26/11/2021 free
Sussistente il nesso causale tra la vaccinazione antimorbillo, parotite e rosolia e la patologia - porpora trombocitopenica cronica
Nel caso di specie la CTU ha accertato la sussistenza del nesso causale - tra la vaccinazione somministrata alla minore e la patologia dalla medesima contratta - valorizzando, in particolare, il fatto che la letteratura scientifica ha riconosciuto la patologia da cui è affetta la minore quale evento avverso correlato alla somministrazione del vaccino MPR, che è soddisfatto il requisito cronologico poiché la prima manifestazione della malattia è comparsa a distanza di otto giorni dalla monosomministrazione del vaccino attenuato e che, sulla base della copiosa documentazione medica versata in atti e, in particolare, della scheda personale pediatrica, resta escluso che in tale arco di tempo sia occorso altro fattore eziologico.
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Corte d'Appello Torino Sez. lavoro, Sent., 05-11-2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Dott. ssa Clotilde Fierro - PRESIDENTE
Dott. Piero Rocchetti - CONSIGLIERE
Dott. ssa Patrizia Visaggi - CONSIGLIERE Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro iscritta al n.ro 199 /2021 R.G.L.
promossa da:
MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del Ministro pro tempore, difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino domiciliataria in Via Arsenale 21
APPELLANTE
CONTRO
T.S. e D.D., genitori esercenti la responsabilità genitoriale di D.R., elettivamente domiciliati in Torino, via Pietro Palmieri n. 25, presso lo Studio dell'Avv. Elena Ilaria Ughetto Monfrin, del Foro di Torino, che li rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLATI
Oggetto: indennizzo L. n. 210 del 1992
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con sentenza n.480/2021, notificata il 30.3.2021, il Tribunale di Torino ha riconosciuto il diritto della minore R.D. all'indennizzo di cui alla L. n. 210 del 1992, a far data dal 1.5.2017, con condanna del Ministero della Salute al pagamento della prestazione prevista per la VI categoria della Tabella A del D.P.R. n. 834 del 1981, respinta l'ulteriore domanda risarcitoria.
Avverso tale sentenza ha proposto appello il Ministero, cui hanno resistito gli appellati chiedendo la reiezione del gravame.
All'udienza di discussione del 21.9.2021, la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Tribunale ha aderito alle conclusioni della CTU (dott.ssa Immormino) e ritenuto sussistente il nesso causale tra la vaccinazione antimorbillo, parotite e rosolia, somministrata alla minore il 6.4.2016, e la patologia da cui la stessa è affetta, " porpora trombocitopenica cronica", ascrivibile alla VI categoria della Tabella A del D.P.R. n. 834 del 1981, risultando l'accertamento peritale adeguatamente motivato sulla base dei dati clinici raccolti, effettuato all'esito di approfondita visita medica ed ampio studio della documentazione in atti ed, invece, non supportate da adeguate evidenze scientifiche le generiche censure mosse dal Ministero, il cui CTP non aveva preso parte alle operazioni peritali.
L'appellante censura la sentenza ed afferma che, diversamente da quanto sostenuto dal primo Giudice, il proprio consulente non aveva ottenuto la bozza peritale per eventuali controdeduzioni, pur richiesta alla CTU e, nel merito, contesta la sussistenza del nesso causale tra la vaccinazione somministrata e la malattia da cui è affetta la minore.
L'appello è infondato.
1.
La prima censura è documentalmente smentita.
Gli appellati hanno prodotto la corrispondenza inviata dalla designata CTU al difensore e al consulente del Ministero, dott. Lancia (v.doc.24). Resta pertanto escluso che l'assenza di osservazioni critiche alla perizia medico legale disposta in prime cure, costituisca il frutto del denunciato vizio endoprocedimentale.
2.La seconda censura è generica e non vale ad inficiare l'argomentazione della sentenza, articolata sulla base del motivato e condivisibile elaborato peritale.
L'appellante non rivolge specifiche censure in merito all'accertata sussistenza del nesso causale e, sostanzialmente, si limita a sostenere che la vaccinazione, che pure riconosce costituire un evento avverso della vaccinazione MPR, avrebbe solo slatentizzato e non causato la patologia da cui la minore è affetta, senza peraltro offrire alcuna allegazione al riguardo.
Come è noto, in materia di indennizzo di cui alla L. n. 210 del 1992 la S.C. muovendo " dalla considerazione che i principi generali che regolano la causalità materiale (o di fatto) sono anche in materia civile quelli delineati dagli artt. 40 e 41 cod. pen. e dalla regolarità causale, salva la differente regola probatoria che in sede penale è quella dell' 'oltre ogni ragionevole dubbio', mentre in sede civile vale il principio della preponderanza dell'evidenza o 'del più probabile che non'", afferma che la "prova a carico dell'interessato ha ad oggetto, a seconda dei casi, l'effettuazione della terapia trasfusionale o la somministrazione vaccinale, il verificarsi dei danni alla salute e il nesso causale tra la prima e i secondi, da valutarsi secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica. Le Sezioni Unite di questa Corte - hanno poi ulteriormente precisato che la regola della ~certezza probabilistica' non può essere ancorata esclusivamente alla determinazione quantitativastatistica delle frequenze di classe di eventi (c.d. probabilità quantitativa), ma va verificata riconducendo il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma disponibili nel caso concreto (c.d. probabilità logica) (cfr. Sez. Unite, sentenza 11 gennaio 2008, n. 581)." (v. .Cass.25119/2017; Cass.27449/2016; Cass.753/2005).
Dando continuità a tale consolidato orientamento ancora da ultimo la S.C. è stata poi esplicita nell'affermare che " anche la predisposizione morbosa o il concorso dei fattori di diversa natura non esclude il nesso causale tra evento... e danno ..., in relazione al principio di equivalenza causale di cui all'articolo 41 del codice penale ..., con la conseguenza che un ruolo di concausa va attribuito anche ad una minima accelerazione di una pregressa malattia, salvo che questa sia sopravvenuta in modo del tutto indipendente dal fattore professionale concorrente (v. Cass. 6954/2020, in tema di infortuni sul lavoro e di malattie professionali).
In base a tali principi, senz'altro applicabili al caso in esame, v'è dunque da ritenere che anche ad ipotizzare (in astratto) che il vaccino abbia slatentizzato la patologia in questione, ciò non varrebbe ad inficiare la rilevanza causale attribuibile alla vaccinazione, essendo alla stessa riconoscibile, quanto meno, un ruolo concausale.
Nel caso di specie la CTU ha accertato la sussistenza del nesso causale - tra la vaccinazione somministrata alla minore e la patologia dalla medesima contratta - valorizzando, in particolare, il fatto che la letteratura scientifica ha riconosciuto la patologia da cui è affetta la minore quale evento avverso correlato alla somministrazione del vaccino MPR, che è soddisfatto il requisito cronologico poiché la prima manifestazione della malattia è comparsa a distanza di otto giorni dalla monosomministrazione del vaccino attenuato e che, sulla base della copiosa documentazione medica versata in atti e, in particolare, della scheda personale pediatrica, resta escluso che in tale arco di tempo sia occorso altro fattore eziologico (v. relazione peritale).
Tali elementi argomentativi sono pacifici (i primi due riconosciuti dallo stesso appellante e l'ultimo non specificatamente contestato) e, per altro verso, l'elaborato peritale risulta aver adeguatamente confrontato la c.d. legge scientifica o di copertura (sul piano della causalità generale) con le specifiche emergenze disponibili nel caso concreto, sicchè l'accertata sussistenza del nesso causale ben può dirsi rispondente ad un criterio di ragionevole probabilità scientifica.
Non v'è pertanto ragione per discostarsi da tale giudizio medico, in quanto congruamente e correttamente motivato in relazione ai principi che governano la materia.
Anche la doglianza circa la non riconducibilità della patologia in esame alla sesta categoria è priva di specifiche allegazioni e, pertanto, deve essere disattesa per le condivisibili considerazioni esposte nella relazione peritale, secondo le quali, i reiterati ricoveri ospedalieri e le numerose recidive della malattia in cui è incorsa la piccola (nel periodo aprile 2016/febbraio 2020) "testimoniano che la malattia ha un andamento ciclico, ovvero cronico, e che la bimba vive una vita con seri rischi di eventi emorragici, che non le consentono di svolgere appieno le attività tipiche di un bambino della sua età e che verosimilmente vi saranno ulteriori, futuri episodi di ricoveri in ambiente ospedaliero.
Questo, al di là delle manifestazioni sintomatologiche del momento e del fatto che in futuro le manifestazioni potrebbero ridursi, dà alla malattia di cui la piccola R. è affetta una caratteristica di permanenza.
Ai sensi della tabella del D.P.R. n. 834 del 1981 non esiste alcun riferimento specifico alla malattia in oggetto, ma stante il fatto che la malattia dà certamente delle limitazioni negli atti quotidiani della vita, come evitare traumi e limitare le occasioni in cui è possibile contrarre infezioni, concordo che si possa ascrivere alla VI categoria, tabella A del su menzionato D.P.R."
In definitiva l'appello è respinto.
Le spese del grado sono regolate dalla soccombenza, secondo la liquidazione fattane in dispositivo, tento conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta, con distrazione a favore del difensore.
P.Q.M.
Visto l'art. 437 c.p.c..
respinge l'appello,
condanna l'appellante a rimborsare agli appellati le spese del grado liquidate in Euro 3.777,00, oltre rimborso forfettario Iva e Cpa, con distrazione a favore del difensore.
Così deciso in Torino, il 21 settembre 2021.
Depositata in Cancelleria il 5 novembre 2021.