25/07/2018 free
Non davanti al TAR i vizi procedurali di mobilità volontaria regionale.
Per giurisprudenza ormai costante, appartengono alla giurisdizione del g.o. le controversie aventi ad oggetto la mobilità esterna (relativa al trasferimento del dipendente pubblico tra enti del medesimo comparto o tra enti di comparti diversi), configurandosi essa come cessione del contratto di lavoro che si verifica nel corso di un rapporto già instaurato, tale da non determinare la costituzione di un nuovo rapporto di pubblico impiego o una nuova assunzione, ma comportando solo la modificazione soggettiva del rapporto di lavori già in atto.
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Pubblicato il 05/07/2018
N. 07466/2018
N. 07897/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7897 del 2017, proposto da:
....
contro
Azienda Sanitaria Locale Roma 1, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Lorenzo Confessore, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Po 25/B;
Regione Lazio, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Elena Prezioso, con domicilio eletto presso gli Uffici della Avvocatura Regionale in Roma, via M. Colonna 27;
nei confronti
Claudio Lazzari non costituito in giudizio;
per l'annullamento
della Delibera del Commissario Straordinario della ASL Roma 1 n. 765 del 18.08.2016; dell'Avviso pubblico della ASL Roma 1 di mobilità volontaria regionale per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico, disciplina Direzione Medica di Presidio Ospedaliero, pubblicato sul BURL n. 77 del 27.09.2016; i verbali della Commissione esaminatrice e la graduatoria di merito della suddetta procedura pubblicata il 22.05.2017; il Decreto del Commissario ad acta n. U000276 dell'8.09.2016; la Deliberazione del Commissario Straordinario della ASL Roma 1 n. 929 del 28.10.2016; l'avviso pubblico della ASL Roma 1 per la copertura di n. 1 posto di Dirigente medico, disciplina Direzione Medica di Presidio Ospedaliero pubblicata sul BURL n. 95 del 29.11.2016; la determinazione dirigenziale n. 608 del 23.02.2017; i verbali della Commissione esaminatrice e la relativa graduatoria degli idonei; la deliberazione del Direttore Generale della ASL Roma 1 n. 549 dell'1.06.2017, nonché ogni atto presupposto, connesso e consequenziale ai predetti atti impugnati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria Locale Roma 1 e di Regione Lazio;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 luglio 2018 il dott. Massimo Santini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Vengono impugnati sotto plurimi profili gli atti relativi alla procedura di mobilità volontaria regionale per la complessiva copertura di n. 5 posti di Dirigente Medico.
Si costituivano in giudizio le intimate amministrazioni sanitarie e regionali le quali, nel chiedere il rigetto del gravame, sollevavano peraltro il difetto di giurisdizione di questo giudice amministrativo.
Alla pubblica udienza del 3 luglio 2018 la causa veniva infine trattenuta in decisione.
Tutto ciò premesso osserva in via preliminare il collegio che, per giurisprudenza ormai costante (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. V, 10 aprile 2017, n. 1683), appartengono alla giurisdizione del g.o. le controversie aventi ad oggetto la mobilità esterna (relativa al trasferimento del dipendente pubblico tra enti del medesimo comparto o tra enti di comparti diversi), configurandosi essa come cessione del contratto di lavoro che si verifica nel corso di un rapporto già instaurato, tale da non determinare la costituzione di un nuovo rapporto di pubblico impiego o una nuova assunzione, ma comportando solo la modificazione soggettiva del rapporto di lavori già in atto.
Ritenuto, per tutte le ragioni che precedono, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito, trattandosi di controversia riservata alla cognizione del giudice ordinario, davanti al quale il processo potrà essere proseguito con le modalità e nei termini di cui all’art. 11 c.p.a.
Rilevata infine la sussistenza di giuste ragioni per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione Terza quater, definitivamente pronunziando sul ricorso in epigrafe indicato, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito e indica a tal fine la giurisdizione del giudice ordinario, con ogni conseguenza in merito alla applicazione dell’art. 11 c.p.a.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2018 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Sapone, Presidente
Pierina Biancofiore, Consigliere
Massimo Santini, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Massimo Santini Giuseppe Sapone