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il titolo professionale abilitante di Medico Stomatologo – Odontoiatra, conseguito in Romania, presuppone l'espletamento di un periodo di tirocinio di adattamento o il superamento di una prova attitudinale.
Pubblicato il 07/08/2020
N. 09103/2020 REG.PROV.COLL.
N. 03445/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3445 del 2012, proposto da
....rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Andò, con domicilio eletto presso lo studio Claudia Della Torre in Roma, via Palermo, n. 43;
contro
Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto dirigenziale n. Dgprof/7/I.5.H.A.7.2/2006/5187 del Ministero della salute del 09/02/2012;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Salute;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 24 luglio 2020 la dott.ssa Claudia Lattanzi, tenutasi secondo le modalità di cui all’art.84 del D.L. n.18/2020, conv. in legge n. 24/2020;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente ha impugnato il decreto dirigenziale del Ministero della Salute, nella parte in cui il titolo professionale abilitante di Medico Stomatologo – Odontoiatra, conseguito dal Dr..... nel 2004 presso l’Università di Oradea (Romania), veniva riconosciuto in Italia subordinatamente all’espletamento di un periodo di tirocinio di adattamento della durata di 18 mesi o, in alternativa, al superamento di una prova attitudinale.
Il ricorrente ha dedotto i seguenti motivi: 1. Violazione e falsa applicazione del Trattato dell'Unione Europea. Violazione e falsa applicazione della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo così come modificata dalla Direttiva 2006/10010E del Consiglio Europeo. Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 206 del 9 novembre 2007 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE. 2. Eccesso di potere per sviamento. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti e travisamento dei fatti. Violazione dei principi di libera concorrenza nei servizi. Violazione del principio di proporzionalità. Ingiustizia manifesta.
Sostiene il ricorrente: che è essere iscritto all'albo dei medici odontoiatri di Bihor (Romania) a far tempo dal 2006; che il titolo avrebbe dovuto trovare in Italia riconoscimento automatico rientrando tra le professioni settoriali i cui requisiti minimi di formazione sono stati armonizzati a livello comunitario; che, anche a voler ritenere che il riconoscimento del titolo avrebbe dovuto soggiacere al regime generale del riconoscimento, non sussistendo alcuna differenza sostanziale tra le materie di formazione, le .strutture e la durata della formazione, il riconoscimento non poteva in alcun modo essere condizionato all'applicazione di misure compensative (prova attitudinale o tirocinio d'adattamento).
All’udienza del 24 luglio, tenutasi secondo le modalità di cui all’art.84 del D.L. n.18/2020, conv. in legge n. 24/2020, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è infondato.
La Direttiva 2005/36/CE, le cui disposizioni sono state recepite nel d.lgs. 206/2007, stabilisce all’art.21 (art.31 del citato d.lgs.) un regime di riconoscimento automatico ai fini dello svolgimento dell’attività di dentista a determinati titoli di studio rilasciati dai paesi comunitari; per quanto concerne la Romania è pacifico che tale titolo di studio, non posseduto dal ricorrente è quello di “diploma de licentia de medic dentista”.
L’art. 23 della menzionata Direttiva prevede, poi, una seconda ipotesi di riconoscimento automatico di titoli di formazione di base di dentista che pur non rientrando nelle condizioni delineate dall’art.21 presentano determinate caratteristiche e soddisfano determinati presupposti in forza dei quali è applicabile l'automatismo di riconoscimento.
Da ultimo la suddetta Direttiva prevede, all’art. 37, ai fini dell'esercizio della professione di dentista, un regime speciale di riconoscimento dei titoli accademici di formazione di base di medico rilasciati da alcuni paesi comunitari; la menzionata norma stabilisce infatti che “1. Ogni Stato membro riconosce, ai fini dell'esercizio dell'attività professionale di dentista con i titoli di cui all'allegato V, punto 5.3.2, i titoli di formazione in medicina rilasciati in Italia, Spagna, Austria, Repubblica Ceca e Slovacchia e Romania a chi ha iniziato la formazione in medicina entro la data di riferimento di cui al suddetto allegato per lo Stato membro interessato (per la Romania la data è quella del 1° ottobre 2003), accompagnati da un attestato rilasciato dalle autorità competenti di tale Stato membro.
L'attestato deve certificare il rispetto delle due condizioni che seguono: a) tali persone hanno esercitato effettivamente, lecitamente e a titolo principale nel suddetto Stato membro l'attività di cui all'articolo 36, per almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque precedenti il rilascio dell'attestato; b) tali persone sono autorizzate a esercitare la suddetta attività alle stesse condizioni dei titolari del titolo di formazione indicato per questo Stato nell'allegato V, punto 5.3.2.”.
La suddetta disciplina è quella applicabile al ricorrente, atteso che il titolo accademico del ricorrente, denominato “doctor medie - profilul medicina – specializarea stomatologie”, è un titolo di formazione di base in medicina (laurea in medicina e chirurgia).
Posto ciò, risulta corretto l’operato dell’Amministrazione che ha ritenuto di non poter applicare il regime del riconoscimento automatico.
Infatti, il ricorrente – proprio in quanto non in possesso del “diploma de licentia de medic dentista” ma del titolo accademico di formazione di base di medico – potrebbe usufruire del riconoscimento automatico del disposto dell’art. 37 citato, ma nel caso in esame questo non si può applicare in quanto manca il richiesto attestato rilasciato dalle autorità competenti dello Stato membro.
Inoltre, come rilevato dall’Amministrazione, i “corsi di alta formazione professionale” e il certificato di iscrizione all’Ordine in Romania richiamati dal ricorrente non possono essere considerati equipollenti all’attestato ex art. 37.
Pertanto, risulta corretto l’operato dell’Amministrazione che ha escluso l’applicabilità del sistema dell’automatismo del riconoscimento, ritenendo invece applicabile il disposto dell’art. 14 della direttiva e quindi l’applicazione di misure compensative.
In conclusione, il ricorso deve essere respinto con compensazione delle spese stante la novità della questione avuto riguardo al momento della proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Stralcio), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 luglio 2020 con l'intervento dei magistrati:
Riccardo Savoia, Presidente
Giuseppe Sapone, Consigliere
Claudia Lattanzi, Consigliere, Estensore