13.01.2005 free
TAR CAMPANIA - (sulla esclusione dalla frequenza al corso di specializzazione, nella quota in soprannumero, del medico dipendente di una clinica privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale)
§ - La natura derogatrice ed eccezionale della previsione ex art 35 D.lgs. 368/99, è limitata al personale medico “di ruolo” (e il riferimento al ruolo non può che rimandare ad una matrice pubblica del rapporto di lavoro e del suo incardinamento sulla base di una pianta organica previamente definita e di un'assunzione in base a disposizioni di legge) e per specifiche esigenze del servizio sanitario nazionale, tra le quali non può certamente rientrare l'interesse delle cliniche, sia pure accreditate, alla formazione del “proprio” personale (www.dirittosanitario.net)
sentenza n.19614/04
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - Sede di Napoli - Sezione Sesta
ha pronunciato la seguente
SENTENZA in forma semplificata
nella Camera di Consiglio del 13 dicembre 2004 sul ricorso n.12566 del 2004 proposto da U.C, rappresentato e difeso dagli avv.Giuseppe Ceceri e Antonio Nardone, con i quali è elettivamente domiciliato in Napoli alla via Riviera di Chiaia n.276,
CONTRO
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA, in persona del Ministro pro tempore; SECONDA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI, in persona del Rettore pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato anche domiciliataria in Napoli, via A.Diaz n.11, per l'annullamento,
previa sospensione dell'esecuzione:
A) della nota prot. n. 33/58 del 13.8.2004, con la quale la Seconda Università degli Studi di Napoli ha comunicato al ricorrente l'esclusione dalla selezione per l'ammissione alla Scuola di specializzazione in Cardiologia;
B) della nota del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca scientifica (MIUR) prot. N.40/A del 4 agosto 2004; con la quale è stato comunicato ai Rettori delle Università che “restano esclusi, quali beneficiari delle disposizioni in esame, i medici dipendenti da strutture private anche se accreditate, trattandosi di condizione che può venire meno nel corso della durata della specializzazione”;
C) se e in quanto occorra, del bando di concorso indetto dalla Seconda Università degli Studi di Napoli concernente l'ammissione alle scuole di specializzazione afferenti alle facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Napoli “Federico II”;
D) se ed in quanto occorra, della nota prot. N.969 del 12 febbraio 2004 con la quale il MIUR ha autorizzato le Università ad attivare le procedure concorsuali per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione per l'a.a.2003/2004; E) se ed in quanto occorra, del D.M. 12 febbraio 2004 relativo all'assegnazione delle borse di studio e dei posti per ogni singola Scuola;
F) se ed in quanto occorra, del Decreto del Rettore della Seconda Università degli Studi di Napoli di indizione e pubblicazione del bando di concorso per l'accesso alle scuole di specializzazione dell'Area Medica;
nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguenziale comunque lesivo degli interessi del ricorrente;
e per il risarcimento del danno derivante dal comportamento oltre che illegittimo, palesemente illecito dell'Amministrazione, nella misura rimessa, se non meglio determinata in corso di causa, alla valutazione equitativa del Collegio.
Visto il ricorso con i relativi allegati; Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente; Visto l'atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni resistenti; Uditi i difensori presenti come da verbale di udienza, anche in ordine alla possibilità di definire il giudizio in forma semplificata; Ritenuta la ricorrenza dei presupposti di cui all'art.9 della L.205/2000; Visti gli atti tutti della causa; Considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO E DIRITTO
I. Il ricorso in esame ha ad oggetto l'impugnativa degli atti che hanno condotto alla esclusione del ricorrente dalla frequenza al corso di specializzazione in Cardiologia per l'anno accademico 2003/2004, nella quota in soprannumero, in quanto medico dipendente di una clinica privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale.
I.1) Il ricorrente contesta detta esclusione evidenziando che la disposizione contenuta nell'art.35 D.lgs. 368/99, che autorizza appunto la frequenza in sovrannumero, non discriminerebbe tra medici dipendenti di strutture pubbliche e private, onde ne conseguirebbe l'illegittimità degli atti disponenti la sua esclusione e quelli presupposti, ove interpretati nel senso di operare appunto detta discriminazione. E ciò per la chiara assimilazione tra strutture pubbliche e private in quanto tutte comprese nel pubblico servizio delle prestazioni sanitarie offerte all'utenza.
Questi i motivi dedotti in ricorso:
1) Violazione e falsa applicazione dell'art.35, commi 4 e 5 del D. lgs. n.368/1999; 2) Violazione art. 3 della legge 241/1990 e difetto e/o insufficienza della motivazione; 3) Violazione della legge 241/1990. Omessa adozione di un provvedimento esplicito. Omessa motivazione; 4) Violazione art. 3 della Costituzione e Violazione del principio di eguaglianza; 5) Violazione artt. 6, 7 e 8 legge 241/90. eccesso di potere per difetto di istruttoria; 6) Incompetenza del dirigente.
Si è costituita in giudizio, solo formalmente, l'Avvocatura dello Stato per le intimate Amministrazioni.
in quanto medico dipendente di struttura privata, ribadisce la diversità del regime giuridico del rapporto di lavoro pubblico e privato, sia pure riferito a dipendenti di strutture sanitarie in tesi operanti nel rendere servizi tutti rientranti nel genus delle prestazioni sanitarie.
II. Il ricorso è infondato.
Osserva preliminarmente il Collegio che il numero e le modalità di formazione dei medici specialisti non possono essere liberamente determinati, ma al contrario - stante la vincolatività sul punto della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi nonché delle successivi direttive pertinenti - devono risultare all'esito di un'attenta indagine svolta annualmente dalle Amministrazioni competenti che con cadenza annuale “individuano il fabbisogno dei medici specialisti da formare per ciascuna tipologia di specializzazione” (cfr. art.35 D.lgs. 17.8.1999, n.368).
Ne discende che le prospettazioni dedotte dal ricorrente (comuni peraltro a tutte quelle in materia di cd. “numero chiuso”) non possono limitarsi a predicare un generico (e generale) diritto allo studio, ma devono essere coordinate con le esigenze rappresentate dalla normativa comunitaria in materia di libera circolazione degli esercenti le professioni sanitarie, al fine di garantire la titolarità in capo al singolo professionista “formato” di un titolo spendibile in ambito comunitario.
II.1) Orbene, in tale ottica, la determinazione del numero di posti da assegnare a ciascuna scuola di specializzazione deve tener conto delle esigenze sanitarie rappresentate dalle Regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, della situazione occupazionale, e, per altro verso, della capacità ricettiva e del volume assistenziale delle strutture sanitarie inserite nella rete formativa della scuola stessa (cfr. art. 35 cit., commi 1 e 2).
II.2) In deroga a tale generale disciplina, certamente vincolante per le ragioni sopra esposte di “rigidità” comunitaria, il comma 4 del ripetuto art. 35 consente l'ammissione alle scuole, nel limite di un dieci per cento in più del numero di specializzandi come sopra determinato e della capacità recettiva delle singole scuole, di “personale medico di ruolo, appartenente a specifiche categorie, in servizio in strutture sanitarie diverse da quelle inserite nella rete formativa della scuola”, ma solo “per specifiche esigenze del servizio sanitario nazionale”; ossia sul presupposto che il sistema “copra” effettivamente ed assorba il surplus di medici specializzati così come risultante.
Ne discende che la deroga deve essere certamente motivata ma solo, come detto, in relazione a specifiche esigenze del servizio sanitario nazionale; sotto altro profilo, per quanto maggiormente rileva, la deroga non può che riguardare personale medico “di ruolo” appartenente a specifiche categorie, ossia le sole categorie di personale su cui il sistema può operare i dovuti controlli quantitativi e qualitativi.
III.) Ciò posto, e sotto un primo profilo, la natura derogatrice ed eccezionale della previsione esclude che possano disporsi estensioni a categorie non previste negli atti di successiva specificazione e, dunque, per quanto rileva in questa sede, nel D.M. 12 febbraio 2004 e del Bando di concorso per la specializzazione.
Ma, quel che più preme, la deroga è limitata al personale medico “di ruolo” (e il riferimento al ruolo non può che rimandare ad una matrice pubblica del rapporto di lavoro e del suo incardinamento sulla base di una pianta organica previamente definita e di un'assunzione in base a disposizioni di legge) e per specifiche esigenze del servizio sanitario nazionale, tra le quali non può certamente rientrare l'interesse delle cliniche, sia pure accreditate, alla formazione del “proprio” personale.
III.1) Le considerazioni che precedono consentono di ritenere del tutto conformi alla matrice normativa di riferimento (il ripetuto art. 35 D Lgs. N.368/99) i decreti e bandi attuativi, che con chiarezza escludono la possibilità di partecipazione del ricorrente al corso de quo in posizione soprannumeraria; ed invero, il bando precisa che la possibilità di ammissione in soprannumero riguarda unicamente “il personale di ruolo o con contratto a tempo indeterminato”, che sia “in servizio in strutture sanitarie inserite nella rete formativa delle Scuole di Specializzazione, nella aziende ospedaliere, nelle unità sanitarie locali negli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, negli istituti ed enti di cui all'art. 4 - comma 12 - del D. Lgvo n.502/1992 e successive modificazioni”, categorie a nessuna delle quali è riconducibile la clinica privata accreditata dove presta servizio il ricorrente.
E' dunque infondato il primo motivo di ricorso.
III.2. Del pari infondati sono i successivi motivi di ricorso.
Ed invero, il richiamo all'art. 35 del D. lgs 368/99 esplicita certamente le ragioni dell'intervenuta esclusione e soddisfa l'interesse del ricorrente a vedersi definita (in senso negativo, ma utile ai fini dell'impugnativa) la pretesa azionata (II e III motivo).Il motivo sub 4), generico nel prospettare assunte disparità di trattamento, è dunque inammissibile, mentre l'esclusione è stata disposta nell'ambito di un procedimento concorsuale e, dunque, non necessita di particolare comunicazione ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90, trattandosi di provvedimento meramente attuativo di disposizioni di generale applicazione (V motivo). Da ultimo è inammissibile il motivo sub 6), trattandosi di provvedimento emanato dal Dirigente, in piena conformità della disciplina in materia, e da qui il difetto di interesse a valutare la dedotta incompetenza.
IV Il ricorso va dunque respinto.
V. Le spese di giudizio possono essere interamente compensate tenuto conto della natura della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - Sede di Napoli - Sezione VI, respinge il ricorso n. 12566/2004, meglio in epigrafe specificato, proposto da UC
Compensa le spese del presente giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 13 dicembre 2004, con l'intervento dei Magistrati:
Michele PERRELLI Presidente-est. Alessandro PAGANO Componente Maria ABBRUZZESE Componente est.