27/10/2020 free
Il danno patrimoniale quale danno alla vita professionale va sempre provato
Nulla è dovuto con riferimento agli ulteriori profili di danno patrimoniale, relativamente al danno alla vita professionale; va osservato che per costante giurisprudenza incombe sul danneggiato l'onere di provare sia la sussistenza di un pregiudizio alla capacità di svolgimento dell'attività lavorativa specifica, sia – e soprattutto – che questa ha a sua volta determinato una diminuzione della capacità di guadagno e del reddito effettivamente percepito; solo quest'ultima è infatti risarcibile sotto il profilo del lucro cessante, e non anche la sua causa, ovvero la riduzione della capacità di lavoro specifico.
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Tribunale Imperia, 14/10/2020, n.529
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI IMPERIA
Il Tribunale di Imperia, in persona della dott.ssa Paola Cappello ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al nr. 2693/2015 tra le parti: BA FE elettivamente domiciliato in Imperia (IM) Piazza Bianchi n. 5, presso lo studio e la persona dell'Avv. Marcello Ferrari che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'Avv. Michele Ferrari, giusta delega in atti;
PARTE ATTRICE
CONTRO
GENERALI ASSICUTAZIONI s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., designata dal Fondo Garanzia Vittime della Strada, elettivamente domiciliata in Ventimiglia Via Della Stazione n. 2 C, presso lo studio e la persona dell'Avv. Luigi Palumbo che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI delle PARTI:
Parte attrice: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, previa ogni più opportuna declaratoria e previa l'ammissione degli incombenti istruttori dedotti e non ammessi, - accertare e dichiarare che il sinistro di cui in premesse si è verificato per fatto e colpa esclusivi di soggetto non identificato e che dunque opera la copertura del FGVS e, per conto di esso, dell'impresa designata oggi convenuta;
- dichiarare tenuta e condannare la società convenuta, in persona del legale rappresentante, al risarcimento di ogni danno, nessuno escluso, patito e patiendo da parte attrice in conseguenza del sinistro per cui è causa, tra cui il danno non patrimoniale (biologico, morale, ecc) e patrimoniale da perdita e/o diminuzione della capacità di svolgere l'attività lavorativa ed in favore della stessa, danni che si quantificano nella misura di Euro 52.000,00 o di quella diversa somma maggiore o minore che la S.V. Ill.ma riterrà di giustizia e di equità; il tutto oltre a indennità da svalutazione monetaria dalla data del sinistro alla liquidazione effettiva ed oltre interessi sul capitale via via rivalutato annualmente dal dì del sinistro sino al saldo effettivo. Vinte le spese e gli onorari di causa, spese generali, IVA e CPA incluse ed incluse le spese di CTU e CTP”. Parte convenuta: “Piaccia al Tribunale Ill.mo di Imperia, contrariis reiectis, in via preliminare dichiarare la carenza di legittimazione passiva della convenuta Generali Italia Ass.ni, quale Impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in quanto la domanda è carente dei presupposti previsti all'art. 283 del D.LVO 209/05; in via principale respingere la domanda dell'attore Ba Fe in quanto infondata in fatto ed in diritto; in via subordinata, ai sensi dell' art. 2056 del Codice Civile liquidare il danno nei limiti del provato, riducendolo in proporzione alla misura della colpa del danneggiato nella causazione dell'evento, e deducendo dal danno materiale, in caso di danno grave alla persona, la franchigia di €. 500,00 prevista dal comma 2 dell'art. 283 del D. Lvo 205/2009; vinte le spese di causa”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, Fe Ba ha convenuto in giudizio la Generali Italia Ass.ni in qualità di Impresa designata dal Fondo Vittime della Strada, per sentirla condannare al risarcimento del danno subito a seguito di un sinistro. Segnatamente, l'attore ha dedotto: - che, in data 31.7.2013, verso le ore 12,00, mentre transitava con la propria bicicletta in Diano Marina, all'inizio del Capo Berta, con direzione levante – ponente, nel segnalare col braccio l'intenzione di svoltare a sinistra, per proseguire la marcia sulla locale Via Sant'Elmo, è stato urtato da uno scooter con targa non identificata e soggetto sconosciuto; - che, dopo l'impatto, il conducente dello scooter si è dato alla fuga; - che sul posto sono intervenuti il Comando di Polizia Municipale di Diano Marina e l'autoambulanza del Pronto Soccorso; - che, trasportato presso l'Ospedale di Imperia, gli è stata segnalata la frattura dell'acetabolo e dell'ala iliaca del bacino; - che ha, poi, presentato denuncia - querela contro ignoti presso la Procura della Repubblica di Imperia, procedimento per cui è stata chiesta e disposta l'archiviazione; - che, in data 2.8.2013, la figlia dell'esponente ha curato l'inserzione su un giornale on line locale (Punto Imperia) e su Facebook dell'annuncio del sinistro con contestuale ricerca di eventuali testimoni del fatto; - che a seguito dell'inserzione, Ro Co ha reso dichiarazione giurata presso il Comando di Polizia Municipale di Diano Marina affermando di aver assistito al sinistro e di aver visto lo scooter urtare il conducente della bicicletta; - che, in data 27.8.2013, il Ba ha trasmesso la richiesta di risarcimento alla CONSAP la quale ha delegato l'odierna convenuta alla gestione del sinistro, trattativa che non ha condotto ad alcun esito; Ha concluso chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito del sinistro. Si è costituita la convenuta la quale ha dedotto la carenza di legittimazione passiva del Fondo Vittime della Strada, in mancanza di prove dello svolgimento di ogni possibile attività di ricerca e, nel merito, la mancata prova del fatto, stante l'inattendibilità della testimonianza del Co intervenuta dopo alcuni giorni dall'evento, l'imprudenza del danneggiato contestando, infine, il quantum debeatur. Ha concluso chiedendo il rigetto della domanda ed in subordine l'accertamento del concorso di colpa del danneggiato. La causa è stata istruita in via orale e documentale e, a seguito della precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
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Diritto
La domanda è fondata e deve essere accolta. Il danneggiato che promuova richiesta di risarcimento nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della strada, sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato (art. 19, primo comma lett. A, legge 24 dicembre 1969 n. 990), ha l'onere di provare sia che il sinistro si è verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo o natante, sia che questo è rimasto sconosciuto. In proposito, è noto che la giurisprudenza richiede al danneggiato quanto meno la prova che le indagini compiute dall'autorità giudiziaria abbiano avuto esito negativo (cfr. Cass. 15367/2011). Le risultanze processuali consentono di ritenere provato l'esito negativo delle ricerche del responsabile, iniziate con l'intervento del Comando di Polizia Municipale di Diano Marina che nell'immediatezza del fatto ha tentato di reperire testimoni oculari nelle vicinanze e presso gli alberghi presenti nella zona, proseguite dalla Procura della Repubblica di Imperia e concluse con la richiesta di archiviazione del procedimento a carico di ignoti. (cfr. doc. n. 11, parte attrice). Il Ba ha dimostrato, poi, di essersi ulteriormente attivato al fine di reperire il conducente dello scooter e la targa del mezzo a mezzo due giorni dopo il sinistro, pubblicando un'inserzione su quotidiani locali e su facebook, contentente l'invito rivolto ad eventuali testimoni di fornire le informazioni in loro possesso(cfr. doc. n. 23 parte attrice), invito cui ha aderito Ro Co il quale ha confermato la dinamica del sinistro allegata in citazione e il fatto che l'immediato allontanamento dello scooter ha reso impossibile qualsiasi individuazione della targa del mezzo. Per quanto riguarda la prova del fatto storico, questa è stata compiutamente raggiunta dalle risultanze della relazione di servizio del Comando di Polizia Municipale di Diano Marina intervenuta sul posto, poi confermata dalle dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti dal Co e dall'istruttoria processuale. In proposito, è sufficiente riportare le prime dichiarazioni rese dal Ba nell'immediatezza del fatto che coincidono integralmente con quanto allegato in sede di atto di citazione: nel percorrere la Via Aurelia con direzione Levante – Ponente, nell'effettuazione della manovra di svolta a sinistra è stato urtato al braccio sinistro – esteso per indicare l'intenzione di immettersi in Via S. Elmo – da un motociclista in transito non meglio identificato (Cfr. doc. 2C parte attrice). Questa dinamica non pare in contrasto con gli accertamenti svolti dai Militi i quali hanno verificato l'assenza di tracce di frenata sul manto stradale e graffi sulla leva del freno sinistro del velocipede. Ulteriori conferme giungono dalle dichiarazioni rese dal teste reperito mediante l'inserzione sui quotidiani locali che - in sede di rilascio di dichiarazioni spontanee al Comando di Polizia di Diano Marina e in sede di istruttoria processuale - ha dichiarato che: “La posizione della bicicletta, direzione verso Imperia era spostata sulla sinistra, il ciclista aveva allargato il braccio sinistro per segnalare la svolta a sinistra e, nel frattempo, sopraggiungeva lo scooter a velocità sostenuta che urtava la bici ed anche il braccio del ciclista, facendolo cadere, il ciclista aveva allargato il braccio qualche secondo prima dell'arrivo dello scooter” (Cfr. teste Co Ro, udienza del 6.2.2019). La coerenza degli elementi emersi in sede di istruttoria - che si confermano reciprocamente -consente di ritenere provata la responsabilità del conducente ignoto che, urtando il braccio dell'attore, ne ha cagionato la caduta. Non sussistono elementi per ritenere sussistente un eventuale concorso di colpa del Ba, non essendo l'attore stato sanzionato dai Militi intervenuti e non essendo emersi profili di imprudenza o negligenza nella sua condotta di guida, in sede di istruttoria processuale. Raggiunta la prova del fatto, delle ricerche effettuate per l'individuazione del conducente dello scooter, dell'esclusiva colpa di quest'ultimo nella determinazione del sinistro oggetto di causa, la domanda nei confronti del Fondo Vittime della Strada e, per esso, della compagnia designata per il risarcimento del danno, deve essere accolta. Con riferimento alla quantificazione del danno, l'attore ha chiesto il risarcimento del danno non patrimoniale, con una personalizzazione pari ad un terzo, in ragione della particolare “traumaticità dell'evento”. Trattasi di fatto che viola il diritto costituzionale alla salute ed ai fini risarcitori comporta il ristoro del danno non patrimoniale unitariamente considerato, nei termini di cui infra, secondo la lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. datane dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (v. cass. n. 17144/06, n. 14302/06, 20323/05 e da SS.UU. n. 26972/2008, 26973/08, 26974/08 e 26975/08, sostanzialmente confermata da cass. civ. sez.III 12.2.13 n.3290, cass.civ.sez.VI 14.5.13 n.11514, cass. civ. sez.III 3.10.13 n.22604). Per ciò che attiene al criterio di liquidazione della componente fondamentale di tale danno non patrimoniale, vale a dire del danno biologico, occorre riferirsi al “punto tabellare” perfezionato dal tribunale di Milano. Venendo alla parte propriamente liquidatoria e quindi al quantum dei danni richiesti, dalla documentazione medica in atti e dalla disposta C.T.U. (cfr. rel. ctu. Pu) è risultato che l'attore a seguito del sinistro ha riportato: “frattura ala iliaca sin e frattura acetabolo sin”, derivandone un periodo di ITT di 40 giorni, seguito da un periodo di ITP al 75% di giorni 40 ed un altro periodo di ITP al 50% di giorni 50, ITP al 25% di giorni 30 e postumi che il c.t.u. ha valutato nella misura del 12% della totale. La misura, pertanto, del risarcimento che spetterebbe per il danno non patrimoniale subìto, determinato sempre e comunque anche in via equitativa ex art. 2056 c.c. - nelle sue componenti di pregiudizio che appare opportuno tenere distinte con valenza meramente descrittiva (v. Cass. SS.UU del 2008 e del 2013), al fine di giustificare dal punto di vista motivazionale e rendere così controllabile il quantum riconosciuto - si determina sulla base del calcolo che segue, facendo riferimento – trattandosi di lesione con i.p. superiore al 9% e pur sempre di liquidazione in via equitativa – alle tabelle del tribunale di Milano (cass. civ. sez. III n. 12408/11), aggiornate in relazione all'invalidità permanente ed alle indicazioni sempre nella medesima tabella per ogni giorno di invalidità temporanea totale/assoluta. Passando al conteggio vero e proprio, sono dovuti i seguenti importi:
Tribunale di Milano 2018
Età del danneggiato alla data del sinistro 66 anni
Percentuale di invalidità permanente 12%
Punto base danno non patrimoniale € 3.097,90
Giorni di invalidità temporanea totale 40
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 40
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 50
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 30
Punto base I.T.T. € 98,00
Danno risarcibile € 25.093,00
Invalidità temporanea totale € 3.920,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 2.940,00
Invalidità temporanea parziale al 50% € 2.450,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 735,00
Totale danno biologico temporaneo € 10.045,00
TOTALE COMPLESSIVO: € 35.138,00
Pertanto, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale che così come sopra determinato e comunque equitativamente liquidato, spetterebbe la complessiva somma di euro 35.138,00, importo attualizzato alla data del sinistro.
Riguardo alle voci riconosciute per il cd. danno biologico è da precisare, alla luce delle note pronunce delle Sezioni Unite della Cassazione nn. 26972, 26973, 26974 e 26975/08 citate (confermate in quelle richiamate del 2013) delle quali si condivide l'assunto di fondo circa l'unitarietà della figura del danno non patrimoniale con la conseguente eliminazione di sottocategorie autonome quale il c.d. danno esistenziale, da vita di relazione ecc. (riconosciute da questo tribunale dopo le note sentenze della Cassazione del 2003), che i profili di pregiudizio indicati (danno biologico, personalizzazione ed I.T.P.) continuano a riguardare il c.d. danno biologico in senso “statico e dinamico medio”, quale danno fisiologico eguale per ogni vittima ricavato dalle tabelle aggiornate con la rivalutazione ISTAT dal tribunale di Milano. Va, tuttavia, precisato che le somme liquidate in questa sede individuano – quanto al danno biologico - il maggior valore del punto base recato dalle nuove tabelle del tribunale di Milano, aggiornate in riferimento alle variazioni del costo della vita accertate dall'ISTAT e ritenute espressive della globalità del danno non patrimoniale, come di recente statuito dalla Corte Suprema (cfr. Cass. N. 12408/011; Cass. N. 14402/011; N. 18641/011), che ha ritenuto l'applicabilità delle stesse da parte dei giudici di merito su tutto il territorio nazionale. Infatti, per l'invalidità permanente è stato previsto un importo unitario che dà ristoro alle conseguenze della lesione biologica tout-court in termini “medi” e cioè corrispondenti al caso di incidenza della lesione in termini uguali per ogni vittima.
L'altra voce del prospetto per l'invalidità temporanea si riferisce sempre al danno non patrimoniale biologico temporaneo in senso statico e dinamico comprendendo, altresì, anche il danno morale come tradizionalmente inteso quale sofferenza transitoria che, in assenza di ulteriori allegazioni e prove, spetta nella misura indicata in tabella per ogni giorno di invalidità temporanea assoluta, presumendosi, in base ad una evidente massima d'esperienza, che la vittima di un illecito o della lesione del diritto alla salute patisca sempre, quanto meno, una sofferenza dell'animo di durata pari a quella dell'invalidità temporanea in ragione delle sofferenze, dell'ansia sulla guarigione e sugli esiti, liquidabile in forma maggiorata, quando risulta aggravata dall'avere comportato un lungo periodo di ricovero ed un intervento chirurgico, tali ipotesi non può ritenersi sussistente nel caso in esame. Non è poi riconoscibile il danno a titolo di “aumento personalizzato” previsto in tabella (III^ colonna), in relazione agli aspetti dinamico relazionali pregnanti della compromissione della salute della vittima, per assenza di allegazione specifica e di prova al riguardo.
La nuova voce danno biologico “personalizzato” fa riferimento infatti agli aspetti dinamico relazionali specifici ed ulteriori conseguenti alla compromissione della salute della singola vittima, e dunque variabili concretamente da caso a caso (e richiedenti apposite allegazioni e prove), quale insieme di conseguenze negative ulteriori prodotte dalla lesione su aspetti pregnanti e significativi della vita quotidiana e sulle varie attività a-reddituali del soggetto, calcolato in termini percentuali rispetto alla somma riconosciuta come IP secondo le indicazioni fornite dagli artt. 138 e 139 codice delle assicurazioni del 2005 di cui le pronunce della Cassazione a sezioni unite hanno evidenziato la portata generale.
Nel caso di specie tale pregiudizio non è liquidabile anche considerato che secondo la definizione data dagli artt. 138 e 139 cda, è ricompresa sempre e comunque l'incidenza negativa media/standard della lesione psico-fisica sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita della parte lesa che pertanto può ritenersi in parte già liquidata come da prospetto che precede, quale lesione media-standard dell'incidenza della lesione fisica sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali. La genericità delle prospettazioni attoree sulla lesione di altri diritti di protezione costituzionale di per sé sola non consente una ulteriore liquidazione autonoma, non essendo state dimostrate (né prospettate) in giudizio particolari circostanze contingenti e pregnanti dell'attore tali da rendere inadeguato il ristoro del danno alla lesione del diritto alla salute comprensivo della sua incidenza sulla vita di relazione, sociale e familiare. Invero, la liquidazione ulteriore ed in via autonoma pretesa dall'attore comporterebbe una non consentita duplicazione dei risarcimenti effettivamente spettanti. Nulla è infine dovuto con riferimento agli ulteriori profili di danno patrimoniale, relativamente al danno alla vita professionale, va osservato che per costante giurisprudenza incombe sul danneggiato l'onere di provare sia la sussistenza di un pregiudizio alla capacità di svolgimento dell'attività lavorativa specifica, sia – e soprattutto – che questa ha a sua volta determinato una diminuzione della capacità di guadagno e del reddito effettivamente percepito; solo quest'ultima è infatti risarcibile sotto il profilo del lucro cessante, e non anche la sua causa, ovvero la riduzione della capacità di lavoro specifico.
Nel caso di specie, invero, il Ba non ha fornito tale prova, non risultando in atti se i postumi permanenti abbiano effettivamente ed in concreto cagionato (ed eventualmente, in quale misura) una contrazione della capacità di produrre reddito. Coerentemente, in sede di CTU non è stato evidenziato alcun pregiudizio subito dall'attore con riferimento a tale aspetto. La domanda proposta sul punto non può quindi essere accolta. Spettano, invece, gli interessi compensativi, per il calcolo dei quali occorre applicare il criterio messo a punto nella nota sentenza della Corte di Cassazione a Sezione Unite 17.2.1995 n. 1712, secondo il quale gli interessi sui debiti di valore vanno calcolati sulla somma corrispondente al valore della somma al momento dell'illecito, via, via rivalutata anno per anno sulla base dei noti indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. In applicazione di tale criterio, al fine del calcolo degli interessi, la somma capitale come sopra determinata - previa devalutazione dalla data di pubblicazione della sentenza alla data dell'illecito - va quindi progressivamente rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat dalla data del sinistro all'odierna decisione e sulla stessa, devono, via, via calcolarsi gli interessi al tasso legale. Su tutte le voci di danno, spettano infine all'attore gli ulteriori interessi legali (di natura corrispettiva) sulla somma complessiva (capitale+riv.istat+int.compensativi) dalla data della presente sentenza fino al pagamento. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo (con riferimento allo scaglione compreso tra Euro 26.000,00 ed Euro 52.000,00, nei medi tariffari).
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando:
- dichiara tenuta e, per l'effetto, condanna la GENERALI ITALIA SPA quale impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in persona del legale rappresentante pro-tempore, a corrispondere alla parte attrice la somma pari ad Euro 35.138,00 oltre agli interessi compensativi al tasso di legge quantificati sul capitale previamente devalutato e rivalutato di anno in anno secondo gli indici Istat, oltre infine agli interessi corrispettivi al tasso di legge quantificati sulla somma finale (capitale + rivalutazione + interessi compensativi) dalla sentenza fino al saldo;
- condanna la GENERALI ITALIA SPA quale impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in persona del legale rappresentante pro-tempore a rifondere le spese del giudizio nei confronti della parte attrice che si liquidano in Euro 7.254,00, per compensi Euro 545,00 per esborsi, oltre IVA, CPA ed accessori di legge;
Così deciso in Imperia,
14.10.2020
IL GIUDICE Paola Cappello