01/01/2019 free
Corte giustizia Unione Europea Sez. III, 06-12-2018, n. 675/17 Ministero della Salute c. Hannes Preindl
da curia.europa.eu
La direttiva 2005/36, agli articoli 21 e 22, prevede il reciproco riconoscimento dei titoli di medico e di dentista e autorizza gli Stati membri a organizzare, rispettando talune condizioni, la formazione medica e di dentista a tempo parziale. Orbene, la responsabilità di provvedere a che i requisiti di formazione, tanto qualitativi quanto quantitativi, stabiliti dalla direttiva 2005/36, siano pienamente osservati ricade integralmente sull'autorità competente dello Stato membro che rilascia il titolo di formazione. Quest'ultima deve esercitare le proprie competenze tenendo conto del fatto che i titoli di formazione consentiranno ai loro titolari di circolare e di praticare la professione in tutti gli Stati membri dell'Unione europea, in forza del riconoscimento automatico e incondizionato di detti titoli, che si basa, come ricordato al punto 31 della presente sentenza, sulla reciproca fiducia degli Stati membri quanto al carattere sufficiente dei titoli di formazione rilasciati dagli altri Stati membri. Un sistema di riconoscimento automatico e incondizionato dei titoli di formazione quale quello previsto dall'articolo 21 della direttiva 2005/36 sarebbe gravemente compromesso se gli Stati membri potessero mettere in discussione, a loro piacimento, la fondatezza della decisione dell'autorità competente di un altro Stato membro di rilasciare il suddetto titolo.
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SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
6 dicembre 2018 (*)
«Rinvio pregiudiziale – Riconoscimento delle qualifiche professionali – Direttiva 2005/36/CE – Riconoscimento di titoli di formazione conseguiti al termine di periodi di formazione in parte sovrapponibili – Poteri di verifica dello Stato membro ospitante»
Nella causa C?675/17,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Consiglio di Stato (Italia), con ordinanza del 12 ottobre 2017, pervenuta in cancelleria il 30 novembre 2017, nel procedimento
Ministero della Salute
contro
Hannes Preindl,
LA CORTE (Terza Sezione),
composta da M. Vilaras, presidente della Quarta Sezione, facente funzione di presidente della Terza Sezione, J. Malenovský, L. Bay Larsen (relatore), M. Safjan e D. Šváby, giudici,
avvocato generale: M. Bobek
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
– per H. Preindl, da M. Schullian e C. Senoner, avvocati;
– per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da M. Russo, avvocato dello Stato;
– per il governo spagnolo, inizialmente da A. Gavela Llopis, successivamente da L. Aguilera Ruiz, in qualità di agenti;
– per il governo austriaco, da G. Hesse, in qualità di agente;
– per la Commissione europea, da H. Støvlbæk e L. Malferrari, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 21, 22 e 24 della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU 2005, L 255, pag. 22).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il Ministero della Salute (Italia) (in prosieguo: il «Ministero») e il sig. Hannes Preindl relativamente al diniego di riconoscimento, da parte di detto Ministero, del titolo di formazione di medico rilasciato dall’autorità competente austriaca.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
3 I considerando 1 e 19 della direttiva 2005/36 sono formulati come segue:
«(1) Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), [CE], l’eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione di persone e servizi tra Stati membri è uno degli obiettivi dell’[Unione europea]. Per i cittadini degli Stati membri, essa comporta, tra l’altro, la facoltà di esercitare, come lavoratore autonomo o subordinato, una professione in uno Stato membro diverso da quello in cui hanno acquisito la relativa qualifica professionale. Inoltre, l’articolo 47, paragrafo 1, [CE] prevede l’approvazione di direttive miranti al reciproco riconoscimento di diplomi, certificati e altri titoli.
(...)
(19) La libera circolazione e il riconoscimento reciproco dei titoli di formazione di medico, infermiere responsabile dell’assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, farmacista e architetto dovrebbero fondarsi sul principio fondamentale del riconoscimento automatico dei titoli di formazione in base al coordinamento delle condizioni minime di formazione. Negli Stati membri poi l’accesso alle professioni di medico, infermiere responsabile dell’assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica e farmacista dovrebbe essere subordinato al possesso di un determinato titolo, il che garantisce che l’interessato ha seguito una formazione che soddisfa i requisiti minimi stabiliti. Tale regime dovrebbe essere completato da una serie di diritti acquisiti di cui i professionisti qualificati beneficiano a certe condizioni».
4 L’articolo 1 di tale direttiva, rubricato «Oggetto», prevede quanto segue:
«La presente direttiva fissa le regole con cui uno Stato membro (in seguito denominato “Stato membro ospitante”), che sul proprio territorio subordina l’accesso a una professione regolamentata o il suo esercizio al possesso di determinate qualifiche professionali, riconosce, per l’accesso alla professione e il suo esercizio, le qualifiche professionali acquisite in uno o più Stati membri (in seguito denominati “Stati membri d’origine”) e che permettono al titolare di tali qualifiche di esercitarvi la stessa professione».
5 L’articolo 21, paragrafo 1, della direttiva in parola, rubricato «Principio di riconoscimento automatico», così dispone:
«Ogni Stato membro riconosce i titoli di formazione di medico, che danno accesso alle attività professionali di medico con formazione di base e di medico specialista, di infermiere responsabile dell’assistenza generale, di dentista, di dentista specialista, di veterinario, di farmacista e di architetto, di cui all’allegato V e rispettivamente ai punti 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.6.2 e 5.7.1, conformi alle condizioni minime di formazione di cui rispettivamente agli articoli 24, 25, 31, 34, 35, 38, 44 e 46, e attribuisce loro, ai fini dell’accesso alle attività professionali e del loro esercizio, gli stessi effetti sul suo territorio che hanno i titoli di formazione che esso rilascia.
I titoli di formazione devono essere rilasciati dai competenti organismi degli Stati membri ed essere eventualmente accompagnati dai certificati di cui all’allegato V e rispettivamente ai punti 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.6.2 e 5.7.1.
(...)».
6 L’articolo 22, lettera a), della medesima direttiva, rubricato «Disposizioni comuni sulla formazione», è formulato nei termini seguenti:
«Per la formazione di cui agli articoli 24, 25, 28, 31, 34, 35, 38, 40, 44 e 46:
a) gli Stati membri possono autorizzare una formazione a tempo parziale alle condizioni previste dalle autorità competenti; queste ultime fanno sì che la durata complessiva, il livello e la qualità di siffatta formazione non siano inferiori a quelli della formazione continua a tempo pieno».
7 L’articolo 24, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2005/36, rubricato «Formazione medica di base», prevede quanto segue:
«2. La formazione medica di base comprende almeno sei anni di studi o 5 500 ore d’insegnamento teorico e pratico dispensate in un’università o sotto la sorveglianza di un’università.
(...)
3. La formazione medica di base garantisce l’acquisizione da parte dell’interessato delle conoscenze e competenze seguenti:
a) adeguate conoscenze delle scienze sulle quali si fonda la medicina, nonché una buona comprensione dei metodi scientifici, compresi i principi relativi alla misura delle funzioni biologiche, alla valutazione di fatti stabiliti scientificamente e all’analisi dei dati;
b) adeguate conoscenze della struttura, delle funzioni e del comportamento degli esseri umani, in buona salute e malati, nonché dei rapporti tra l’ambiente fisico e sociale dell’uomo ed il suo stato di salute;
c) adeguate conoscenze dei problemi e dei metodi clinici, atte a sviluppare una concezione coerente della natura delle malattie mentali e fisiche, dei tre aspetti della medicina: prevenzione, diagnosi e terapia, nonché della riproduzione umana;
d) un’adeguata esperienza clinica acquisita in ospedale sotto opportuno controllo».
8 L’articolo 34, paragrafi 2 e 3, di tale direttiva, rubricato «Formazione di dentista di base», così dispone:
«2. La formazione di dentista di base comprende almeno cinque anni di studi teorici e pratici a tempo pieno vertenti su un programma che corrisponda almeno a quello di cui all’allegato V, punto 5.3.1, effettuati in un’università, in un istituto superiore di livello riconosciuto equivalente o sotto la sorveglianza di un’università.
(...)
3. La formazione di dentista di base garantisce l’acquisizione da parte dell’interessato delle conoscenze e competenze seguenti:
a) adeguate conoscenze delle scienze sulle quali si fonda l’odontoiatria, nonché una buona comprensione dei metodi scientifici e in particolare dei principi relativi alla misura delle funzioni biologiche, alla valutazione di fatti stabiliti scientificamente e all’analisi dei dati;
b) adeguate conoscenze della costituzione, della fisiologia e del comportamento di persone sane e malate, nonché del modo in cui l’ambiente naturale e sociale influisce sullo stato di salute dell’uomo, nella misura in cui ciò abbia rapporti con l’odontoiatria;
c) adeguate conoscenze della struttura e della funzione di denti, bocca, mascelle e dei relativi tessuti, sani e malati, nonché dei loro rapporti con lo stato generale di salute ed il benessere fisico e sociale del paziente;
d) adeguata conoscenza delle discipline e dei metodi clinici che forniscano un quadro coerente delle anomalie, lesioni e malattie dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti, nonché dell’odontoiatria sotto l’aspetto preventivo, diagnostico e terapeutico;
e) adeguata esperienza clinica acquisita sotto opportuno controllo.
(...)».
9 L’articolo 50, paragrafo 2, della direttiva summenzionata, rubricato «Documentazione e formalità», è così formulato:
«In caso di dubbio fondato, lo Stato membro ospitante può richiedere alle autorità competenti di uno Stato membro una conferma dell’autenticità degli attestati e dei titoli di formazione rilasciati in questo altro Stato membro nonché, eventualmente, la conferma del fatto che il beneficiario soddisfa, per le professioni di cui al capo III del presente titolo, le condizioni minime di formazione di cui rispettivamente agli articoli 24, 25, 28, 31, 34, 35, 38, 40, 44 e 46».
Diritto italiano
10 L’articolo 142, secondo comma, del Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592 – Approvazione del testo unico delle leggi sull’istruzione superiore (Supplemento ordinario alla GURI n. 283 del 7 dicembre 1933), vigente all’epoca dei fatti di cui al procedimento principale, prevede che, «[s]alvo il disposto dell’articolo 39, lettera c), è vietata l’iscrizione contemporanea a diverse Università e a diversi Istituti d’istruzione superiore, a diverse Facoltà o Scuole della stessa Università o dello stesso Istituto e a diversi corsi di laurea o di diploma della stessa Facoltà o Scuola».
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
11 Il 26 marzo 2013 il sig. Preindl, cittadino italiano, ha presentato al Ministero, ai fini dell’esercizio in Italia della professione di odontoiatra, un’istanza di riconoscimento del titolo di «Doktor der Zahnheilkunde», rilasciatogli l’8 gennaio 2013 dall’Università di Medicina di Innsbruck (Austria).
12 Con decreto del 20 maggio 2013 il Ministero ha riconosciuto tale titolo quale titolo di odontoiatra dopo aver esaminato il documento rilasciato dall’autorità competente austriaca, ossia l’Ordine degli Odontoiatri austriaco, attestante il rispetto dei requisiti minimi prescritti dall’articolo 34 della direttiva 2005/36.
13 Il 16 ottobre 2014 il sig. Preindl ha presentato al Ministero, al fine di esercitare in Italia anche la professione di «medico chirurgo», un’istanza di riconoscimento del titolo di «Doktor der Gesamten Heilkunde», rilasciato il 20 agosto 2014 dall’Università di Medicina di Innsbruck. A tale domanda veniva allegata, tra l’altro, una dichiarazione scritta dell’autorità competente austriaca, ossia l’Ordine dei Medici austriaco, attestante che detto titolo soddisfaceva i requisiti prescritti dall’articolo 24 della direttiva 2005/36 e corrispondeva al diploma relativo al conferimento del titolo accademico di medico per l’Austria, di cui all’allegato V, punto 5.1.1, della direttiva 2005/36.
14 Di fronte a tale seconda domanda di riconoscimento, il Ministero ha constatato che i titoli austriaci di odontoiatra e di medico chirurgo erano stati rilasciati al sig. Preindl, rispettivamente, l’8 gennaio 2013 e il 20 agosto 2014 e che quest’ultimo titolo era stato rilasciato al termine di un corso di laurea in medicina di durata pari a quindici mesi, durata ben inferiore a quella di sei anni necessaria per il conseguimento del titolo di medico, indicata all’articolo 24 della direttiva 2005/36.
15 Il Ministero si è pertanto rivolto all’Ordine dei Medici austriaco al fine di comprendere entro quali limiti il titolo di medico rilasciato al sig. Preindl potesse soddisfare tutti i requisiti di cui all’articolo 24 della direttiva 2005/36.
16 L’Ordine dei Medici austriaco ha confermato, il 19 marzo 2015, che detto titolo soddisfaceva i requisiti succitati e che il sig. Preindl aveva iniziato gli studi di odontoiatria il 7 settembre 2004, completandoli poi l’8 gennaio 2013 e gli studi di medicina il 21 marzo 2006, completandoli poi il 20 agosto 2014.
17 Sulla scorta di tali informazioni, il Ministero ha negato il riconoscimento al sig. Preindl del titolo che gli avrebbe consentito di esercitare la professione di «medico chirurgo» in Italia, sulla base del rilievo che la direttiva 2005/36 non prevederebbe che una persona possa effettuare contemporaneamente due formazioni.
18 Il sig. Preindl ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio (Italia), adducendo che il diniego espresso dal Ministero si porrebbe in aperto contrasto con il principio di riconoscimento automatico dei titoli di medico di cui all’articolo 21 della direttiva 2005/36. L’interessato ha aggiunto che le condizioni minime di formazione di cui all’articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2005/36, indicate all’articolo 24 della medesima direttiva, sarebbero state espressamente riconosciute come sussistenti nel percorso formativo da egli svolto dall’apposita certificazione rilasciata dall’Ordine dei Medici austriaco.
19 Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha accolto il ricorso. Il Ministero ha proposto appello dinanzi al Consiglio di Stato (Italia). Secondo il Ministero, la direttiva 2005/36 individua tassativi requisiti formativi che devono essere garantiti dagli Stati membri al fine del rilascio di un titolo di medico di base. In proposito, l’articolo 24 di detta direttiva prevede, in particolare, che la formazione medica di base comprenda almeno sei anni di studi o 5 500 ore d’insegnamento teorico e pratico dispensate in un’università o sotto la sorveglianza di un’università. Nel caso di specie, numerosi esami svolti dal sig. Preindl sarebbero stati contestualmente valutati ai fini del rilascio sia del titolo di odontoiatra che del titolo di medico. Tale procedura costituirebbe un modus operandi previsto dalla normativa austriaca, ma che, secondo il Ministero, si porrebbe in netto contrasto con le disposizioni della direttiva 2005/36, comportando peraltro una sostanziale discriminazione tra i cittadini austriaci e i cittadini degli altri Stati membri dell’Unione europea, tra cui la Repubblica italiana, dove è espressamente vietata la simultanea iscrizione a due corsi di laurea.
20 Il giudice del rinvio ritiene che la formazione a tempo parziale si deduca dalla possibilità di frequentare contemporaneamente più corsi di laurea e si chiede se, nonostante l’automatismo con cui avviene il riconoscimento delle qualifiche professionali, ai sensi degli articoli 21 e 24 della direttiva 2005/36, una formazione di tal genere soddisfi i requisiti minimi di cui all’articolo 24 e all’allegato V di detta direttiva. In caso di risposta affermativa, tale giudice si chiede inoltre se lo Stato membro al quale è chiesto il riconoscimento dei titoli di formazione abbia il diritto di verificare se la formazione acquisita a tempo parziale nello Stato membro d’origine sia effettivamente corrispondente a quella minima prevista dalle disposizioni citate.
21 Alla luce di tali circostanze, il Consiglio di Stato ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se gli articoli 21, 22 e 24 della direttiva [2005/36] impongano ad uno Stato membro, in cui vige l’obbligo di formazione a tempo pieno ed il correlato divieto di contemporanea iscrizione a due corsi di laurea, il riconoscimento automatico di titoli che siano invece conseguiti, nello Stato membro di provenienza, contemporaneamente o in periodi parzialmente sovrapponibili.
2) Se, nel caso di risposta affermativa, l’articolo 22, lettera a), e l’articolo 21 della direttiva [2005/36] possano interpretarsi nel senso che all’Autorità dello Stato membro al quale è chiesto il riconoscimento sia comunque consentito verificare la condizione che la durata complessiva, il livello e la qualità di siffatta formazione non siano inferiori a quelli della formazione continua a tempo pieno».
Sulle questioni pregiudiziali
Osservazioni preliminari
22 Come indicato al punto 20 della presente sentenza, il giudice del rinvio ritiene che si possa ragionevolmente dedurre dalla circostanza che l’interessato abbia frequentato contemporaneamente più corsi di laurea che la formazione universitaria è avvenuta a tempo parziale.
23 Per contro, la Commissione europea nonché i governi spagnolo e austriaco osservano che il fatto di frequentare contemporaneamente due corsi di laurea non esclude necessariamente che questi ultimi corrispondano a formazioni a tempo pieno.
24 A tale riguardo, occorre ricordare, da un lato, che, nell’ambito della procedura di cooperazione istituita dall’articolo 267 TFUE, non spetta alla Corte, ma al giudice nazionale accertare i fatti che hanno dato origine alla controversia e trarne le conseguenze ai fini della decisione che esso è chiamato a pronunciare. Dall’altro, incombe alla Corte prendere in considerazione, nell’ambito della ripartizione delle competenze tra quest’ultima e i giudici nazionali, il contesto materiale e normativo nel quale si inseriscono le questioni pregiudiziali, come definito dal giudice del rinvio (v., in tal senso, sentenza del 7 giugno 2018, Scotch Whisky Association, C?44/17, EU:C:2018:415, punto 24 e giurisprudenza ivi citata).
25 Di conseguenza, benché la tesi della Commissione e dei governi spagnolo e austriaco non appaia a priori priva di qualsivoglia plausibilità, le questioni pregiudiziali saranno esaminate prendendo in considerazione i fatti quali accertati dal giudice del rinvio.
Sulla prima questione
26 Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli articoli 21, 22 e 24 della direttiva 2005/36 debbano essere interpretati nel senso che impongono a uno Stato membro, la cui normativa prevede l’obbligo di formazione a tempo pieno e il divieto della contemporanea iscrizione a due formazioni, di riconoscere in modo automatico i titoli rilasciati in un altro Stato membro al termine di formazioni in parte concomitanti.
27 A tal riguardo, occorre ricordare, come risulta dal considerando 19 della direttiva 2005/36, che quest’ultima prevede, per quanto attiene in particolare alle professioni di medico e di odontoiatra, un sistema di riconoscimento automatico dei titoli di formazione basato sul coordinamento delle condizioni minime di formazione (v., in tal senso, sentenza del 30 aprile 2014, Ordre des architectes, C?365/13, EU:C:2014:280, punto 20).
28 L’articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2005/36, relativo al riconoscimento automatico, prevede infatti che ogni Stato membro riconosca, segnatamente, i titoli di formazione di medico, che danno accesso alle attività professionali di medico con formazione di base e di dentista di cui, rispettivamente, all’allegato V, punti 5.1.1 e 5.3.2, della citata direttiva, conformi alle condizioni minime di formazione di cui rispettivamente agli articoli 24 e 34 della direttiva stessa, e attribuisce loro, ai fini dell’accesso alle attività professionali e del loro esercizio, gli stessi effetti sul suo territorio che hanno i titoli di formazione che esso rilascia.
29 Inoltre, l’articolo 22, lettera a), della direttiva 2005/36 prevede che, per talune formazioni, tra cui la formazione medica di base e di dentista previste rispettivamente agli articoli 24 e 34 della citata direttiva, gli Stati membri possano autorizzare una formazione a tempo parziale alle condizioni previste dalle autorità competenti di detti Stati membri, sempreché la durata complessiva, il livello e la qualità di siffatta formazione non siano inferiori a quelli della formazione continua a tempo pieno.
30 Infine, occorre sottolineare che nessuna disposizione della direttiva menzionata osta a che gli Stati membri autorizzino la simultanea iscrizione a più formazioni.
31 Pertanto, il riconoscimento dei titoli di formazione, tra cui in particolare il titolo di medico con formazione di base e il titolo di dentista, è automatico e incondizionato nel senso che obbliga gli Stati membri a riconoscere l’equipollenza dei titoli di formazione di cui alla direttiva 2005/36, senza facoltà di esigere dagli interessati il rispetto di condizioni ulteriori rispetto a quelle stabilite da detta direttiva. Siffatto riconoscimento si basa sulla reciproca fiducia degli Stati membri quanto al carattere sufficiente dei titoli di formazione rilasciati dagli altri Stati membri, e tale fiducia si basa su un sistema di formazione il cui livello è stato fissato di comune accordo (v., per analogia, sentenza del 19 giugno 2003, Tennah?Durez, C?110/01, EU:C:2003:357, punto 30).
32 Pertanto, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che gli articoli 21, 22 e 24 della direttiva 2005/36 devono essere interpretati nel senso che impongono ad uno Stato membro, la cui normativa prevede l’obbligo di formazione a tempo pieno e il divieto della contemporanea iscrizione a due formazioni, di riconoscere in modo automatico i titoli di formazione previsti da tale direttiva e rilasciati in un altro Stato membro al termine di formazioni in parte concomitanti.
Sulla seconda questione
33 Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 21 e l’articolo 22, lettera a), della direttiva 2005/36 debbano essere interpretati nel senso che lo Stato membro ospitante può verificare il rispetto della condizione che la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno.
34 Come è già stato esposto ai punti 28 e 29 della presente sentenza, la direttiva 2005/36, agli articoli 21 e 22, prevede il reciproco riconoscimento dei titoli di medico e di dentista e autorizza gli Stati membri a organizzare, rispettando talune condizioni, la formazione medica e di dentista a tempo parziale. Orbene, la responsabilità di provvedere a che i requisiti di formazione, tanto qualitativi quanto quantitativi, stabiliti dalla direttiva 2005/36, siano pienamente osservati ricade integralmente sull’autorità competente dello Stato membro che rilascia il titolo di formazione (v., per analogia, sentenza del 19 giugno 2003, Tennah?Durez, C?110/01, EU:C:2003:357, punto 56).
35 Quest’ultima deve esercitare le proprie competenze tenendo conto del fatto che i titoli di formazione consentiranno ai loro titolari di circolare e di praticare la professione in tutti gli Stati membri dell’Unione europea, in forza del riconoscimento automatico e incondizionato di detti titoli (v., in tal senso, sentenza del 19 giugno 2003, Tennah-Durez, C?110/01, EU:C:2003:357, punto 56), che si basa, come ricordato al punto 31 della presente sentenza, sulla reciproca fiducia degli Stati membri quanto al carattere sufficiente dei titoli di formazione rilasciati dagli altri Stati membri.
36 A tale riguardo si può rilevare che un sistema di riconoscimento automatico e incondizionato dei titoli di formazione quale quello previsto dall’articolo 21 della direttiva 2005/36 sarebbe gravemente compromesso se gli Stati membri potessero mettere in discussione, a loro piacimento, la fondatezza della decisione dell’autorità competente di un altro Stato membro di rilasciare il suddetto titolo (v., per analogia, sentenza del 19 giugno 2003, Tennah-Durez, C?110/01, EU:C:2003:357, punto 75).
37 Orbene, il carattere automatico e incondizionato del riconoscimento dei titoli di formazione rimane immutato quando lo Stato membro d’origine rilascia un titolo di formazione al termine di una formazione medica di base o di una formazione di dentista, dispensata ai sensi dell’articolo 22, lettera a), della direttiva 2005/36. Anche in tale contesto, spetta alle competenti autorità dello Stato membro d’origine, restando invece escluse quelle dello Stato membro ospitante, far sì che la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno e, più in generale, che tutti i requisiti previsti dalla direttiva 2005/36 siano pienamente soddisfatti.
38 Ad ogni buon conto, occorre precisare che l’articolo 50, paragrafo 2, della direttiva 2005/36 consente allo Stato membro ospitante, in caso di dubbio fondato, di richiedere alle autorità competenti di uno Stato membro una conferma dell’autenticità degli attestati e dei titoli di formazione rilasciati in questo altro Stato membro nonché, eventualmente, la conferma del fatto che il beneficiario soddisfa, per le professioni prese in considerazione da tale direttiva, le condizioni minime di formazione dalla stessa richieste.
39 Uno strumento del genere consente, del resto, allo Stato membro ospitante di verificare che gli attestati e i titoli di formazione che gli vengono sottoposti possano beneficiare del riconoscimento automatico e incondizionato (v., per analogia, sentenza del 19 giugno 2003, Tennah-Durez, C?110/01, EU:C:2003:357, punto 76).
40 Pertanto, qualora un corso di studi soddisfi i requisiti di formazione stabiliti dalla direttiva 2005/36, circostanza che spetta all’autorità dello Stato membro che rilascia il titolo di formazione verificare, le autorità dello Stato membro ospitante non possono negare il riconoscimento di tale titolo. Il fatto che l’interessato abbia seguito una formazione a tempo parziale, ai sensi dell’articolo 22, lettera a), della direttiva menzionata, o più corsi di laurea contemporaneamente o durante periodi che in parte si sovrappongono è irrilevante al riguardo laddove i requisiti in materia di formazione previsti dalla direttiva in parola sono soddisfatti.
41 Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 21 e l’articolo 22, lettera a), della direttiva 2005/36 devono essere interpretati nel senso che ostano a che lo Stato membro ospitante verifichi il rispetto della condizione che la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno.
Sulle spese
42 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:
1) Gli articoli 21, 22 e 24 della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, devono essere interpretati nel senso che impongono ad uno Stato membro, la cui normativa prevede l’obbligo di formazione a tempo pieno e il divieto della contemporanea iscrizione a due formazioni, di riconoscere in modo automatico i titoli di formazione previsti da tale direttiva e rilasciati in un altro Stato membro al termine di formazioni in parte concomitanti.
2) L’articolo 21 e l’articolo 22, lettera a), della direttiva 2005/36 devono essere interpretati nel senso che ostano a che lo Stato membro ospitante verifichi il rispetto della condizione che la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno.
Vilaras
Malenovský
Bay Larsen
Safjan
Šváby
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 6 dicembre 2018.
Il cancelliere
Il presidente
A. Calot Escobar