02/03/2019 free
Il confine tra il rilascio del permesso di soggiorno e le terapie salva vita
Un permesso di soggiorno per cure mediche può essere rilasciato allo straniero che si trovi in Italia (privo, come nella fattispecie all'esame, di un permesso di soggiorno a diverso titolo: il permesso di soggiorno per motivi turistici al ricorrente rilasciato era, infatti, scaduto), in caso di sopraggiunta patologia medica, ma soltanto per la durata strettamente connessa alla terapia "salvavita" da seguire, in relazione all'impossibilità di fare rientro nel proprio Paese a causa della patologia stessa (o comunque di impedimenti a lui non imputabili)
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T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., (ud. 30-01-2019) 31-01-2019, n. 99
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso n. 146 del 2016, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Cristina Tarchini, per il presente giudizio domiciliato presso la Segreteria di questo Tribunale, in Brescia, via Carlo Zima n. 3
contro
la Questura di Mantova, in persona del Questore p.t., rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la quale è domiciliato in Brescia, alla via Santa Caterina n. 6
per l'annullamento
- del decreto del Questore di Mantova del 5 novembre 2015 (notificato il 3 dicembre 2015), con il quale è stato negato il rilascio di un permesso di soggiorno per cure mediche;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione intimata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 gennaio 2019 il dott. Roberto Politi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Espone il ricorrente di aver raggiunto, nel 2015, la propria madre (anch'essa di cittadinanza ucraina) in Mantova, ove quest'ultima svolgeva attività di badante.
Ricoverato in data 4 aprile 2015 presso l'Ospedale di Mantova (dove veniva all'interessato diagnosticata sindrome coronarica acuta, malattia coronarica monovasale non critica e tabagismo), il successivo 9 settembre presentava istanza di rilascio di permesso di soggiorno per potersi sottoporre a cure mediche.
Assume il ricorrente che l'impugnato provvedimento di diniego sia illegittimo per violazione di legge ed eccesso di potere sotto il profilo della irragionevolezza e del fraintendimento dei fatti.
Nel sottolineare di aver fatto regolarmente ingresso in Italia, evidenzia l'interessato che soltanto l'aggravarsi delle proprie condizioni di salute ha impedito il ritorno in Ucraina, alla scadenza del visto turistico del quale era in possesso.
Sostiene che il diritto alle cure mediche sul nostro Territorio sia riconosciuto a prescindere dal possesso, ovvero dalla tipologia, del titolo di soggiorno vantato dal richiedente.
Conclude insistendo per l'accoglimento del gravame ed il conseguente annullamento degli atti oggetto di censura.
L'Amministrazione resistente, costituitasi in giudizio, ha eccepito l'infondatezza delle esposte doglianze, invocando la reiezione dell'impugnativa.
Rileva il Collegio la presenza dei presupposti indicati all'art. 74 c.p.a. per la definizione del presente giudizio con sentenza in forma semplificata.
Prevede infatti la disposizione da ultimo citata che, "Nel caso in cui ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata. La motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme".
Ciò premesso, il ricorso all'esame si rivela infondato.
Va preliminarmente osservato che questa Sezione, con ordinanza n. 156 del 17 febbraio 2016, ha respinto l'istanza cautelare proposta dalla parte ricorrente, sulla base delle seguente motivazione:
"La tesi del ricorso non appare condivisibile. Il diritto alla salute viene riconosciuto anche agli stranieri irregolari, ma nei limiti delle prestazioni sanitarie che risultino indifferibili e urgenti, nel rispetto dei criteri dettati dall'art. 35 comma 3 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, sulla base di una valutazione effettuata caso per caso, secondo il prudente apprezzamento medico (v. C.Cost. 17 luglio 2001, n. 252).
Al di fuori di questa ipotesi, il soggiorno in Italia per cure mediche è subordinato alle condizioni previste dall'art. 44 del D.P.R. n. 394 del 1999, il quale stabilisce un filtro a tutela della sostenibilità finanziaria del sistema sanitario nazionale. In proposito, la Questura evidenzia che i controlli periodici a cui deve sottoporsi il ricorrente (elettrocardiogramma, ecodoppler) sono programmati con ampi intervalli temporali, e dunque non richiedono la continuità della presenza in Italia.
La circostanza che in Italia risieda la madre del ricorrente non modifica la necessità che siano soddisfatte le condizioni normative sopra richiamate. Peraltro, potrebbe costituire un elemento da valutare in relazione a un'eventuale richiesta di permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare. Su questo punto, tuttavia, non possono essere anticipate conclusioni che spettano in prima battuta all'amministrazione".
Tali considerazioni meritano, in questa sede di merito, integrale conferma.
Prevede l'art. 35, comma 3, del D.Lgs. n. 286 del 1998 che "ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno, sono assicurate, nei presidi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva".
I successivi commi 4 e 5 stabiliscono, poi, che:
- "le prestazioni di cui al comma 3 sono erogate senza oneri a carico dei richiedenti qualora privi di risorse economiche sufficienti, fatte salve le quote di partecipazione alla spesa a parità con i cittadini italiani";
- "l'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno non può comportare alcun tipo di segnalazione all'autorità, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con il cittadino italiano".
Le predette disposizioni, se consentono allo straniero di ricevere, nei presidi pubblici ed accreditati, cure mediche urgenti anche se si trova in posizione irregolare (non in regola con il permesso di soggiorno), non impongono, tuttavia, il rilascio di un permesso di soggiorno (cfr. Cons. Stato, sez. V, n. 8055/2010): coprendo, esse, solo quegli interventi che, successivi alla somministrazione immediata di farmaci essenziali per la vita, siano indispensabili al completamento dei primi o al conseguimento della loro efficacia, mentre restano esclusi quei trattamenti di mantenimento o di controllo che, se pur indispensabili ad assicurare una spes vitae per il paziente, fuoriescono dalla correlazione strumentale con l'efficacia immediata dell'intervento sanitario indifferibile ed urgente (cfr. Cass. civ., 4 aprile 2011, n. 7615; 24 gennaio 2008, n. 1531; al riguardo, è stato precisato che non si tratta di escludere dall'area degli obblighi costituzionali della Repubblica nel campo della salute, prestazioni o controlli altrettanto necessari, ma destinati alla indeterminata reiterazione perché assicurino effetti quoad vitam; bensì, di distinguere tra interventi indifferibili, anche se di consistenza temporale non irrilevante - riconducibili all'art. 35, cit. - che rendono inespellibile lo straniero irregolare che di essi necessiti, ed interventi sanitari che qualunque straniero può fruire in Italia ove chieda ed ottenga, previa valutazione dell'Autorità amministrativa, il previsto permesso di soggiorno per cure mediche).
Ipotizzare il rilascio del permesso di soggiorno per poter consentire trattamenti sanitari necessari e urgenti allo straniero già presente in Italia appare ultroneo, oltre che non previsto dalla legge, posto che nelle situazioni ordinarie tali cure possono essere garantite sulla base dello status di non espellibilità sancito dall'art. 19, comma 2, del D.Lgs. n. 286 del 1998 (cfr. Cons. Stato, sez. III, n. 3488/2014).
Tuttavia, è stato affermato che, in taluni casi eccezionali, può configurarsi una procedura atipica che applica il permesso di soggiorno previsto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 286 del 1998 al caso di stranieri già presenti in Italia sia pure in modo irregolare.
In tali ipotesi, si è ritenuto che siano proprio le circostanze eccezionali e gravissime connesse allo stato di salute dell'interessato, al tipo di intervento e ai tempi che esso richiede che impongono il passaggio ad una procedura atipica che fa riferimento ad una autorizzazione specifica per motivi di cure mediche da ricondurre alla fattispecie regolata dall'art. 36 (cfr. Cons. Stato, sez. III, n. 5328/2014 e n. 5286/2011, entrambe relative a vicende nelle quali lo straniero era inserito in lista d'attesa per il trapianto del rene e, in mancanza del titolo di soggiorno, avrebbe perso la relativa opportunità).
Anche ammettendo la estendibilità di dette ultime ipotesi a vicende come quella in esame, resta fermo che il rilascio del permesso di soggiorno è subordinato ad una rigorosa valutazione dei presupposti indicati dall'art. 36 cit.
Ai sensi del comma 1 dell'art. 36, lo straniero che intende ricevere cure mediche in Italia può ottenere uno specifico visto di ingresso ed il relativo permesso di soggiorno, presentando una dichiarazione della struttura sanitaria italiana prescelta che indichi il tipo di cura, la data di inizio della stessa e la durata presunta del trattamento terapeutico (oltre ad una attestazione dell'avvenuto deposito di una somma a titolo cauzionale, tenendo conto del costo presumibile delle prestazioni sanitarie richieste, secondo modalità stabilite dal regolamento di attuazione, ed alla documentazione che dimostri la disponibilità in Italia di vitto e alloggio per l'eventuale accompagnatore e per il periodo di convalescenza dell'interessato).
La necessità di un puntuale accertamento medico appare espressione di un principio ineludibile, segnando il punto di equilibrio tra la tutela incomprimibile del c.d. nucleo irriducibile del diritto alla salute e gli altri interessi pubblici potenzialmente confliggenti, in primis quello al controllo della regolarità dei flussi migratori (cfr. Cons. Stato, sez. III, 6 settembre 2018 n. 5265).
Secondo un orientamento, dalla documentazione dovrebbe evincersi anche che le cure per la patologia non potrebbero essere adeguatamente prestate nel Paese di origine (cfr. Cons. Stato, III, n. 4397/2017).
Dalla verifica di tali presupposti non si può dunque prescindere nel caso che lo straniero si trovi già in Italia.
Un permesso di soggiorno per cure mediche può, dunque, essere rilasciato allo straniero che si trovi in Italia (privo, come nella fattispecie all'esame, di un permesso di soggiorno a diverso titolo: il permesso di soggiorno per motivi turistici al ricorrente rilasciato era, infatti, scaduto), in caso di sopraggiunta patologia medica, ma soltanto per la durata strettamente connessa alla terapia "salvavita" da seguire, in relazione all'impossibilità di fare rientro nel proprio Paese a causa della patologia stessa (o comunque di impedimenti a lui non imputabili).
Le considerazioni precedentemente svolte inducono ad escludere che l'odierno ricorrente fosse titolare di posizione legittimante ai fini del rilascio del titolo di soggiorno per cure mediche: per l'effetto, imponendosi la reiezione del presente ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente -OMISSIS- al pagamento delle spese di giudizio in favore della resistente Amministrazione, in ragione di Euro 2.000,00 (Euro duemila/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, per procedere all'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente, nonché degli altri soggetti nominativamente individuati nella presente pronunzia, manda alla Segreteria di procedere all'annotazione di cui ai commi 1 e 2 della medesima disposizione, nei termini ivi indicati.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2019 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Politi, Presidente, Estensore
Mauro Pedron, Consigliere
Elena Garbari, Referendario