02/09/2020 free
La impossibilità del diritto al trasferimento ex art. 3 comma 3 L. n. 104 del 1992 va provata rigorosamente dalla Azienda
L'impossibilità è un quid pluris rispetto all'antieconomicità - la norma dice "ove possibile" non "ove conveniente" - ed implica che quest'ultima si risolva in un grave danno o pregiudizio alla funzionalità dell'ente o dell'impresa sicchè non è sufficiente allegare che la sede di attuale assegnazione sia carente di organico e in quella richiesta, invece, l'organico sia eccedentario, ma occorre allegare e provare che senza la prestazione lavorativa dell'avente diritto al trasferimento la sede di attuale assegnazione più non potrebbe operare o sarebbe gravemente pregiudicata nella sua ordinaria operatività e/o che nella sede o nelle sedi richieste dal lavoratore la sua prestazione sarebbe inutilizzabile perché totalmente o grandemente superflua.
(dott.jacopo grassini - www.dirittosanitario.net)
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Tribunale Piacenza Sez. lavoro, Sent., 20-08-2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PIACENZA
lavoro e previdenza
Il Tribunale, nella persona del giudice Filippo Ricci, in esito a trattazione scritta in luogo dell'udienza fissata il 5.5.2020, ha pronunciato ex art. art. 83, comma 7, lett. h) D.L. n. 18 del 2020 (conv. nella L. n. 27 del 2020) e 430 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 801/2018 promossa da:
T.D. nato a P. il (...), c.f. (...), residente a M. (A.) ed elettivamente domiciliato in Piacenza via San Giuliano 19 presso l'avv. Giuliano Previdi, c.f. (...), che lo rappresenta e difende
RICORRENTE
contro
P.I. s.p.a., in persona del l.r.p.t., c.f. (...), corrente in R. ed elettivamente domiciliata presso la filiale di Piacenza via Sant'Antonino 40, rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Imbastari, c.f. (...)
CONVENUTA
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Il ricorrente, portalettere alle dipendenze della convenuta, insta per la declaratoria del suo diritto a sede di servizio in ambito del Comune (Montoro) di residenza del padre, T.M., cl. 1944, da febbraio 2018 portatore di handicap in situazione di gravità ex art. 3 comma 3 L. n. 104 del 1992 come certificato da Commissione Medica di Avellino.
Lamenta rifiuto della datrice di lavoro alla sede richiesta ex art. 33, comma 5, L. n. 104 del 1992 cit. e chiede, sostanzialmente, confermarsi il provvedimento anticipatorio già ottenuto, manente iudicio, con ordinanza cautelare ex art. 700 c.p.c. emessa il 7.2.2019.
La domanda è fondata.
Il ricorrente documenta - anche con le allegazioni di controparte - tutti i presupposti fondanti il preteso diritto, ivi compresa la convivenza (stessa residenza anagrafica) con la persona assistita, la fruizione dei permessi ex art. 33 cit, comma 3, che la persona assistita non è ricoverata ecc..
D'altronde, che il diritto sussista è circostanza incontestata e pacifica inter partes.
Le ragioni ostative addotte da P.I., invero, afferiscono al fatto, da un lato, che tale diritto sia previsto dalla legge "condizionatamente" ("ove possibile") e che le P., interessate da un complesso iter di riallocazione territoriale delle risorse umane, allo stato non hanno posti disponibili nella provincia di Avellino, ove il personale con mansioni di porta lettere è eccedentario ed abbiano, invece, necessità di fruire della prestazione lavorativa del ricorrente presso gli uffici postali della provincia di Piacenza, ove il cennato personale è deficitario.
Come non ha mancato di rilevare il collegio del Tribunale investito del reclamo avverso l'ordinanza cautelare - che ha confermato - già a livello assertivo non risulta l'"impossibilità" di adibire il ricorrente a ufficio postale della provincia di Avellino.
L'impossibilità è un quid pluris rispetto all'antieconomicità - la norma dice "ove possibile" non "ove conveniente" - ed implica che quest'ultima si risolva in un grave danno o pregiudizio alla funzionalità dell'ente o dell'impresa sicchè non è sufficiente allegare che la sede di attuale assegnazione sia carente di organico e in quella richiesta, invece, l'organico sia eccedentario, ma occorre allegare e provare che senza la prestazione lavorativa dell'avente diritto al trasferimento la sede di attuale assegnazione più non potrebbe operare o sarebbe gravemente pregiudicata nella sua ordinaria operatività e/o che nella sede o nelle sedi richieste dal lavoratore la sua prestazione sarebbe inutilizzabile perché totalmente o grandemente supeflua.
Pertanto, il ricorso è accolto come da dispositivo. Nulla deve essere ordinato a P.I. s.p.a., che in esecuzione dell'ordinanza cautelare ha già trasferito il ricorrente.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate comprendendovi anche quelle sostenute nella fase cautelare.
P.Q.M.
il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, accerta e dichiara che T.D., per il titolo in motivazione, ha diritto ad essere assegnato in servizio presso una sede di P.I. s.p.a. posta nel Comune di Montoro ovvero ad altra limitrofa della provincia di Avellino;
dichiara tenuta e condanna P.I. s.p.a. a rifondere le spese di giudizio di T.D. che, comprese quelle della fase cautelare, liquida in complessivi Euro 6.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Piacenza, il 20 agosto 2020.
Depositata in Cancelleria il 20 agosto 2020.