15/04/2020 free
COVID-19 Le esigenze di cura della madre giustificano la sospensione del verbale dei carabinieri
Considerato che l'ordinanza n. 15 del 13.03.2020 consente "esclusivamente spostamenti temporanei ed individuali, motivati ... da situazioni di necessità .... correlate ad esigenze primarie delle persone";
Considerato che la documentazione medica prodotta, di data anteriore all'accertamento dal quale è scaturita la contestata misura, certifica l'esistenza di esigenze di assistenza implicanti la presenza del ricorrente unico, allo stato sì come autodichiarato, in grado di sovvenire l'anziana madre per necessità proprie ed anche in funzione preventiva rispetto a possibili, pericolose evenienze;
Considerato che l'estrema gravità e d'urgenza vada apprezzata anche nella adeguata considerazione del fine giustificante le misure adottate con l'ordinanza n. 15/2020 e relativi chiarimenti; - che, pertanto la tutela cautelare possa esser modulata con soluzione, nel caso, in grado di contemperare l'esigenza primaria esposta dal ricorrente con detto fine;
l'istanza di misure cautelari monocratiche, può esser accolta solo nei limiti della possibilità per il ricorrente di recarsi e permanere, per tutto il periodo indicato nell'impugnato verbale, presso l'abitazione della madre , il tutto anche nel rispetto di ogni altra misura, condizione e precauzione posta.
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T.A.R. Campania Napoli Sez. V, Decr., (ud. 21-03-2020) 21-03-2020, n. 436
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1068 del 2020, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Oreste Agosto, Stefania Forlani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Campania, Legione Carabinieri Campania, Presidenza del Consiglio dei Ministri non costituiti in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,
Ordinanza Presidente regione Campania n. 15 del 13.3.2020 e verbale Legione Carabinieri Campania;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 84 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020;
Visto il D.P. n. 12 del 2020/Sede Prot. n. (...)/S.G. adottato il 18.03.2020 dal Presidente del T.a.r. Campania - Napoli;
Visto il precedente decreto -OMISSIS-, pubblicato il 19/03/2020 con il quale l'iniziale istanza cautelare è stata respinta "in quanto: - esclusa la connotazione sanzionatoria, la disposta misura origina da ordinanza che, presupposta la competenza presidenziale, risulta giustificata dall'incremento sul territorio regionale della diffusione del Covid - 19; - l'allegato certificato di esecuzione, in data 03.03.200, dell'esame PET non prova le addotte esigenze di cura della madre;";
Vista la nuova istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm., istanza corredata da autocertificazione e documentazione medica;
Svolgimento del processo
Considerato che l'ordinanza n. 15 del 13.03.2020 consente "esclusivamente spostamenti temporanei ed individuali, motivati ... da situazioni di necessità .... correlate ad esigenze primarie delle persone";
Considerato che la documentazione medica prodotta, di data anteriore all'accertamento dal quale è scaturita la contestata misura, certifica l'esistenza di esigenze di assistenza implicanti la presenza del ricorrente unico, allo stato sì come autodichiarato, in grado di sovvenire l'anziana madre per necessità proprie ed anche in funzione preventiva rispetto a possibili, pericolose evenienze;
Considerato: - che l'estrema gravità e d'urgenza vada apprezzata anche nella adeguata considerazione del fine giustificante le misure adottate con l'ordinanza n. 15/2020 e relativi chiarimenti; - che, pertanto la tutela cautelare possa esser modulata con soluzione, nel caso, in grado di contemperare l'esigenza primaria esposta dal ricorrente con detto fine;
Considerato in definitiva che l'istanza di misure cautelari monocratiche, può esser accolta solo nei limiti della possibilità per il ricorrente di recarsi e permanere, per tutto il periodo indicato nell'impugnato verbale, presso l'abitazione della madre sita in -OMISSIS-, il tutto anche nel rispetto di ogni altra misura, condizione e precauzione posta;
P.Q.M.
Accoglie, nei limiti e per quanto in motivazione esposto, l'istanza di misure cautelari monocratiche e, per l'effetto, sospende il verbale di "Intimazione ad osservare la permanenza domiciliare ...", della Legione Carabinieri Campania - Compagnia di Salerno (N.O.R. - Sezione Radiomobile -).
Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 07aprile 2020.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti ed alla Legione Carabinieri Campania - Compagnia di Salerno - N.O.R. Sezione Radiomobile.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Napoli il giorno 21 marzo 2020.
Santino Scudeller, Presidente