04/07/2018 free
Accertamento del carattere discriminatorio dell' avviso pubblico per reclutamento personale esterno
l'art. 43 c. 2 lett. e) D. L.vo 286/1998 definisce come atto di discriminazione del datore di lavoro ?qualsiasi atto o comportamento che produca un effetto pregiudizievole discriminando, anche indirettamente, i lavoratori in ragione della loro appartenenza ... ad una cittadinanza ...?, va precisato che l'attrice chiede la modifica dell'avviso al fine di consentire la partecipazione ?a tutti i cittadini di paesi terzi in possesso di un titolo che consenta di lavorare
Va pertanto ordinato all'Azienda Sanitaria Locale Napoli 2 Nord di sospendere la selezione e di modificare l'avviso, indicando che è consentita la partecipazione anche a tutti i cittadini di Paesi terzi in possesso di un titolo di soggiorno che consenta l'accesso al lavoro e fissando un nuovo termine per la presentazione delle relative domande.
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Tribunale Torino, sez. I, 12/06/2018 (dep.12/06/2018)
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Nrg 8022/2018
Il giudice dr. Ludovico Sburlati,
sciogliendo la riserva assunta nella causa in intestazione,
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
Le domande proposte dall'Associazione Studi Giuridici
sull'Immigrazione ai sensi degli art. 44 D. L.vo 286/1998, 4 D. L.vo
215/2003 e 28 D. L.vo 150/2011 hanno a oggetto l'accertamento del
carattere discriminatorio dell'?Avviso pubblico per reclutamento
personale esterno? emesso dall'Azienda Sanitaria Locale Napoli 2
Nord in data 19/07/2017, nella parte in cui indica tra i requisiti
per l'ammissione la ?cittadinanza italiana, ovvero di uno degli
Stati membri dell'Unione Europea?, con adozione dei conseguenti
provvedimenti idonei a rimuoverne gli effetti e, in subordine,
condanna al risarcimento del danno (ric. p. 14 - 15).
L'Azienda Sanitaria Locale Napoli 2 Nord ha chiesto che sia
dichiarata cessata la materia del contendere, in ragione della
rettifica dell'avviso in data 14/03/2018, che ha sostituito tale
previsione con la richiesta della ?cittadinanza italiana ovvero come
individuata ex art. 38 commi 1 e 3 bis, del D.L.vo 165/01? (comp.
cost. p. 3).
Fatto
Premesso che
l'art. 43 c. 2 lett. e) D. L.vo 286/1998 definisce come atto di discriminazione del datore di lavoro ?qualsiasi atto o comportamento che produca un effetto pregiudizievole discriminando, anche indirettamente, i lavoratori in ragione della loro appartenenza ... ad una cittadinanza ...?, va precisato che l'attrice chiede la modifica dell'avviso al fine di consentire la partecipazione ?a tutti i cittadini di paesi terzi in possesso di un titolo che consenta di lavorare? (ric. p. 14).
Nella specie, risulta fondata la domanda attorea, mentre non può trovare applicazione l'art. 38 D. L.vo 165/2001 - invocato dalla convenuta al fine di sostenere la cessazione della materia del contendere -, che limita il novero dei soggetti che ?possono accedere ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche?.
Invero, il D. L.vo 165/2001 disciplina il lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, mentre l'avviso in esame riguarda il reclutamento di ?personale esterno?, per il profilo professionale di ?mediatore culturale?, con cui stipulare un ?contratto di lavoro non subordinato? (doc. 2 fasc. ric.).
Per tutti gli esposti motivi, risulta accertato il carattere discriminatorio dell'avviso in esame, anche dopo la rettifica del 14/03/2018, con conseguente necessità di adottare ?ogni altro provvedimento idoneo a rimuoverne gli effetti? ex art. 28 c. 5 D. L.vo 150/2011.
Va pertanto ordinato all'Azienda Sanitaria Locale Napoli 2 Nord di sospendere la selezione e di modificare l'avviso, indicando che è consentita la partecipazione anche a tutti i cittadini di Paesi terzi in possesso di un titolo di soggiorno che consenta l'accesso al lavoro e fissando un nuovo termine per la presentazione delle relative domande.
L'accoglimento della domanda principale assorbe le questioni relative a quella di risarcimento del danno, proposta solo in via subordinata.
Il limitato ambito territoriale di operatività della convenuta esclude l'opportunità della pubblicazione del provvedimento su un quotidiano di tiratura nazionale.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 Cpc e, tenuto conto dei caratteri della controversia e delle questioni trattate, si liquidano in E 3.223,33 per compenso (con riferimento ai 2/3 dei valori medi della tabella di riferimento), con rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione,
ordina all'Azienda Sanitaria Locale Napoli 2 Nord di sospendere la selezione e di modificare l'avviso del 19/07/2017, indicando che è consentita la partecipazione a tutti i cittadini di Paesi terzi in possesso di un titolo di soggiorno che consenta l'accesso al lavoro e fissando un nuovo termine per la presentazione delle relative domande;
condanna l'Azienda Sanitaria Locale Napoli 2 Nord a rimborsare all'Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione le spese di lite, liquidate in E 3.223,33 per compenso, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Cpa e Iva.
Si comunichi.
Torino, 12/06/2018.
Depositata in cancelleria il 12/06/2018.