17/01/2019 free
Perdita indennità di malattia per assenza dal domicilio durante la fascia oraria di reperibilità
Per integrare il 'giustificato motivo' di cui all'art. 5 l 638/83 non è sufficiente allegare e provare di essersi recati dal medico in quanto 'Il giustificato motivo di esonero del lavoratore dall'obbligo di reperibilità a visita di controllo – che esclude la decadenza dal trattamento economico di malattia – pur non identificandosi con il concetto di forza maggiore, presuppone un impedimento assoluto imputabile a causa ineluttabile e si configura solo in presenza di un ragionevole impedimento.
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Tribunale Torino sez. V, 21/11/2018, n.2113
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE LAVORO
Sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c. pronunciata all'udienza del 21 novembre
2018 nella causa RGL n. 4008/2018 promossa da
AL. FR., assistito dall'avvocato REMIGIO MARENGO
Parte ricorrente
Contro
I.N.P.S. assistito dall'avvocato GIORGIO RUTA
Parte convenuta
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
FATTO E DIRITTO
considerato che:
oggetto del presente giudizio è la sussistenza o meno del diritto del ricorrente a percepire l'indennità di malattia posta a carico dell'INPS relativamente al periodo per il quale l'Istituto ne ha invece dichiarato la decadenza a seguito della sua pacifica assenza dal domicilio durante la fascia oraria cosiddetta di reperibilità riscontrata dal medico incaricato di procedere alla visita di controllo e precisamente alle ore 10:42 di sabato 16 settembre 2017;
a giustificazione della sua assenza, il ricorrente allega (e chiede di provare con la testimonianza della zia che l'avrebbe accompagnato e la produzione del verbale di dimissione) di essersi recato al Pronto Soccorso dell'ospedale Maria Vittoria verso le 9,30-9,40 a causa di un repentino gonfiore alla mano destra con comparsa di vivo dolore e di essere stato dimesso con prescrizione di farmaci alle 13,23;
onde giustificare il fatto che il predetto verbale indica come ora di ingresso le 11:48 – ovvero oltre un'ora dopo l'accesso del medico fiscale - il ricorrente allega e chiede di provare che, a causa delle numerose persone in coda, l'addetto al ricevimento ne avrebbe registrato l'ingresso soltanto in quel momento;
la domanda attorea non appare fondata e va pertanto respinta;
per pacifica giurisprudenza della Suprema Corte di legittimità, per integrare il 'giustificato motivo' di cui all'art. 5 l 638/83 non è sufficiente allegare e provare di essersi recati dal medico in quanto 'Il giustificato motivo di esonero del lavoratore dall'obbligo di reperibilità a visita di controllo – che esclude la decadenza dal trattamento economico di malattia – pur non identificandosi con il concetto di forza maggiore, presuppone un impedimento assoluto imputabile a causa ineluttabile e si configura solo in presenza di un ragionevole impedimento. Ne consegue che quando il lavoratore si sia allontanato dalla propria abitazione allo scopo di effettuare una visita presso il proprio medico curante, perché tale motivo di assenza dal proprio domicilio possa considerarsi giustificato ( agli effetti della normativa dianzi indicata) occorre che risulti rigorosamente accertato in sede di merito sia che la visita medica fosse indifferibile sia che le modalità prescelte dal lavoratore per realizzare tale indifferibile esigenza fossero indispensabili o le sole ragionevolmente praticabili( C. 23.12.1999 n. 14503)';
l'esame del verbale di dimissione prodotto dal ricorrente non consente in alcun modo di configurare una indifferibilità al termine della fascia di reperibilità del suo accesso al Pronto Soccorso;
il codice di priorità BI. ( che secondo il DM sanità 15 maggio 1992 corrisponde a 'non critico' ovvero ad una richiesta di 'servizio che con ragionevole certezza non ha necessità di essere espletato in tempi brevi') al momento dell'accesso e VE. ( corrispondente a 'poco critico' ovvero ad un 'intervento differibile' ) al momento della visita; l'anamnesi in termini di 'LIEVE AL. SECONDO DI. MA. DX' (e non di un 'forte dolore' e senza menzione alcuna dell'allegato gonfiore alla mano destra); la diagnosi di uscita 'altro dolore cronico' ed i 'consigli' in meri termini di 'PARACETAMOLO 1000 SE DOLORE' impongono infatti di escludere comunque che l'asserito improvviso disturbo da cui il ricorrente sarebbe stato colpito quel mattino avesse una qualunque gravità tale da giustificare l'immediato allontanamento dal domicilio nella fascia oraria in cui avrebbe invece dovuto rimanervi a disposizione;
tali considerazioni risultano del tutto sufficienti ad escludere l'esistenza di un serio ed oggettivo impedimento del ricorrente ad adempiere al suo obbligo di reperibilità e rendono pertanto superfluo ogni approfondimento in ordine all'ora in cui egli si è effettivamente recato al Pronto Soccorso ed alla dedotta (per il vero ben poco verosimile) circostanza che egli abbia dovuto attendere ben due ore per la sola registrazione;
la decisione sulle spese di lite segue la soccombenza di parte ricorrente;
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, respinge il ricorso;
condanna AL. FR. a rimborsare a I.N.P.S. le spese di causa liquidate in € 475, oltre accessori.
LA GIUDICE dott.ssa Daniela PALIAGA