16/01/2021 free
testamento biologico ed obbligo di accettazione da parte dell'Ufficiale dello stato civile.
l’Ufficiale dello Stato Civile che si rifiuti o omette un adempimento connesso all’applicazione delle regole dettate dalle disposizioni del d.P.R. n. 396/2000 in tema di testamento biologico, determina il ricorso innanzi al Tribunale competente al fine di sentirsi ordinare la ricezione dell’atto di disposizione anticipata di trattamento (DAT) per scrittura privata predisposta dal disponente e connesso obbligo di procedere all’annotazione nel Registro dei Testamenti Biologici istituito presso il Comune competente.
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Tribunale di Napoli, sez. XIII Civile, decreto 30 ottobre - 3 novembre 2020
omissis
Ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso del 21.9.2020, il ricorrente in epigrafe ha chiesto ordinarsi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli di ricevere l'atto di Disposizione Anticipata di Trattamento ( DAT) per scrittura privata, con susseguente annotazione nell'apposito Registro dei Testamenti Biologici istituito presso l'Amministrazione in parola con delibera del CC del 14.3.2013 .
Ha premesso di aver formulato la richiesta al Comune via PEC in data 10.8.2020, in esecuzione della procedura dettata dalla stessa Amministrazione, secondo la quale il cittadino deve richiedere un appuntamento per depositare l'atto contenente le DAT, redatte a norma dell'art. 4 L. 219/2017, entrata in vigore il 31.1.218.
Ha allegato di aver effettuato regolarmente la procedura indicata dal Comune e di non avere, tuttavia, ottenuto alcuna interlocuzione, nota, appuntamento o riscontro; decorsi oltre trenta giorni e preso atto del rifiuto ad adempiere dell'Ufficiale dello Stato Civile, ha formulato la richiesta oggetto del ricorso.
Con decreto depositato il 28.9.2020, il Collegio, per il tramite del giudice delegato, acquisite informazioni sull'effettiva esistenza del Registro de quo presso il Comune di Napoli e
sull'individuazione dell'Ufficio Comunale competente, ha fissato l'udienza camerale del 13.10.2020, cui ha preso parte il solo ricorrente, che si è riportato alla domanda.
Il PM ha fatto pervenire le proprie conclusioni di accoglimento, con comparsa del 27.10.2020.
Ad avviso del Collegio la domanda è meritevole di accoglimento.
Preliminarmente in rito, va condivisa l'impostazione data dalle parti, tendente ad inquadrare la tutela ottenibile dal ricorrente a fronte del silenzio dell'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli nell'alveo tracciato dall'art. 95 D.P.R. 396/2000 ( Nuovo Ordinamento dello Stato Civile) a mente del quale" " ................. chi .................... intende opporsi a un rifiuto dell'ufficiale dello stato civile di ricevere in tutto o in parte una dichiarazione o di eseguire una trascrizione, una annotazione o altro adempimento, deve proporre ricorso al tribunale nel cui circondario si trova l'ufficio dello stato civile presso il quale è registrato l'atto di cui si tratta o presso il quale si chiede che sia eseguito l'adempimento".
L'esame della normativa in parola induce ad evidenziare, in primis, che la disposizione non contiene ipotesi di rifiuto tassative e che la tutela si estende a tutte le fattispecie in cui l'Ufficiale dello Stato civile rifiuti o ometta un adempimento connesso all'applicazione delle regole dettate da disposizioni del D.P.R. 396/2000, ma anche dal codice civile, da leggi ordinarie e speciali, da normative comunitarie e da convenzioni internazionali.
Presupposto dell'azione è che l'attività richiesta dal cittadino non sia connotata da discrezionalità propria della P.A. e che il rifiuto ad adempiere incida nella sfera giuridica del destinatario; entrambi i requisiti sono, nel caso in esame, soddisfatti.
A norma del successivo art. 96 del D.P.R. 396/2000 " Il tribunale può, senza particolari formalità, assumere informazioni, acquisire documenti e disporre l'audizione dell'ufficiale dello stato civile". Trattasi di procedimento camerale, attratto alla disciplina rituale dettata dagli art. 737 e ss. cpc, che viene definito con decreto.
Il consolidato indirizzo della S.c. chiarisce che il procedimento camerale de quo ha natura "camerale unilaterale" ( nei termini Casso n. 5894/2018) nel quale l'Uff.St.Civ. non deve essere necessariamente sentito e, soprattutto, non acquista la qualità di parte; ne deriva che il Tribunale non procede al governo delle spese, non vertendosi in ipotesi di costituzione del contraddittorio processuale tra parti contrapposte.
Nel caso in esame, l'inadempimento dell'Uff.Stat.Civ. del Comune di Napoli si è consumato in materia di ricezione e raccolta delle DAT, ossia delle disposizioni anticipate di trattamento, di cui all'art. 41. 219/2017 . La norma prevede che "ogni persona maggiorenne, capace di intendere e di volere, in previsione di una eventuale futura incapacità di autodeterminarsi può, attraverso disposizioni anticipate di trattamento (DAT), esprimere le proprie convinzioni e preferenze in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto a scelte diagnostiche o terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari, comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali, e può procedere alla nomina di un fiduciario che ne faccia le veci e la rappresenti nella relazione con il medico e con le strutture sanitarie". Il comma 6 del predetto articolo dispone che "le DAT devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata Ovvero per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l'ufficio dello stato civile del Comune di residenza del disponente medesimo che provvede all'annotazione in apposito registro ove istituito oppure presso le strutture sanitarie, quando ricorrono i presupposti di cui al comma 7".
Il Comune di Napoli si è dotato di tale Registro, come è risultato dalle informazioni acquisite dal Collegio e come allegato dal ricorrente.
Secondo la disciplina in vigore, la Legge di bilancio del 2018 ai commi 418 e 419 dell'articolo 1 ha previsto e finanziato l'istituzione presso il Ministero della Salute di una Banca dati destinata alla registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) attraverso le quali ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, può esprimere le proprie volontà m materia di singoli trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari.
Ne deriva che le DAT raccolte in sede locale, nell'impianto normativo organico, dovrebbero andare ad alimentare la banca dati nazionale; il Decreto n. 168 del 10 dicembre 2019, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2020, disciplina le modalità di registrazione delle DA T nella Banca dati nazionale.
La banca dati DA T ha la funzione di:
- raccogliere copia delle disposizioni anticipate di trattamento
- garantirne il tempestivo aggiornamento in caso di rinnovo, modifica o revoca
- assicurare la piena accessibilità delle DAT sia da parte del medico che ha in cura il paziente, in situazioni di incapacità di autodeterminarsi, sia da parte del disponente che del fiduciario eventualmente da lui nominato.
La banca dati registra anche copia della nomina dell'eventuale fiduciario e dell'accettazione o della rinuncia di questi ovvero della successiva revoca da parte del disponente.
Alimentano la Banca dati nazionale:
- gli ufficiali di stato civile dei comuni di residenza dei disponenti, o loro delegati, e gli ufficiali di stato civile delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero
- i notai e i capi degli uffici consolari italiani all'estero, nell'esercizio delle funzioni
notatili
- i responsabili delle unità organizzative competenti nelle regioni che abbiano adottato modalità di gestione della cartella clinica o del fascicolo sanitario elettronico o altre modalità di gestione informatica dei dati degli iscritti al Servizio sanitario nazionale, e che abbiano, con proprio atto, regolamentato la raccolta di copia delle DAT.
Gli Uffici di stato civile dei Comuni e gli Uffici consolari italiani all'estero, sono tenuti a trasmettere le DAT raccolte alla Banca dati nazionale, compilando un modulo on-line contenente i dati di riferimento della DAT, i dati del disponente, dell'eventuale fiduciario e allegare copia della DAT, se il disponente ha fornito il consenso alla sua trasmissione.
Per quanto attiene alla raccolta delle DAT da parte dei Comuni, materia oggetto del presente ricorso, la circolare n. 1 dell'8.2.2018 del Ministero dell'Interno dispone che l'Ufficio di Stato Civile deve provvedere all'annotazione in un apposito registro; la legge, tuttavia, non istituisce obbligatoriamente un nuovo registro dello stato civile e, di conseguenza, l'Ufficio, la annoterà nell'apposito Registro DAT, se lo ha istituito, oppure, se non lo ha istituito, m un semplice registro cronologico.
Come anticipato, il Comune di Napoli ha istituito il Registro DAT con delibera del Consiglio Comunale del 14.3.2013, che ha disposto l'attivazione del servizio dall'1.1.2014; il servizio è stato attribuito allo Stato Civile, come previsto dalla legge, ed è gestito da un "Ufficio Registrazione Testamenti Biologici", allocato in Palazzo San Giacomo, casa comunale.
Dal sito del Comune di Napoli i cittadini interessati possono acquisire tutte le informazioni relative all'iter procedurale da seguire, qui di seguito riportate:
"l'Amministrazione Comunale ha istituito il "Registro dei Testamenti biologici" per la raccolta e conservazione comunale delle dichiarazioni anticipate di volontà in materia di trattamenti sanitari e nelle cure di fine vita dei Cittadini residenti nel Comune di Napoli, affidandone la gestione al Servizio Anagrafe Stato Civile Elettorale _ Ufficio Deleghe Sindacali per la celebrazione dei matrimoni e testamenti biologici (D.A.T.)
Modalità di deposito delle dichiarazioni
I cittadini maggiorenni residenti m Napoli potranno, previo appuntamento consegnare il proprio testamento biologico secondo le seguenti modalità:
- La persona interessata fissa l'appuntamento per la consegna del testamento biologico contattando telefonicamente il giorno prima, dal lunedì al giovedì dalle ore 13:00 alle ore 14:00, l'Ufficio Deleghe per la celebrazione dei matrimoni sito al IV Piano di Palazzo S. Giacomo - Piazza Municipio ai seguenti recapiti: (omissis...) oppure scrivendo a: (omissis...);
- All'appuntamento è necessario presentarsi accompagnati dalla persona indicata come fiduciario nel testamento biologico: dichiarante e fiduciario dovranno avere con sé il proprio documento di identità in originale, nonché il codice fiscale;
- La dichiarazione di testamento biologico va redatta in triplice copia, utilizzando il modello messo a disposizione (modulo testamento biologico), oppure un proprio modello personalizzato contenente tutti gli elementi essenziali previsti dal Comune di Napoli nella modulistica e deve essere debitamente compilata e sottoscritta sia dal dichiarante sia dal fiduciario scelti liberamente dal dichiarante;
- Una copia del testamento biologico, con una fotocopia della carta di identità del dichiarante e una fotocopia della carta di identità del fiduciario, va consegnata preferibilmente in "busta chiusa" all'ufficio Deleghe Sindacali per la celebrazione dei matrimoni, ubicato al IV piano di Palazzo S. Giacomo;
- Il dichiarante dovrà avere cura di trattenere una copia del testamento e di consegna re l'altra copia al fiduciario nominato, insieme alle ricevute dell'allegato A e dell'allegato B autenticate da questo Ufficio comunale;
- Dichiarante e fiduciario compileranno e firmeranno davanti all'impiegato comunale
le rispettive dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (Modulo A, Modulo B);
- La busta chiusa contenente il testamento biologico viene numerata e sigillata, riportando sulla stessa le generalità del dichiarante. Il numero annotato nel Registro dei Testamenti Biologici, viene inoltre riprodotto sulla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sottoscritta in duplice esemplare su ciascun modulo (per consentirne il rilascio in copia per ricevuta);
- La busta contenente il testamento biologico, unitamente alle dichiarazioni
sostitutive dell'atto notorio, viene ritirata e conservata nell'Ufficio;
- In qualsiasi momento il dichiarante potrà revocare il deposito del proprio testamento biologico. Potrà inoltre richiederne la sostituzione, ad esempio per indicare nuovo fiduciario: in questo caso dovrà ripetere tutto il procedimento sopra riportato, al pari di un nuovo testamento biologico; solo il dichiarante o il suo fiduciario possono richiedere la riconsegna di quanto depositato" (https:llwww.comune.napoli.itltestamentobiologico).
Nel caso che ci occupa, la richiesta dell' (omissis...) , di cui vi è prova negli atti, non avuto corso; l'Ufficio competente, notiziato della presente procedura, non ha ritenuto di interloquire in alcun modo con il Tribunale, né per iscritto né mediante comparizione del funzionario responsabile in camera di consiglio.
La domanda va accolta; nulla per le spese, per le motivazioni già illustrate. Sono dichiarate irripetibili eventuali spese anticipate dal ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, cosi provvede:
a) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli di ricevere l'atto di Disposizione Anticipata di Trattamento (DAT) per scrittura privata predisposta dal disponente (omissis...) e, per l'effetto, di procedere all'annotazione nel "Registro dei Testamenti Biologici" istituito presso il Comune di Napoli nonché a tutti gli adempimenti di legge;
b) dispone che copia delle DAT ( due pagine numerate 1 e 2) nonché copia del presente decreto siano trasmesse, a cura della cancelleria, al competente Ufficiale dello Stato Civile; c) si comunichi al ricorrente ed al PM .