24.12.2004 free
TAR TOSCANA - (medici del CNR e richiesta di riconoscimento indennita' De Maria)
§ - In assenza di una esplicita statuizione normativa , non vi e' possibilita'di estendere in via analogica ai medici ricercatori alle dipendenze del CNR , il trattamento economico perequativo (cd. indennita' De Maria) previsto dalla legge in favore del personale universitario che presta servizio presso istituti di cura, stante la diversita' di status giuridico dei professori e ricercatori universitari rispetto a quello dei ricercatori del CNR i quali, tra l'altro, non svolgono alcuna attività didattica. (www.dirittosanitario.net)
SENTENZA N. 4999/04
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA
- I^ SEZIONE -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso n. 4220/95 proposto da ...... c o n t r o
- l’Azienda ospedaliera pisana, in persona del Direttore generale pro tempore, e l’Azienda USL n. 5 di Pisa, in persona del Direttore generale pro tempore, entrambe rappresentate e difese dall’avv. prof. Paolo Carrozza, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Francesco Brizzi; - la Regione Toscana, in persona del Presidente p.t., non costituita in giudizio; - il Consiglio nazionale delle ricerche – CNR – in persona del Presidente p.t., non costituito in giudizio; - l’Azienda ospedaliera CNR – Istituto di fisiologia clinica – CREAS di Pisa, in persona del Presidente p.t., non costituita in giudizio;
per l’accertamento del diritto dei ricorrenti a percepire l’indennità integrativa di cui all’art. 31 del DPR n. 761/1979 e l. n. 213/1971 (c.d. indennità De Maria),
e per la condanna delle Amministrazioni intimate al pagamento delle somme di cui sopra, con interessi e rivalutazione monetaria nonché per l’annullamento, ove occorra, della nota dell’Azienda ospedaliera pisana, 7 agosto 1995, prot. 14393, a firma del Direttore generale. Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Azienda ospedaliera pisana e dell’Azienda USL n. 5 di Pisa; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese; Visti gli atti tutti della causa; Designato relatore, alla pubblica udienza del 6 luglio 2004, il dott. Bernardo Massari; Uditi, altresì, per le parti l’avv. Lo Manto, per delega dell’avv. Salimbeni, e l’avv. D’Aquino, per delega dell’avv. Carrozza; Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
F A T T O
I ricorrenti sono medici dipendenti del CNR appartenenti al profilo professionale di ricercatore i quali prestano la propria attività presso l’Istituto di fisiologia clinica di Pisa. Sin dalla sua fondazione l’Istituto ha svolto, oltre ai propri compiti istituzionali di ricerca, anche attività assistenziale di diagnosi e cura delle malattie cardiache, polmonari e metaboliche, poi regolamentata attraverso la stipulazione di apposite convenzioni con la Regione Toscana e con la soppressa USL n. 12 di Pisa che viene svolta presso la sede dell’Istituto, presso le Unità operative universitarie, nonché presso l’Ospedale S. Chiara di Pisa.
I deducenti, oltre alla istituzionale attività di ricerca, riferiscono di svolgere, sin dalla loro entrata in servizio, prestazioni di diagnosi e cura presso le suddette strutture assicurando anche il servizio di guardia medica, ma pur facendo parte del personale convenzionato, non percepiscono il compenso integrativo previsto dall’art. 31 del DPR n. 761/1979 e dalla l. n. 213/1971 (c.d. indennità De Maria), che invece viene corrisposto ai medici universitari che svolgono analoga attività assistenziale anche all’interno della stessa struttura sanitaria. La richiesta di corresponsione dell’indennità in parola, inoltrata in data 25 luglio 1995, ha ricevuto riscontro negativo attraverso la nota dell’Azienda ospedaliera pisana, 7 agosto 1995.
Contro tale atto e per l’accertamento del diritto a vedersi corrispondere l’indennità “De Maria”, con le conseguenti statuizioni di condanna delle Amministrazioni intimate, ricorrono il sig. Baratto e consorti, con vittoria di spese e deducendo i motivi che seguono: - Violazione e falsa applicazione di legge con riferimento agli artt. 4 e seg. l. n. 213/1971, all’art. 31 del DPR n. 761/1979, all’art. 102 del DPR n. 832/1980 e all’art. 28 del DPR n. 568/1987. Illegittimità riflessa dall’illegittimità costituzionale degli artt. 4 l. n. 213/1971, 47 l. n. 833/1978 e 31 DPR n. 761/1979, per violazione degli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione.
Si sono costituite in giudizio l’Azienda ospedaliera pisana e l’Azienda USL n. 5 di Pisa eccependo l’inammissibilità del gravame ed opponendosi al suo accoglimento anche nel merito. Alla pubblica udienza del 6 luglio 2004 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
D I R I T T O
Con il ricorso in esame viene domandato l’accertamento del diritto dei ricorrenti a percepire l’indennità integrativa di cui all’art. 31 del DPR n. 761/1979 inizialmente prevista dalla l. n. 213/1971 (c.d. indennità De Maria), con la condanna delle Amministrazioni intimate al pagamento di quanto spettante, oltre a interessi e rivalutazione. Si può prescindere dall’esame dell’eccezione di inammissibilità del gravame per difetto di legittimazione passiva avanzata dalla difesa dell’Azienda ospedaliera pisana e dell’Azienda USL n. 5 di Pisa, in quanto il ricorso è infondato nel merito.
Occorre premettere che la cosiddetta indennità De Maria - originariamente disciplinata dall'art. 4, l. 25 marzo 1971 n. 213, e, successivamente, dall'art. 31, D.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761, richiamato, per il personale universitario, dall'art. 102, D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382 – è stata prevista con specifica funzione perequativa, essendo finalizzata ad equiparare, sulla base della posizione formalmente rivestita, il trattamento economico del personale universitario che presta servizio presso istituti di cura a quello del personale ospedaliero di pari funzione ed anzianità, rivestendo un carattere meramente perequativo e non retributivo (cfr. ex multis, Cons. Stato, sez. VI, 9 aprile 2001, n. 2153; T.A.R. Sardegna, 15 ottobre 2002, n. 1365; T.A.R. Campania Napoli, sez. II, 16 aprile 2003, n. 3954).
Va altresì rilevato che essa deve essere erogata direttamente agli aventi diritto dall'Università di appartenenza, mentre la corresponsione all'Amministrazione universitaria dei relativi fondi di provvista, ai sensi dell'art. 4 della l. n. 213 del 1971, inerisce ad un rapporto finanziario fra le stesse e la competente ASL al quale i dipendenti sono estranei (T.A.R. Emilia Romagna Parma, 30 gennaio 2002, n. 57). Tanto premesso vanno partitamente esaminate le ragioni poste dai ricorrenti a fondamento della propria domanda. Va intanto escluso che la mancata inclusione del personale medico appartenente al CNR tra i soggetti che possono fruire dell’indennità in discorso sia dovuta ad una mera svista del Legislatore, come ritenuto dai deducenti.
Al contrario, la stessa evoluzione normativa, con la progressiva estensione a tutto il personale universitario svolgente mansioni di cura è indicativa della volontà del Legislatore di escludere un ampliamento della platea dei soggetti interessati sulla base del mero dato della pretesa omogeneità delle prestazioni cliniche rese in favore di utenti del Servizio sanitario nazionale. Non appare, quindi, sostenibile la tesi, in assenza di una esplicita statuizione normativa in tal senso, della possibilità di estendere in via analogica ai medici ricercatori alle dipendenze del CNR del trattamento economico perequativo previsto dalla legge in favore del personale universitario che presta servizio presso istituti di cura. Va altresì rilevato, al fine di escludere ogni automaticità dell’invocata assimilazione, che allo scopo di poter corrispondere l’indennità di cui trattasi è previsto che l’equiparazione del personale universitario a quello delle ASL sia disposto, ex art. 31, 4° comma, DPR n. 761/1979, a mezzo di apposite tabelle contenute negli schemi tipo di convenzione di cui alla l. n. 833/1978. Orbene, mentre per il personale medico docente l’equiparazione è avvenuta con l’art. 102 del DPR 11 luglio 1982, n. 382, per il restante personale universitario la corrispondenza funzionale tra le qualifiche diverse è stata realizzata solo attraverso le tabelle contenute nel D.M. 9 novembre 1982.
Tale requisito per il personale non docente universitario è stato dalla giurisprudenza ritenuto imprescindibile per consentire la corrispondenza fra i livelli retributivi necessaria per la determinazione della misura dell’indennità per cui è causa (Cons. Stato, sez. VI, 30 ottobre 2001, n. 5674). E, d’altro canto, considerata la rammentata finalità perequativa dell’istituto, occorre rilevare che al fine del riconoscimento in favore del personale sanitario dipendente dal CNR della indennità “De Maria” sarebbe altresì necessario verificare lo svolgimento di pari funzioni orari e mansioni rispetto al personale ospedaliero (Cons. Stato, sez. VI, 6 marzo 2002, n. 1350).
Al di là del dato estrinseco costituito dalla presenza di un rapporto di pubblico impiego e dallo svolgimento di attività assistenziale in favore degli utenti del Servizio sanitario nazionale, non vi sono, dunque, ulteriori elementi che consentano di concludere nel senso auspicato dai ricorrenti di una estensione analogica della disciplina prevista per il personale universitario. Quanto al possesso in capo ai medici ricercatori del CNR di una professionalità pari a quella posseduta dal personale docente universitario, l’assunto è smentito dall’evidente diversità di status giuridico dei professori e ricercatori universitari rispetto a quello dei ricercatori del CNR i quali, d’altro canto, non svolgono evidentemente alcuna attività didattica. In conclusione, non sussistono ragioni per ritenere che l’attuale disciplina sia il frutto di una lacuna del sistema da colmare attraverso un’interpretazione estensiva della normativa vigente in favore del personale medico dipendente del CNR.
Neppure si rinvengono elementi per dubitare della legittimità costituzionale del dettato normativo appena esaminato. Non vi può essere, infatti, alcuna violazione dell’art. 3 della Costituzione sotto il profilo della lesione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza, giacché la diversa disciplina del rapporto trova giustificazione nella diversità dei presupposti che consentono l’erogazione dell’indennità in questione solo al personale delle università che svolge attività assistenziale, in ossequio al principio per cui la legge può prevedere trattamenti diversi per situazioni parimenti differenti. Neppure si può ipotizzare uno scostamento dal parametro costituzionale di giusta retribuzione, stabilito dall’art. 36, in mancanza della dimostrazione dello svolgimento di prestazioni lavorative qualitativamente e quantitativamente identiche.
Né, infine, può dirsi leso il principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione atteso che tale principio non può essere richiamato per conseguire miglioramenti economici del personale appartenente a questa o quella categoria (Consiglio Stato, sez. IV, 8 luglio 2003, n. 4052). Per le considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere rigettato. Si ravvisano giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I^, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Così deciso in Firenze, il 6 luglio 2004, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:
dott. Giovanni VACIRCA - Presidente dott. Giacinta DEL GUZZO - Consigliere dott. Bernardo MASSARI - Primo referendario, est. F.to Giovanni Vacirca F.to Bernardo Massari F.to Mario Uffreduzzi - Direttore della Segreteria
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 20 OTTOBRE 2004
Firenze, lì 20 OTTOBRE 2004