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Legittima la esclusione dall'elenco nazionale degli idonei alla nomina di direttore generale delle ASL
il Ministero ha motivato la mancata valutazione in assenza di attestato di frequenza del corso di formazione in materia sanitaria pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria, ai sensi dell'art. 3 bis, comma 4, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, imposto quale requisito di accesso alla selezione dall'articolo 1, comma 4, lett. c.) del D.Lgs. n. 171 del 2016 e s.m. e dall'art. 2, comma 1, lett. c), dell'Avviso pubblico di selezione.
Il ricorrente ostiene che sarebbe in possesso del titolo prescritto dal bando, avendo indicato nella domanda di aver partecipato al corso tenuto presso la SDA Bocconi in "Executive Master e Management delle Aziende S.". E tanto anche sulla base di una nota delle Regione Campania (17 ottobre 2017) con cui si è affermato che il corso predetto presenterebbe alcune "analogie" con quello organizzato dalla Regione stessa.
L'art. 2, comma 1, lettera c), dell'Avviso pubblico per la formazione dell'elenco di idonei alla nomina di Direttore generale ha previsto che "alla selezione sono ammessi i candidati (...) in possesso dei seguenti requisiti: (...) c. attestato rilasciato all'esito del corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria", puntualizzando di seguito che "ai fini della presente selezione sono validi solo gli attestati rilasciati all'esito di corsi di formazione attivati e organizzati dalle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'art. 3-bis, comma 4, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.".
Pertanto, non v'è dubbio in ordine al fatto che per essere ammessi alla selezione occorresse avere esclusivamente l'attestato di formazione come disciplinato dall'art. 3-bis, comma 4, del D.Lgs. n. 502 del 1992 e dalla normativa attuativa sopra richiamata.
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T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., (ud. 09-04-2019) 26-04-2019, n. 5242
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 4805 del 2018, proposto da:
A.A.M.B., rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Lentini, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Barnaba Tortolini n. 30;
contro
Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Regione Campania, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Rosanna Panariello, con domicilio eletto come da PEC Registri Giustizia;
nei confronti
O.F. non costituito in giudizio;
per l'annullamento
a - della determina n. 7440 del 12.02.2018 con la quale il Direttore Generale del Ministero della Salute ha preso atto dell'Elenco Nazionale dei soggetti idonei alla nomina di Direttore Generale delle Aziende S.L., formato dalla Commissione istituita con D.M. del 16 novembre 2016, pubblicato in pari data, presso il sito internet del Ministero, nella parte in cui non ha ricompreso il Dott. B. tra i professionisti idonei;
b - delle successive determine n. 12284/2018, n. 14610/2018, n. 15519/2018 e n. 17412/2018, con le quali il Ministero della Salute ha modificato l'Elenco Nazionale sub a);
c - della comunicazione del Ministero della Salute sulla piattaforma informatica, con la quale il Dott. B. è stato escluso dalla valutazione dei titoli, per carenza del requisito di ammissione, previsto dall'art. 2, comma 1, lett. c) dell'Avviso Pubblico di Selezione;
d - della nota prot. n. (...) del 3.04.2018, con la quale il Ministero della Salute ha comunicato al Dott. B. che la Regione Campania non avrebbe confermato di aver attivato ed organizzato, ai sensi dell'art. 3 bis co. 4 D.Lgs. n. 502 del 1992, il corso di formazione indicato dal ricorrente (Executive Master in Management delle Aziende Sanitarie);
e - della nota del Ministero della Salute prot. n. (...) del 11.4.2018 di ulteriore richiesta di chiarimenti alla Regione Campania;
f - della nota prot. n. (...) del 27.11.2017, con la quale la Regione Campania ha comunicato al Ministero della Salute "che il primo corso regionale di formazione ex art. 3 bis co. 4 D.Lgs. n. 502 del 1992 è stato attivato con delibera di GRC n. 826 del 29.12.2016...";
g - del verbale della Commissione (di cui al D.M. 16 novembre 2016) che, nella seduta del 23.01.2018, ha ritenuto di non procedere alla valutazione della candidatura del Dott. B.;
h - dell'avviso pubblico per la formazione dell'elenco di idonei alla nomina di Direttore Generale del 21.9.2017;
i - di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Salute e di Regione Campania;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2019 il dott. Massimo Santini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Svolgimento del processo
Col ricorso in esame il dott. A.B. impugna la mancata valutazione della propria domanda di inserimento nell'Elenco nazionale degli idonei alla nomina di direttore generale delle aziende S.L., delle aziende ospedaliere e degli altri enti del S.S.N., il cui avviso era stato pubblicato in G.U., IV Serie speciale, n. 75 del 3 ottobre 2017.
In particolare, il Ministero ha motivato la mancata valutazione in assenza di attestato di frequenza del corso di formazione in materia sanitaria pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria, ai sensi dell'art. 3 bis, comma 4, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, imposto quale requisito di accesso alla selezione dall'articolo 1, comma 4, lett. c.) del D.Lgs. n. 171 del 2016 e s.m. e dall'art. 2, comma 1, lett. c), dell'Avviso pubblico di selezione.
Il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 3-bis, comma 4, del D.Lgs. n. 502 del 1992 e dell'art. 1, comma, 4, lettera c), del D.Lgs. 4 agosto 2106, n. 171, nonché dell'art. 2, comma 1, lettera c), e comma 2, dell'avviso pubblicato su GURI n. 75/2017, lo sviamento di potere, il difetto di motivazione e l'illogicità manifesta in quanto sarebbe in possesso del titolo prescritto dal bando, avendo indicato nella domanda di aver partecipato al corso tenuto presso la SDA Bocconi in "Executive Master e Management delle Aziende S.". E tanto anche sulla base di una nota delle Regione Campania (17 ottobre 2017) con cui si è affermato che il corso predetto presenterebbe alcune "analogie" con quello organizzato dalla Regione stessa.
Si sono difesi il Ministero della salute e la Regione Campania per chiedere il rigetto del gravame.
Ha replicato il ricorrente e, nell'odierna camera di consiglio, la causa è stata trattenuta in decisione dopo aver sentito, ai sensi dell'art. 60 c.p.a., le parti che nulla hanno opposto.
Ritiene infatti il Collegio, in disparte ogni considerazione circa la sollevata eccezione di inammissibilità, di poter comunque definire il giudizio con sentenza in forma semplificata sulla base di analoghi precedenti della sezione riguardanti identiche fattispecie (cfr., ex multis, 8 maggio 2018, n. 5099). In particolare è stato affermato che:
"L'art. 1 del D.Lgs. 4 agosto 2016, n. 171, istituisce presso il Ministero della salute l'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende S.L., delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, aggiornato con cadenza biennale e con iscrizione valida per quattro anni.
Il comma 4 di questo articolo prevede che "(...) alla selezione sono ammessi i candidati che non abbiano compiuto sessantacinque anni di età in possesso di (...) c) attestato rilasciato all'esito del corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria", soggiungendo che "i predetti corsi sono organizzati e attivati dalle regioni, anche in ambito interregionale, avvalendosi anche dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, e in collaborazione con le università o altri soggetti pubblici o privati accreditati ai sensi dell'articolo 16-ter, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, operanti nel campo della formazione manageriale, con periodicità almeno biennale" e, con previsione intertemporale, che comunque "sono fatti salvi gli attestati di formazione conseguiti alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi delle disposizioni previgenti e, in particolare dell'articolo 3-bis, comma 4, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nonché gli attestati in corso di conseguimento ai sensi di quanto previsto dal medesimo articolo 3-bis, comma 4, anche se conseguiti in data posteriore all'entrata in vigore del presente decreto, purché i corsi siano iniziati in data antecedente alla data di stipula dell'Accordo di cui al presente comma".
L'art. 3-bis, comma 4, del D.Lgs. n. 502 del 1992 (oggi abrogato dall'art. 9, comma 1, del D.Lgs. n. 171 del 2016) prevedeva che il certificato di frequenza del corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria, attivato dalle regioni, fosse prodotto dai direttori generali delle Asl entro diciotto mesi dalla nomina, nel mentre la nuova disciplina di rango primario, nel far salvi i corsi precedenti (laddove prevede ex novo e a regime appositi corsi di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria), configura oggi il possesso dei relativi attestati come condizione di ammissione alla selezione.
Ancora, in attuazione di quanto previsto sempre dall'art. 3-bis, comma 4, terzo periodo, del D.Lgs. n. 502 del 1992 ("I contenuti, la metodologia delle attività didattiche, la durata dei corsi, non inferiore a centoventi ore programmate in un periodo non superiore a sei mesi, nonché le modalità di conseguimento della certificazione, sono stabiliti, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229, con decreto del Ministro della sanità, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano"), con decreto dell'allora Ministro della sanità 1 agosto 2000 veniva dettata la disciplina dei predetti corsi, prevedendo in particolare all'art. 5 il rilascio, all'esito della frequenza, di un certificato di formazione comprovante il grado di acquisizione degli strumenti e delle tecniche di cui all'art. 3, comma 1, del medesimo decreto, il quale costituisce dunque l'unico titolo rilevante ai fini di cui all'art. 1, comma 4, lettera c), del D.Lgs. n. 171 del 2016 quanto al riconoscimento dei corsi precedenti.
Il quadro legislativo oggi in esame è dunque chiaro laddove - nell'ottica della formazione di un elenco di soggetti tecnicamente attrezzati dal quale estrarre figure di sicura caratura professionale per l'assunzione del delicato e peculiare ruolo manageriale di direttore generale delle aziende S. (e delle altre strutture sanitarie indicate) - ha imposto a indefettibile requisito di ammissione: a) o l'aver conseguito un attestato rilasciato esclusivamente all'esito di appositi e nominati corsi di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria i contenuti, la metodologia e l'attestazione dei quali deve corrispondere ai parametri da fissare con Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; b) ovvero l'aver conseguito (alla data di entrata in vigore della nuova disciplina o anche dopo purché i corsi siano iniziati prima), lo specifico attestato di formazione "ai sensi delle disposizioni previgenti e, in particolare dell'articolo 3-bis, comma 4, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502", laddove, peraltro, il riferimento all'art. 3-bis, comma 4, nonostante un'imperfetta formulazione letterale e comunque in assenza di ulteriori puntuali riferimenti di legge primaria, esaurisce il novero dei titoli allo scopo rilevanti.
In coerenza con le nuove coordinate normative, l'art. 2, comma 1, lettera c), dell'Avviso pubblico per la formazione dell'elenco di idonei alla nomina di Direttore generale ha previsto che "alla selezione sono ammessi i candidati (...) in possesso dei seguenti requisiti: (...) c. attestato rilasciato all'esito del corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria", puntualizzando di seguito che "ai fini della presente selezione sono validi solo gli attestati rilasciati all'esito di corsi di formazione attivati e organizzati dalle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'art. 3-bis, comma 4, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.".
Pertanto, dalla lettura completa della previsione in parola si ricava l'impossibilità di scindere, per medesimezza del luogo documentale e per coerenza con la normativa primaria, la prima delle proposizioni sopra riportate dalla seconda, così che non v'è dubbio in ordine al fatto che per essere ammessi alla selezione occorresse avere esclusivamente l'attestato di formazione come disciplinato dall'art. 3-bis, comma 4, del D.Lgs. n. 502 del 1992 e dalla normativa attuativa sopra richiamata".
Alla luce di quanto sopra riportato emerge in estrema sintesi che:
1. L'art. 1 del D.Lgs. n. 171 del 2016 prevede che l'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina a direttore generale di ASL debba essere aggiornato, previa pubblicazione di pubblico avviso, con cadenza biennale;
2. Ai fini della relativa iscrizione è prescritto, tra l'altro, il superamento di un corso formazione manageriale in materia di organizzazione e gestione sanitaria;
3. I contenuti di siffatti corsi di formazione sono determinati mediante Accordo Stato - Regioni art. 1, comma 4, lettera c);
4. Tali corsi potranno essere poi organizzati ed attivati dalle Regioni anche con soggetti privati accreditati ai sensi dell'art. 16-ter del D.Lgs. n. 502 del 1992;
5. Nelle more dell'Accordo di cui al punto 3. sono utilmente ed unicamente spendibili i corsi comunque effettuati dalla Regioni ai sensi dell'art. 3-bis, comma 4, del D.Lgs. n. 502 del 1992 (cfr. D.M. 1 agosto 2000, recante attuazione di tale norma). Tale corso è stato organizzato dalla Regione Campania ma non frequentato dal ricorrente;
6. Una volta intervenuto il predetto Accordo, i corsi di cui al citato art. 3-bis non saranno più spendibili;
7. In tal caso, saranno fatti salvi i soli corsi ex art. 3-bis avviati prima dell'Accordo e finiti dopo di esso;
8. Questo particolare regime transitorio (basato sui predetti corsi ex art. 3-bis) ha dunque lo scopo di evitare "blocchi formativi" per coloro che aspirino ad essere comunque inseriti, nelle more dell'Accordo, nel predetto elenco nazionale;
9. Nel caso di specie, non essendo ancora intervenuto il predetto Accordo di cui al punto 3., poteva essere esclusivamente speso un corso regionale ex art. 3-bis, comma 4 (corso questo peraltro organizzato dalla Regione Campania ma pacificamente non frequentato dal ricorrente). Non altri corsi, seppure organizzati da soggetti privati accreditati;
10. La Regione Campania, nel fare riferimento ai soggetti accreditati ai sensi del predetto art. 16-ter (cfr. nota 17 ottobre 2017) non specifica infatti che, di tali medesimi soggetti, la Regione potrà se del caso avvalersi per corsi dalla medesima organizzati, sì, ma soltanto una volta intervenuto il suddetto Accordo (condizione questa non ancora verificatasi, a quanto consta a questo collegio);
11. Né alla Regione potrebbe giammai essere attribuito, ai fini per cui si controverte (ammissione albo direttori generali ASL), il più generale potere di stabilire l'equipollenza tra corsi regionali ex art. 3-bis, comma 4, e corsi tenuti da soggetti privati sebbene accreditati.
Alla luce delle emergenze documentali e delle attestazioni richiamate e in assenza di un titolo legale univoco, appare pertanto sufficientemente attestato che il ricorrente non è provvisto del titolo di ammissione richiesto (neppure surrogabile dagli altri sopra indicati, i quali si collocano fuori dall'area normativa appena disegnata), con la conseguenza che risulta legittima l'esclusione oggi gravata.
Per tutte le ragioni sopra esposte il ricorso va dunque respinto, mentre le spese di lite, in ragione della peculiarità della vicenda esaminata, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2019 con l'intervento dei magistrati:
Riccardo Savoia, Presidente
Massimo Santini, Consigliere, Estensore
Emanuela Traina, Referendario