE (OMISSIS), in persona del Ministro in carica, domiciliato in ROMA, alla via dei PORTOGHESI n. 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende per legge;
- resistente -
avverso la sentenza n. 659/2020 della CORTE d'APPELLO di POTENZA, depositata l'11/12/2020;
udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio non partecipata in data 27/01/2022, dal Consigliere Relatore Dott. Valle Cristiano, osserva quanto segue.
Svolgimento del processo
L.R. e L.R. impugnano, con due motivi di ricorso, la sentenza della Corte di Appello di Potenza n. 659 del 11/12/2020, che ha disatteso l'impugnazione avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva rigettato la domanda di risarcimento danni subiti dalla loro dante causa M.M.G. a seguito di emotrasfusioni dalle quali era derivata l'infezione da virus HBV, HIV e HCV. L'Avvocatura erariale ha depositato atto di costituzione.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione secondo il rito camerale non partecipato di cui agli artt. 375 e 380-bis c.p.c..
La proposta del Consigliere relatore è stata ritualmente comunicata.
Non risulta il deposito di memorie.
Il primo motivo di ricorso deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 32 Cost. e dell'art. 2043 c.c., della L. n. 296 del 1958, della L. n. 592 del 1967 e del D.P.R. n. 1256 del 1971, nonchè erronea valutazione dei fatti, motivazione carente e contraddittoria, violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., arbitraria ed erronea valutazione delle risultanze processuali.
Il secondo mezzo ripropone le stesse argomentazioni in diritto del primo e vi somma censura fattuale, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, relativa all'omessa valutazione delle trasfusioni ricevute dalla M. nell'anno 1998.
Il primo mezzo è fondato.
La Corte territoriale afferma che all'epoca delle prime trasfusioni effettuate alla M. le conoscenze scientifiche e i conseguenti obblighi di controllo non fossero adeguatamente delineati, con conseguente esclusione di responsabilità del Ministero della Salute.
L'affermazione è errata, in quanto costituisce oramai costante affermazione di questa Corte alla quale il Collegio aderisce e intende assicurare continuità, che (Cass. n. 24163 del 2019): "il Ministero della salute è tenuto in adempimento degli obblighi specifici posti da una pluralità di fonti normative speciali risalenti addirittura al 1958, atteso che già la L. n. 296 del 1958, art. 1 attribuisce al Ministero il compito di provvedere alla tutela della salute pubblica, di sovrintendere ai servii sanitari svolti dalle amministrazioni autonome dello Stato e dagli enti pubblici, provvedendo anche al relativo coordinamento, nonchè ad emanare, per la tutela della salute pubblica, istruzioni obbligatorie per tutte le amministrazioni pubbliche che provvedono a servizi sanitari (cfr. al riguardo, da ultimo, Cass., 23 /1 / 2014, n. 1355; e già Cass., 29 / 812011, n. 17685; Cass., Se. Un., 11 /1 /2008, n. 581).
A tale stregua, la trasmissione del virus resa possibile dalla condotta colposa di chi tale eveniena era chiamata ad impedire comporta doversi ritenere al medesimo causalmente ascrivibile la malattia che da quel virus si sviluppi, anche in conseguenzaa della relativa evoluzione o mutazione, tale evento costituendo integrazione del rischio specifico che la regola violata tende(va) ad evitare.
Non può pertanto non ritenersi il Ministero della salute tenuto, anche anteriormente alle sopra riportate date indicate da Cass. 31 / 5 / 2005, n. 11609, a controllare che il sangue utilivato per le trasfusioni o per gli emoderivati fosse esente da virus e che i donatori non presentassero alterazione delle transaminasi, in adempimento di obblighi specifici posti dalle fonti normative speciali più sopra indicate (v. Cass., 29 / 8 / 2011, n. 17685; Cass., Se.z, Un., 11 /1 /2008, n. 581; Cass.,2714/ 2011, n. 9404; Cass., 29/8/2011, n. 17685; Cass., 23/1/2014, n. 1355; Cass., 12/12/ 2014, n. 26132; Cass., 4/2/2016, n. 2232; Cass., 31/10/2017,n. 25989).".
Deve, pertanto, affermarsi che sin dalle prime trasfusioni di sangue ricevute da M.M.G. nel corso dell'anno 1973 sussisteva in capo al Ministero della Salute un preciso obbligo di controllo del sangue per esse utilizzato, con conseguente insorgenza di/responsabilità risarcitoria per eventuali conseguenze patogene.
Il primo motivo di ricorso è accolto.
Il secondo motivo è assorbito.
Il ricorso è, pertanto, accoltoY.La sentenza impugnata è cassata e la causa deve essere rinviata, risultando necessari ulteriori accertamenti in fatto, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., comma 2, alla Corte di Appello di Potenza in diversa composizione, che, nel procedere a nuovo scrutinio, si atterrà a quanto in questa sede statuito e provvederà, altresì, anche sulle spese di questo giudizio di legittimità.
L'impugnazione è stata accolta e non può esservi luogo, pertanto, alla statuizione di sussistenza dei requisiti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato (Sez. U n. 04315 del 20/02/2020), posto che ne sono requisiti processuali il rigetto o l'inammissibilità.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese di questa fase di legittimità, alla Corte di Appello di Potenza, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione VI civile 3, il 27 gennaio 2022.
Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2022