11/04/2020 free
Prima di irrogare le sanzioni, il datore di lavoro deve effettuare la contestazione che deve essere tempestiva, specifica, immutabile e scritta.
La tempestività va valutata in relazione al momento in cui il datore di lavoro ha conoscenza dell'infrazione. La ratio è comunemente individuata nell'esigenza di consentire al lavoratore di approntare adeguatamente la propria difesa nel procedimento disciplinare. Nell'esercizio del potere disciplinare il datore di lavoro deve comportarsi secondo buona fede specie per evitare che sanzioni disciplinari irrogate senza consentire all'incolpato un effettivo diritto di difesa si pongano quale trasgressione in re ipsa della buona fede che è la matrice formativa dei doveri e oneri sanciti dall'art. 7 cit. e anche dell'art. 2106 c.c., per cui l'affidamento legittimo del lavoratore non può venire vanificato da una tardiva contestazione disciplinare, comportando l'esercizio in tal senso viziato dal potere disciplinare una preclusione per l'espletamento di detto potere
La contestazione, inoltre, deve contenere l'indicazione precisa dei fatti addebitati compresa l'eventuale recidiva con indicazione delle circostanze di tempo e di luogo in modo tale da consentire una specifica difesa del lavoratore in relazione all'incolpazione contestatagli.
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Tribunale Sulmona sez. lav., 08/03/2020 n.202
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SULMONA
in funzione di Giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Marta
Sarnelli, all'udienza del 17.12.2019 nella causa di lavoro iscritta
al n. 101/2018 R.G., assegnata alla scrivente a seguito di
provvedimento di variazione tabellare del 29.10.2019 e vertente
tra
M.F., (C.F. ..), elettivamente domiciliato in Sulmona, Corso O.
presso lo studio dell'avv. Mario Angelo Candido che la rappresenta e
difende come da mandato in calce al ricorso introduttivo;
ricorrente
E
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 1 DI AVEZZANO-SULMONA-L'AQUILA,
(c.f. 01792410662) in persona del Direttore generale pro tempore,
elettivamente domiciliata in Castel di Sangro (AQ) via P.N. presso
l'ufficio legale dell'Azienda, rappresentata e difesa dall'avv.
Alessandra Buzzelli come da procura in calce alla memoria difensiva;
convenuta
OGGETTO: opposizione sanzione disciplinare.
CONCLUSIONI: come da rispettivi scritti difensivi.
All'esito della camera di consiglio, Il Giudice pronuncia dandone
lettura contestualmente alla motivazione la seguente
SENTENZA
Fatto
Con ricorso depositato in data 20.2.2018, il ricorrente M.F., dopo aver premesso di essere dipendente della ASL 1 Sulmona-Avezzano L'Aquila con qualifica di Dirigente Medico Psichiatra in servizio presso il Dipartimento di Salute Mentale ha convenuto, dinanzi all'intestato Tribunale, la datrice di lavoro, per ivi sentir accertare l'illegittimità delle sanzioni disciplinari adottati ne confronti del ricorrente e per l'effetto disporne il conseguente annullamento. A sostegno della citata azione il ricorrente ha dedotto che:
- La sua condotta professionale, in oltre 17 anni di lavoro, è stata deontologicamente e disciplinarmente specchiata ed esemplare, fino a quanto si fece sostenitore della iniziativa sindacale avviata dalla Segreteria della aziendale della CISAL FPC in contrasto con la disposizione n. 0006857/14 del 30.1.2014 con la quale il Direttore del Dipartimento Salute mentale, dott. S.V., pretendeva di far svolgere ai medici dei servizi territoriali, i turni di guardia notturna e festiva nel Reparto ospedaliero del Reparto di Psichiatria di L'Aquila per sopperire alle carenze di organico di detta struttura;
- La suddetta decisione comportava una discriminazione tra i medici dei Servizi territoriali (Avezzano-Sulmona e Castel Di Sangro) e i medici del CSM di L'Aquila ai quali si consentiva di espletare il servizio di continuità assistenziale non nella forma della guardia, ma della reperibilità con i conseguenti vantaggi economici e di orario;
- A seguito del contrasto a tale provvedimento e dello stato di agitazione, il dott. Sconci ritirava emanava, in data 13.6.2014 un nuovo piano operativo;
- In ottemperanza al predetto piano il ricorrente si recava presso l'Ospedale di L'Aquila per svolgere i turni assegnati con l'auto di sua proprietà (preventivamente autorizzata ) e il Direttore del Dipartimento riconosceva forfettariamente nell'orario di servizio complessivo, il tempo necessario per raggiungere la sede aquilana con il proprio mezzo (tre ore per i medici provenienti da Sulmona-Castel di Sangro) senza bisogno della timbratura;
- Con nota del 16.12.2015 il ricorrente comunicava al Dipartimento la volontà di raggiungere la sede aquilana avvalendosi dei mezzi pubblici (treni) con orario di partenza e di ritorno più prossimi all'orario di inizio turno e, successivamente, continuava a compilare regolarmente i moduli relativi ai turni prestati fuori sede, senza ricevere alcuna risposta;
- Il ricorrente, appurata la mancata restituzione dei moduli e il mancato conteggio delle ore di viaggio come ore di servizio contestava la circostanza alla propria azienda e comunicava, inoltre, che avrebbe effettuato la timbratura di entrata e di uscita al CSM di Sulmona nel rispetto del regolamento aziendale;
- Il ricorrente constatava che i tabulati mensili dello stato di presenza continuavano a non computare la effettiva durata del servizio, così come stabilito nel prot. 43126/14 del 13.6.2014;
- In ordine a tali mancanze, il ricorrente chiedeva spiegazioni all'addetta all'Ufficio rilevazione presenze, C.M., che gli spiegava che il programma informatico aveva delle anomalie e malfunzionamenti;
- Dopo aver richiesto al responsabile dell'Ufficio del personale delucidazioni in ordine alle presenze e ai turni espletati senza ricevere risposta, in data 25.8.2016 riceveva contestazione disciplinare con allegati i singoli addebiti.
In ordine alle sanzioni disciplinari il ricorrente eccepisce la violazione dell'art. 11 del regolamento procedimenti disciplinari, violazione art. 55 bis comma 2 d.lgs 165/2001, violazione regolamenti aziendali in materia di allontanamento dalla sede di lavoro, disparità di trattamento, violazione imparzialità, erronea ed illegittima applicazione della sanzione della sospensione.
Si costitutiva tempestivamente in giudizio la ASL, affermando la piena legittimità della sanzione disciplinare comminata in quanto:
- Il provvedimento del 4 dicembre 2014 concernente l'assetto e l'organizzazione ed il funzionamento del Dipartimento di Salute mentale è stato adottato legittimamente dal Direttore il quale ha il compito di stabilire le modalità di utilizzazione delle risorse allo scopo di un migliore e più efficace raggiungimento degli obiettivi propri del dipartimento stesso;
- La scelta di contrazione dell'attività ambulatoriale presso il CSM di Sulmona era stata fatta prima dell'adozione del provvedimento relativo ai turni presso l'Ospedale di L'Aquila in virtù della mancanza di richieste di tipo assistenziale negli orari serali;
- Il ricorrente non ha partecipato alla riunione svoltasi per affrontare le criticità del provvedimento adottato dal Direttore del Dipartimento;
- Non è vero che il Direttore Sconci ha dovuto ritirare il proprio provvedimento in seguito allo sciopero, ma il secondo piano è solo una specificazione del provvedimento con cui è stato disposto che i medici di Sulmona, Avezzano e Castel di Sangro avrebbe svolto i turni di guardia attiva presso l'Ospedale di L'Aquila;
- Il dott. Sconci, con nota n. 52341 del 18.7.2014 propose alla Direzione Aziendale di istituire la pronta disponibilità notturna festiva e prefestiva presso il P.O di Sulmona e, ottenuto il parre favorevole, invitava il dott. M.F. a predisporre i turni;
- La dott.ssa R. e il Dott. M.F. comunicavano che, non condividendo il contenuto della disposizione, dichiaravano di non accettare nessun incarico di referenza;
- Successivamente il Dott. M.F. si rifiutava di predisporre anche solo i turni di settembre;
- Con nota del 15.12.2014 i dottori R., M.F. e L.C. comunicavano di non voler utilizzare il mezzo proprio né autovetture di servizio per recarsi a L'Aquila e che avrebbero timbrato solo presso il CSM di Sulmona;
- A seguito di segnalazione dell'Ufficio del personale circa la mancata osservanza delle disposizioni impartite, venivano effettuati gli addebiti al dott. M.F..
L'ASL convenuta, inoltre, contestava l'infondatezza delle eccezioni sollevate dal ricorrente in ordine alle contestazioni disciplinari e chiedeva l'integrale rigetto del ricorso.
All'esito dell'istruttoria, la causa veniva discussa e decisa all'odierna udienza.
IN DIRITTO
Venendo al merito, il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento della legittimità delle sanzioni disciplinari comminate al ricorrente.
Ai fini della valutazione della legittimità delle stesse è opportuno analizzare il contenuto degli addebiti.
Con nota 0157222/16 del 25.8.2016 il Direttore del DSM dott. V.S. contestava al dott. M.F., ai sensi dell'art. 55bis del d.lgs. 165/2001, l'inosservanza delle disposizioni di cui agli allegati B e C in violazione degli obblighi di cui all'art. 6 del CCNL dirigenza MV integrativo del CCNL del 17 ottobre 2008 (comma 1-2-3 lettere a-c-d). In particolare, la contestazione si muoveva sulla base della segnalazione dell'Ufficio del personale che aveva rilevato una difficoltà nella rilevazione delle presenze del dott. M.F. e della dott.ssa L.C. per violazione delle disposizioni impartite con note nn. 6857/14 e 43126/14.
Con la delibera n. 6857/2014 veniva stabilito che dal 1° febbraio era attivato un servizio differenziato riservato al solo P.O. di L'Aquila che si sviluppava attraverso la pronta disponibilità notturna e festiva dei medici di L'Aquila (venti giorni) e una guardia attiva notturna e festiva garantita dai medici di Avezzano e Sulmona.
Con la delibera n. 43126/14 venivano stabilite le modalità operative per svolgere la guardia attiva al P.O. di L'Aquila da parte dei medici di Sulmona, Avezzano e Castel di Sangro e, in particolare per quanto di interesse, era stabilito che, per le suddette prestazioni, i medici dovevano operare regolare timbratura di ingresso e di uscita presso gli orologi marca tempo siti nel P.O. di L'Aquila.
Al dott. M.F. veniva dunque contestata la violazione degli obblighi imposti al dirigente medico dall'art. 6 del CCNL e in particolare:
- Il mancato rispetto degli obblighi di diligenza e fedeltà (comma 1);
- Il mancato rispetto dell'obbligo di improntare l'attività all'efficacia ed efficienza nella primaria considerazione delle esigenze degli utenti operando nel rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (comma 2)
- Il mancato rispetto delle legge, delle disposizioni contrattuali, delle direttive generali e di quelle impartite dall'Azienda, dell'obbligo di riservatezza, del principi di correttezza e collaborazione nell'espletamento delle funzioni (comma 3 lettere a-b-c).
Con nota prot. N. 0195348 del 21.10.2016 il Direttore del DSM, rilevato che per 17 giorni (nel provvedimento sono indicate le date) non è stato rilevato nessun servizio in SPDC in quanto le timbrature erano state fatte solo presso il CSM di Sulmona in violazione delle direttive nn. 6857/14 e 43126/14, irroga la sanzione disciplinare della sospensione del servizio nella misura di giorni 10 con privazione della retribuzione dal 16.1.2017 al 26.1.2017 ai sensi dell'art. 7 del CCNL 2010 MV e dell'art. 6 commi 1 e 5 lettera a e k del Regolamento del 2013.
Orbene, così inquadrata la fattispecie, occorre analizzare la legittimità di tali sanzioni disciplinari.
L'esercizio del potere disciplinare del datore di lavoro incontra dei limiti sia procedurali che sostanziali a tutela del lavoratore destinatario della sanzione irrogata.
In particolare, prima di irrogare le sanzioni, il datore di lavoro deve effettuare la contestazione che deve essere tempestiva, specifica, immutabile e scritta.
La tempestività va valutata in relazione al momento in cui il datore di lavoro ha conoscenza dell'infrazione. La ratio è comunemente individuata nell'esigenza di consentire al lavoratore di approntare adeguatamente la propria difesa nel procedimento disciplinare. In questo senso la Suprema Corte ha ritenuto che "nell'esercizio del potere disciplinare il datore di lavoro deve comportarsi secondo buona fede specie per evitare che sanzioni disciplinari irrogate senza consentire all'incolpato un effettivo diritto di difesa si pongano quale trasgressione in re ipsa della buona fede che è la matrice formativa dei doveri e oneri sanciti dall'art. 7 cit. e anche dell'art. 2106 c.c., per cui l'affidamento
legittimo del lavoratore non può venire vanificato da una tardiva contestazione disciplinare, comportando l'esercizio in tal senso viziato dal potere disciplinare una preclusione per l'espletamento di detto potere" (cfr. Cassazione sentenza 27 giugno 2013 n. 12667).
La contestazione, inoltre, deve contenere l'indicazione precisa dei fatti addebitati compresa l'eventuale recidiva con indicazione delle circostanze di tempo e di luogo in modo tale da consentire una specifica difesa del lavoratore in relazione all'incolpazione contestatagli.
La giurisprudenza di merito considera illegittima, perché non specifica, la contestazione di pretese assenze ingiustificate, laddove non siano stati indicati i giorni specifici in cui le assenze avrebbero avuto luogo (T. Lecce 13.2.2017).
Orbene, proprio in ordine al punto relativo alla specificità, dall'analisi della contestazione n. 0157222/16 prog.as. 2520276 del 25.8.2016 si evince chiaramente che nella predetta non sono stati indicati con precisione i fatti addebitati né le circostanze di tempo e di luogo delle presunte condotte contrarie ai doveri del lavoratore.
In merito alla sanzione disciplinare irrogata con provvedimento n. 0003675/17 del 9.1.2017, invece, seppur il fatto addebitato risulta correttamente contestato, la sanzione applicata è invece sproporzionata rispetto al fatto.
Invero, per la corretta irrogazione delle sanzioni disciplinari, il legislatore prevede oltre che limiti procedurali, anche limiti sostanziali al suddetto potere. In particolare, la sanzione disciplinare deve essere proporzionata all'infrazione commessa e non può comportare il mutamento definitivo del rapporto di lavoro.
In tema di irrogazione di sanzioni disciplinari, in via generale, va osservato che il datore di lavoro ha l'onere di provare i presupposti giustificativi delle sanzioni disciplinari, con riferimento, in linea di principio, anche al profilo della proporzionalità della sanzione, pur quando questa non sia di particolare entità, poiché non esiste una correlazione necessaria ed immediata tra l'esistenza di inadempimenti del lavoratore e l'irrogabilità delle sanzioni disciplinari, data la natura e la funzione particolare di quest'ultime, che non trovano il loro fondamento nelle regole generali dei rapporti contrattuali, non sono assimilabili alle penali di cui all'art. 1382 cod. civ., e non hanno una funzione risarcitoria, ma, grazie ad una portata afflittiva innanzitutto sul piano morale, hanno essenzialmente la funzione di diffidare dal compimento di ulteriori violazioni (salva la funzione di assicurare una diretta tutela degli interessi del datore di lavoro, nel solo caso delle sanzioni estintive del rapporto) (Cass. n. 11153/01).
Occorre, altresì, tener conto che, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni disciplinari, "va valutato il comportamento del prestatore non solo nel suo contenuto oggettivo - ossia con riguardo alla natura e alla qualità del rapporto, al vincolo che esso comporta e al grado di affidamento che sia richiesto dalle mansioni espletate - ma anche nella sua portata soggettiva e, quindi, con riferimento alle particolari circostanze e condizioni in cui è stato posto in essere, ai modi, ai suoi effetti e all'intensità dell'elemento volitivo dell'agente" (v. Cass. n. 5019/2011). Nel caso di specie, il datore di lavoro ha irrogato la sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per 10 giorni (la sanzione più grave prima del licenziamento disciplinare), sulla base di un unico fatto addebitato, ossia la timbratura effettuata in entrata e in uscita in data 7-11-2016 e 8-11-2016 per il CSM di Sulmona contestando la violazione dell'art. 6 CCNL dirigenza medica commi 1-2-3 lettera a) b) e c).
In particolare, il citato art. 6 prevede:
"1. Il dirigente conforma la sua condotta ai principi di diligenza e fedeltà di cui agli artt. 2104 e 2105 del Codice Civile e contribuisce alla gestione della cosa pubblica con impegno e responsabilità.
2. Il comportamento del dirigente è improntato al perseguimento dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi istituzionali nella primaria considerazione delle esigenze dei cittadini utenti, operando costantemente nel pieno rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, allegato al CCNL del 3.11.2005, di cui si impegna a osservare tutte le disposizioni nonché dei codici di comportamento adottati dalle Aziende ai sensi dell'art. 54, comma 5 del d.lgs. 165/2001 e di quanto stabilito nelle Carte dei Servizi.
3. Il dirigente, tenuto conto della necessità di garantire la migliore qualità del servizio, deve, in particolare:
a) assicurare il rispetto della legge, con riguardo anche alle norme regolatrici del rapporto di lavoro, nonché delle disposizioni contrattuali, nonché l'osservanza delle direttive generali e di quelle impartite dall'Azienda e perseguire direttamente l'interesse pubblico nell'espletamento dei propri compiti e nei comportamenti che sono posti in essere dando conto dei risultati conseguiti e degli obiettivi raggiunti;
b) non utilizzare a fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio;
c) nello svolgimento della propria attività, mantenere una condotta uniformata a principi di correttezza e di collaborazione nelle relazioni interpersonali, all'interno dell'Azienda con gli altri dirigenti e con gli addetti alla struttura, astenendosi, in particolare nel rapporto con gli utenti, da comportamenti lesivi della dignità della persona o che, comunque, possono nuocere all'immagine dell'Azienda;". Orbene, anche se con la sua condotta il ricorrente ha avuto un comportamento contrario alle direttive aziendali in ordine alla timbratura nelle ipotesi di servizio a L'Aquila, tale fatto non appare comunque contrario ai principi di diligenza e fedeltà, né si tratta di condotta lesiva dell'interesse pubblico, dell'immagine e della dignità dell'azienda o degli sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per dieci giorni.
Inoltre, dall'istruttoria espletata, è emerso che tutti i dirigenti medici adottavano la prassi di timbrare in entrata e in uscita presso la sede di appartenenza prima di recarsi presso altri presidi ospedalieri.
Per questi motivi, le sanzioni disciplinari irrogate al ricorrente con i provvedimenti su citati devono essere annullate in quanto illegittime con conseguente condanna della ASL convenuta all'eliminazione degli effetti giuridici ed economici delle stesse.
Con il presente ricorso, inoltre, M.F. ha chiesto accertarsi il diritto alla corresponsione delle somme spettanti a titolo di indennità per i turni di guardia espletati dal mese di ottobre 2015 al mese di novembre 2016 come da cedolini e da tabulati in atti.
Sul punto la difesa della ASL convenuta nulla ha dedotto nella memoria di costituzione, mentre si è limitata a contestare genericamente la pretesa in sede di note conclusive, evidenziando che dall'indennità per i turni di guardia vadano scomputate le ore previste per il raggiungimento della sede di servizio, senza però contestare i tabulati del ricorrente o offrire un diverso calcolo dell'indennità dovuta.
Secondo le disposizioni della nota prot. N. 0043126/14 del 13.6.14 che istituiva la guardia attiva notturna e festiva dall'1.2.2014 per 10/11 giorni al mese, è prevista un'indennità di € 50 per le guardie notturne e un'indennità di servizio notturno e festivo per le ore di durata della guardia ed, inoltre, è stabilito che sarà considerato orario di servizio in regime di missione il tempo impiegato per raggiungere il P.O. di L'Aquila dalla sede di partenza e di ritorno a Avezzano, Sulmona, Castel di Sangro.
Orbene, sulla base di tale disposizione e dei documenti allegati dal ricorrente non specificatamente contestati dalla resistente, vanno riconosciute al M.F. le indennità spettanti secondo il contratto e la predetta disposizione di servizio per i 28 turni di guardia espletati nei giorni 8.10.2015, 18.10.2015 (festivo), 18.11.2015, 28.11.2015 (festivo), 18.12.2015, 30.12.2015, 10.1.2016 (festivo), 26.1.2016, 10.2.2016, 20.2.2016 (festivo), 4.3.2016, 22.3.2016, 2.4.2016 (festivo), 12.4.2016, 3.5.2016, 15.5.2016 (festivo), 24.6.2016, 30.6.2016, 10.7.2016 (festivo), 18.7.2016, 1.8.2016, 9.8.2016, 18.8.2016, 19.9.2016, 29.9.2016, 13.10.2016, 19.10.2016, 7.11.2016. La complessità della vicenda e la sussistenza parziale del fatto addebitato rende equa la compensazione delle spese di lite per un terzo, mentre per i restanti due terzi la ASL convenuta deve essere condannata al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- Annulla le sanzioni disciplinari della sospensione dal servizio con privazione della corrispondente retribuzione per giorni dieci, inflitte con provvedimento n. 0195348/2016 del 21.10.2016 e n. 3675/17 del 9.1.2017 con conseguente condanna dell'ASL convenuta all'eliminazione degli effetti giuridici ed economici delle sanzioni stesse;
- Condanna la ASL n. 1 Avezzano-Sulmona-L'Aquila, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento dei compensi spettanti secondo il contratto e le disposizioni vigenti, per i 28 turni di guardia espletati dal ricorrente nei giorni 8.10.2015, 18.10.2015 (festivo), 18.11.2015, 28.11.2015 (festivo), 18.12.2015, 30.12.2015, 10.1.2016 (festivo), 26.1.2016, 10.2.2016, 20.2.2016 (festivo), 4.3.2016, 22.3.2016, 2.4.2016 (festivo), 12.4.2016, 3.5.2016, 15.5.2016 (festivo), 24.6.2016, 30.6.2016, 10.7.2016 (festivo), 18.7.2016, 1.8.2016, 9.8.2016, 18.8.2016, 19.9.2016, 29.9.2016, 13.10.2016, 19.10.2016, 7.11.2016;
- Compensa per un terzo le spese del giudizio, e condanna la ASL n.1 Avezzano-Sulmona-L'Aquila, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione in favore del ricorrente dei restanti due terzi delle stesse, che si liquidano complessivamente in €.1.500,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
Motivi in 60 gg.
Così deciso in Sulmona all'udienza del 17.12.2019.
Il Giudice dott.ssa Marta Sarnelli