26/08/2019 free
ASL condannata al pagamento anche della penalità di mora
T.A.R. Campania Napoli Sez. II, Sent., (ud. 21-05-2019) 12-06-2019, n. 3184
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4031 del 2018, proposto da
A.C.S.M. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alfredo Velotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Asl Napoli 3 Sud non costituita in giudizio;
per l'ottemperanza
del giudicato formatosi sui seguenti titoli giudiziali:
- sentenza n. 3995/2015 della Corte di Appello di Napoli,
- sentenza n. 631/2014 del Tribunale di Nola,
- sentenza n. 1288/2012 del Tribunale di Nola,
- sentenza n. 1657/2014 del Tribunale di Nola,
- sentenza n. 1599/2017 della Corte di Appello di Napoli,
- sentenza n. 4457/2016 della Corte di Appello di Napoli;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2019 la dott.ssa Germana Lo Sapio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Parte ricorrente espone che con le sentenze di cui in epigrafe, l'ASL di Napoli 3 è stata condannata al pagamento di somme di denaro, ivi liquidate, in suo favore; riferisce inoltre di aver notificato per ciascun titolo giudiziale rimasto ineseguito atto di precetto e che, non avendo ricevuto il pagamento, ha azionato le predette sentenze del giudice ordinario con ricorso per ottemperanza ex art. 112 comma 1 lett. c) c.p.a.;
Con memoria depositata in data 24 aprile 2019, la società ricorrente ha rappresentato l'avvenuto pagamento delle somme dovute in relazione a tutte le sentenze azionate, tranne una costituita dalla sentenza n. 4457/2016 della Corte di Appello di Napoli, depositata in data 19.12.2016, notificata in forma esecutiva in data 04.01.2017, passata in giudicato, in forza della quale l'A.C.S.M. ha intimato in data 10.5.2017 , formale precetto di pagamento della complessiva somma di Euro 62.689,44 oltre accessori e ha insistito per l'accoglimento del presente ricorso limitatamente a tale titolo.
Non si è costituita l'amministrazione e alla camera di consiglio del 21 maggio 2019 il ricorso è stato trattenuto in decisione, previo avviso ex art. 73 comma 3 c.p.a. circa "profili di parziale improcedibilità riguardo ai titoli già pagati, fatto salvo l'interesse di parte ricorrente alla condanna alle spese e alle penalità di mora per l'intero ricorso, poiché i titoli pagati sono stati soddisfatti solo dopo la notifica del ricorso" nonché "profili di inammissibilità per cumulo di plurime domande afferenti titoli disparati".
Il ricorso è da dichiararsi in parte improcedibile e in parte fondato.
L'esigenza di informare la decisione al principio della ragione più liquida consente di non esaminare la questione di ammissibilità del ricorso cumulativo proposto in questa sede in relazione a diversi titoli giudiziali, connessi unicamente sotto il profilo soggettivo (per la cui soluzione negativa, si rinvia ex art. 88 comma 2 lett. d) c.p.a. al precedente della Sezione costituito dalla sentenza n. 2232 del 23 aprile 2019) ed esaminare il merito della fondatezza del ricorso che in relazione all'unico provvedimento giudiziale per il quale il ricorrente ha manifestato di avere ancora interesse ad agire.
Deve invece dichiararsi l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, in relazione ai restanti titoli per i quali la medesima parte ricorrente ha dichiarato il pagamento in pendenza di giudizio da parte dell'amministrazione soccombente.
Con riguardo all'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n. 4457/2016 della Corte di Appello di Napoli sussistono tutti i presupposti per l'accoglimento, nei limiti di cui si dirà, poiché: il titolo risulta notificato secondo le modalità imposte dall'art.14 del D.L. n. 669 del 1996 convertito in L. n. 30 del 1997; l'amministrazione non ha provato l'avvenuto pagamento, come era suo onere ex art. 64 c.p.a, e risulta decorso il termine di procedibilità di 120 giorni indicato dalla norma sopra
citata.
Deve, pertanto, essere dichiarato l'obbligo dell'Amministrazione di dare esecuzione al titolo giudiziale in epigrafe, mediante il pagamento in favore della società ricorrente della somma accertata e oggetto di condanna, entro trenta giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
Resta inteso che l'accertamento dell'inottemperanza e la conseguente condanna al pagamento ha ad oggetto unicamente la somma liquidata con la sentenza azionata, oltre gli accessori, non potendo essere riconosciute in questa sede anche le spese relative all'atto di precetto (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, 29 luglio 2016, n. 3964; T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 31 maggio 2019, n. 6989), trattandosi di spese prodromiche all'attivazione dell'alternativa azione esecutiva civile.
In caso di inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina sin d'ora quale Commissario ad acta il Prefetto di Napoli, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario dell'Ufficio, il quale, entro l'ulteriore termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza (a cura di parte ricorrente), darà corso ai pagamenti, compiendo tutti gli atti necessari a carico e spese dell'amministrazione inadempiente.
Le spese inerenti all'eventuale funzione commissariale saranno a carico dell'amministrazione intimata e verranno liquidate a seguito della presentazione, entro il termine di cui all'art. 71, D.P.R. n. 115 del 2002, di apposita istanza con relativa documentazione.
Può essere accolta anche la domanda alla corresponsione della penalità di mora ex art. 114, lett. e) c.p.a. (per l'applicabilità anche alle obbligazioni pecuniarie di tale istituto di carattere sanzionatorio, cfr. TAR Campania, Sez., II, 29 maggio 2019, n. 2893; Consiglio di Stato, A.P., 25 giugno 2014 n. 15), la cui quantificazione deve essere effettuata in una misura percentuale rispetto alla somma di cui alla condanna al pagamento della sorte capitale liquidata nella sentenza azionata, prendendo a riferimento il tasso legale di interesse; pertanto, con riguardo al caso specifico, la penalità di mora va corrisposta nella misura indicata dell'interesse legale calcolato sulla somma capitale, in aggiunta agli interessi legali dovuti ex lege, stante la funzione sanzionatoria della stessa, con decorrenza dal giorno della comunicazione, o notificazione laddove anteriore, dell'ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza; e fino all'effettivo soddisfacimento del credito o, in alternativa, sino alla data di insediamento del commissario ad acta, investito dei poteri e delle facoltà finalizzati all'esecuzione di cui si discute, con conseguente contestuale trasferimento del munus e connessa preclusione di margini per successivi interventi diretti da parte dell'amministrazione (cfr. ex multis Consiglio di Stato, Sez. IV, 3 novembre 2015 n. 5014; TAR Campania Napoli, Sez. VIII, 7 settembre 2017 n. 4288; TAR Campania Napoli, Sez. VII, 21 ottobre 2016 n. 4830; TAR Lazio Roma, Sez. I, 18 gennaio 2016 n. 464);
Alla luce dell'evoluzione processuale del giudizio e della questione concernente il ricorso cumulativo sopra richiamata possono invece compensarsi le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
1.- lo dichiara improcedibile in relazione ai titoli giudiziali di seguito indicati: sentenza n. 3995/2015 della Corte di Appello di Napoli; sentenza n. 631/2014 del Tribunale di Nola; sentenza n. 1288/2012 del Tribunale di Nola; sentenza n. 1657/2014 del Tribunale di Nola; sentenza n. 1599/2017 della Corte di Appello di Napoli;
2.- lo accoglie nei termini e limiti di cui in motivazione in relazione alla sentenza n. 4457/2016 della Corte di Appello di Napoli e, per l'effetto, dichiara l'obbligo dell'amministrazione soccombente di dare esecuzione alla sentenza azionata nei sensi e nei termini pure in motivazione indicati.
Per il caso di ulteriore inottemperanza nomina sin d'ora commissario ad acta il Prefetto di Napoli con facoltà di delega ad altro funzionario dell'Ufficio, il quale provvederà al compimento degli atti necessari all'esecuzione della predetta sentenza nei sensi e nei termini di cui in motivazione.
Condanna l'amministrazione ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. a corrispondere a parte ricorrente una somma pari agli interessi legali per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della sentenza, nei termini e con le modalità di cui in motivazione.
Compensa le spese di lite tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2019 con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Pennetti, Presidente
Carlo Dell'Olio, Consigliere
Germana Lo Sapio, Primo Referendario, Estensore