18/05/2018 free
il militare collocato in aspettativa non puo' accertare i requisiti fisici e psichici, propedeutici al rilascio della patente di guida
L'art. 119, comma 2 del Codice della Strada prevede che l'accertamento dei requisiti fisici e psichici, propedeutici al rilascio della patente di guida, è effettuato dall'ufficio dell'unità sanitaria locale territorialmente competente o, anche e tra l'altro, da un "medico militare in servizio permanente effettivo"; il militare collocato in aspettativa per motivi di salute, di conseguenza non è più in tale posizione venendo meno il presupposto indispensabile affinché possa continuare a rilasciare le certificazioni in relazione alle quali era stato abilitato.
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T.A.R. Toscana Firenze Sez. I, 12-04-2018, n. 524
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 349 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Barchielli e Maria Vittoria Morselli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Francesco Barchielli in Firenze, Piazza dell'Indipendenza n. 10;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile e Ministero della Difesa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliata ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
per l'annullamento,
previa sospensione,
del provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale Territoriale del Centro, Ufficio 4, Ufficio Motorizzazione Civile di-OMISSIS-, Sezione coordinata di -OMISSIS- prot. 9487 del 17 gennaio 2018;
della prima comunicazione del Comandante alla Motorizzazione civile del 3 gennaio 2018;
della seconda comunicazione pervenuta a questo Ufficio da parte del Comandante del -OMISSIS- RGT -OMISSIS-" in data 17/01/2018;
di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2018 il Consigliere Giovanni Ricchiuto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Svolgimento del processo
Con il presente ricorso il Capitano -OMISSIS-, in qualità di ufficiale medico, presso il "-OMISSIS- Reggimento -OMISSIS-. "-OMISSIS-", ha impugnato il provvedimento con cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha comunicato la sospensione temporanea del codice di identificazione, necessario per il rilascio delle certificazioni mediche per il rinnovo ed il conseguimento della patente di guida, a causa del collocamento in aspettativa per motivi sanitari dello stesso ricorrente.
Si è evidenziato che il Sig. -OMISSIS-, nella sua qualità di medico militare, è abilitato a certificare il possesso dei requisiti fisici e psichici necessari per il conseguimento ed il rinnovo della patente di guida, ai sensi dell'art. 119 del Codice della Strada (D.Lgs. n. 285 del 1992) e, ciò, in quanto titolare di un codice di identificazione attribuito dall'Ufficio della Motorizzazione civile di -OMISSIS-.
La Commissione del Dipartimento Militare di Medicina Legale, in data 23 ottobre 2017, ha dichiarato l'Ufficiale non idoneo al servizio militare incondizionato (s.m.i.) per il periodo di 180 giorni, dopo aver riscontrato un'"obesità di I classe da ricontrollare".
Il Comandante del Reggimento ha comunicato all'interessato l'avvio del procedimento di collocamento in aspettativa - avendo egli già usufruito dei giorni di licenza ordinaria, secondo quanto previsto dall'art. 905 del Codice dell'ordinamento militare (D.lgs. n. 66/2010) - "per motivi sanitari".
A seguito di ciò l'Ufficio della Motorizzazione, con atto comunicato in data 17 gennaio 2018, ha disposto la sospensione temporanea del codice di identificazione assegnato, con la seguente motivazione: "A seguito della comunicazione prevenuta a questo ufficio da parte del Comandante del -OMISSIS- RGT -OMISSIS- "-OMISSIS-" in data 17/01/2018, si comunica che l'Ufficio scrivente, in attuazione di quanto previsto al comma 3 art. 1 del D.D. 31/01/2011 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, ha proceduto alla sospensione temporanea del codice di identificazione (-OMISSIS-)".
Nell'impugnare il provvedimento sopra citato si sostiene l'esistenza dei seguenti vizi:
1. la violazione dell'art. 119 del codice della strada, in quanto contrariamente a quanto sostenuto dall'Amministrazione, l'art. 1, comma 3, del D.M. del 31 gennaio 2011, non prevede alcun automatismo tra la posizione del militare ed il mantenimento della funzione certificatoria;
2. la violazione della L. n. 241 del 1990 e l'eccesso di potere per carenza di motivazione, in quanto sia la comunicazione del 3 gennaio 2018 che la nota del successivo 17 gennaio, per la loro genericità, non sarebbero idonee a costituire il presupposto per la sospensione temporanea del codice identificativo;
3. la violazione dell'art. 7 della L. n. 241 del 1990, in quanto l'Amministrazione non avrebbe fatto luogo all'avviso di avvio del procedimento di sospensione.
Si sono costituti sia il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che il Ministero della Difesa che hanno eccepito, in primo luogo, l'inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione degli atti presupposti, rappresentati dal DM Trasporti del 31 gennaio 2011 e dalla circolare IGESAN n. 4335 del 14.4.2014.
Nel merito, dette Amministrazioni, hanno contestato le argomentazioni proposte, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato.
Alla camera di consiglio dell'11 aprile 2018, uditi i procuratori delle parti costituite, il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
Motivi della decisione
In primo luogo è necessario evidenziare che la manifesta infondatezza del ricorso, consente di prescindere dall'esame dell'eccezione di inammissibilità proposta dalle Amministrazioni ora costituite.
E', infatti, infondato il primo motivo con il quale si sostiene che le Amministrazioni intimate avrebbero erroneamente interpretato l'art. 119 del codice della strada e l'art. 1, comma 3, del D.M. del 31 gennaio 2011, in quanto in detta disposizione non sarebbe previsto alcun automatismo tra la posizione del militare ed il mantenimento della funzione certificatoria.
A parere del ricorrente la condizione fisica del militare, qualunque essa sia, deve essere tale da incidere in concreto sulla sua capacità di svolgere le funzioni di controllo a lui demandate dalla legge.
A tal fine è necessario premettere che l'art. 119, co. 2 prevede che l'accertamento dei requisiti fisici e psichici, propedeutici al rilascio della patente di guida, è effettuato dall'ufficio dell'unità sanitaria locale territorialmente competente o, anche e tra l'altro, da un "medico militare in servizio permanente effettivo".
Analogamente il DM del 31 gennaio 2011 prevede l'attribuzione di un codice di identificazione che permetta di individuare il soggetto accertatore, competente al rilascio della certificazione medica.
Detto decreto, in particolare e in attuazione dell'art.119 del Codice della Strada, disciplina diversi procedimenti relativi alle procedure di accreditamento per il rilascio dei codici di identificazione e, ciò, con riferimento, da un lato, ai medici appartenenti all'amministrazione e ai corpi militari (art. 1), dall'altro a medici militari in quiescenza (art. 2) e, ancora, a quelli "non più appartenenti a strutture" (art. 3).
L'art. 1, comma 1, del Decreto 31 gennaio 2011, espressamente prevede che il rilascio del codice di identificazione possa avvenire solo nei confronti dei "medici militari in servizio permanente effettivo".
E', peraltro, noto che l'art. 875 del il codice dell'Ordinamento Militare (D.Lgs. 15 marzo 2010 n. 66), distingue le posizioni del "servizio permanente effettivo", dalle situazioni in cui il militare sia stato collocato "a disposizione", sospeso dall'impiego o, come nel caso di specie, collocato in aspettativa.
Ciò premesso è evidente che il militare collocato in aspettativa per motivi di salute, come avvenuto per il ricorrente, non è più nella posizione di "medico militare in servizio militare effettivo", venendo meno il presupposto indispensabile perché il Sig. -OMISSIS-e possa continuare a rilasciare le certificazioni in relazione alle quali era stato abilitato.
In questo senso deve, peraltro, essere interpretato anche l'art. 1, co. 3 del decreto sopra citato, nell'ambito del quale disciplina le situazioni di inibizione pro-tempore dell'attività istituzionale dei medici dalla quale derivi, a qualunque titolo, la sospensione temporanea della funzione certificatoria.
A conferma di ciò sono anche gli art. 2 e 3 del sopra citato decreto che, pur consentendo ai medici in quiescienza di poter svolgere le funzioni di certificazione di cui si tratta, subordinano il rilascio della relativa titolarità allo svolgimento di un successivo e differente procedimento, nell'ambito del quale i medici che richiedono il codice di identificazione di cui si tratta, devono attestare di avere svolto l'attività di accertamento alla guida negli ultimi dieci anni.
Dalla medesima dichiarazione deve, altresì, risultare l'iscrizione all'albo professionale dei medici chirurghi ed odontoiatri, la non sussistenza di situazioni di destituzione dall'incarico per motivi disciplinari o a seguito di condanne penali, né di dispensa dal servizio per ragioni di particolari infermità inabilitanti l'attività certificativa.
Ne consegue che venendo meno lo status del servizio permanente effettivo a seguito del collocamento in aspettativa del ricorrente, l'Amministrazione non poteva che sospendere la capacità di rilasciare le certificazioni della patente di guida.
Altrettanto irrilevante è l'esame specifico della patologia in relazione alla quale il ricorrente è stato
posto in aspettativa e, ciò, considerando che l'unico dato che rileva è il venir meno del presupposto relativo al "servizio permanente ed effettivo", così come richiesto dalle sopra citate disposizioni.
La censura sopra citata è, pertanto, respinta.
Altrettanto infondate sono il secondo e il terzo motivo e, ciò, considerando che una volta accertato il venire meno del presupposto sopra citato l'Amministrazione non era tenuta ad alcun particolare onere motivazionale del provvedimento, sussistendo un'attività vincolata che non poteva che determinare la sospensione del potestà certificatoria di cui si tratta, con conseguente applicazione dell'art. 21 octies della L. n. 241 del 1990 per quanto attiene la mancata comunicazione dell'avviso di avvio del procedimento.
In conclusione il ricorso è infondato e va respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in Euro 1.000,00 (mille//00), oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art.22, comma 8 D.Lgs. n. 196 del 2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2018 con l'intervento dei magistrati:
Manfredo Atzeni, Presidente
Pierpaolo Grauso, Consigliere
Giovanni Ricchiuto, Primo Referendario, Estensore