02/11/2021 free
Al personale docente universitario non si estende la deroga sulla quiescenza prevista per i dirigenti medici.
La normativa derogatoria (cfr. art. 12 della legge del 24 aprile 2020 n. 27) conferisce agli enti pubblici datori di lavoro la facoltà di trattenere in servizio solo i dirigenti medici e il restante personale del comparto di contrattazione collettiva della sanità (personale a regime contrattualizzato) e non già i docenti universitari medici (personale a regime pubblicistico), effettuando un discrimen in funzione delle esigenze qualificate in via normativa come meglio ritenute utili per fronteggiare “sul campo” lo stato di emergenza pandemico da Covid-19.
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Pubblicato il 14/09/2021
N. 01366/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00578/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 del codice del processo amministrativo;
sul ricorso numero di registro generale 578 del 2021, proposto da
...., rappresentata e difesa dall'avvocato Filippo Panizzolo, con domicilio digitale come da P.E.C. iscritta al registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE);
contro
Università degli studi di Bari “Aldo Moro”, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Simona Sardone e Monica Micaela Marangelli, con domicilio digitale come da P.E.C. iscritte al registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE);
per l'annullamento
a) della nota prot. n. 23737 III/15, del 7.04.2021, con la quale il Rettore dell’Università degli studi di Bari ha respinto l’istanza di permanenza in servizio, in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza, presentata dalla prof.ssa ..... in data 3.3.2021, e disposto di procedere al suo collocamento a riposo, per raggiunti limiti di età, a decorrere dall’1.10.2021;
b) nonché di tutti gli atti ad esso presupposti, connessi e consequenziali, ancorché non conosciuti, ivi compresi:
- la nota prot. n. 24350-VII/8 del 9.04.2021 con cui il Direttore generale dell’Università degli studi di Bari ha invitato la prof.ssa .... a presentare domanda di pensionamento;
- il decreto del Rettore dell’Università degli studi di Bari n. 1401 del 21.4.2021 con cui si è disposto il collocamento in quiescenza della ricorrente con decorrenza 1.10.2021;
- la nota del Direttore delle Risorse umane dell’Università degli studi di Bari prot. n. 29316-VII/2 del 3.5.2021 di comunicazione del decreto rettorale n. 1401/2021 (trasmessa a mezzo p.e.c. in data 17.5.2021).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli studi di Bari “Aldo Moro”;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 luglio 2021 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta;
L’udienza si tiene mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 25 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137 e dall’art. 4, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2020 n. 28, convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 2020 n. 70, mediante la piattaforma in uso presso la Giustizia amministrativa, di cui all’allegato 3 al decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 22 maggio 2020 n. 134;
Si dà atto a verbale della presenza dell’avv. Filippo Panizzolo e dell’avv. Simona Sardone, a seguito del deposito di note d'udienza;
Sussistendo i presupposti per l’applicazione dell’art. 60 del codice del processo amministrativo, ex art. 25, comma 2, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, omesso ogni avviso;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato il 29.5.2021 e depositato il 7.6.2021, la professoressa .... adiva il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, al fine di ottenere le pronunce meglio indicate in oggetto.
Esponeva in fatto di rivestire la qualifica di professore ordinario del settore scientifico-disciplinare MED/42, Igiene generale e applicata, svolgendo la sua attività in convenzione con l’Azienda ospedaliera - universitaria Policlinico di Bari, e ricoprendo, sin dalla data del I.8.2017, l’incarico di Responsabile del programma dipartimentale denominato “Malattie sessualmente trasmesse: valutazioni epidemiologiche e microbiologiche”.
Con istanza in data 3.3.2021 la prof.ssa De Vito chiedeva all’Università degli studi di Bari, ai sensi del decreto-legge n. 18/2020 (convertito in legge n. 270/2020), di permanere in servizio oltre il limite di età previsto per il collocamento a riposo, ai sensi della richiamata normativa emergenziale e in deroga ai limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza, dovendosi peraltro ritenere - in tesi dell’interessata - che la proroga potesse avere effetto sulla durata complessiva del rapporto di lavoro, con il conseguente prolungamento dello stesso, salvo ulteriori proroghe, di almeno un anno.
Detta istanza veniva esitata dall’Università resistente con l’impugnata nota rettorale prot. 23737 del 12.3.2021, con cui si comunicava alla docente il mancato accoglimento della richiesta di trattenimento in servizio, in quanto “formulata ai sensi della richiamata normativa emergenziale propria del Comparto Sanità ed in deroga ai limiti previsti invece dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza del personale docente universitario, e vieppiù di materie cliniche”.
Tanto l’Università concludeva altresì richiamando le specifiche disposizioni dettate in tema di rapporti fra il Servizio sanitario nazionale e l’Università, oltre che in materia di stato giuridico dei professori e ricercatori universitari (cfr. decreto legislativo n. 517/99, legge n. 230/2005, legge n. 240/2010).
In seguito, con decreto rettorale n. 1401 del 21.4.2021, comunicato alla ricorrente con nota prot. 29204 del 3.5.2021, l’Università disponeva, conseguentemente, il collocamento a riposo per raggiunti limiti di età dell’odierna ricorrente, a decorrere dal I.10.2021, avendo la stessa compiuto il settantesimo anno di età.
Avverso i suddetti provvedimenti insorgeva la prof.ssa De Vito, lamentando la mancata applicazione da parte dell’Amministrazione delle disposizioni dettate dall’art. 12, comma 1, del decreto legge 17.3.2020, n. 18 (convertito in legge 24.4.2020, n. 27), recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, altresì deducendo l’irrilevanza, ai fini della decisione del caso di specie, delle disposizioni di cui agli artt. 2 e 5 del decreto legislativo 21.11.1999, n. 517, avente ad oggetto la disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed Università, a norma dell’articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419, nonché delle norme speciali introdotte dalla legge n. 230/2005 e, in seguito, dalla legge n. 240/2010, volte a disciplinare lo stato giuridico dei professori e ricercatori universitari e, per quanto qui di interesse, l’istituto del collocamento in quiescenza del medesimo personale docente universitario, ivi compresi i professori di materie cliniche, quale l’odierna ricorrente.
In data 14.6.2021 si costituiva in giudizio l’Università degli studi di Bari, chiedendo la reiezione del gravame in quanto manifestamente infondato, non sussistendo i presupposti di legge per l’accoglimento della domanda così come introdotta.
All’udienza in camera di consiglio del 6.7.2021 il ricorso veniva definitivamente trattenuto in decisione ex art. 60 del codice del processo amministrativo, omesso ogni avviso.
Tutto ciò premesso, il ricorso è infondato nel merito.
La ricorrente ha impugnato i provvedimenti dell’Università degli studi di Bari concernenti il mancato accoglimento dell’istanza volta ad ottenere la posticipazione del proprio collocamento a riposo per raggiunti limiti di età, invocando l’applicazione dell’art. 12 della legge del 24 aprile 2020 n. 27 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18.
La succitata disposizione normativa ha previsto che le Aziende e gli Enti del Servizio sanitario nazionale, fino al perdurare dello stato di emergenza connesso alla pandemia da Covid-19, possono trattenere in servizio “i dirigenti medici e sanitari, nonché il personale del ruolo sanitario del comparto sanità e gli operatori socio-sanitari, anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza”.
Deve tuttavia osservarsi, in proposito, che la norma della quale l’interessata invoca l’applicazione riguarda in realtà una fattispecie di rapporto di servizio del tutto diversa da quella che direttamente la riguarda.
Come è noto, l’età di collocamento a riposo dei professori ordinari delle università è stabilita al termine dell’anno accademico del compimento del settantesimo anno d’età (cfr. art. 1, comma 17, della legge 4 novembre 2005 n. 230; art. 2, comma 434, legge 24 dicembre 2007 n. 244); essa è, pertanto, già di per sé superiore all’età di collocamento a riposo dei dirigenti medici ordinariamente fissato al compimento del sessantacinquesimo anno d’età (cfr. art. 15-nonies del 30 dicembre 1992 n. 502), salvo il graduale aumento del limite massimo dell’età di pensionamento stabilito in base al meccanismo statistico di adeguamento alla c.d. “speranza di vita” (cfr. decreto ministeriale 5 novembre 2019 per il biennio 2021-2022).
Tale differenza trova la sua ragion d’essere nello status di personale a regime pubblicistico non contrattualizzato tipico della docenza universitaria, a fronte del differente e opposto modello organizzativo (ossia quello c.d. privatistico del personale contrattualizzato) che si è scelto per la dirigenza medica ospedaliera.
Deve ritenersi, pertanto, che la previsione normativa emergenziale invocata dalla ricorrente abbia anzitutto natura derogatoria e quindi sia ex se da considerarsi di “stretta interpretazione” e senza possibilità di ricorso all’estensione analogica già rispetto alla fattispecie di suo diretto riferimento (ossia quella relativa al personale medico contrattualizzato).
Invero, la predetta normativa derogatoria (cfr. art. 12 della legge del 24 aprile 2020 n. 27), come anche evidenziato da parte resistente, conferisce agli enti pubblici datori di lavoro la facoltà di trattenere in servizio solo i dirigenti medici e il restante personale del comparto di contrattazione collettiva della sanità (personale a regime contrattualizzato) e non già i docenti universitari medici (personale a regime pubblicistico), effettuando un discrimen in funzione delle esigenze qualificate in via normativa come meglio ritenute utili per fronteggiare “sul campo” lo stato di emergenza pandemico da Covid-19.
Ne consegue, pertanto, che appartenendo l’interessata ad una categoria di pubblici dipendenti diversa da quella beneficiata dalla norma la cui applicazione viene invocata, in assenza di un’estensione espressa indicata nello stesso dato normativo e in conseguenza dell’inevitabile interpretazione restrittiva cui detta disciplina deve essere assoggettata (in quanto di per sé derogatoria di norma generale sullo status dei dipendenti pubblici del settore medico ospedaliero contrattualizzato), l’istanza della ... non può essere accolta per oggettiva carenza dei presupposti di legge.
Da ultimo, tenuto conto della minima attività processuale svolta e della peculiarità del caso di specie, possono ritenersi sussistenti i presupposti di legge per l’integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione II, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 6 luglio 2021 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppina Adamo, Presidente
Alfredo Giuseppe Allegretta, Primo Referendario, Estensore
Donatella Testini, Primo Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Alfredo Giuseppe Allegretta Giuseppina Adamo