13/12/2019 free
Invalidità e ticket: non è necessaria la partecipazione al giudizio del Ministero degli Interni
In materia di prestazioni assistenziali agli invalidi civili, legittimato passivo nel giudizio avente ad oggetto la prestazione sanitaria in esenzione di quota di partecipazione alla spesa (ticket) è il soggetto tenuto ad erogare la prestazione stessa e quindi, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502 del 1992, l'azienda sanitaria; lo stato di invalidità di chi chiede la prestazione, costituendo un presupposto di fatto di questa, è accertato in via incidentale e non è necessaria la partecipazione al giudizio del Ministero degli Interni.
Tribunale Trani sez. lav., 18/11/2019 n.2191
omissis
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.7.2018 il ricorrente chiedeva che, in contraddittorio con la ASL BA, fosse accertata la sua invalidità nella misura del 67%, con conseguente diritto ad ottenere il beneficio dell'esenzione dal pagamento della quota di partecipazione alle spese sanitarie (cd. esenzione ticket).
Dapprima contumace, in data 20.12.2018 si costituiva in giudizio la Asl resistente, eccependo l'infondatezza nel merito della domanda.
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Il ricorrente ha proposto il presente giudizio al fine di far accertare il suo diritto a fruire dell'esenzione dal pagamento della quota di compartecipazione della spesa sanitaria.
In via preliminare si ritiene che nell'ipotesi in questione la legittimazione passiva incomba sulla ASL, condividendosi sul punto l'orientamento giurisprudenziale, secondo cui "in materia di prestazioni assistenziali agli invalidi civili, legittimato passivo nel giudizio avente ad oggetto la prestazione sanitaria in esenzione di quota di partecipazione alla spesa (ticket) è il soggetto tenuto ad erogare la prestazione stessa e quindi, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502 del 1992, l'azienda sanitaria; lo stato di invalidità di chi chiede la prestazione, costituendo un presupposto di fatto di questa, è accertato in via incidentale e non è necessaria la partecipazione al giudizio del Ministero degli Interni" (cfr. in termini Cass. n. 3500/2001).
Secondo il più recente orientamento giurisprudenziale di legittimità, inoltre, "Il riconoscimento dell'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria per gli invalidi civili presuppone che l'interessato presenti, oltre alla domanda amministrativa, anche apposita istanza, ai sensi dell'art. 12 della legge 26 aprile 1982, n. 181, all'azienda sanitaria locale, dovendo l'amministrazione competente ad erogare il beneficio verificare la sussistenza di tutti i presupposti previsti dalla legge. Ne consegue che - in assenza di diversa disposizione che àncori l'attribuzione del beneficio alla data di presentazione della sola domanda amministrativa - solo da tale ultima istanza decorre il diritto alla prestazione" (cfr., in termini, Cass. n. 13854/2014).
Tale decisione conferma, a parere dello scrivente giudicante, che il soggetto passivamente legittimato nel giudizio avente ad oggetto la richiesta di esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria sia solo la ASL, avendo essa il compito di verificare che vi sia un'apposita istanza amministrativa ad essa rivolta e che il richiedente abbia una invalidità pari o superiore al 67%.
Ciò detto, la domanda è fondata e deve essere accolta.
La parte ricorrente ha fornito la prova di aver inviato alla ASL BA (ASL competente) in data 4.7.2018 (data della ricezione della racc. a/r) apposita istanza volta a far accertare il diritto in questione.
Inoltre, nel corso del giudizio il CTU nominato, le cui conclusioni, in assenza di contraddizioni e vizi logici, sono poste a base della presente decisione, ha accertato che il ricorrente possiede il requisito sanitario richiesto per fruire della chiesta esenzione, cioè una invalidità almeno pari al 67% (nel caso di specie del 70%), a far data dalla domanda di invalidità civile del 30.4.2018.
Il ricorrente pertanto ha diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (cd. esenzione ticket) a far data dal 4.7.2018, cioè dalla data di presentazione della domanda alla ASL BA (vd. Cass. n. 13854/2014 innanzi richiamata).
Le spese legali del ricorrente, nonché le spese di CTU, devono essere poste a carico della ASL BA, soccombente.
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana Dibenedetto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato in data 20.7.2018 da T.A. nei confronti della ASL BA, rigettata ogni diversa istanza, così provvede:
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara il diritto della ricorrente all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria a far data dal 4.7.2018;
2) condanna la ASL BA al pagamento delle spese processuali del ricorrente, che liquida in favore del procuratore dichiaratosi antistatario in € 1.300,00, oltre RSG CAP e IVA come per legge;
3) pone le spese di CTU definitivamente a carico della ASL BA.
Così deciso in Trani in data 18 novembre 2019.
Il Giudice
Dott.ssa Floriana Dibenedetto