14/06/2019 free
L’indennità di esclusività si prescrive in 5 anni
E' quinquennale il termine prescrizionale ex art. 2948, n. 4, c.c., essendo normativamente strutturata l'indennita` di esclusivita` come emolumento “costitutivo” della “retribuzione individuale mensile” (art. 26, co. 2 lett. c), CCNL 10/02/2004 – Area della Dirigenza Medica e Veterinaria, integrativo del CCNL 8-6-2000 (normativo 1998 – 2001 economico 1998 – 1999), periodicamente corrisposto.
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Tribunale Siena sez. lav., 17/05/2019 , dep. 17/05/2019), n.122
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIENA
(Sezione Lavoro)
Sentenza
n. 762/2016 rgl
Fatto
Lu. Ro. (difesa dall'avv. Sara F)
a mezzo ricorso depositato il 14/10/2016
contro
l'Azienda USL Toscana Sud Est (che sarà difesa dagli avv. Silvia Rossi e Pierluigi Mangogna)
esercitava azione di (conclusioni, ricorso, pp. 10-11, letterali):
In Tesi: accertare e dichiarare che la ricorrente ha diritto fin a far data dal 01.09.2002 all'attribuzione dell'indennità di esclusività della fascia di esperienza professionale nel SS NN superiore ai quindici anni ai sensi dell'art 42 e 27 lett. b) e c) del CCNL 8.6.2000 e dell'art 5 CCNL parte economica biennio 2000-2001, come modificato ed integrato e conseguentemente, condannare la Azienda Sanitaria Usl Toscana sud est (già denominata Azienda Usl 7 di Siena - delle Zone Senese, Alta Val d'Elsa, Val Di Chiana, Amiata Val d'Orcia) con sede Operativa in Siena Piazzale Rosselli 26, Sede legale in Arezzo Via Curtatone 54, P.I. e C.F.: --omissis-- in persona del direttore generale e legale rappresentante pro tempore, a corrispondere , in favore della ricorrente, a titolo di indennità di esclusività di dirigente con incarichi ai sensi dell'ai sensi dell'art 5 CCNL parte economica biennio 2000-2001, a decorrere dal 01.09.2002 fino al 01.02.2008 la somma complessiva di euro 19.525,71, comprensiva della tredicesima mensilità, o quella maggiore o minore che riterrà di giustizia, con interessi e rivalutazione come per legge, e per l'effetto, condannare altresì l'azienda suddetta a regolarizzare la posizione contributiva della dipendente nonché ad eventuali differenze retributive spettanti sul Trattamento di Fine Rapporto con vittoria di spese competenze ed onorari di lite CTU e CTP (...)?.
L'Azienda convenuta si costituiva in giudizio, contestando la fondatezza della domanda, chiedendone (conclusioni, memoria difensiva, p. 22, sintesi) il rigetto.
All'udienza 25/10/2017, davanti alla GOP, dott.ssa Chiara Flavia Scarselli, precedente assegnataria, quest'ultima, ?rilevato che a fronte della costituzione della resistente e delle eccezioni ed affermazioni effettuate in ricorso, la causa appare fondata su questione meramente di diritto, invitando le parti a voler trovare una soluzione transattiva che tenga conto degli interessi di tutti i soggetti coinvolti, anche in considerazione del fatto che la resistente implicitamente ammette che le indennità richieste erano effettivamente dovute ab origine, rinvia per la discussione e contestuale decisione all'udienza del 14 marzo 2018 (...)?.
Udienza 17/5/2019, nella causa n. 762/2016 rgl, in riassegnazione tabellare, sono comparsi:
Lu. Ro., difesa dall'avv. Sara Fè.
Per l'Azienda USL Toscana Sud Est, l'avv. Pierluigi Mangogna.
Le parti si richiamano ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni, anche istruttorie, contestando rispettivamente la fondatezza della difesa avversaria.
Discussa oralmente la causa, il giudice, alle ore 12:11 si ritira in camera di consiglio.
Successivamente alle ore (attestazione telematica di deposito) in pubblica udienza, assenti le parti, pronuncia al termine sentenza ex art. 429, co. 1 cpc, pt. I (d.l. 2008/n. 112, conv. l. 2008/n. 133, art. 53)(ricorso depositato dopo il 25/6/08, ex artt. 56, 85 d.l. e l. cit.)(lettura della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione).
Diritto
Come riassunto da Cass. SL 2017/n. 24454, ?per i dirigenti sanitari con rapporto di lavoro esclusivo il d.lgs. n. 502/1992, ha previsto uno specifico trattamento economico aggiuntivo per la definizione del quale rinviava ai contratti collettivi di lavoro.
A tal fine i CCNL dell'8 giugno 2000 hanno istituito un particolare emolumento denominato "indennità di esclusività", che rappresenta un istituto di certo peculiare nell'ambito dell'impiego pubblico e viene definito come "elemento distinto della retribuzione".
Essa, è erogata per 13 mensilità ed è articolata in fasce che vengono conseguite a seguito del raggiungimento di una certa esperienza professionale e previa valutazione positiva?.
La dott.ssa Ro. - Dirigente medico di Ginecologia e Ostetricia, in servizio alle dipendenze dell'Azienda, oggi USL Toscana Sud Est, dall'1/8/1987 al 15/7/2010 (data quest'ultima di collocamento in aspettativa senza assegni) e successivamente dal 15/4/2014 - con lettera 4-7/3/2013 reiterava - stando alla sua affermazione - la richiesta di ?rimborso? della ?integrazione delle competenze arretrate, legate all'indennità di esclusività?, dal 9/2002.
L'Azienda, con deliberazione del Direttore Generale del 6/8/2014, n. 295, riconosceva alla lavoratrice ricorrente il passaggio esclusivamente ai fini giuridici alla fascia di esclusività corrispondente al dirigente con incarichi, art. 27 lett. b) e c) CCNL 8/6/2000 ed esperienza professionale nel Servizio Sanitario Nazionale superiore a 15 anni, con decorrenza dall'1/9/2002.
Quanto agli emolumenti spettanti, l'Azienda deliberava la corresponsione, ma nei limiti di prescrizione quinquennale a ricorrere dal 2/2008 fino al collocamento in aspettativa, 14/7/2010.
La pretesa della lavoratrice ricorrente attiene alle differenze retributive tra la cosiddetta ?terza fascia? dell'indennità di esclusività (ovvero quella ultra quindicinale spettante dal settembre del 2002 a seguito del compimento di 15 anni di servizio) e la ?seconda fascia? (spettante a seguito del compimento dell'anzianità di servizio di oltre 5 anni sino a 15 anni).
In particolare, dal 9/2002 continuo` ad essere corrisposta alla dott.ssa Ro. la seconda fascia dell'indennità di esclusività sino a quando, vista la richiesta di corresponsione formalmente avanzata dalla dipendente con raccomandata del marzo del 2013, con la deliberazione del Direttore Generale dell'ex Azienda USL n. 7 di Siena n. 295/2014 venne disposto, come visto, il pagamento degli arretrati delle suddette differenze retributive ma solo nei limiti del termine quinquennale di prescrizione e quindi sino al febbraio del 2008.
Ponendoci in una logica prescrizionale, agli atti rileviamo una mail della lavoratrice del 26/2/2013, interruttiva.
Anche da ultimo Cass. SL 2018/n. 4351, nel caso di dirigente di struttura complessa presso l'Arpal (Agenzia regionale per la promozione ambientale della Liguria) ai sensi del CCNL della dirigenza sanitaria vigente, ha confermato ?quanto all'applicazione al caso controverso della decorrenza della prescrizione in corso di rapporto, secondo il regime applicabile all c.d. stabilità reale, la motivazione della corte appare corretta.
Secondo la costante giurisprudenza di questa corte, nell'area pubblica sussiste una duplicità di piani: quello dell'acquisto della qualifica di dirigente e quello del conferimento a tempo delle funzioni dirigenziali; il regime si applica al rapporto fondamentale sottostante, mentre all'incarico dirigenziale, si applica la disciplina del rapporto a termine sua propria (Cass. 2013/n. 18198 e 2014/n. 8077).
Orbene, afferma ancora questa Corte che la deroga al regime di stabilità reale prevista dall'art. 10 legge n. 604/1966 (cui sembra erroneamente richiamarsi la prima censura) deve intendersi riferita ai soli dirigenti privati, e non anche ai dirigenti pubblici (Cass. n. 8077/2014). Per questi ultimi, la natura strutturalmente stabile del rapporto d'impiego, fa sì che anche là dove al dipendente si riconosca attitudine dirigenziale, il regime applicabile è assimilato a quello proprio della categoria impiegatizia ai sensi dell'art. 21, del d.lgs. n.165/2001. Sulla scorta di tale giurisprudenza, la Corte d'appello ha stabilito che la precarietà degli incarichi non rileva sulla natura del rapporto fondamentale e che, pertanto, la prescrizione dei crediti segue la sorte riservata ai rapporti soggetti al regime di stabilità reale?.
Del tutto correttamente l'Azienda ricostruisce, ?in base alla disciplina contrattuale della dirigenza medica (cfr. art. 36 del CCNL dell'Area Dirigenza Medica e Veterinaria del 5/12/1996), il recesso dell'Azienda può avvenire solo nei casi di giustificato motivo o giusta causa previsti dagli artt. 2118 e 2119 c.c. e in quanto in base all'art. 15, co. 2° del d.lgs. n. 502/1992 alla dirigenza sanitaria si applica il d.lgs. n. 29/1993 e ss.mm.ii., e dunque anche l'art. 51, co. 2° del d.lgs. n. 165/2001, secondo il quale ai rapporti di lavoro dei dipendenti della Pubblica Amministrazione si applica lo Statuto dei Lavoratori (l. n. 300/1970) a prescindere dal numero dei lavoratori impiegati?, come correttamente ricorda, ?la Corte di Cassazione, tra l'altro, ha più volte affermato (cfr. sentenze nn. 11868/2016; 8722/2017; 25376/2017) che ai rapporti di lavoro con la Pubblica Amministrazione non si applica la riforma sulle nuove tutele in caso di licenziamento con conseguente applicazione della disciplina previgente di cui all'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori e, quindi, con mantenimento della piena stabilita` reale di tutto il personale dipendente?.
Ad es. Cass. 2016/n. 11868, ?c) ai rapporti di lavoro disciplinati dal d.lgs 30.3.2001 n. 165, art. 2, non si applicano le modifiche apportate dalla legge 28.6.2012 n. 92 all'art. 18 della legge 20.5.1970 n. 300, per cui la tutela del dipendente pubblico in caso di licenziamento illegittimo intimato in data successiva alla entrata in vigore della richiamata legge n. 92 del 2012 resta quella prevista dall'art. 18 della legge n. 300 del 1970 nel testo antecedente alla riforma?.
V. ancora Cass. SL, 2017/n. 23424.
Il diritto della lavoratrice, il diritto alla corresponsione delle differenze retributive, è certamente prescritto (mentre l'Azienda, con la delibera n. 295/2014 cit., quando ha riconosciuto l'intervenuta prescrizione delle differenze dei ratei mensili dell'indennità di esclusività per il periodo 9/2002-2/2008, ha espressamente dichiarato il riconoscimento ai fini giuridici dei ratei prescritti in virtù dell'anzianità di servizio, conformemente all'orientamento della giurisprudenza di legittimità).
L'ordinamento positivo, la legge, il codice civile, prevede che i diritti si estinguano per prescrizione, con il decorso del tempo, diritti pienamente esistenti, ma estinti per il trascorrere del tempo, per mancato esercizio del diritto nel tempo (art. 2934 ss. c.c.).
Senza dubbio quinquennale il termine prescrizionale in materia, ex art. 2948, n. 4, c.c., essendo normativamente strutturata l'indennità di esclusività come emolumento ?costitutivo? della ?retribuzione individuale mensile? (art. 26, co. 2 lett. c), CCNL 10/02/2004 - Area della Dirigenza Medica e Veterinaria, integrativo del CCNL 8-6-2000 (normativo 1998 - 2001 economico 1998 - 1999), periodicamente corrisposto:
art. 36, CCNL, 3/11/2005, parte normativa quadriennio 2002/2005 e parte economica biennio 2002-2003, che al co. 5 dispone:
le indennità di cui ai commi precedenti - e tra esse quella di esclusività, co. 4 - sono annue, fisse e ricorrenti e sono corrisposte mensilmente nella misura di 1/12. Nel corso del mese di dicembre si aggiunge la tredicesima mensilità.
Conformemente l'art. 12, co. 2, CCNL 6/5/2010, II biennio economico 2008-2009: ?L'indennità di esclusività, fissa e ricorrente, è corrisposta per tredici mensilità?.
Al rigetto della domanda, si accompagna tuttavia l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali, ex art. 92 co. 2 cpc, stante la natura del contenuto decisorio della controversia e un essenziale principio equitativo.
Della norma è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale "nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni" (Corte cost., 19 aprile 2018, n. 77). Il giudice delle leggi ha ritenuto, infatti, che "la rigidità di queste due sole ipotesi tassative, violando il principio di ragionevolezza e di eguaglianza, ha lasciato fuori altre analoghe fattispecie riconducibili alla stessa ratio giustificativa".
P.Q.M.
rigetta la domanda proposta da Lu. Ro. contro l'Azienda USL Toscana Sud Est.
Compensa per intero tra le parti le spese del processo.
Siena, 17/5/2019
Depositata in Cancelleria il 17/05/2019