15/09/2018 free
La rapina è aggravata dall'essere stata commessa in privata dimora se il fatto è avvenuto nei locali di guardia medica
In tema di rapina, sussiste la circostanza aggravante di cui all'art. 628, comma 3, n. 3 bis, cod. pen. nel caso di consumazione del fatto all'interno dei locali della guardia medica, trattandosi di luogo che comprende spazi destinati a residenza temporanea del sanitario.
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Cassazione penale, sez. II, 31/05/2018, (ud. 31/05/2018, dep.26/06/2018), n. 29386
omissis
RITENUTO IN FATTO
1.1 Con sentenza in data 1 giugno 2017 la corte di appello di Catania, in parziale riforma della pronuncia del G.U.P. del tribunale di Catania del 5-10-2016, esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 628 c.p., comma 3, n. 2, riduceva le pene inflitte a S.G. ad anni 7 di reclusione ed Euro 2.200,00 di multa, ed a N.P. ad anni 6, mesi 4 ed Euro 2.200,00 di multa, in quanto ritenuti colpevoli di più ipotesi di rapina, sequestro di persona e lesioni personali commessi in concorso il (OMISSIS).
1.2 Avverso detta sentenza proponevano ricorso per cassazione gli imputati.
S. deduceva:
- violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) in relazione alla affermata responsabilità per il delitto di sequestro di persona ex art. 605 c.p., che doveva ritenersi assorbito in quello di rapina poichè la privazione della libertà personale era strettamente limitata alla consumazione del più grave fatto;
- violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed inosservanza della legge penale con riguardo al rinascimento della sussistenza della circostanza aggravante del luogo di privata dimora in relazione al delitto di rapina, tali essendo soltanto quegli spazi appartenenti alla sfera privata di un soggetto con esclusione dei luoghi destinati a pubbliche funzioni proprio come la guardia medica, luogo notoriamente aperto al pubblico;
- violazione della legge penale con riferimento alla determinazione della pena.
N.P. lamentava:
- violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) con riguardo alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 628 c.p., comma 3, n. 3 bis non sussistendo l'ipotesi del reato commesso in luogo di provata dimora;
- violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) quanto allo sdoppiamento delle contestazioni contenute ai capi c) ed e) che dovevano invece ritenersi integrare un'unica ipotesi di rapina posto che l'impossessamento dell'autovettura non poteva considerarsi quale fatto autonomo perchè esclusivamente finalizzato al solo raggiungimento del bancomat, ove veniva perpetrata la sottrazione del denaro;
- violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla mancata valutazione dello stato di incapacità di intendere e volere del ricorrente soggetto affetto da tossicodipendenza ed alcolismo;
- violazione di legge e difetto di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento della attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 6 poichè il ricorrente aveva spontaneamente corrisposto alle persone offese l'importo di Euro 3.100,00 e con riferimento alla determinazione della pena in concreto irrogata.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
2.1 I ricorsi sono manifestamente infondati e devono pertanto essere dichiarati inammissibili. Quanto al motivo comune con il quale si contesta la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 628 c.p., comma 3, n. 3 bis in relazione al luogo di consumazione dei fatti, questa corte di cassazione ha affermato che il concetto di "privata dimora", ai fini della sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 628 c.p., comma 3, n. 3-bis, ricomprende tutti i luoghi non pubblici nei quali le persone si trattengono per compiere, anche in modo transitorio e contingente, atti della vita privata, ma deve essere inteso in maniera restrittiva e, pertanto, limitato ai soli luoghi destinati funzionalmente al compimento di attività che appartengono alla sfera privata di un soggetto (Sez. 2, n. 23981 del 20/05/2016, Rv. 267204). Il principio suddetto risulta recentemente riaffermato dalle Sezioni Unite secondo cui ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 624 bis c.p., rientrano nella nozione di privata dimora esclusivamente i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, e che non siano aperti al pubblico nè accessibili a terzi senza il consenso del titolare, compresi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale (Sez. U, n. 31345 del 23/03/2017, Rv. 270076).
L'applicazione dei suddetti criteri comporta proprio la manifesta infondatezza del motivo di ricorso comune ad entrambi gli imputati poichè, come adeguatamente spiegato dalla corte di appello catanese a pagina 6 della motivazione della sentenza impugnata, la guardia medica, essendo destinata anche a residenza del medico di turno, quantomeno in parte, è certamente luogo di privata dimora.
Difatti è certo che in quegli spazi adibiti alla permanenza del medico di turno durante l'orario di servizio e non destinati al ricevimento dei pazienti, si svolge parte della vita privata del sanitario turnista rispetto ai quali sussiste anche lo ius excludendi alios trattandosi di aspetti della vita privata del tutto estranei all'attività di servizio. Rispetto a tali spazi il titolare esercita il proprio diritto alla riservatezza ed alla esclusività tipico della privata dimora e l'aggressione dei quali il legislatore ha voluto punire con l'aumento di pena collegato alla aggravante specifica.
E nel caso in esame, il giudice di merito ha anche motivato circa l'avvenuta invasione da parte dei due malviventi proprio di tali spazi essendosi gli stessi introdotti anche all'interno del luogo ove una delle vittime riposava, con evidente introduzione all'interno di un luogo di privata dimora.
2.2 Gli altri motivi appaiono reiterativi di questioni già devolute alla corte di appello e da questa adeguatamente risolte, oltre che attinenti questioni di puro fatto; in relazione al primo motivo proposto nell'interesse del S. e relativo al riconoscimento dell'ipotesi autonoma di sequestro di persona quale reato concorrente con i plurimi fatti di rapina, i giudici di merito, con valutazione conforme, hanno spiegato come la privazione della libertà personale abbia avuto inizio prima della consumazione della rapina tramite prelievo al bancomat e si sia protratta anche successivamente il prelievo forzoso del denaro. La doglianza pertanto non ha alcun fondamento poichè è evidente che le vittime hanno subito una limitazione della libertà di movimento più lunga del tempo strettamente necessario all'impossessamento del denaro e così risultano avere subito l'aggressione ad un bene giuridico differente costituito proprio dalla libertà personale.
Correttamente, poi, i fatti contestati ai capi c) ed e) sono stati ritenuti concretizzare distinte ipotesi di rapina; non soltanto i beni sottratti alla vittima sono risultati differenti ma le azioni poste in essere sono state consumate a distanza temporale l'una dall'altra. Peraltro, l'impossessamento della vettura, così come risulta dalla pacifica descrizione dei fatti, non fu, così come pure si deduce in ricorso, funzionale esclusivamente alla successiva rapina al bancomat poichè i due ricorrenti dopo avere costretto la vittima alla consegna del denaro prelevato dal sistema automatico, abbandonavano le due donne in un luogo isolato e si allontanavano a bordo di quel mezzo il cui possesso avevano acquisito con violenza e minaccia.
2.3 Quanto alle ulteriori doglianze, di nessun rilievo appare la deduzione relativa allo stato di incapacità del N. posto che l'assunzione volontaria di droghe od alcool non è circostanza idonea ad escludere lo stato di capacità di intendere e volere, la cui sussistenza peraltro è genericamente contestata senza il riscontro di adeguati supporti documentali.
L'impugnata sentenza non incorre in alcuna illogicità o violazione di legge neppure nella negazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 6 poichè la somma offerta prima del giudizio appare evidentemente irrisoria rispetto ai danni patrimoniali e morali sofferti dalla vittima.
Nè vale ad integrare il caso del ravvedimento operoso considerato che secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità nei delitti contro il patrimonio può essere riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 6 solo nel caso in cui il reo abbia riparato interamente il danno mediante il risarcimento dello stesso o le restituzioni, mentre non può essere applicata la fattispecie di cui alla seconda parte della citata disposizione dell'attivo ravvedimento concernente l'elisione o l'attenuazione delle conseguenze del reato che non consistono in un danno patrimoniale o non patrimoniale economicamente risarcibile (Sez. 2, n. 49348 del 04/11/2016, Ninfo, RV. 268365; n. 2970 del 12/10/2010, Tutrone, RV. 249204; Sez. 5, n. 45646 del 26/10/2010, Scerbo, RV. 249144; n. 24326 del 18/05/2005, Bonora, RV. 232207; Sez. 2 n.3698 del 16/05/1990, dep. 1991, Tito, RV. 186758).
Quanto alla determinazione della pena, la corte svolge adeguate e condivisibili argomentazioni alla pagina 7 della motivazione che sottolineano la particolare gravità dei fatti e la reiterazione di più episodi delittuosi in un limitato arco temporale che denotano proprio aspetti negativi della personalità così giustificando in concreto l'irrogazione della sanzione inflitta.
In conclusione i ricorsi degli imputati vanno dichiarati inammissibili; alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna degli imputati ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonchè, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di Euro 2000,00 ciascuno a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 ciascuno a favore della cassa delle ammende, nonchè alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili S.A.G. e ASP (OMISSIS) che liquida per ciascuna in misura di Euro 4.200,00 oltre spese generali nella misura del 15 %, IVA e CPA.
Così deciso in Roma, il 31 maggio 2018.
Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2018