09/04/2019 free
Non reversibilità dell'indennizzo ex Lege n. 229/2005 in favore dei soggetti danneggiati da vaccinazione o emotrasfusione
I ricorrenti agiscono in questa sede invocando a loro favore l'art. 2 comma 1 L. n. 210/1992 ai sensi del quale L'indennizzo di cui all'articolo 1, comma 1, consiste in un assegno, reversibile per quindici anni, determinato nella misura di cui alla tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177, come modificata dall'articolo 8 della legge 2 maggio 1984, n. 111. L'indennizzo è cumulabile con ogni altro emolumento a qualsiasi titolo percepito ed è rivalutato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato.
Tuttavia, sul punto, pare condivisibile l'assunto dell'Amministrazione convenuta secondo cui il Legislatore si è curato di prescrivere espressamente la reversibilità dell'indennizzo ex L. n. 210/1992 (art. 2, c.1: l'indennizzo...consiste in un assegno, reversibile per 15 anni...), mentre nulla ha disposto, sul punto, per il beneficio previsto ex L. n. 229/2005.
Nel caso di specie dunque, ribadita la distinzione tra gli indennizzi previsti ex. L. n. 210/1992 ed ex L. n. 229/2005, la L. n. 229/2005 non prevede la reversibilità dell'ulteriore indennizzo riconoscibile al soggetto malato.
Essendo la reversibilità un istituto di carattere eccezionale, si reputa che, in mancanza di espressa previsione, non si possa procedere all'applicazione della stessa in via analogica.
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Tribunale Milano sez. lav., 05/03/2019 n.343
omissis
Fatto
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. ritualmente notificato in data 30.5.2018 Bravi Pa. Pi., Br. Je., Br. Et. e Br. Ma. convenivano in giudizio dinnanzi al Tribunale di Milano - Sezione Lavoro il Ministero della Salute al fine di:
1) riconoscere in favore dei soli Br. Pa. Pi. e Br. Ma. il diritto iure proprio alla reversibilità dell'indennizzo ex L. 244/2007 attribuito a Iv. Fo. con decreto Ministero della Salute n. 4702/2015;
2) riconoscere in favore di tutti i ricorrenti, per diritto ereditario, l'assegno una tantum per il periodo ricompreso tra il manifestarsi dell'evento dannoso e l'ottenimento dell'indennizzo.
Il Ministero convenuto si è costituito ritualmente in giudizio contestando tutto quanto ex adverso dedotto, eccependo l'inammissibilità e infondatezza delle domande avversarie di cui ha chiesto l'integrale rigetto.
Nelle more dell'udienza di discussione, il giudice originariamente assegnatario del procedimento stato trasferito presso altro ufficio e sostituito dall'odierna decidente.
Ciò posto, i ricorrenti avanzano in causa due distinte pretese:
1) di riconoscimento del diritto iure proprio alla reversibilità dell'indennizzo ex L. 224/2007 riconosciuto alla loro congiunta (deceduta il 15 marzo 2016), signora Iv. Fo., con decorrenza dal 1° gennaio 2015.
Si rammenta che l'art. 2 comma 363 della L. n. 244/2007 sancisce che ai soggetti affetti da sindrome da talidomide possa essere riconosciuto l'indennizzo previsto dalla L. n. 229/2005.
In particolare, l'art. 1 comma 1 della predetta L. n. 229/2005 afferma che, in favore dei soggetti danneggiati da vaccinazione o emotrasfusione, è erogabile un indennizzo ulteriore rispetto a quello da loro già percepibile ex L. n. 210/1992.
Trattasi peraltro di un indennizzo ontologicamente distinto rispetto a quello previsto ai sensi della medesima L. n. 210/1992 tant'è che può essere cumulato con quest'ultimo.
Il carattere di diversità è inoltre rimarcato dalla previsione dell'art. 3 della L. n. 229/2005 ai sensi del quale ?1. I soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie che usufruiscono dei benefìci di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, aventi in corso contenziosi giudiziali, ai sensi della medesima legge, in qualsiasi stato e grado del giudizio, ivi compresa la fase esecutiva, i quali intendono accedere ai benefìci previsti dalla presente legge, debbono rinunciare con atto formale alla prosecuzione del giudizio.
2. Gli atti di rinuncia degli interessati sono trasmessi alla commissione di cui all'articolo 2?.
La Corte di Cassazione ha già avuto modo di osservare che i due indennizzi e le relative finalità sono diversi: Osserva la Corte che il disposto della L. n. 299 del 2005, art. 3 è chiaro nello stabilire che l'ulteriore indennizzo previsto da detta legge spetta ai soggetti che usufruiscono dei benefici di cui alla L. n. 210 del 1992.
La norma precisa, altresì, che detti soggetti, se hanno in corso contenziosi giudiziali, ai sensi della medesima legge, in qualsiasi stato e grado del giudizio, ivi compresa la fase esecutiva, se intendono accedere ai benefici di cui alla L. n. 229 del 2005 debbono rinunciare con atto formale alla prosecuzione del giudizio (per tutte Cass. Civ. sent. n. 8059 del 2014).
I ricorrenti agiscono in questa sede invocando a loro favore l'art. 2 comma 1 L. n. 210/1992 ai sensi del quale L'indennizzo di cui all'articolo 1, comma 1, consiste in un assegno, reversibile per quindici anni, determinato nella misura di cui alla tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177, come modificata dall'articolo 8 della legge 2 maggio 1984, n. 111. L'indennizzo è cumulabile con ogni altro emolumento a qualsiasi titolo percepito ed è rivalutato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato.
Tuttavia, sul punto, pare condivisibile l'assunto dell'Amministrazione convenuta secondo cui il Legislatore si è curato di prescrivere espressamente la reversibilità dell'indennizzo ex L. n. 210/1992 (art. 2, c.1: l'indennizzo...consiste in un assegno, reversibile per 15 anni...), mentre nulla ha disposto, sul punto, per il beneficio previsto ex L. n. 229/2005.
Nel caso di specie dunque, ribadita la distinzione tra gli indennizzi previsti ex. L. n. 210/1992 ed ex L. n. 229/2005, la L. n. 229/2005 non prevede la reversibilità dell'ulteriore indennizzo riconoscibile al soggetto malato.
Essendo la reversibilità un istituto di carattere eccezionale, si reputa che, in mancanza di espressa previsione, non si possa procedere all'applicazione della stessa in via analogica.
Ed ancora.
Ai sensi del comma 3 dell'art. 1 L. n. 210/1992 Qualora a causa delle vaccinazioni o delle patologie previste dalla presente legge sia derivata la morte, l'avente diritto può optare fra l'assegno reversibile di cui al comma 1 e un assegno una tantum di lire 150 milioni. Ai fini della presente legge, sono considerati aventi diritto nell'ordine i seguenti soggetti a carico: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni inabili al lavoro. I benefici di cui al presente comma spettano anche nel caso in cui il reddito della persona deceduta non rappresenti l'unico sostentamento della famiglia?.
Nel caso concreto, peraltro, la predetta disposizione non può essere applicata posto che in ricorso nulla si allega (e, dunque, meno che meno si prova), in punto di sussistenza del nesso causale tra la morte della signora Fontana e la patologia da cui la stessa era affetta.
Allo stesso modo, non si afferma in causa (e, men che meno si prova) che i ricorrenti fossero a carico della de cuius.
Quanto precede basta per il rigetto della domanda sul punto.
2) Assegno una tantum ex art. 2 L. n. 210/1992.
I ricorrenti reclamano in loro favore l'assegno una tantum per il periodo ricompreso tra il manifestarsi dell'evento dannoso e l'ottenimento dell'indennizzo sulla base dell'applicabilità dell'art. 2 della L. n. 210/1992 al caso in esame.
Anche rispetto a tale domanda, va ribadita la differenza tra la disciplina prevista dalla L. n. 210/1992 e quella della L. n. 229/2005.
Ai sensi del comma 2 art. 2 L. 210/1992 ?Ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1, anche nel caso in cui l'indennizzo sia stato già concesso, è corrisposto, a domanda, per il periodo ricompreso tra il manifestarsi dell'evento dannoso e l'ottenimento dell'indennizzo previsto dalla presente legge, un assegno una tantum nella misura pari, per ciascun anno, al 30 per cento dell'indennizzo dovuto ai sensi del comma 1 e del primo periodo del presente comma, con esclusione di interessi legali e rivalutazione monetaria?.
I ricorrenti lamentano il mancato versamento, in favore della signora Fo., del suddetto assegno e affermano il loro diritto ?a subentrare nel beneficio non riconosciuto in vita alla medesima, stante la loro successione ipso iure nel suo diritto? (rif pag. 8).
Peraltro, è pacifico che nella presente causa i ricorrenti agiscano sul presupposto che la signora Fo. ?era stata riconosciuta avente diritto all'indennizzo previsto dalla legge 24/12/2007 n. 244...?.
Parrebbe quindi cogliere nel segno la tesi difensiva di parte resistente secondo cui il caso di specie, in ragione dell'espresso richiamo effettuato dall'art. 2, c. 363 L. 244/2007 e della cennata diversità dei benefici economici, sarebbe disciplinato solo dalla L. n. 229/2005, in particolare dall'art 4 il quale prescrive che al danneggiato e ai suoi congiunti possa essere ulteriormente riconosciuto un assegno una tantum il cui ammontare è determinato da una commissione nella misura massima di dieci annualità del già citato ulteriore indennizzo per il periodo compreso tra il manifestarsi dell'evento dannoso e l'ottenimento dell'indennizzo stesso. Alla luce della predetta previsione normativa è dunque stabilito un tetto massimo entro cui può essere determinato il beneficio, risultando infondata la tesi attorea secondo cui la stima l'assegno dovrebbe basarsi sulla misura prevista dalla L. n. 210/1992, non applicabile, come detto, al caso concreto.
La peculiarità della vicenda nonché il contesto di riferimento giustificano peraltro l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta le domande avanzate in ricorso;
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
3) fissa termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.
Milano, 07/02/2019
Depositata in Cancelleria il 05/03/2019