30/08/2019 free
I giudizi sulla dipendenza da causa di servizio delle infermità si caratterizzano per una amplissima discrezionalità tecnica.
T.A.R. Campania Salerno Sez. I, Sent., (ud. 15-05-2019) 17-06-2019, n. 1054
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1648 del 2009, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Angela Ferrara, con domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, via Agostino Nifo n. 2;
contro
Ministero della Giustizia, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi Ministri in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata ex lege in Salerno, corso Vittorio Emanuele n.58;
Ministero della Difesa, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
del decreto a firma del Direttore Generale del Settore Amministrativo Sanitario del Personale di Polizia Penitenziaria, Area della Previdenza, Direzione Generale del Personale e della Formazione Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - Ministero della Giustizia - del 15.4.2009, con il quale è stato disposto che le infermità "note ansiose reattive" di cui è riconosciuto affetto il ricorrente non è dipendente da causa di servizio;
del parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio reso in data 27.10.2006, con il quale è stato ritenuto che le infermità predette non possono essere riconosciute come dipendenti da fatti di servizio;
di ogni atto presupposto, connesso e conseguente, ivi compresa la nota ministeriale del 28.1.2005;
per l'accertamento
del diritto al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità contratte dal ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 15 maggio 2019 il dott. Francesco Riccio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Il ricorrente, assistente Capo di Polizia Penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale di -OMISSIS-, lamenta il mancato riconoscimento dalla dipendenza di causa di servizio delle infermità "note ansiose reattive" denunciate.
A tal fine, propone il presente mezzo di gravame con cui chiede l'annullamento dell'atto di diniego in argomento, prospettando come motivi di doglianza la violazione di legge (mancata comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, violazione dell'art. 10 bis L. n. 241 del 1990), nonché l'eccesso di potere per difetto di motivazione, ed infine per erroneità del presupposto e della valutazione medico-legale, depositando in atti una relazione tecnica di parte, redatta dal dott. -OMISSIS-, a cui ci si riporta.
Con apposita memoria si è costituito in giudizio il Ministero della Giustizia, il quale ha eccepito in merito l'infondatezza delle censure prospettate.
Richiamando due pertinenti e calzanti precedenti della sezione (Cfr. decisioni n. 1721 del 26 novembre 2018 e n. 583 dell'8 aprile 2019), il Collegio rileva quanto segue.
In primis, "Va rilevato che il parere del Comitato di Verifica - di natura complessa sia per la composizione dell'organo (essendo presenti nel Comitato soggetti con professionalità mediche, giuridiche ed amministrative), sia per la più completa istruttoria esperita, non limitata soltanto agli aspetti medico-legali, come tale assorbente i diversi pareri resi dagli organi intervenuti nel procedimento (cfr. C.d.S., Sez. III, 30 luglio 2013, n. 4024) - è obbligatorio e vincolante per l'Amministrazione (ex art. 14 D.P.R. n. 461 del 2001).
Ne deriva che l'Amministrazione può ben rinviare ad esso "per relationem e, solo ove ritenga di non poterlo fare, certamente per ragioni non di tipo tecnico può chiedere un ulteriore parere. Nessuna particolare motivazione deve, invece, assicurare il provvedimento, laddove essa aderisca a tale parere (TAR Campania, -OMISSIS-, sez. VI, 28 marzo 2017, n. 1706; T.A.R. Puglia, Lecce, sez. II, 4 settembre 2017, n. 1431).
Va poi osservato che "i giudizi sulla dipendenza da causa di servizio delle infermità denunciate dal pubblico dipendente, in quanto espressione di un giudizio medico-legale basato su nozioni scientifiche e su dati di esperienza propri della disciplina applicata, si caratterizzano per una amplissima discrezionalità tecnica. Tale circostanza limita, pertanto, il sindacato del giudice amministrativo alle ipotesi di palese incongruità e irrazionalità o di manifesto travisamento dei fatti, esulando invece da detto sindacato il controllo sull'intrinseca fondatezza tecnico-clinica del parere medico-legale espresso dal comitato di Verifica per le Cause di Servizio" (T.A.R. Campania, -OMISSIS-, 28 marzo 2017, n. 1706).
Per tali motivi, le conclusioni raggiunte dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, "immuni da vizi logici o metodologici, che (soli) potrebbero consentire un sindacato sull'esercizio della discrezionalità tecnica, non possono essere inficiate dalla diversa ricostruzione contenuta in atti di parte o da una richiesta di esercizio, da parte del giudice, di poteri istruttori" (T.A.R. Campania, -OMISSIS-, sez. VI, 26 settembre 2012, n. 3944; più recentemente, T.A.R. Puglia, Lecce, 12 febbraio 2018, n. 215, in tema di sindacato giurisdizionale sulla discrezionalità tecnica nella materia de qua, ammissibile solo per erroneità dei presupposti di fatto o incoerenza dell'operazione valutativa).
Ebbene, al fine di giungere al riconoscimento medico legale del nesso tra malattia ed occasione di servizio, occorre dimostrare l'eccezionalità seriale dei compiti svolti rispetto agli ordinari compiti tipici dell'impiego e la loro relazione, anche concausale, con l'insorta infermità. Ed, infatti, "nella nozione di causa efficiente e determinante di servizio possono farsi rientrare soltanto fatti ed eventi eccedenti le ordinarie condizioni di lavoro, gravosi per intensità e durata, con esclusione, quindi, delle circostanze e condizioni del tutto generiche, quali inevitabili disagi, fatiche e momenti di stress, che costituiscono fattore di rischio ordinario in relazione alla singola tipologia di prestazione lavorativa" (T.A.R. Puglia, Lecce, II sez., 31 gennaio 2012, n. 208). Sicché, la semplice descrizione, ad opera del ricorrente, dei compiti svolti, sia pure impegnativi, e l'indicazione dei disagi sopportati durante il normale espletamento del servizio non possono portare a concludere che straordinari fattori di rischio abbiano certamente inciso sul suo stato di salute (in tal senso, T.A.R. Puglia, Lecce, 3 gennaio 2013, n. 4).
2.2.- Tanto premesso in termini generali, si deve osservare come, in relazione al caso di specie, il parere del Comitato si esprima congruamente con riguardo sia alle patologie del ricorrente, sia alla non dipendenza della stessa da una causa di servizio.
Appurato dunque che il giudice amministrativo non può sindacare il merito della valutazione riservata al C.V.C.S. e tanto meno può sostituire la propria valutazione a quella del predetto comitato (Cons. Stato, IV, 23 marzo 2010, n. 1702 e 16 ottobre 2009, n. 6352) essendogli esclusivamente consentito censurare la valutazione sul piano della carenza della motivazione ovvero del difetto d'istruttoria nonché dell'irragionevolezza, osserva il Collegio che, nella specie, il giudizio dato dal C.V.C.S. appare in primo luogo adeguatamente motivato."
Nel caso di specie è sufficiente rilevare che il C.V.C.S. si è così espresso: "Considerato che l'infermità "Note ansiose reattive" NON PUO'RICONOSCERSI DIPENDENTE DA FATTI DI SERVIIO, in quanto trattasi di forma di nevrosi che si estrinseca con disturbi di somatizzazione attraverso canali neuro-vegetativi, scatenata spesso da situazioni contingenti che si innescano, di frequente, su personalità predisposta. Non rinvenendosi, nel caso di specie, documentate situazioni conflittuali relative al servizio idonee, per intensità e durata, a favorirne lo sviluppo, l'infermità non può ricollegarsi agli invocati eventi, neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinante. Quanto sopra dopo aver esaminato e valutato, senza tralasciare alcuno, tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente e tutti i precedenti di servizio risultati dagli atti".
Ne consegue che anche il provvedimento conclusivo del procedimento si profila assistito da congrua motivazione, nella specie effettuata per relationem al suindicato parere del C.V.C.S..
Neppure possono al riguardo valorizzarsi le considerazioni svolte dal ricorrente, le quali, per la carenza di principi di prova volti ad attestare l'eccezionale o comunque la particolare gravosità del servizio prestato, si profilano inidonee a sovvertire quanto acclarato dal citato Comitato.
Del pari infondata risulta essere la censura con cui l'istante rileva la violazione delle norme che garantiscono la partecipazione al procedimento di riconoscimento della causa di servizio (art. 10 bis della L. n. 241 del 1990).
Quanto sopra non lascia margini di favorevole esito, atteso che - a prescindere da ogni altra considerazione - non emerge che le considerazioni che il ricorrente avrebbe potuto svolgere a seguito del reclamato "preavviso di rigetto", trasfuse poi nel ricorso giurisdizionale, avrebbero potuto modificare l'esito del procedimento (Cfr. TAR Puglia, sede di Bari, Sez. I, 2 luglio 2018 n. 966).
Giova, inoltre, precisare che, secondo una recente decisione del Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 6650 del 2018:
"Si è, infatti, affermato che la mancata comunicazione del preavviso di rigetto non comporta ex se l'illegittimità del provvedimento finale, in quanto l'art. 10-bis L. n. 241 del 1990 cit. va interpretato alla luce del successivo art. 21-octies, comma 2, L. n. 241 del 1990, il quale, nell'imporre al giudice di valutare il contenuto sostanziale del provvedimento e di non annullare l'atto nel caso in cui le violazioni formali non abbiano inciso sulla sua legittimità sostanziale rende irrilevante la violazione delle disposizioni sul procedimento o sulla forma dell'atto allorché il contenuto dispositivo non sarebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato (ex multis Cons. Stato, sez. III, n. 5086 del 2017)
5.2. Nella fattispecie, il provvedimento non sarebbe potuto essere diverso, poiché deriva dal recepimento del parere emesso dal Commissione di verifica delle cause di servizio (d'ora in poi CVCS) nell'esercizio della propria discrezionalità tecnica.".
Né può assurgere ad elemento indicativo di una incongruità od illogicità del parere reso dal C.V.C.S. la prospettata circostanza dell'aggressione compiuta ai danni del ricorrente da parte di un detenuto, di cui è dato atto nel rapporto dell'11.8.2005.
Infatti, al riguardo, è sufficiente osservare che non solo non sono affatto dimostrate le modalità dell'aggressione e le conseguenze subite dalla parte istante, ma anche che trattasi di un fatto del tutto isolato e circoscritto, che, fino a prova contraria, non è dato desumere dagli atti che non sia stato affatto valutato dal citato Comitato della formulazione del gravato parere di non riconoscimento della dipendenza delle infermità da cause di servizio.
Il ricorso va, in definitiva, respinto.
Data la particolarità della materia, le spese possono essere eccezionalmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa integralmente fra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2019 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Riccio, Presidente, Estensore
Eleonora Monica, Primo Referendario
Valeria Nicoletta Flammini, Referendario