30.06.03 free
CONSIGLIO di STATO - (sulla durata minima quinquennale dell’incarico, di cui al terzo comma dell’art.15 del D. lgs. n.502/1992; sulla estensione di detto limite solo nei confronti del personale di primo livello dirigenziale che aspira al conferimento di un incarico di secondo livello)
REPUBBLICA ITALIANA N. 3237/03 REG.DEC.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 3249 REG.RIC.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione ANNO 1999
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello numero di registro generale 3249/99, proposto dal Sig. Federico BELLAVERE rappresentato e difeso, per delega resa a margine dell’atto di appello dagli Avv.ti Paolo Zanardi e Luciano Jaconis ed elettivamente domiciliato in Roma, Via Orazio, 3,
contro
l’Unità Locale Socio Sanitaria n.16 della Regione Veneto, in persona del Direttore Generale pro tempore rappresentata e difesa dagli avv.ti Mario Bertolissi e Luigi Manzi ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Roma, Via F. Confalonieri 5,
e nei confronti
del Sig. Sergio Zotti rappresentato e difeso, gli avvocati Ivone Cacciavillani e Luigi Manzi ed elettivamente domicilia presso lo studio del secondo in Roma via F. Confalonieri 5
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, n.1485/98 del 15 settembre 1998,
Visto il ricorso con i relativi allegati.
Visto l’atto di costituzione in giudizio della parte appellata.
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese.
Visti gli atti tutti della causa.
Designato relatore, alla pubblica udienza del 18 marzo 2003, il Consigliere Francesco D’OTTAVI ed uditi, altresì, gli avvocati intervenuti, come da verbale d’udienza.
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
L’istante rappresenta che con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica poi trasferito in sede giurisdizionale a seguito di opposizione del controinteressato Sergio Zotti, ha impugnato la deliberazione n.327 dell’11 marzo 1997 e atti connessi, con la quale il Direttore Generale della ULSS n.16 aveva conferito al controinteressato l’incarico di Dirigente medico di II° livello.
L’interessato aveva partecipato all’avviso pubblico, indetto dalla ULSS n.16 con deliberazione n.884 del 21 settembre 1996, per l’attribuzione dell’incarico di durata quinquennale di dirigente medico di secondo livello della Divisione Medica I dell’Ospedale S. Antonio dell’ULSS n.16, e ciò ai sensi dell’art.15 del D.L.vo 30 dicembre 1992, n.502 e successive modificazioni. La Commissione, incaricata di formulare un giudizio sulla idoneità dei candidati, previa valutazione del curriculum professionale ed un colloquio, aveva concluso con un giudizio di idoneità dei cinque candidati ammessi.
Con deliberazione n.337 dell’11 marzo 1997 il Direttore Generale, dato atto, in base agli atti rimessi dalla Commissione, che tutti i candidati erano stati dichiarati idonei e che avrebbero potuto conseguire l’incarico messo a concorso, dispose di attribuire l’incarico al dott. Sergio Zotti, “con le modalità risultanti dallo schema di contratto allegato alla deliberazione”.
Da tale schema di contratto risulta che l’incarico, anziché avere la durata quinquennale prevista nel bando di concorso, veniva conferito fino alla data di collocamento a riposo per raggiunti limiti di età del dott. Zotti.
Rileva l’appellante che questi, nato il 10 settembre 1933 e tenendo conto della data del provvedimento (11 marzo 1997) non poteva certamente espletare un incarico quinquennale, in quanto un incarico di tale durata sarebbe venuto a scadere nel 2002 e quindi in data successiva al limite massimo di età per il collocamento a riposo, fissato al 10 settembre 1998, al compimento del 65° anno di età, nella ipotesi in cui fosse stata dall’interessato formulata la richiesta, consentita dalla legge, di proroga del termine per la cessazione dal servizio per raggiunti limiti di età; conseguentemente l’istante impugnava il provvedimento del Direttore Generale, censurandone l’illegittimità per: 1) Violazione dell’art.15 del D.L.vo n.502/92 e successive modificazioni: 2) Violazione dell’art.3 della legge 7 agosto 1990 n.241 e carenza di motivazione; 3) Eccesso di potere per erroneità e falsa applicazione di presupposti.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, nella sentenza impugnata, dopo aver accertato la ritualità del ricorso straordinario e della sua trasposizione, ha ritenuto il gravame infondato e lo ha respinto.
Secondo l’appellante le motivazioni addotte dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto per rigettare i motivi di impugnativa sono erronee per i seguenti motivi:
L’appellante richiama l’art.15 del D.L.vo n.502/93 e successive modificazioni e integrazioni, in forza del quale è stato disciplinato l’accesso alla posizione di Dirigente di II° livello del personale medico, figura cui la nuova normativa ha attribuito le funzioni di responsabilità di unità operativa sanitaria della nuova Azienda USL. Secondo tale normativa, “l’incarico ha durata quinquennale ed è rinnovabile alla scadenza; il rinnovo o il mancato rinnovo sono disposti con provvedimento motivato …. previa verifica dell’espletamento dell’incarico con riferimento agli obiettivi affidati ed alle risorse attribuite.” La previsione di una durata minima quinquennale ha una sua logica nel quadro complessivo della riforma del servizio sanitario e della aziendalizzazione delle Unità Sanitarie locali, con particolare riferimento alla preposizione fiduciaria dei dirigenti responsabili nelle funzioni di direzione di una specifica unità operativa, alla attribuzione di responsabilità connesse ai risultati, al raggiungimento degli obiettivi fissati dalla direzione generale, ad un efficiente utilizzo delle risorse.
Secondo l’appellante in coerenza con tali indicazioni, il bando di concorso ha esplicitamente previsto che l’incarico fosse di durata quinquennale. Tale essendo la prescrizione del bando, è evidente che non poteva essere conferito un incarico di durata inferiore al quinquennio. In fatto, invece, è stato conferito al dott. Zotti un incarico addirittura inferiore a due anni, in quanto il compimento del 65° anno di età (data ordinaria di collocamento a riposo per limiti di età) sarebbe avvenuto il 10 settembre 1998, e alla data del conferimento dell'incarico il dott. Zotti non aveva ancora esercitata l’opzione per rimanere in servizio fino al compimento del 67° anno di età (tale opzione è stata esercitata soltanto dopo l’attribuzione dell’incarico, come risulta dal documento che si dimette.
L’appellante poi reitera le censure relative al secondo e terzo motivo, con cui si rileva da una lato la carenza di qualsiasi motivazione nella scelta operata dal Direttore Generale fra i candidati ritenuti idonei dalla apposita Commissione, e dall’altro il comportamento non corretto della Commissione, che non ha evidenziato nella propria relazione specifici titoli posseduti dall’appellante, a differenza di quanto avvenuto per gli altri e in specie per il controinteressato, non consentendo quindi al Direttore Generale una valutazione obiettiva fondata su presupposti conformi alla realtà.
L’istante conclude per l’accoglimento dell’appello con ogni consequenziale statuizione di legge.
Si è costituito in giudizio il controinteressato la cui difesa con ampia, articolata memoria deduce l’infondatezza dell’appello e conclude per la sua reiezione con vittoria di spese.
Alla pubblica udienza del 18 marzo 2003 il ricorso veniva trattenuto in decisione su conforme istanza degli avvocati delle parti.
DIRITTO
Come riportato nella narrativa che precede con l’appello in esame viene impugnata la sentenza n.1485/98, del 15 settembre 1998, con cui il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto – Sezione Prima – ha respinto il ricorso proposto dall’attuale appellante per ottenere l’annullamento della deliberazione del Direttore generale dell’U.L.S.S. n.16, della Regione Veneto, n.327, dell’11 marzo 1997, con cui veniva conferito al controinteressato l’incarico di Dirigente medico di secondo livello.
Come pure rappresentato in precedenza l’appellante reitera – sia pur rimodulandole avverso il contenuto motivazionale dell’impugnata decisione – le censure già prospettate in primo grado (puntualmente disattese dal Tribunale), censure per cui sostanzialmente l’incarico de quo, di durata minima quinquennale, non poteva essere conferito al controinteressato di età superiore ai 62 anni e quindi non in grado di espletare l’incarico per la sua durata minima; l’appellante poi residua le ulteriori censure di violazione della legge n.241/1990, carenza di motivazione, eccesso di potere per erroneità e falsa applicazione dei presupposti.
Le censure sono infondate.
Osserva il Collegio che una lettura finalistica della normativa di riferimento e, in particolare della disposizione di cui all’art.15 del L. Lgs. n.502/1992 e della previsione di bando, anche in relazione alle relative circolari esplicative adottate dal Ministero della Sanità, non solo non conforta la tesi prospettata dall'appellante ma, anzi, fa ritenere del tutto legittima la determinazione originariamente impugnata. Invero se dall’insieme delle disposizioni in questione si può evincere come la durata quinquennale del rapporto sia prefigurata come il tempo per così dire ottimale previsto dal sistema per un compiuto svolgimento dell’incarico, la mancanza di un espresso divieto nella norma primaria, e la specifica previsione in questa (terzo comma dell’art.15 del D. lgs. n.502/1992) di una disposizione che (per ipotesi come quella di specie) stabilisce che il limite minimo non riguarda il personale medico già inquadrato al II livello dirigenziale, fanno ritenere destituite di fondamento le prospettate censure; censure che peraltro, come efficacemente notato dalla difesa del controinteressato, trovano la loro più puntuale giustificazione nel contenuto della prima Circolare esplicativa emanata dal Ministero della Sanità (n.1221/1996) in cui appunto la nozione della durata minima quinquennale del rapporto veniva giustificata da riferimenti di razionalità programmatica. Orbene, rileva il Collegio che, a prescindere dalla rilevanza del contenuto precettivo di una circolare, l’appellante dimentica che lo stesso Ministero, con successiva circolare esplicativa (n.900.1/5.1.38.45/583/97, peraltro non impugnata), tra l’altro debitamente richiamata nelle premesse del provvedimento originariamente impugnato, ha precisato espressamente che la durata minima quinquennale di durata dell’incarico, di cui al terzo comma dell’art.15 del D. lgs. n.502/1992, non può riguardare il personale medico già inquadrato nel secondo livello dirigenziale, ma solo il personale di primo livello dirigenziale che aspira al conferimento di un incarico di secondo livello.
In conclusione del tutto correttamente l’Amministrazione prima ed il Tribunale poi hanno ritenuto pienamente legittima l’ammissibilità di incarico di durata inferiore al quinquennio per i soggetti già inseriti nel secondo livello dirigenziale, proprio per consentire a tale personale la possibilità di accedere al rapporto contrattuale previsto dalla richiamata normativa, e la legittimità di tale scelta, al di là della limitata valenza dell’interpretazione ministeriale, trova riscontro nella stessa normativa primaria la cui finalità (quella della durata minima quinquennale del rapporto per gli scopi programmatici già evidenziati) è comunque assicurata nei confronti di coloro che già possedevano la qualifica in questione.
Del tutto infondate sono le residue riproposte censure sulla presunta carenza di motivazione del provvedimento di scelta del controinteressato, e l’illegittimità delle valutazioni effettuate dalla Commissione.
Circa la prima doglianza è sufficiente osservare (come correttamente già argomentato dal Tribunale) che la scelta del Direttore Generale per sua natura non necessita di alcuna esternazione in quanto trattasi di un procedimento puramente fiduciario vincolato esclusivamente dall’ambito di riferimento che deve essere ristretto ai candidati ritenuti idonei; in particolare, nel contesto privatistico a cui fa riferimento il rapporto de quo, non viene formulata alcuna graduatoria di merito ma semplicemente una lista o elenco di idonei (con pari livello di capacità a ricoprire l’incarico) nell’ambito dei quali il direttore generale sceglie l’incaricato sulla base di criteri strettamente fiduciari che, come tali, non necessitano di alcuna esternazione motivazionale.
Infondata è anche l’ulteriore censura perché la Commissione è chiamata esclusivamente a compiere un giudizio di idoneità (o meno) dei candidati, senza dover formare alcuna graduatoria e quindi le pretese doglianze espresse dall’appellante sulla mancata menzione di alcuni suoi titoli, sono irrilevanti in quanto comunque egli era risultato idoneo.
Conclusivamente quindi l’appello deve essere respinto.
Sussistono tuttavia validi motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, respinge l’appello.
Compensa tra le parti le spese di ambo i gradi di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, il 18 marzo 2003, dalla Quinta Sezione del Consiglio di Stato, riunita in Camera di consiglio con l’intervento dei Signori Magistrati:
Alfonso Quaranta Presidente
Goffredo Zaccardi Consigliere
Aldo Fera Consigliere
Francesco D’Ottavi Consigliere estensore
Marzio Branca Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
f.to Francesco D’Ottavi f.to Alfonso Quaranta
IL SEGRETARIO
f.to Francesco Cutrupi
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il............. 9 giugno 2003..........................
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL DIRIGENTE
f.to Antonio Natale