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CORTE di CASSAZIONE - (il medico di medicina generale ha diritto sia al compenso aggiuntivo che alla indennita' integrativa speciale)

29.03.2006
In sintesi:
§ - Attesa l'eterogeneità della funzione del compenso aggiuntivo rispetto alla soppressa voce del carovita, la tesi che il rinvio ai criteri per la determinazione del compenso previsti dal D.P.R. del 1990, art. 41, punto f) comprenda anche il rinvio alla lettera d), che regolava diversa materia, è contraria alla formulazione letterale della norma regolamentare ed illogica, in quanto per la sola collocazione nel medesimo articolo, estende ad altra indennità la regola, che riguardava la sola voce del compenso "quote di carovita", della incompatibilità di essa con altre voci retributive collegate al costo della vita. (www.dirittosanitario.net) Sentenza del 28-02-2006 n. 4412 omissis Svolgimento del processo Con sentenza del 9.10.2002 la Corte di Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto,...

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