19/02/2022 free
Non accoglibile la richiesta di assegnazione dell’insegnante di sostegno anche per gli anni futuri
Va respinta perché infondata la domanda relativa all’assegnazione dell’insegnante di sostegno anche per gli anni futuri. Si evidenzia come, stante la sussistenza del diritto ad ottenere un numero di ore di sostegno adeguato alla patologia sofferta, la determinazione delle stesse vada effettuata dall’Amministrazione di anno in anno, in base alla specifica rilevazione delle esigenze concrete del disabile e, in particolare, sulla luce di quanto risultante dal profilo dinamico funzionale e dal Piano Educativo Individualizzato, i quali devono tenere conto dei bisogni del disabile.
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Pubblicato il 14/02/2022
N. 00970/2022 REG.PROV.COLL.
N. 03993/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale -OMISSIS-, proposto da -OMISSIS- in qualità di genitore del minore -OMISSIS- rappresentato e difeso dagli avvocati Nadia Nasti, Armando Mangiapia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Usr - Ufficio Scolastico Regionale per Campania, L’I.T.T.S. “Giordani-Striano”-Napoli, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, presso la cui sede in Napoli, via Diaz n. 11 ex lege domiciliano;
per l'annullamento
a) del Decreto del 28.7.2021, con il quale il Dirigente Scolastico dell’I.T.T.S. “Giordani-Striano” ha comunicato l’attribuzione al piccolo -OMISSIS- di n. 13 ore di intervento di sostegno per l’anno scolastico 2021/2022;
b) del PEI e del verbale del GLO d’Istituto del 26.7.2021;
c) di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale;
per l’accertamento per l’anno scolastico 2021/2022, nonché per gli anni futuri, del diritto del minore ad ottenere, dall’Amministrazione Scolastica competente, l’assegnazione di insegnante di sostegno con copertura totale delle ore di frequenza delle lezioni scolastiche, previa valutazione delle concrete esigenze del minore, da effettuarsi tenendo in debito conto le risultanze della Diagnosi Funzionale;
in via cautelare ed urgente per l’assegnazione, in via provvisoria, di un insegnante di sostegno per il bambino con copertura totale delle ore di frequenza delle ore scolastiche.;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Usr - Ufficio Scolastico Regionale per Campania e di L’I.T.T.S. “Giordani-Striano”-Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2021 la dott.ssa Pierina Biancofiore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1.Con ricorso notificato ai soggetti meglio in epigrafe indicati in data 2 ottobre 2021 e depositato il successivo 3 ottobre, parte ricorrente esercente la responsabilità sul minore-OMISSIS- che nell’a.s. 2021/2022 frequenterà la classe I dell’ l’I.T.T.S. “GIORDANI-STRIANO” di Napoli, portatore di handicap in situazione di gravità (art. 3, comma 3, L. 104/1992), ha impugnato il provvedimento con cui è stato trasmesso stralcio del verbale GLO di Istituto e verbale di conferimento ore di sostegno, che ha attribuito al minore solamente 13 ore.
Avverso tale provvedimento il ricorrente propone tre motivi tra violazione di legge ed eccesso di potere sotto più profili e conclude il ricorso con istanza cautelare e per l’accoglimento dello stesso con assegnazione del numero di ore necessario per la patologia di cui il minore risulta sofferente anche per gli anni futuri.
E’ da rilevare che parte ricorrente produce in atti il PEI soltanto per l’a.s. 2020/2021, assunto agli atti dell’Istituto in via provvisoria, come è dato evincere dal decreto del 28 luglio 2021 al momento gravato.
2. L’Amministrazione risulta costituita in giudizio e con memoria in vista della camera di consiglio eccepisce il difetto di legittimazione passiva del MIUR e dell’USR Campania, concludendo per l’irricevibilità, l’inammissibilità, l’improcedibilità del ricorso e per la sua infondatezza.
3. Pervenuto per la trattazione dell’istanza cautelare alla camera di consiglio del 1 dicembre 2021, il ricorso è stato trattenuto in decisione con sentenza in forma semplificata.
4. In via pregiudiziale, occorre ribadire che la presente controversia rientra nella ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nella materia dei pubblici servizi, ex art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a. e tanto in virtù del percorso argomentativo più volte seguito da questa sezione e riaffermato, tra le altre, nella Sent. n. 1331/2015 le cui considerazioni, sulla questione di giurisdizione, si intendono integralmente richiamate in questa sede. (TAR Campania, Napoli, sezione IV, 27 febbraio 2015, n. 1331).
In via preliminare va, poi, disattesa, l’eccezione circa il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Istruzione e dell’USR Campania, atteso che si tratta proprio dei livelli amministrativi cui va imputato l’esercizio del potere in contestazione con la presente impugnativa, ciò non senza rilevare che ordinariamente, nell’ambito dell’articolata Amministrazione Scolastica, è di regola il singolo istituto scolastico ad essere privo di legittimazione processuale (cfr. TAR Napoli, sez. IV, 07/01/2021 n.9).
5. Il ricorso è fondato e va accolto come nel prosieguo specificato.
In relazione alla pretesa principalmente rappresentata occorre rammentare che l’art. 3, comma 2, L. 104\1992 stabilisce che la persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative. Tale principio deriva, in tutta evidenza, dagli artt. 3, 32, 34 e 38 Cost., sicché la giurisprudenza costituzionale ha evidenziato in più occasioni l’importanza dell’integrazione scolastica del disabile e la natura di diritto fondamentale dell’istruzione scolastica, la cui fruizione è assicurata, in particolare, attraverso “misure di integrazione e sostegno idonee a garantire ai portatori di handicap la frequenza degli istituti d’istruzione” (C.Cost. n. 215 del 1987).
Tra le varie misure previste dal legislatore viene in rilievo l’obbligo, a carico del Ministero dell’Istruzione (v. dell’art. 14 lett. ‘c’ della l. 104/92), di affiancare al minore dei docenti specializzati, chiamati per l’appunto ad adempiere alle “ineliminabili (anche sul piano costituzionale) forme di integrazione e di sostegno” a favore degli alunni diversamente abili (C.Cost. n. 52 del 2000).
La concreta attuazione dei principi sopra espressi è assicurata in via principale dall’art. 12, comma 5, della L. 104-1992, secondo cui, una volta intervenuto l’accertamento sanitario che dà luogo al diritto a fruire delle prestazioni stesse, deve essere elaborato un Profilo Dinamico-Funzionale (PDF) che indichi le caratteristiche fisiche, psichiche e sociali ed affettive dell'alunno e ponga in rilievo sia le difficoltà di apprendimento conseguenti alla situazione di handicap e le possibilità di recupero, sia le capacità possedute che devono essere sostenute, sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate nel rispetto delle scelte culturali della persona handicappata; esso, inoltre, indica in via prioritaria, dopo un primo periodo di inserimento scolastico, il prevedibile livello di sviluppo che l'alunno in situazione di handicap dimostra di possedere nei tempi brevi (sei mesi) e nei tempi medi (due anni) (art. 4, comma 1 d.P.R. 24 febbraio 1994 - Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap), e alla cui definizione provvedono congiuntamente, con la collaborazione dei genitori della persona handicappata, gli operatori delle unità sanitarie locali e, per ciascun grado di istruzione, personale insegnante specializzato della scuola, con la partecipazione dell'insegnante operatore psico-pedagogico individuato. All'elaborazione del PDF iniziale seguono verifiche per controllare gli effetti dei diversi interventi e l'influenza esercitata dall'ambiente scolastico. Esso è aggiornato a conclusione della scuola materna, elementare, media e durante il corso di istruzione secondaria superiore (cfr. art. 12 l. 104/92, co. 6 e ss.).
La redazione del PDF è finalizzata alla formulazione di un Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.), nella cui definizione i soggetti di cui sopra propongono, ciascuno in base alla propria esperienza pedagogica, medico-scientifica e di contatto e sulla base dei dati derivanti dalla diagnosi funzionale e dal profilo dinamico funzionale, gli interventi finalizzati alla piena realizzazione del diritto all'educazione, all'istruzione ed integrazione scolastica dell'alunno in situazione di handicap. Detti interventi propositivi vengono, quindi, integrati tra di loro, in modo da giungere alla redazione conclusiva di un piano educativo che sia correlato alle disabilità dell'alunno stesso, alle sue conseguenti difficoltà e alle potenzialità dell'alunno comunque disponibili, indicandosi non solo il programma che il disabile deve svolgere nell'anno scolastico di riferimento ma anche le figure professionali (docenti e non docenti) che devono supportare il disabile nonché la classe frequentata dallo stesso.
Secondo quanto stabilito dagli artt. 5 e 6 del d.P.R. 24 febbraio 1994 il P.E.I si caratterizza come documento che contiene, contemporaneamente, a) finalità e obiettivi didattici; b) itinerari di lavoro; c) tecnologia da utilizzare; d) metodologie, tecniche e verifiche; e) modalità di coinvolgimento della famiglia. Esso va definito entro il 30 luglio (art. 3, D.P.C.M. 185 del 2006), e va soggetto a verifiche (possibilmente trimestrali o anche straordinarie per casi di particolare difficoltà).
L’importanza del PDF e del P.E.I. nel sistema di tutela dell’alunno disabile sono quindi evidenti: la mancanza o l’incompletezza dell’uno o dell’altro, determinano di fatto l’impossibilità dell’Amministrazione di provvedere in ordine alla tutela degli alunni con disabilità.
Essi costituiscono una parte imprescindibile del complesso sistema che il legislatore ha apprestato per pervenire all’assegnazione degli insegnanti di sostegno agli alunni portatori di handicap grave: tale sistema, come visto, parte dalla programmazione complessiva in materia di organici, per poi giungere, attraverso una serie di passaggi via via sempre più individualizzati, all’attribuzione delle ore di sostegno al singolo studente disabile.
Nel caso in esame è da rilevare come non sia stato adottato il PEI per l’a.s. 2021/2022, producendo parte ricorrente esclusivamente il PEI dell’anno scolastico precedente, con la conseguenza che l’assegnazione di 13 ore di sostegno senza la specifica individuazione dell’orario di sostegno con rapporto in deroga dovuto alla disabilità grave ex art. 3, comma 3 da cui è affetto il minore comporta la declaratoria di illegittimità del provvedimento impugnato
Va pertanto dichiarata l’illegittimità dell’atto impugnato con i motivi aggiunti che, per l’effetto, ne determina l’annullamento e va altresì riconosciuto il diritto del minore ad essere assistito da un insegnante di sostegno secondo il rapporto o la quantificazione da determinarsi nel Programma Educativo Individuale coerentemente con i contenuti dello stesso, e che l’Amministrazione scolastica è condannata ad adottare ad eseguire entro quindici giorni dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione.
5.1 Tanto premesso, il Collegio, ritiene necessario adottare misure ai sensi dell’art. 34 co. 1 lett. e c.p.a. al fine di assicurare l’effettività della tutela giurisdizionale, avuto riguardo alla natura degli interessi coinvolti ed alla necessità di provvedere all’inizio dell’anno scolastico alla redazione del PEI ed alla assegnazione di eventuali ore di sostegno aggiuntive che fossero ivi individuate; ciò in vista del conseguimento, da parte del ricorrente, “dell’utilità ‘primaria’ specificatamente oggetto della posizione soggettiva riconosciuta dall’ordinamento”.
In tal senso, va osservato che l’art. 34 comma 1, lett. c) del cpa, nel precisare i contenuti della sentenza di condanna, prevede anche l’adozione “delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio” e che, in base alla successiva lett. e), il giudice dispone “le misure idonee ad assicurare l’attuazione del giudicato compresa la nomina di un commissario ad acta, che può avvenire anche in sede di cognizione con effetto dalla scadenza di un termine assegnato per l'ottemperanza”. Le due previsioni prefigurano, quindi, un potere di condanna senza restrizione di oggetto, modulabile a seconda del bisogno differenziato emerso in giudizio; ossia, all’occorrenza, quale sbocco di una tutela restitutoria, ripristinatoria ovvero di adempimento pubblicistico coattivo.
L'Amministrazione darà esecuzione alla predetta sentenza entro giorni quindici dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
In caso di inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina sin d'ora il Dirigente Generale per le Risorse Umane e Finanziarie del MIUR, con facoltà di delega ad un funzionario dell'Ufficio, e di farsi assistere da ausiliari specializzati.
Il Commissario entro trenta giorni dalla scadenza del termine precedente darà corso agli adempimenti necessari ad assicurare l’esecuzione della presente sentenza, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell'Amministrazione inadempiente; le spese per l'eventuale funzione commissariale restano poste a carico dell'Amministrazione inadempiente in epigrafe, in quanto comprese per legge nella onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; infatti, la disposizione di cui all’art. 5 sexies comma 8 l n. 89/2001, come introdotta dall’art. 1 comma 777 l. n. 208/2015, ancorché dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001, può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro.
6. Va, invece, respinta perché infondata la domanda relativa all’assegnazione dell’insegnante di sostegno anche per gli anni futuri, conformemente ai numerosi precedenti della Sezione in tal senso (ex plurimis, TAR Campania Napoli sez. IV, 22 dicembre 2020, n. 6366, 4 dicembre 2020, n. 5823, 2 dicembre 2020, n. 5735) nonché della giurisprudenza di secondo grado (Cons. St., sez. VI, 23 marzo 2010 n. 2231). Si evidenzia, in proposito, come, stante la sussistenza del diritto ad ottenere un numero di ore di sostegno adeguato alla patologia sofferta, la determinazione delle stesse vada effettuata dall’Amministrazione di anno in anno, in base alla specifica rilevazione delle esigenze concrete del disabile e, in particolare, sulla luce di quanto risultante dal profilo dinamico funzionale e dal Piano Educativo Individualizzato, i quali devono tenere conto dei bisogni del disabile.
7. In conclusione, il ricorso va accolto in parte e per l’effetto va dichiarata la illegittimità del provvedimento impugnato che va pertanto annullato nella parte in cui ha attribuito al minore-OMISSIS- un insegnante di sostegno per un numero di ore settimanali determinato in assenza di apposita valutazione sul fabbisogno effettivo individuale e di conseguenza l’Amministrazione scolastica va condannata, qualora nelle more non effettuato, alla redazione del PEI definitivo conformemente alle esigenze di sostegno del minore in relazione alla gravità dell’handicap da cui è affetto.
Al fine di garantire l’effettiva tutela di questo diritto si dispongono le misure descritte al superiore capo 5.1.
Va respinta, poiché infondata, la richiesta relativa al riconoscimento del diritto all’assegnazione dell’insegnante per gli anni futuri, come sopra specificato.
Le spese, liquidate in dispositivo, vanno poste a carico dell’amministrazione, risultata soccombente sulla domanda principale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte e per l’effetto:
-) dichiara l’illegittimità dell’atto impugnato e lo annulla nella parte in cui ha assegnato al minore figliolo di parte ricorrente un insegnante di sostegno per un numero di ore settimanali determinato senza l’adozione definitiva del PEI che quantifichi espressamente le ore di sostegno, in relazione alla patologia di cui il disabile è portatore;
-) per l’effetto, accerta il diritto della parte ricorrente ad essere assistita da insegnanti di sostegno per l’intero orario scolastico;
-) condanna l’Amministrazione scolastica competente alla tempestiva adozione del PEI definitivo (o documento analogo di pari funzione) per l’anno scolastico in corso, qualora nelle more del giudizio non sia stato effettuato, con la specifica indicazione del numero di ore di sostegno, e alla sua esecuzione in favore del minore, e alla conseguente attribuzione alla parte ricorrente di un insegnante per il numero di ore di sostegno scolastico ivi quantificate o comunque ritenute necessarie in relazione alla patologia;
-) qualora l’Amministrazione scolastica non ottemperi entro quindici giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza, nomina Commissario ad acta il Dirigente Generale per le Risorse Umane e Finanziarie del Ministero dell'Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con facoltà di delega ad altro dirigente dell'Ufficio e di avvalersi di ausiliari in possesso delle necessarie competenze per la redazione del PEI, che, previa verifica di tutti i presupposti indicati, provvederà ai sensi e nei termini di cui in motivazione al compimento degli atti necessari all'esecuzione della presente sentenza;
-) respinge la richiesta relativa agli anni futuri;
-) condanna le Amministrazioni resistenti, in solido, al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 1500,00 (millecinquecento/00), da attribuirsi ai procuratori dichiaratisi antistatari oltre alla rifusione dell’importo del contributo unificato, se versato, e agli altri accessori dovuti per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Pierina Biancofiore, Presidente, Estensore
Ida Raiola, Consigliere
Rita Luce, Consigliere
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Pierina Biancofiore